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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:39, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_1 C.F._4
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_4 C.F._5
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
FEDERICO CATASTINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI C.F._6
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_5 C.F._7
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_6 C.F._8 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_7 C.F._9
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_3 C.F._11
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_4 C.F._12
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, CP_5 C.F._13 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_6 C.F._14
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_7 C.F._15
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_8 C.F._16
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_9 CP_10 C.F._17
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_11 C.F._18
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_12 C.F._19
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_13 C.F._20
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_14 C.F._21
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Parte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO,
[...] C.F._22 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTI
pagina 2 di 6 Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_15 P.IVA_1 dell'avv. CICONTE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI 12 16122
GENOVA presso il difensore avv. CICONTE MASSIMO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2022 , , Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, Catastini Federico, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_11 CP_12 CP_13
, e adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le
[...] CP_14 Parte_8 seguenti conclusioni “In tesi: a) Voglia accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il diritto dei ricorrenti a fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni;
b) Voglia, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti dall'anno 2007 all'anno 2021 e, per l'effetto, condannare in CP_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie dall'anno 2007 all'anno 2021, o nel periodo che risulterà di giustizia, commisurato alla retribuzione da ciascuno percepita oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In ipotesi: c) Voglia accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il diritto dei ricorrenti a fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni;
d) Voglia, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti sin dall'anno 2007 e, per l'effetto, condannare in CP_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute dall'anno 2007 all'anno 2021, o nel periodo che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
pagina 3 di 6 e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti di essere dipendenti ciascuno a far Controparte_15 data dal diverso momento meglio specificato in ricorso. Chiarivano, quindi, gli odierni attori, di aver già adito il Tribunale di Livorno in passato deducendo, in particolare, che il giudizio R.G.
387/2019 si concludeva con sentenza del 13.4.2021, passata in giudicato, con cui il Giudice accertava “(..) il diritto dei ricorrenti di fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e di 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni, nei limiti delle previsioni normative richiamate in parte motiva, rigettando per il resto il ricorso;
”, compensando le spese di lite tra le parti. I ricorrenti, dunque, con il presente ricorso chiedono il risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie a decorrere dall'anno 2007 e sino alla sentenza del 13.4.2021 commisurato alla retribuzione ovvero, in subordine, la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per lo stesso periodo per la parte eccedente il minimo legale.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al Controparte_15 ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente da un lato evidenziava la mancata allegazione e prova degli elementi alla base della richiesta spiegata e, dall'altro, eccepiva la parziale prescrizione delle pretese attoree.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che nelle more del giudizio entrambe le parti davano atto che i ricorrenti e andavano in pensione (cfr. verbale di Pt_6 Pt_7 CP_2 CP_3 CP_12 Pt_9 udienza del 27.2.2024, verbale di udienza del 12.4.2024 e verbale di udienza del 12.6.2024).
Tanto premesso, non può allora mancare di osservarsi che, con sentenza passata in giudicato, è stato accertato che la società odierna resistente, mal interpretando il CCNL, non ha consentito ai ricorrenti, sin dal 2002, di fruire dei due giorni di ferie “aggiuntivi” previsti dalla disciplina contrattuale collettiva (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
In altri termini, l'inadempimento datoriale circa il fatto che ai lavoratori spettassero due giorni di ferie annuali in più risulta accertato, con la conseguenza che nel presente giudizio il mancato godimento delle ferie non può essere posto in discussione.
pagina 4 di 6 In effetti, il fatto che il datore di lavoro riconobbe un numero di giorni di ferie inferiori a quelli spettanti porta a concludere per il dato che vi sono state giornate lavorate che non avrebbero dovuto essere tali, mentre sarebbe spettata al datore di lavoro la prova del fatto estintivo (id est del pagamento).
Orbene, non può poi mancare di osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di riposo settimanale, qualora il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico - fisica per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale ed in contrasto con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., la sussistenza di tale danno deve presumersi, mentre non può ritenersi presunto l'ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, dovendosene invece dimostrare la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.” (v.
Cass., Sez. Lav. 1350/2024).
Con specifico riguardo ai ricorrenti che sono andati in pensione nelle more del giudizio deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”.
Pertanto, agli stessi spetta senz'altro il diritto all'indennità sostituiva delle ferie non godute che “(..) ha natura mista, risarcitoria e retributiva, garantendo al lavoratore il diritto al riposo e compensando il danno della perdita di tale beneficio. Tale indennità non rientra tra i trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro, ma può essere considerata nell'ambito della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi. La locuzione
"trattamenti retributivi" va interpretata in senso rigoroso, escludendo l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.” (cfr. Cass., Sez. Lav. 1450/2025).
Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione, sollevato il contraddittorio in punto, entrambe le parti hanno concordato sul fatto che il ricorso è stato notificato in data 13.10.2022, di talché parte ricorrente ha ritenuto, con riferimento alla domanda spiegata in via principale, di insistere per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione dal 13.10.2012 al 2021, e parte resistente ha ritenuto prescritta ogni domanda di condanna antecedente al 13.10.2012 (v. verbale di udienza odierna).
pagina 5 di 6 Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di lavoro), valore della lite (indeterminabile) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti dall'anno 2007 all'anno 2021 e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno conseguente alla mancata CP_15 fruizione delle ferie dal 13.10.2012 all'anno 2021, danno da commisurarsi alla retribuzione percepita da ciascun lavoratore, oltre interessi come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida, in euro CP_15
€ 4.628,50 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario.
