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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4440/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Corvaglia (Cod. Fisc. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Maglie alla Via della Conciliazione n. 4
Attrice
E
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Salvatore Corrado, elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Muro
Leccese (LE) alla Via Malta n. 5, PEC Email_1
Convenuto, attore in riconvenzionale
E
(C.F. ) con sede legale in Milano, via Valtorta n. Controparte_2 P.IVA_1
48, e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Paolo
IE (C.F. ) e RI De MA (C.F. ), con C.F._4 C.F._5 indirizzi pec e Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_3
1 MA NE ( ) con studio in Brindisi, Via Appia 46 PEC C.F._6
Email_4
Terza chiamata in causa
Conclusioni
Per l'attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'Avv. responsabile professionalmente del danno Controparte_1 economico patito e patiendi dalla sig.ra a seguito di Sentenza n. Parte_1
662/2020 RG n. 488/2016 e pari ad euro 27.542,40 come dimostrato e per le motivazioni argomentate nel presente atto;
2) per l'effetto condannare l'Avv. alla corresponsione della somma di euro Controparte_1
27.542,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'On.le
Giudicante;
3) accertare e dichiarare l'Avv. responsabile professionalmente per il Controparte_1 danno morale patito e patiendi dalla sig.ra a causa della trasmissione Parte_1 degli atti al PM da parte del Tribunale Civile di Lecce a seguito di revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio per assenza dei presupposti di legge necessari ai fini del riconoscimento;
4) Per l'effetto condannare l'Avv. alla corresponsione di una somma a titolo Controparte_1 di ristoro del danno morale patito e patiendi atteso lo stato di ansia e angoscia che affligge la sig.ra per l'evoluzione processuale che potrebbe assumere il procedimento penale Parte_1 attivato dal Tribunale di Lecce a causa della non dovuta ammissione al gratuito patrocinio, il cui importo potrà essere determinato secondo i criteri equitativi.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In particolare, va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale, poiché le somme richieste in pagamento, a titolo di onorari, non sono dovute in considerazione della responsabilità professionale, per negligenza e/o imperizia, in cui è incorso l'odierno convenuto, Avv. CP_1
, che con la sua condotta ed in violazione del dovere di diligenza, ha pregiudicato le
[...]
2 ragioni di parte attrice che si è vista soccombente per le ragioni meglio esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
…
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere una qualche fondatezza della predetta domanda riconvenzionale, le somme richieste a titolo di onorario sono eccessive e sproporzionate rispetto all'attività in concreto svolta ed all'esito conseguito, pertanto, dovranno essere notevolmente ridotte”.
Per il convenuto, attore in riconvenzionale:
1. In via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità e nessun inadempimento può essere imputato all'avv. nell'espletamento dell'incarico professionale Controparte_1 conferito da e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice perché Parte_1 Parte_1 prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
2. Nella denegata in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, condannare la in forza del contratto di assicurazione n. Parte_2
10032342000028, a tenere indenne e manlevare l'avv. per quanto lo stesso Controparte_1 fosse tenuto a corrispondere in favore di;
Parte_1
3. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento della somma di euro 5.560.25 per il giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Lecce ( 488/2016 R.G.) e ad euro 851,00 per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce
(2665/2015 R.G.) comprensivi del 15% ed oltre il 4% per Cap, per l'attività professionale svolta nel suo interesse.
4. Condannare la sig.ra , ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata Parte_1 nella proposizione del presente giudizio.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la terza chiamata in causa Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1
, poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per Controparte_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla Controparte_2
3 domanda di manleva svolta dall'Avv. nei suoi confronti, con ogni Controparte_1 conseguente pronuncia.
IN VIA SUBORDINATA:
- limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. CP_1
nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda
[...] istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, detratta la franchigia applicabile e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato.
Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce l'Avvocato invocandone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni – quantificati in euro 27.542,40, oltre quelli morali – da inadempimento contrattuale in relazione alla prestazione professionale resa nell'ambito di un procedimento giudiziario svoltosi in due gradi e nel quale aveva assunto la sua difesa.
