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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 162/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 16/09/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per l'Avv. FIORINI FABRIZIO e l' avv. BOVA Controparte_1
ANNALISA hanno depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA Italia, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI
GIANFRANCO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo di: “accertare e dichiarare che il IG. alle Controparte_1 Parte_2 dipendenze della corrente in Modena alla via Emilia Controparte_1
Ovest num. 656, C.F. , P. IVA ha svolto il seguente orario di C.F._2 P.IVA_1
CP_ lavoro: presso il distributore di Modena via Emilia Ovest num. 656, dall'anno 2015 all'anno 2017, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 11 ore di lavoro, presso il distributore sito in Modena via Salvo D'Acquisto, dall'anno 2018 all'anno 2020, dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, con una pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di pagina 2 di 7 CP_ lavoro effettivo, presso i due distributori di Modena, via Emilia Ovest e via Nontantolana, ove il ricorrente si alternava dall'anno 2021 a marzo 2022 circa dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, con una pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo;
presso il distributore Q8 di Modena via Morane da aprile 2022 ad aprile 2023, dalle ore 7,20/7,30 sino alle ore
19,00, orario pressoché continuato, mentre gli ultimi 3 mesi di lavoro in Modena via Emilia Ovest, il ricorrente faceva 8 ore di lavoro giornaliere;
accertare e dichiarare che il IG. deve Parte_2 percepire una differenza retributiva pari ad Euro 36.350,33 lordi, così come rappresentata nella relazione tecnica allegata e sulla base delle criticità indicate nei punti13, 14 e 15 del ricorso, conseguentemente
condannare corrente in Modena alla via Emilia Controparte_1
Ovest num. 656, C.F.
, P. IVA al pagamento in favore del IG. della somma di C.F._2 P.IVA_1 Pt_1
Euro 36.350,33 lordi;
ai relativi interessi maturati;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In particolare, ha dedotto di essere stato impiegato come lavoratore subordinato da Agosto 2015 a luglio
2023 presso la suddetta ditta individuale, rapporto di lavoro in relazione al quale si sarebbero manifestate le seguenti criticità:
• da Agosto 2015 nelle buste paga sarebbe risultato un orario a tempo parziale, quando in realtà CP_ avrebbe lavorato presso il distributore di Modena via Emilia Ovest num. 656, dall'anno
2015 all'anno 2017, con orario dalle ore 7,00 alle ore 19,00, un'ora di pausa pranzo, per un totale di 11 ore di lavoro;
• da Settembre 2017 sarebbe stato modificato l'orario, sempre a tempo parziale (53%), mentre egli sarebbe stato assunto presso la datrice di lavoro sempre a tempo parziale (pur di Parte_3 fatto continuando sempre a lavorare alle dipendenze del IG. [periodo anno 2018 fino CP_1 ad anno 2020] presso il distributore sito in Modena via Salvo D'Acquisto con orario di lavoro dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo);
• da gennaio 2020 l'orario di lavoro indicato sulle buste paga sarebbe passato a part time al 60%, mentre da Febbraio 2022 in full-time, ma egli, successivamente al lavoro presso il distributore di Modena via Salva D'Acquisto, avrebbe alternato un periodo di lavoro presso i distributore di via Nonantolana e via Emilia Ovest con orario di lavoro dalle ore 6,50 circa fino alle ore pagina 3 di 7 19,10/19,20 circa, pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo.
Poi presso il distributore Q8 di Modena via Morane, l'orario sarebbe stato dalle ore 7,20/7,30 sino alle ore 19,00, orario pressoché continuato;
infine, gli ultimi 3 mesi di lavoro in Modena via Emilia Ovest, il ricorrente a 8 avrebbe svolto otto di lavoro giornaliere;
Dal differente impiego orario sarebbe scaturito il suddetto credito retributivo.
Si è costituita la , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Specificamente, il resistente ha eccepito che:
• il IG. sarebbe stato assunto dal IG. in data 6 agosto 2015 Parte_2 Controparte_1 con contratto part-time a tempo determinato, poi trasformato in contratto part time a tempo indeterminato dal 1.9.2015 per 24 ore settimanali. L'orario di lavoro sarebbe stato dalle 8 alle 12 dal lunedì al sabato;
• al momento dell'assunzione il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare presso la sede di Via Emilia
Ovest, per essere successivamente spostato presso il distributore di via Nonantolana, sempre con mansioni di addetto al lavaggio auto;
• nello 03.06.2021 il IG. avrebbe dismesso la sede di via Nonantolana e, pertanto, il CP_1 ricorrente sarebbe stato spostato presso il distributore di Via Morare dove il IG. aveva CP_1 solo in gestione l'autolavaggio;
• a gennaio 2022 il IG. avrebbe cessato anche il contratto per la gestione del lavaggio CP_1 di via Morane e pertanto il ricorrente da febbraio 2022 fino alla fine de rapporto di lavoro avrebbe lavorato full time presso il sito di Via Emilia Ovest;
• in data 7.9.2017 il ricorrente sarebbe stato assunto per ulteriori 4 ore di lavoro al giorno dalla ditta della IG.ra (ex moglie del IG. ) che aveva un distributore in Parte_3 Controparte_1 via Salvo d'Acquisto a Modena;
quest'ultimo rapporto sarebbe stato estraneo all'odierno convenuto;
• il rapporto di lavoro del ricorrente con il IG. sarebbe durato fino al 15 luglio 2022 (e CP_1 non luglio 2023 come erroneamente indicato a pagina 1 del ricorso) come da comunicazione dimissioni e, dal febbraio 2022 fino al luglio 2022, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il IG.