LIVORNO, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:39, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_1 C.F._4
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_4 C.F._5
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
FEDERICO CATASTINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI C.F._6
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_5 C.F._7
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_6 C.F._8 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_7 C.F._9
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_3 C.F._11
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_4 C.F._12
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, CP_5 C.F._13 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_6 C.F._14
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_7 C.F._15
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_8 C.F._16
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_9 CP_10 C.F._17
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_11 C.F._18
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_12 C.F._19
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Controparte_13 C.F._20
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI CP_14 C.F._21
ATTILIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Parte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO,
[...] C.F._22 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTI
pagina 2 di 6 Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_15 P.IVA_1 dell'avv. CICONTE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI 12 16122
GENOVA presso il difensore avv. CICONTE MASSIMO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2022 , , Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, Catastini Federico, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_11 CP_12 CP_13
, e adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le
[...] CP_14 Parte_8 seguenti conclusioni “In tesi: a) Voglia accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il diritto dei ricorrenti a fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni;
b) Voglia, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti dall'anno 2007 all'anno 2021 e, per l'effetto, condannare in CP_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie dall'anno 2007 all'anno 2021, o nel periodo che risulterà di giustizia, commisurato alla retribuzione da ciascuno percepita oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In ipotesi: c) Voglia accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il diritto dei ricorrenti a fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni;
d) Voglia, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti sin dall'anno 2007 e, per l'effetto, condannare in CP_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute dall'anno 2007 all'anno 2021, o nel periodo che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
pagina 3 di 6 e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti di essere dipendenti ciascuno a far Controparte_15 data dal diverso momento meglio specificato in ricorso. Chiarivano, quindi, gli odierni attori, di aver già adito il Tribunale di Livorno in passato deducendo, in particolare, che il giudizio R.G.
387/2019 si concludeva con sentenza del 13.4.2021, passata in giudicato, con cui il Giudice accertava “(..) il diritto dei ricorrenti di fruire di 24 giorni di ferie e 4 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su cinque giorni, e di 28 giorni di ferie oltre a 5 giorni di ex festività per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ripartito su sei giorni, nei limiti delle previsioni normative richiamate in parte motiva, rigettando per il resto il ricorso;
”, compensando le spese di lite tra le parti. I ricorrenti, dunque, con il presente ricorso chiedono il risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie a decorrere dall'anno 2007 e sino alla sentenza del 13.4.2021 commisurato alla retribuzione ovvero, in subordine, la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per lo stesso periodo per la parte eccedente il minimo legale.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al Controparte_15 ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente da un lato evidenziava la mancata allegazione e prova degli elementi alla base della richiesta spiegata e, dall'altro, eccepiva la parziale prescrizione delle pretese attoree.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che nelle more del giudizio entrambe le parti davano atto che i ricorrenti e andavano in pensione (cfr. verbale di Pt_6 Pt_7 CP_2 CP_3 CP_12 Pt_9 udienza del 27.2.2024, verbale di udienza del 12.4.2024 e verbale di udienza del 12.6.2024).
Tanto premesso, non può allora mancare di osservarsi che, con sentenza passata in giudicato, è stato accertato che la società odierna resistente, mal interpretando il CCNL, non ha consentito ai ricorrenti, sin dal 2002, di fruire dei due giorni di ferie “aggiuntivi” previsti dalla disciplina contrattuale collettiva (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
In altri termini, l'inadempimento datoriale circa il fatto che ai lavoratori spettassero due giorni di ferie annuali in più risulta accertato, con la conseguenza che nel presente giudizio il mancato godimento delle ferie non può essere posto in discussione.
pagina 4 di 6 In effetti, il fatto che il datore di lavoro riconobbe un numero di giorni di ferie inferiori a quelli spettanti porta a concludere per il dato che vi sono state giornate lavorate che non avrebbero dovuto essere tali, mentre sarebbe spettata al datore di lavoro la prova del fatto estintivo (id est del pagamento).
Orbene, non può poi mancare di osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di riposo settimanale, qualora il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico - fisica per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale ed in contrasto con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., la sussistenza di tale danno deve presumersi, mentre non può ritenersi presunto l'ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, dovendosene invece dimostrare la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.” (v.
Cass., Sez. Lav. 1350/2024).
Con specifico riguardo ai ricorrenti che sono andati in pensione nelle more del giudizio deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”.
Pertanto, agli stessi spetta senz'altro il diritto all'indennità sostituiva delle ferie non godute che “(..) ha natura mista, risarcitoria e retributiva, garantendo al lavoratore il diritto al riposo e compensando il danno della perdita di tale beneficio. Tale indennità non rientra tra i trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro, ma può essere considerata nell'ambito della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi. La locuzione
"trattamenti retributivi" va interpretata in senso rigoroso, escludendo l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.” (cfr. Cass., Sez. Lav. 1450/2025).
Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione, sollevato il contraddittorio in punto, entrambe le parti hanno concordato sul fatto che il ricorso è stato notificato in data 13.10.2022, di talché parte ricorrente ha ritenuto, con riferimento alla domanda spiegata in via principale, di insistere per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione dal 13.10.2012 al 2021, e parte resistente ha ritenuto prescritta ogni domanda di condanna antecedente al 13.10.2012 (v. verbale di udienza odierna).
pagina 5 di 6 Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di lavoro), valore della lite (indeterminabile) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la mancata fruizione di n. 2 giorni di ferie annui da parte dei ricorrenti dall'anno 2007 all'anno 2021 e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno conseguente alla mancata CP_15 fruizione delle ferie dal 13.10.2012 all'anno 2021, danno da commisurarsi alla retribuzione percepita da ciascun lavoratore, oltre interessi come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida, in euro CP_15
€ 4.628,50 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario.
LIVORNO, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6