Dalla lettura dell'ampio atto di citazione – contrassegnato dalla previa analitica ricostruzione delle vicende che avevano preceduto l'instaurazione di due procedimenti innanzi al
Giudice di Pace di Lecce, uno dei quali sfociato in sentenza del Tribunale quale giudice di appello
(quello di intessere e sul quale, più ampiamente, infra) – si coglie che tre sono gli addebiti mossi al professionista:
1) non aver evocato in giudizio la sua compagnia di assicurazione nell'ambito del procedimento incardinato inizialmente innanzi al Giudice di Pace di Lecce e concluso con sentenza di appello del Tribunale di Lecce n. 662/2020, con la quale, in modifica della prima statuizione, era stata ritenuta acclarata la sua corresponsabilità in un sinistro del quale era rimasta vittima, con connessa sua condanna alla restituzione del 50% delle somme percepite – in esecuzione della sentenza di primo grado - nei confronti della società quale designata dal Fondo di Garanzia vittime della Strada: ha sostenuto che CP_3 se fosse stata evocata la sua compagnia assicuratrice, gli oneri restitutori sarebbero stati posti a carico di quest'ultima, anche in reazione alle spese di CT (punti 17 e segg. dell'atto di citazione);
2) avere, in seno sia al procedimento innanzi al Giudice di Pace (RG 474/2014) sia in quello al Tribunale in secondo grado (RG 488/2016), nel corso della fase legata all'espletamento
4 della CT, tardivamente ed illegittimamente operato la produzione di documenti, sì da determinare la dichiarazione di nullità della relazione di consulenza, la sua rinnovazione,
e infine la rivisitazione in senso sfavorevole all'attrice delle circostanze fattuali, senza peraltro averla fatta assistere da consulente di parte, con spese eventualmente a carico della sua compagnia di assicurazione;
3) avere mal gestito le procedure di ammissione al gratuito patrocinio, imponendole pertanto di provvedere al deposito di istanza di revoca nel procedimento di appello innanzi al
Tribunale di Lecce e di registrare l'avvenuta trasmissione degli atti al P.M. per quanto verificatosi in entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito tempestivamente l'Avvocato resistendo alle domande avversarie CP_1 sulla scorta della analitica ricostruzione delle sue prestazioni professionali e negando la fondatezza di ogni addebito.
Ha messo in evidenza che giammai avrebbe potuto evocare in giudizio la compagnia assicuratrice della sua assistita e che i motivi che avevano condotto alla rideterminazione della responsabilità delle parti in ordine al sinistro oggetto della sentenza del Tribunale di Lecce erano da registrare nel diverso apprezzamento dei dati istruttori da parte del giudice di appello.
Ha poi messo in evidenza che la gestione delle procedure legate all'ammissione al gratuito patrocinio della erano state poste in essere con la sua piena collaborazione e senza alcuna Parte_1 responsabilità.
Il convenuto ha poi chiesto lo spostamento della prima udienza al fine di essere manlevato da ogni eventuale responsabilità dalla sua compagnia assicuratrice;
non solo, ha poi chiesto la condanna in via riconvenzionale dell'attrice al pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte nel procedimento.
A fronte della rituale evocazione in giudizio, si è costituita la compagnia assicuratrice
[...]
evocata in manleva dal professionista, invocando il rigetto della domanda in Controparte_2 ragione della ribadita inesistenza di profili di responsabilità professionale da parte dell'Avvocato
CP_1
In data 14 febbraio 2023, si è costituito per l'attrice l'Avv. Alberto Corvaglia in sostituzione del precedente difensore;
si è richiamato integralmente alle difese e alle richieste già svolte.
Con ordinanza del 12 ottobre 2023, il giudice ha disatteso ogni richiesta istruttoria ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 12 giugno 2025, cui è seguito rinvio all'udienza al 27 maggio 2026.
5 Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione del fascicolo all'udienza del 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
Prima di esaminare nel dettaglio gli elementi addotti dalla parte attrice in punto di evocata responsabilità dell'Avvocato appare utile ricordare le regole che governano la CP_1 declinazione dell'onere probatorio nell'azione tesa ad ottenere la declaratoria di inadempimento per negligenza del proprio legale e il connesso risarcimento danni.
In sintesi, il formante giurisprudenziale si è attestato nel senso secondo il quale “il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (Cass. Civ. Sez, III, Ordinanza 6 settembre 2024 n. 24007, con giurisprudenza ivi richiamata).