sarebbe stato trasformato in contratto Full time, con sede in Via Emilia Ovest, avendo CP_1 il convenuto abbandonato e cessato la propria attività negli altri siti;
pagina 4 di 7 • il ricorrente avrebbe sempre e solo osservato, in favore del convenuto, gli orari di lavoro stabiliti contrattualmente e regolarmente retribuiti.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi
(Cass. n. 14468 del 7/11/2000; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046). Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità,
“il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti perla valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale
(preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto, Cass. 19 novembre 2001, n.
14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente pagina 5 di 7 di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga, circostanza non ricorrente nella specie. Il lavoratore è pertanto ammesso a provare l'esistenza di ulteriori debiti non risultanti dai prospetti paga sottoscritti per quietanza e, nel nostro caso, afferenti ad ore di lavoro straordinario asseritamente non conteggiati dalla parte datoriale.
Tanto premesso in diritto, ritiene il Giudicante come l'istruttoria non abbia consentito di corroborare le allegazioni di parte ricorrente, essendo rimasto sfornito di prova il fatto che questi abbia osservato un orario diverso da quello consacrato contrattualmente nei vari periodi e siti diacronicamente succedutisi nel corso del rapporto.
Il teste , ex dipendente, ha sostanzialmente confermato le deduzioni di parte resistente e, Tes_1 specificamente, che fosse stato assunto in part time, che si occupasse solo dell'autolavaggio e, quanto all'orario, che lo vedesse andare via verso mezzogiorno.
La teste pur non pienamente attendibile in quanto compagna convivente del resistente Testimone_2 al momento della deposizione, ha comunque confermato la ricostruzione di , fornendo ulteriori CP_1 elementi a supporto delle allegazioni del medesimo sotto il profilo dell'orario osservato dal ricorrente: “
(…) Preciso che dopo che ed io ci siamo conosciuti e siamo entrati un po' di più in confidenza, CP_1
a volte, io andavo a fare dei giri di controllo nelle varie aree per verificare che tutto fosse a posto, visto che lui era impegnato altrove ed io, lavorando alla Coop, giravo spesso. In detti miei giri di controllo io ho sempre visto il ricorrente o alla mattina, o al pomeriggio, mai per l'intera giornata e ne sono a conoscenza perché quando passavo alla mattina e lo vedevo, quando poi passavo al pomeriggio, non lo vedevo più”.
Non decisivo in senso contrario, infine, appare quanto riferito dal teste in quanto, benché questi Tes_3 abbia dichiarato che, quando lavoravano presso lo stesso autolavaggio lui e il ricorrente, “quando io alla mattina arrivavo al lavoro, il ricorrente era già lì ed alla sera, quando io andavo via, il ricorrente rimaneva ancora lì”, ha comunque precisato di non conoscere l'orario di lavoro di perché egli (il teste) Pt_1 girava tra i vari autolavaggi.
L'efficacia probatoria di tale deposizione, priva di puntuali riferimenti geografici e temporali, è inficiata altresì dal fatto che è pacifico che, per un periodo, il ricorrente abbia lavorato in full time.
