Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 12686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12686 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2024, proposto da
RM ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Damizia, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
NC NI, RI AL, OL IA e ON LM, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito recante oggetto “ Settore Tecnico Amministrativo. Procedura di progressione tra le Aree per la copertura di n. 50 posti nel profilo professionale di Funzionario processi comunicativi informativi. Graduatoria definitiva” pubblicata sul Portale Dipendenti di Roma Capitale il 18 marzo 2024, di seguito pubblicata sull’Albo Pretorio di Roma Capitale GB20240029965 il 16 aprile 2024 ed ancora ripubblicata sullo stesso portale dipendenti in data 13 maggio 2024, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo Funzionario processi comunicativi informativi (Codice PVFCI) n. 50 unità di personale, nella parte in cui colloca il ricorrente - 28878 ID 2 DOMANDA - nella posizione 74 con punteggio totale 49 – anziché nella 1° posizione, o altra comunque inferiore ma comunque compresa tra le prime 50 posizioni che risulterà dovuta in ragione del riconoscimento anche in parte dei maggiori punteggi rivendicati, ovvero i minori punteggi da riconoscersi ad altri candidati anche all’esito dell’istruttoria; il tutto in ragione della mancata valutazione del titolo di studio della Laurea Magistrale – LM 63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Management pubblico e-government conseguita in data 15 dicembre 2009 o della Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione – L 16 conseguita il 5 novembre 2008; della mancata valutazione dell’esperienza maturata presso altre pubbliche amministrazioni; della errata valutazione dei titoli collegati al colloquio di cui all’art. 4 lett. c) punto 6; nonché nella parte in cui, occorrendo, include alcuni candidati che dall’esame dei punteggi attribuiti per il titolo esperienza professionale non appaiono in possesso dell’anzianità minima richiesta per l’ammissione alla procedura;
- in via subordinata e alternativa occorrendo dell’Avviso di “ procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2.055 posti di diverso profilo professionale, di cui 2.010 nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, e n. 45 nell’area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale ” pubblicato in data 24 luglio 2023, nella parte in cui, all’art. 4, lett. a), punti 1 e 2, prevede la valutazione dell’esperienza prestata presso anche altre PP.AA., della nota prot. GB/2023/0101737 del 19 dicembre 2023 nella parte in cui indica che “ per Pubbliche Amministrazioni si intendono quelle di cui all’art. 1, comma2 del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (elenco P.A. pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2022 e ss.mm.ii.) ;
- nonché, della graduatoria nella parte in cui riconosce punteggi per detta esperienza maturata presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento al ricorrente del punteggio spettante, hanno ammesso alla procedura candidati non aventi diritto, hanno valutato erroneamente l’esperienza maturata fuori da Roma Capitale per altri concorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, il ricorrente, dipendente di Roma Capitale, impugna la graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione tra le aree indetta dall’amministrazione capitolina per la copertura di n. 50 posti nel profilo professionale di “ Funzionario processi comunicativi informativi ” nella parte in cui egli vi risulta collocato tra i non vincitori al 74° posto, in ragione dell’attribuzione del punteggio (in tesi errato) di 49 punti di cui:
a) 13 punti (su un massimo di 35) con riferimento al criterio “ esperienza maturata nell’area di provenienza e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, anche a tempo determinato ” (art. 4, lett. a) dell’Avviso di procedura di progressione);
b) 18 punti (su un massimo di 32) per valutazione dei “ titoli di studio ” in relazione al possesso del solo “ Diploma di scuola secondaria di secondo grado – 18 punti ” e non anche di una “ Laurea Magistrale – 32 punti” o, almeno di un “Diploma universitario/Laurea triennale (L) – 30 punti ” (art. 4, lett. b), punti 2, 4 e 5, dell’Avviso);
c) 2 punti (su un massimo di 35) per quel che riguarda “ Competenze professionali funzionali all’esercizio delle mansioni ”, in relazione a “ Uno più corsi di formazione con attestato rilasciato da Università o Organismi/Enti legalmente riconosciuti (non cumulabili) – Punti 2 ” (art. 4, lett. c), punto 2 dell’Avviso);
d) 16 punti (su un massimo 22 punti) a seguito del colloquio sostenuto dal candidato il 15 gennaio 2024, di cui:
i) 3 “ ottimo ” (su un massimo di 3) quanto alla valutazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo;
ii) 4 tra “ 3 – buono ” e “ 5 – ottimo ” (su un massimo di 5) in relazione al “ curriculum ” e non già 5 punti;
iii) 9 “ buono ” (su un massimo di 14) per quel che riguarda la “ capacità ” e non già 14 punti.