In disparte ulteriori profili di indagine non necessari, occorre allora osservare che con riguardo al denunciato inadempimento dell'Avv. non sussiste alcun fondato elemento a CP_1 sostegno della relativa tesi.
§1
Dalla disamina degli atti, in rapporto alla prima condotta denunciata, il Tribunale non può non rilevare l'assoluta carenza di fondamento della argomentazione secondo la quale il professionista avrebbe negligentemente adempiuto al proprio mandato per non aver evocato in giudizio, a titolo di garante, la compagnia assicurativa della sua stessa cliente in guisa tale da consentirle di rimanere manlevata nel caso di eventuale condanna.
La tesi spesa sul punto dalla parte attrice è fondata su un evidente equivoco: dalla disamina degli atti e della sentenza resa dal Tribunale di Lecce all'esito del giudizio nel corso del quale è stata svolta l'attività professionale del si evince che l'obbligo della alla CP_1 Parte_1 restituzione delle somme nasce dalla sua ritenuta corresponsabilità in misura pari al 50%, nella
6 genesi del sinistro nel quale risultò essere stata danneggiata e delle spese legali in favore della appellante – contumace in primo grado – all'esito del giudizio. Pt_3
Da tanto è disceso l'onere di restituzione a carico della odierna attrice delle somme indicate, che giammai avrebbe potuto essere sollevata dal relativo obbligo dalla propria compagnia assicuratrice;
alteris verbis, si è a cospetto della mera ripetizione di somme indebitamente ottenute in adempimento della sentenza resa dal giudice di primo grado provvisoriamente esecutiva e delle condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, appellante.
Ed è evidente che nessuna garanzia avrebbe mai potuto essere esercitata nei confronti della propria compagnia assicuratrice in ordine all'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito e in punto di spese processuali a seguito di rivisitazione della decisione di primo grado.
A fronte dunque della assoluta infondatezza della tesi circa la non corretta esecuzione della prestazione professionale gravante sull'Avvocato la prima argomentazione posta a base CP_1 della domanda oggi azionata è palesemente destituita di fondamento.
§2
Analoghe considerazioni meritano poi le ulteriori circostanze spese dall'attrice a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni in rapporto alla non corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del responsabile – in thesi – di aver tardivamente CP_1 allegato documenti utilizzati dal consulente tecnico nominato dal Giudice di pace così generando una nullità dell'elaborato peritale rilevata dal giudice d'appello con conseguente rinnovo delle indagini tecniche.
Sovvengono, infatti, i già richiamati principi in tema di responsabilità professionale e la connessa necessaria dimostrazione della tesi secondo la quale, sulla base della regola del “più probabile che non”, se non si fosse verificato il denunciato inadempimento, ne sarebbe derivato un esito positivo in favore del proprio cliente.
Ma come ha messo in evidenza il convenuto, tale dimostrazione difetta, posto che l'esito del giudizio - al termine del quale è stata rilevata la sussistenza della pari responsabilità nell'occorso da parte della - è derivato dalla rivisitazione degli elementi fattuali da parte Parte_1 del giudice di appello, che sul punto ha così motivato in tema allorquando, con ordinanza di rimessione istruttoria del 4 luglio 2018, ha esplicitato i motivi di rinnovo delle attività di indagini specialistiche “ritenuto, peraltro, che l'indagine tecnica espletata, generica nella ricostruzione del sinistro e sprovvista di notazioni specialistiche atte ad avvalorare le deduzioni svolte, segnatamente a fronte delle argomentazioni tecniche prospettate dal ct della Compagnia, risulti inidonea a fornire una risposta utile ai quesiti articolati dal Giudice di pace, in particolare in ordine
7 alla ricostruzione della dinamica dell'urto e della determinazione del valore ante sinistro del veicolo …”.
Sulla scorta di quanto precede, ove pure il avesse tempestivamente allegato i CP_1 documenti utilizzati dal primo consulente, così non generando eventuali invalidità dell'elaborato peritale, nulla sarebbe derivato nei sensi indicato dalla parte attrice.