Infine, mentre è pacifico che per un periodo che abbia lavorato il part time per , Pt_1 Parte_4 non vi è prova che di fatto avrebbe continuato “lavorare alle dipendenze del IG. ”, secondo CP_1 quanto apoditticamente affermato in ricorso. Non vi è prova di alcun collegamento economico tra le due aziende, al di là del collegamento sentimentale tra e . Pt_3 CP_1
pagina 6 di 7 Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese sono compensate per metà, giusta le condizioni delle parti e la volontà conciliativa manifestata dal ricorrente (Corte Cost. n. 77/2018), mentre per la restante metà seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese nella misura del 50%,
3) Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 2314,5, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 16 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 162/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 16/09/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per l'Avv. FIORINI FABRIZIO e l' avv. BOVA Controparte_1
ANNALISA hanno depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA Italia, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI
GIANFRANCO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo di: “accertare e dichiarare che il IG. alle Controparte_1 Parte_2 dipendenze della corrente in Modena alla via Emilia Controparte_1
Ovest num. 656, C.F. , P. IVA ha svolto il seguente orario di C.F._2 P.IVA_1
CP_ lavoro: presso il distributore di Modena via Emilia Ovest num. 656, dall'anno 2015 all'anno 2017, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 11 ore di lavoro, presso il distributore sito in Modena via Salvo D'Acquisto, dall'anno 2018 all'anno 2020, dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, con una pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di pagina 2 di 7 CP_ lavoro effettivo, presso i due distributori di Modena, via Emilia Ovest e via Nontantolana, ove il ricorrente si alternava dall'anno 2021 a marzo 2022 circa dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, con una pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo;
presso il distributore Q8 di Modena via Morane da aprile 2022 ad aprile 2023, dalle ore 7,20/7,30 sino alle ore
19,00, orario pressoché continuato, mentre gli ultimi 3 mesi di lavoro in Modena via Emilia Ovest, il ricorrente faceva 8 ore di lavoro giornaliere;
accertare e dichiarare che il IG. deve Parte_2 percepire una differenza retributiva pari ad Euro 36.350,33 lordi, così come rappresentata nella relazione tecnica allegata e sulla base delle criticità indicate nei punti13, 14 e 15 del ricorso, conseguentemente
condannare corrente in Modena alla via Emilia Controparte_1
Ovest num. 656, C.F.
, P. IVA al pagamento in favore del IG. della somma di C.F._2 P.IVA_1 Pt_1
Euro 36.350,33 lordi;
ai relativi interessi maturati;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In particolare, ha dedotto di essere stato impiegato come lavoratore subordinato da Agosto 2015 a luglio
2023 presso la suddetta ditta individuale, rapporto di lavoro in relazione al quale si sarebbero manifestate le seguenti criticità:
• da Agosto 2015 nelle buste paga sarebbe risultato un orario a tempo parziale, quando in realtà CP_ avrebbe lavorato presso il distributore di Modena via Emilia Ovest num. 656, dall'anno
2015 all'anno 2017, con orario dalle ore 7,00 alle ore 19,00, un'ora di pausa pranzo, per un totale di 11 ore di lavoro;
• da Settembre 2017 sarebbe stato modificato l'orario, sempre a tempo parziale (53%), mentre egli sarebbe stato assunto presso la datrice di lavoro sempre a tempo parziale (pur di Parte_3 fatto continuando sempre a lavorare alle dipendenze del IG. [periodo anno 2018 fino CP_1 ad anno 2020] presso il distributore sito in Modena via Salvo D'Acquisto con orario di lavoro dalle ore 6,50 circa fino alle ore 19,10/19,20 circa, pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo);
• da gennaio 2020 l'orario di lavoro indicato sulle buste paga sarebbe passato a part time al 60%, mentre da Febbraio 2022 in full-time, ma egli, successivamente al lavoro presso il distributore di Modena via Salva D'Acquisto, avrebbe alternato un periodo di lavoro presso i distributore di via Nonantolana e via Emilia Ovest con orario di lavoro dalle ore 6,50 circa fino alle ore pagina 3 di 7 19,10/19,20 circa, pausa di lavoro ridotta a 20 minuti, con quindi circa 12 ore di lavoro effettivo.
Poi presso il distributore Q8 di Modena via Morane, l'orario sarebbe stato dalle ore 7,20/7,30 sino alle ore 19,00, orario pressoché continuato;
infine, gli ultimi 3 mesi di lavoro in Modena via Emilia Ovest, il ricorrente a 8 avrebbe svolto otto di lavoro giornaliere;
Dal differente impiego orario sarebbe scaturito il suddetto credito retributivo.
