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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. Concetta Potito consigliere
- dr. Francesco Mele consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 708/2013 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 2941/2022 pubblicata . il 28/11/2022 tra
(avv.to Giuseppe Pedarra) Parte_1
contro
(avv.to Salvatore Lopez) Controparte_1
TR AE
All'udienza del 29.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2941/22 Parte_1
depositata il 28/11/22.
Con detta pronuncia veniva accolta l'azione revocatoria ordinaria promossa da e Controparte_1
dichiarata l'inefficacia della donazione indiretta dell'appartamento, ubicato in Vico del Gargano alla
Via delle Mimose 13, effettuata dall'ex coniuge dell'attrice, TR AE, in favore della di lui nuova compagna . Parte_1
Il Tribunale richiamava preliminarmente il credito di parte attrice, pari ad € 115.800, derivante da assegni di mantenimento arretrati il cui obbligo di versamento era stato posto a carico del TR in forza di sentenza di separazione personale n. 942/09.
pagina 1 di 4 Valorizzava, altresì, le risultanze documentali in atti da cui emergeva che, con la scrittura privata non trascritta del 20/05/2013, il TR aveva acquistato da l'immobile; con successivo Controparte_2
atto di nomina ex art. 1401 c.c. del 30/10/2014, aveva nominato la nuova compagna, Parte_1
, quale terza beneficiaria ed acquirente del predetto immobile.; stante l'inadempimento del
[...] venditore, il TR e la avevano promosso un giudizio ex art. 2932 cc sfociato nell'atto Parte_1
transattivo per notar del 10/03/2017, con cui la aveva definitivamente acquisito la Per_1 Parte_1
piena proprietà del predetto immobile.
rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia eccependo preliminarmente la nullità della notifica della citazione nei suoi confronti col rito degli irreperibili ex art. 143 Cpc atteso che il certificato di residenza allegato all'atto di citazione, attestava solo il trasferimento della a Vico del Gargano. Parte_1
Precisava se fosse stato fatto accesso presso detto comune, si sarebbe accertato che era in corso il trasferimento della sua residenza e che, in ogni caso, all'atto di citazione doveva essere allegato il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Vico del Gargano e non già quello del Comune di
Margherita di SA.
Ha invocato, altresì, la mancanza del consilium fraudis non avendo ricevuto l'immobile con donazione ma avendolo pagato con somme prelevate dal proprio conto come risultava dalla transazione stipulata con la scrittura privata del 10/03/17 e che la sua dichiarazione di nomina ex art. 1401 cc del 30/10/14 da parte del TR non comportava comunque l'acquisto dell'immobile a titolo gratuito.
Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del termine di esercizio dell'azione revocatoria in quanto il predetto termine doveva farsi decorrere dalla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto di acquisto dell'immobile da intestarsi ad essa (di cui al giudizio n. 10047/14 RG del Tribunale di Foggia) e non dalla data dell'atto pubblico di transazione per notar del 10/03/17 che le aveva trasferito la proprietà. Per_1
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
TR AE pur ritualmente citato non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Il certificato di residenza allegato all'atto di citazione rilasciato dal Comune di Margherita di SA il
25/01/22 in base all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (banca dati unica del Ministero dell'Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini) certifica non il mero trasferimento dell'appellante da Margherita di pagina 2 di 4 SA a Vico del Gargano ma la sua residenza in Vico del Gargano in Via delle Mimose 13 in base alle risultanze dei registri dello stato civile del Comune di Vico del Gargano.
Il tenore del predetto certificato è il seguente:
“A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/89 n. 223; Visti i dati registrati dal COMUNE DI VICO
[...] che dall'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Controparte_3
Risulta nata il [...] a [...] iscritta Parte_1 all'indirizzo: Via delle Mimose 13 Vico del Gargano”. Seguonola data del 25/01/22 e la sottoscrizione del Dott. Ufficialedi Anagrafe del Comune di Margherita di SA e dunque la Persona_2
pubblica fede della certificazione ex art. 2700 cc..
Il certificato di residenza è stato legittimamente allegato all'atto di citazione e valorizzato dall'Ufficiale
Giudiziario per la notifica e dal Tribunale di Foggia per la dichiarazione di contumacia.
Parte appellante non ha contestato le vane ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario con la conseguenza che detti accertamenti sono assistiti anch'essi dalla pubblica fede (Cass. 19012/17).