1.1. In particolare, con il primo motivo, lamenta l’istante l’errata e/o omessa valutazione dei titoli di studio da lui dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, per non avergli la Commissione attribuito il punteggio di (massimo) 32 punti previsto in caso di possesso di una “ Laurea Magistrale – LM ” per aver egli conseguito, prima il 5 novembre 2008 la “ Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione (L 16) ” presso la LUMSA – Libera Università “ Maria SS. Assunta ” in Roma e, poi, in data 15 dicembre 2009 presso l’Università “ Unitelma Sapienza ” la “ Laurea Magistrale in Management pubblico e-government (LM 63) ”, con conseguente riferita violazione dell’art. 4 dell’Avviso che espressamente e chiaramente prevede che “ I titoli di studio attribuiscono punteggio solo se coerenti con il profilo professionale oggetto di progressione. I titoli considerati coerenti con il profilo oggetto di progressione sono elencati, per ciascun profilo professionale, nell’allegato 1 del presente avviso ”, ovvero, per quel che riguarda il profilo di interesse del ricorrente (quello di “Funzionario processi comunicativi informativi”), la “ Laurea (triennale o magistrale) appartenente alle seguenti classi: Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS) nell’ambito delle discipline in materia di scienze della comunicazione, relazioni pubbliche e delle discipline letterarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente ”.
Rivendica, quindi, il candidato il maggior punteggio di 32 rispetto a quello di 18 riconosciutogli, affermando che il titolo posseduto sarebbe “ evidentemente pertinente alla posizione per cui è causa, come si evince peraltro dagli esami sostenuti nelle materie del corso di laurea ” e che “ dalla consultazione delle tabelle di equipollenza di titoli del Ministero dell’Istruzione e del Merito emerge la relazione di equipollenza tra la laurea in Scienze dell’Amministrazione e Scienze politiche, che a sua volta è equipollente alla laurea in Relazioni pubbliche ”.
Sostiene, altresì, il candidato che “ In estremo subordine comunque va riconosciuto il punteggio per laurea triennale, punti 30 in luogo 18 (ma tanto si dice solo per estrema cautela non debba riconoscere il titolo superiore), che consentirebbe al ricorrente di ottenere il punteggio complessivo di 61 (49 + 12) che unitamente ad altri punti riconosciuti in esito all’ accoglimento anche di altri motivi di ricorso, ovvero alla diminuzione e/o estromissione di altri candidati vincitori, consente al ricorrente di collocarsi in posizione utile” .
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il punteggio attribuitogli dalla Commissione per l’“ esperienza maturata nell’area di provenienza e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ” con riferimento agli “ Anni di servizio, anche a tempo determinato, presso Roma Capitale in altra famiglia professionale, o presso altre PP.AA. - 0,75 punti per ogni anno di servizio con arrotondamento all’anno dell’eventuale frazione finale superiore a sei mesi ” (art. 4, lettera a, punto 2, dell’Avviso), affermando che gli sarebbero stati riconosciuti solo 13 punti (12,75 punti per i 7 anni di servizio prestati presso Roma Capitale e 0,75 punti per un anno presso il Ministero della Giustizia) “ in luogo di 34 ”, per aver la Commissione “ erroneamente ” ritenuto di non riconoscere al ricorrente i seguenti servizi pregressi:
- quello prestato presso Roma Multiservizi s.p.a. nel periodo 3 gennaio 1995 – 9 luglio 2015 (21 anni), con conseguente pretesa attribuzione dell’ulteriore punteggio di 15,75;
- quello prestato presso Elettronica s.p.a (oggi Leonardo s.p.a.) dal 6 aprile 1988 al 17 novembre 1994 (anni 7), con conseguente ulteriore punteggio di 5.25.
Ebbene, Roma Capitale disattendeva l’istanza di riesame al riguardo avanzata dal candidato sull’assunto - in tesi non condivisibile - che tali soggetti (Roma Multiservizi s.p.a.) e (Elettronica s.p.a.) non sarebbero qualificabili come Pubblica Amministrazione non essendo essi inclusi nell’“ Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ” (in tal senso, la nota di Roma Capitale del 19 dicembre 2023).
Evidenzia al riguardo il ricorrente come con “ l’ulteriore punteggio per detto titolo … pari a 21 punti ” egli otterrebbe “ il punteggio complessivo di 70 (49 + 21) e si collocherebbe alla posizione n. 27 dell’attuale graduatoria, anche in ipotesi di rigetto dei restanti motivi ”.
1.3. Con il terzo motivo l’istante censura, altresì, il punteggio attribuitogli dalla Commissione per la valutazione, in sede di colloquio, delle “ competenze professionali funzionali all’esercizio delle mansioni ” con riferimento all’errata considerazione de:
- il “ curriculum ”, rivendicando il punteggio massimo di “ 5 - ottimo ” - e non di soli 4 punti (intermedio tra l’ottimo ed il buono, corrispondente a 3 punti) - richiamando la relativa descrizione “ ottimo livello di esperienze e formazione acquisite nel contesto lavorativo, funzionali all’esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione, ulteriori rispetto a quelli già valutati. Tale condizione si considera sussistente quando, agli elementi previsti per il conseguimento della valutazione di “buono”, si aggiunge la presenza contemporanea di una pluralità di incarichi formalmente conferiti da Roma Capitale o atre PP.AA ” (in tal senso, i “ Criteri di valutazione ” pubblicati sul portale di Roma Capitale, in atti);
- la “ capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione”, pretendendo, anche in questo caso, il riconoscimento del valore massimo di 14 punti, in luogo dei 9 punti attribuiti, lamentando la durata di soli “ circa due (2) minuti ” del colloquio, non ritenuti “ evidentemente sufficienti affinché i membri della sottocommissione abbiano potuto desumerne l’ottima capacità richiesta e apprezzare la performance professionale, senza obiettare alcunché né approfondire ulteriori aspetti ”.