Né appare in alcun modo concludente, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'argomento a mente del quale se il professionista avesse suggerito la nomina di un consulente di parte, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso: la tesi in questione è frutto di una mera illazione destituita di concreto fondamento.
La relativa argomentazione è dunque sfornita di pregio.
E non merita positivo apprezzamento neanche l'ultima delle questioni sollevate dalla parte attrice in ordine alla responsabilità nella gestione delle procedure di ammissione al gratuito patrocinio, intesi non correttamente svolte da parte del professionista.
In disparte la pur rilevante questione in ordine alla responsabilità della nella Parte_1 sottoscrizione di dichiarazioni utilizzate per le richieste di ammissione al gratuito patrocinio e dal contenuto inequivoco, occorre osservare che nessun danno giuridicamente apprezzabile lesivo della sfera patrimoniale della attrice risulta essere stato allegato e dimostrato nel corso del giudizio.
A quanto è dato comprendere, è stata invocata la lesione della sfera patrimoniale dell'attrice per aver dovuto sopportare lo stress derivante dalla intervenuta trasmissione - da parte del giudice di primo grado - degli atti al pubblico ministero in sede per le valutazioni in ordine all'eventuale commissione del reato di cui all'articolo 95 DPR 115/2002.
Ma che tale fatto abbia determinato un danno nella sfera giuridica della è dato che Parte_1 sfugge all'apprezzamento del Tribunale.
Non è dato comprendere quale sia il diritto leso e la sua sussumibilità all'interno delle specifiche previsioni che renderebbero il danno non patrimoniale risarcibile.
Si è a cospetto di una richiesta sfornita della minima base di fondata allegazione, meritevole pertanto di essere rigettata senza ulteriori specificazioni.
In definitiva, la domanda avanzata dall'attrice deve essere disattesa.
III)
Merita invece accoglimento la richiesta avanzata in via riconvenzionale dal in CP_1 rapporto alla invocata condanna della attrice al pagamento delle prestazioni professionali rese nell'ambito del procedimento numero 488/2016 R.G. innanzi al Tribunale di Lecce concluso con la sentenza n. 662/2020
8 Non sussiste alcun dubbio circa lo svolgimento del mandato da parte del nel CP_1 procedimento sopra indicato.
E non sussistono dubbi circa la fondatezza della sua richiesta di pagamento del compenso per l'opera professionale svolta.
Al contrario, difetta la prova della inesatta esecuzione del suo incarico, secondo quanto adombrato dalla solo astrattamente legittimante – ma non nel caso in esame – una Parte_1 eventuale eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la relativa richiesta (cfr. Cas. Civ. Sez.
II, Ordinanza n. 15526 del 10/06/2025).
Corretta, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive modifiche è la somma richiesta per onorari, pari ad euro 5.077 per causa del valore compreso sino ad eruo 26.000, parametro medio.
Inammissibile, perché afferente a procedimento del tutto distino da quello in ordine al quale
è stata proposta la domanda iniziale, si profila di contro la richiesta di condanna della al Parte_1 pagamento delle prestazioni rese nel giudizio iscritto al 2665/2015 R.G. del Giudice di pace di
Lecce.
Non paiono infine sussistere motivi per ritenere fondata la domanda avanzata ai sensi dell'articolo 96 cpc dalla parte attrice, ha avuto riguardo alla peculiarità della vicenda connotata da passaggi processuali articolati e di non immediata comprensione da parte di soggetto privo dei necessari strumenti tecnici di approfondimento.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito della definizione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce di quanto previsto dai DD.MM 55/2014 e
147/2022, causa del valore ricompreso tra euro 5201 ed euro 26.000, parametro minimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2022 da contro Parte_1 CP_1
e sulle domande riconvenzionali da lui proposte, ogni contraria istanza ed eccezione
[...] disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 5077, Parte_1 oltre interessi dalla data della domanda di convenzionale al soddisfo;
9 3. dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...] tesa ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento delle Parte_1 competenze professionali svolte nel processo iscritto al numero 2665/2015 del Giudice di pace di Lecce;
4. rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da;
Controparte_1
5. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 264 per spese vive, ed euro 5.077 per onorari, Controparte_1 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%i, IVA e CPA come per legge e in favore di , che liquida in euro 5.077 per onorari, oltre il Controparte_4 rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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