Tali accertamenti sono completi e sono stati svolti muovendo dalla prima notifica a mezzo posta in via delle Mimose n. 13, in Vico del Gargano, del 17/01/22 conclusasi con la restituzione del plico dall'agente dell'Ufficio Postale di San Menaio per “trasferimento” della Parte_1
Seguiva la richiesta di notifica ex art. 143 cpc dell'avv.to Parente che dà atto di essersi recato presso la residenza anagrafica della per rintracciarne il luogo di effettiva residenza, domicilio e Parte_1
dimora chiedendo notizie ai condomini dello stabile in cui risultava la residenza, alla vicina farmacia e all'ufficio postale di San Menaio ricevendo univoche e concordi risposte del suo trasferimento per una località sconosciuta da circa un anno.
Seguiva la relazione di notificazione, a firma dell'Ufficiale Giudiziario, che dava atto delle risultanze delle ricerche e delle informazioni assunte, presso i condomini e la limitrofa farmacia, deponenti univocamente per il trasferimento dell'appellante da circa un anno.
A fronte delle suindicate risultanze, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante, l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, deve ritenersi regolarmente e correttamente notificato sulla scorta di un valido certificato di residenza dotato di fede privilegiata e a seguito delle vane ricerche con richieste di informazioni ai condomini dell'immobile e finanche presso la farmacia.
A fronte della regolarità della notifica e della volontaria omessa costituzione della appellante nel giudizio di primo grado, l'eccezione di prescrizione è inammissibile.
Non coglie nel segno, infine, l'invocata assenza di consilium fraudis per aver acquistato l'immobile con denaro proprio.
Ed invero, come argomentato dal primo giudice non rileva invece lo stato soggettivo della Parte_1
pagina 3 di 4 L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. 2010/n. 12045).
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dalla parte appellante.
Quest'ultima si è limitata a richiamare l'atto di transazione del 10.03.2017 con cui sono stati definiti i rapporti tra la stessa, il TR ed il promissario alienante dell'appartamento.
Trattasi, tuttavia, di un documento che non riveste alcuna rilevanza nell'ambito del presente giudizio per le ragioni esplicitate dal primo giudice e non specificamente contestate;
né dallo stesso è possibile ricavare la prova dell'acquisto dell'immobile, da parte dell'appellante, con denaro proprio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (pari all'importo del credito di € 115.800, non contestato) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la non complessità delle questioni affrontate).
Nulla per le spese di TR AE rimasto contumace.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2941/2022 pubblicata . Parte_1
il 28/11/2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di TR AE;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 29.10.2025
Il Presidente est. dott. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. Concetta Potito consigliere
- dr. Francesco Mele consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 708/2013 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 2941/2022 pubblicata . il 28/11/2022 tra
(avv.to Giuseppe Pedarra) Parte_1
contro
(avv.to Salvatore Lopez) Controparte_1
TR AE
All'udienza del 29.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2941/22 Parte_1
depositata il 28/11/22.
Con detta pronuncia veniva accolta l'azione revocatoria ordinaria promossa da e Controparte_1
dichiarata l'inefficacia della donazione indiretta dell'appartamento, ubicato in Vico del Gargano alla
Via delle Mimose 13, effettuata dall'ex coniuge dell'attrice, TR AE, in favore della di lui nuova compagna . Parte_1
Il Tribunale richiamava preliminarmente il credito di parte attrice, pari ad € 115.800, derivante da assegni di mantenimento arretrati il cui obbligo di versamento era stato posto a carico del TR in forza di sentenza di separazione personale n. 942/09.
pagina 1 di 4 Valorizzava, altresì, le risultanze documentali in atti da cui emergeva che, con la scrittura privata non trascritta del 20/05/2013, il TR aveva acquistato da l'immobile; con successivo Controparte_2
atto di nomina ex art. 1401 c.c. del 30/10/2014, aveva nominato la nuova compagna, Parte_1
, quale terza beneficiaria ed acquirente del predetto immobile.; stante l'inadempimento del
[...] venditore, il TR e la avevano promosso un giudizio ex art. 2932 cc sfociato nell'atto Parte_1
transattivo per notar del 10/03/2017, con cui la aveva definitivamente acquisito la Per_1 Parte_1
piena proprietà del predetto immobile.
rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia eccependo preliminarmente la nullità della notifica della citazione nei suoi confronti col rito degli irreperibili ex art. 143 Cpc atteso che il certificato di residenza allegato all'atto di citazione, attestava solo il trasferimento della a Vico del Gargano. Parte_1
Precisava se fosse stato fatto accesso presso detto comune, si sarebbe accertato che era in corso il trasferimento della sua residenza e che, in ogni caso, all'atto di citazione doveva essere allegato il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Vico del Gargano e non già quello del Comune di
Margherita di SA.
