Sentenza 19 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2003, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
O T L A O B ) E E 4 E 7 L C N NOME DEL POPOLO 3 . A O LIANO09 82 1 03~8°2 1/03 I A P N ສັ Z I A A M P D R E T LA S I R ດ O G I P ເ E D ອ R U CANONE PENE SEZIONI UNITE CIVILI U S A ສ I ACQUE REFLUE E D G DEPURAZIONE E T E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N N E S E S 2 I R.G.N. 29036/01 ( . CARBONE- Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo - L 9 Cron. 21649 3 E Dott. Massimo GENGHINI- Presidente di sezione- 6 4 Rep. T - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO R A Ud.14/11/02 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere- Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco pro-tempore, in ROMA, presso la elettivamente domiciliato CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
> 2002 contro 1486 DEL CANTO MICHELE;
- intimato ppe s avversO la sentenza n. 107/01 del Giudice di pace di TRENTOLA DUCENTA, depositata il 30/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Michele Del Canto, con atto di citazione notificato il 19 giugno 2000, convenne il Comune di Frignano innanzi al Giudice di Pace di Trentola- Ducenta, per sentir dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dallo stesso relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per un complessivo ammontare di £ 229.880, e, per l'effetto, annullare l'avviso di mora notificato dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi SERIT - Banco di Napoli s.p.a. Tale avviso di mora si riferiva anche al canone dovuto, per l'anno 1991, in relazione al servizio "acque reflue" e "depurazione acqua”. Il convenuto, costituendosi in giudizio, resisté alla domanda, opponendo che il diritto di credito non 2 si era prescritto. L'adito Giudice di pace, con sentenza resa in data 30 gennaio 2001, in accoglimento della domanda, ha dichiarato prescritto il diritto di credito vantato dal Comune di Frignano per la fornitura di acqua potabile relativamente agli anni 1990/1991, per l'ammontare complessivo di € 229.880. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Frignano, affidandosi a sette motivi, dei quali il primo attinente alla giurisdizione. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D. Lgsv. n. 546 del 1992, adducendo che il Giudice di Pace non ha considerata la complessità del suo diritto di credito, che non si riferiva solo alla somministrazione di acqua potabile, ma comprendeva anche il canone dovuto per il servizio relativo alle "acque reflue" ed alla "depurazione acqua", in ordine al quale la competenza giurisdizionale è riservata alla Commissione Tributaria. Osserva, preliminarmente, la Corte che, sebbene si tratti di sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità in considerazione del valore della controversia, 3 inferiore a £ 2.000.000, la censura è, tuttavia, ammissibile, poiché, attenendo alla giurisdizione, evidenzia un error in procedendo. L'inammissibilità va, invece, ritenuta per altra ragione, consistente nella mancanza, nel caso in esame, di una questione di giurisdizione, avendo, il Giudice di Pace, statuito esclusivamente in ordine alla parte di credito relativa alla somministrazione di acqua potabile, sulla quale, come 10 stesso ricorrente riconosce, non può revocarsi in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario. In difetto di qualsiasi statuizione, anche implicita, relativa alla parte di credito afferente il canone per il servizio "acque reflue" e "depurazione di acqua", la censura in esame, attinente alla giurisdizione relativa a tale parte del credito, non aveva regione di essere posta. E pertanto, essa va dichiarata inammissibile. Per l'ulteriore corso in ordine agli altri motivi, di competenza delle Sezioni Unite, gli atti vanno non rimessi al Primo Presidente di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il primo motivo e rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso in ordine agli altri motivi. 4 Così deciso in Roma, camera di consiglio delle Il Presidente addì 14 novembre 2002, nella Sezioni Unite Civili. Il Relatore Supapotion ILCANCE LERE C1 Giovanni Giampattista Depositata in Cancelleria 19 GIU. 2003 CAND LERE C1 Giovanni Giambattista 5