Si è costituita la , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Specificamente, il resistente ha eccepito che:
• il IG. sarebbe stato assunto dal IG. in data 6 agosto 2015 Parte_2 Controparte_1 con contratto part-time a tempo determinato, poi trasformato in contratto part time a tempo indeterminato dal 1.9.2015 per 24 ore settimanali. L'orario di lavoro sarebbe stato dalle 8 alle 12 dal lunedì al sabato;
• al momento dell'assunzione il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare presso la sede di Via Emilia
Ovest, per essere successivamente spostato presso il distributore di via Nonantolana, sempre con mansioni di addetto al lavaggio auto;
• nello 03.06.2021 il IG. avrebbe dismesso la sede di via Nonantolana e, pertanto, il CP_1 ricorrente sarebbe stato spostato presso il distributore di Via Morare dove il IG. aveva CP_1 solo in gestione l'autolavaggio;
• a gennaio 2022 il IG. avrebbe cessato anche il contratto per la gestione del lavaggio CP_1 di via Morane e pertanto il ricorrente da febbraio 2022 fino alla fine de rapporto di lavoro avrebbe lavorato full time presso il sito di Via Emilia Ovest;
• in data 7.9.2017 il ricorrente sarebbe stato assunto per ulteriori 4 ore di lavoro al giorno dalla ditta della IG.ra (ex moglie del IG. ) che aveva un distributore in Parte_3 Controparte_1 via Salvo d'Acquisto a Modena;
quest'ultimo rapporto sarebbe stato estraneo all'odierno convenuto;
• il rapporto di lavoro del ricorrente con il IG. sarebbe durato fino al 15 luglio 2022 (e CP_1 non luglio 2023 come erroneamente indicato a pagina 1 del ricorso) come da comunicazione dimissioni e, dal febbraio 2022 fino al luglio 2022, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il IG.
sarebbe stato trasformato in contratto Full time, con sede in Via Emilia Ovest, avendo CP_1 il convenuto abbandonato e cessato la propria attività negli altri siti;
pagina 4 di 7 • il ricorrente avrebbe sempre e solo osservato, in favore del convenuto, gli orari di lavoro stabiliti contrattualmente e regolarmente retribuiti.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi
(Cass. n. 14468 del 7/11/2000; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046). Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità,
“il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti perla valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale
(preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto, Cass. 19 novembre 2001, n.
14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente pagina 5 di 7 di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga, circostanza non ricorrente nella specie. Il lavoratore è pertanto ammesso a provare l'esistenza di ulteriori debiti non risultanti dai prospetti paga sottoscritti per quietanza e, nel nostro caso, afferenti ad ore di lavoro straordinario asseritamente non conteggiati dalla parte datoriale.
Tanto premesso in diritto, ritiene il Giudicante come l'istruttoria non abbia consentito di corroborare le allegazioni di parte ricorrente, essendo rimasto sfornito di prova il fatto che questi abbia osservato un orario diverso da quello consacrato contrattualmente nei vari periodi e siti diacronicamente succedutisi nel corso del rapporto.
Il teste , ex dipendente, ha sostanzialmente confermato le deduzioni di parte resistente e, Tes_1 specificamente, che fosse stato assunto in part time, che si occupasse solo dell'autolavaggio e, quanto all'orario, che lo vedesse andare via verso mezzogiorno.
La teste pur non pienamente attendibile in quanto compagna convivente del resistente Testimone_2 al momento della deposizione, ha comunque confermato la ricostruzione di , fornendo ulteriori CP_1 elementi a supporto delle allegazioni del medesimo sotto il profilo dell'orario osservato dal ricorrente: “
(…) Preciso che dopo che ed io ci siamo conosciuti e siamo entrati un po' di più in confidenza, CP_1
a volte, io andavo a fare dei giri di controllo nelle varie aree per verificare che tutto fosse a posto, visto che lui era impegnato altrove ed io, lavorando alla Coop, giravo spesso. In detti miei giri di controllo io ho sempre visto il ricorrente o alla mattina, o al pomeriggio, mai per l'intera giornata e ne sono a conoscenza perché quando passavo alla mattina e lo vedevo, quando poi passavo al pomeriggio, non lo vedevo più”.
Non decisivo in senso contrario, infine, appare quanto riferito dal teste in quanto, benché questi Tes_3 abbia dichiarato che, quando lavoravano presso lo stesso autolavaggio lui e il ricorrente, “quando io alla mattina arrivavo al lavoro, il ricorrente era già lì ed alla sera, quando io andavo via, il ricorrente rimaneva ancora lì”, ha comunque precisato di non conoscere l'orario di lavoro di perché egli (il teste) Pt_1 girava tra i vari autolavaggi.
L'efficacia probatoria di tale deposizione, priva di puntuali riferimenti geografici e temporali, è inficiata altresì dal fatto che è pacifico che, per un periodo, il ricorrente abbia lavorato in full time.
Infine, mentre è pacifico che per un periodo che abbia lavorato il part time per , Pt_1 Parte_4 non vi è prova che di fatto avrebbe continuato “lavorare alle dipendenze del IG. ”, secondo CP_1 quanto apoditticamente affermato in ricorso. Non vi è prova di alcun collegamento economico tra le due aziende, al di là del collegamento sentimentale tra e . Pt_3 CP_1
pagina 6 di 7 Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese sono compensate per metà, giusta le condizioni delle parti e la volontà conciliativa manifestata dal ricorrente (Corte Cost. n. 77/2018), mentre per la restante metà seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese nella misura del 50%,
3) Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 2314,5, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 16 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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