Ha invocato, altresì, la mancanza del consilium fraudis non avendo ricevuto l'immobile con donazione ma avendolo pagato con somme prelevate dal proprio conto come risultava dalla transazione stipulata con la scrittura privata del 10/03/17 e che la sua dichiarazione di nomina ex art. 1401 cc del 30/10/14 da parte del TR non comportava comunque l'acquisto dell'immobile a titolo gratuito.
Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del termine di esercizio dell'azione revocatoria in quanto il predetto termine doveva farsi decorrere dalla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto di acquisto dell'immobile da intestarsi ad essa (di cui al giudizio n. 10047/14 RG del Tribunale di Foggia) e non dalla data dell'atto pubblico di transazione per notar del 10/03/17 che le aveva trasferito la proprietà. Per_1
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
TR AE pur ritualmente citato non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Il certificato di residenza allegato all'atto di citazione rilasciato dal Comune di Margherita di SA il
25/01/22 in base all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (banca dati unica del Ministero dell'Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini) certifica non il mero trasferimento dell'appellante da Margherita di pagina 2 di 4 SA a Vico del Gargano ma la sua residenza in Vico del Gargano in Via delle Mimose 13 in base alle risultanze dei registri dello stato civile del Comune di Vico del Gargano.
Il tenore del predetto certificato è il seguente:
“A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/89 n. 223; Visti i dati registrati dal COMUNE DI VICO
[...] che dall'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Controparte_3
Risulta nata il [...] a [...] iscritta Parte_1 all'indirizzo: Via delle Mimose 13 Vico del Gargano”. Seguonola data del 25/01/22 e la sottoscrizione del Dott. Ufficialedi Anagrafe del Comune di Margherita di SA e dunque la Persona_2
pubblica fede della certificazione ex art. 2700 cc..
Il certificato di residenza è stato legittimamente allegato all'atto di citazione e valorizzato dall'Ufficiale
Giudiziario per la notifica e dal Tribunale di Foggia per la dichiarazione di contumacia.
Parte appellante non ha contestato le vane ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario con la conseguenza che detti accertamenti sono assistiti anch'essi dalla pubblica fede (Cass. 19012/17).
Tali accertamenti sono completi e sono stati svolti muovendo dalla prima notifica a mezzo posta in via delle Mimose n. 13, in Vico del Gargano, del 17/01/22 conclusasi con la restituzione del plico dall'agente dell'Ufficio Postale di San Menaio per “trasferimento” della Parte_1
Seguiva la richiesta di notifica ex art. 143 cpc dell'avv.to Parente che dà atto di essersi recato presso la residenza anagrafica della per rintracciarne il luogo di effettiva residenza, domicilio e Parte_1
dimora chiedendo notizie ai condomini dello stabile in cui risultava la residenza, alla vicina farmacia e all'ufficio postale di San Menaio ricevendo univoche e concordi risposte del suo trasferimento per una località sconosciuta da circa un anno.
Seguiva la relazione di notificazione, a firma dell'Ufficiale Giudiziario, che dava atto delle risultanze delle ricerche e delle informazioni assunte, presso i condomini e la limitrofa farmacia, deponenti univocamente per il trasferimento dell'appellante da circa un anno.
A fronte delle suindicate risultanze, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante, l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, deve ritenersi regolarmente e correttamente notificato sulla scorta di un valido certificato di residenza dotato di fede privilegiata e a seguito delle vane ricerche con richieste di informazioni ai condomini dell'immobile e finanche presso la farmacia.
A fronte della regolarità della notifica e della volontaria omessa costituzione della appellante nel giudizio di primo grado, l'eccezione di prescrizione è inammissibile.
Non coglie nel segno, infine, l'invocata assenza di consilium fraudis per aver acquistato l'immobile con denaro proprio.
Ed invero, come argomentato dal primo giudice non rileva invece lo stato soggettivo della Parte_1
pagina 3 di 4 L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. 2010/n. 12045).
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dalla parte appellante.
Quest'ultima si è limitata a richiamare l'atto di transazione del 10.03.2017 con cui sono stati definiti i rapporti tra la stessa, il TR ed il promissario alienante dell'appartamento.
Trattasi, tuttavia, di un documento che non riveste alcuna rilevanza nell'ambito del presente giudizio per le ragioni esplicitate dal primo giudice e non specificamente contestate;
né dallo stesso è possibile ricavare la prova dell'acquisto dell'immobile, da parte dell'appellante, con denaro proprio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (pari all'importo del credito di € 115.800, non contestato) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la non complessità delle questioni affrontate).
Nulla per le spese di TR AE rimasto contumace.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2941/2022 pubblicata . Parte_1
il 28/11/2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di TR AE;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 29.10.2025
Il Presidente est. dott. Alessandra Piliego
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