Evidenzia a tal proposito l’istante come “ In ipotesi di accoglimento di tutti i precedenti motivi – titolo di studio, esperienza professionale e “colloquio” – il ricorrente conseguirebbe il punteggio di 92 (49+14+21+8) e si collocherebbe al 1° posto della attuale graduatoria ”.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente impugna poi - in via subordinata “ In ipotesi di mancato accoglimento del II motivo, ovvero di insufficienza del punteggio spettante a seguito del non accoglimento o accoglimento parziale delle censure di cui ai precedenti motivi ” - l’art. 4, punto a), dell’Avviso di procedura di progressione, nella parte in cui prevede la valutabilità dell’esperienza maturata presso altre PP.AA., sostanzialmente sostenendo che, la circostanza che “ il Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina del 7.7.2023 n. 236, prevede che nell’ambito delle progressioni verticali l’esperienza maturata nell’area di provenienza si esplichi negli anni di servizio anche a tempo determinato prestato nella stessa famiglia professionale del profilo oggetto di progressione o in altra famiglia professionale ” e, dunque, “ L’assenza del riferimento nel Regolamento ad “altre PP.AA” … lascerebbe intendere che il riconoscimento del punteggio di 0,75 per ogni anno di servizio debba essere riservato esclusivamente ai candidati per il servizio prestato presso Roma Capitale in profili professionali inclusi in altra “famiglia professionale ”.
L’avversata previsione dell’Avviso si porrebbe in ogni caso in contrasto con l’art. 13, comma 6 del CCNL Funzioni Locali e con l’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Riferisce a tal proposito di aver avanzato all’amministrazione relativa istanza di accesso “ per conoscere i punteggi attribuiti per l’esperienza professionale presso altre P.A. a tutti i candidati collocati dal 1 al 74 posto della graduatoria, … al fine di rideterminare il punteggio attribuito per detto titolo ”, allo stato differita da Roma Capitale.
1.5. Con il quinto e ultimo motivo, lamenta, infine, il candidato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), dell’Avviso, limitandosi ad affermare che “ emerge dai punteggi assegnati per il titolo esperienza professionale che diversi candidati, hanno conseguito punteggi di gran lunga inferiori a 8.75 e obiettivamente troppo bassi.
Il che sta ad indicare che gli stessi, ad avviso di questa difesa, fossero privi dei titoli per l’ammissione ”, formulando a tal riguardo relativa istanza istruttoria “ volta ad acquisire i dati relativi al titolo di studio e dell’esperienza professionale utilizzata ai fini dell’ammissione per tutti coloro che, avendo avuto la valutazione della laurea hanno ottenuto per esperienza professionale un punteggio inferiore a 8,75, e per coloro che avendo avuto la valutazione del solo diploma (ma non è
dato allo stato sapere se sono eventualmente titolari di laurea) hanno avuto un punteggio inferiore a 17,50 ”.
2. Roma Capitale si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sull’infondatezza di tutte le censure proposte.
3. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 3294/2024, “ritenendo che le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte da una sollecita definizione nel merito del ricorso ”, disattendeva la relativa istanza, comunque disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria avversata mediante la notificazione per pubblici proclami.
4. Parte ricorrente con deposito documentale in data 26 luglio 2024, dava evidenza dell’adempimento di tale incombente.
5. Seguivano articolate memorie di entrambe le parti in cui ciascuna ribadiva le proprie tesi difensive.
6. La Sezione all’esito dell’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 con ordinanza n. 860/2025 - “ Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la nozione di Pubblica Amministrazione debba essere delimitata in base ad un criterio sostanziale e non meramente formale, includendo nel concetto, ai fini dei pubblici concorsi, solo quegli enti sottoposti, quando assumono personale, all’obbligo del pubblico concorso;
Atteso che nella fattispecie non si evince a seguito di che tipo di procedura di assunzione il ricorrente abbia prestato servizio presso Roma Multiservizi S.p.A. e Leonardo S.p.A. e ciò non consente al Collegio di valutare l’eventuale equiparazione tra la procedura selettiva e il pubblico concorso ” - richiedeva “ alla parte ricorrente di depositare la documentazione necessaria alla verifica di cui sopra ”.
7. Parte ricorrente assolveva al disposto incombente istruttorio, con deposito documentale in data 11 febbraio 2025.
8. Seguiva lo scambio di ulteriori memorie difensive tra le parti.
9. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso proposto dal candidato deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della graduatoria avversata.
11. Deve, innanzi tutto, essere disatteso il primo motivo di ricorso - con cui l’istante si duole dell’omesso riconoscimento del punteggio, a lui in tesi spettante, per il possesso della laurea magistrale in “ Management pubblico e-government (LM 63) ” o, quanto meno, della laurea triennale in “ Scienze dell’Amministrazione (L16) ” - in relazione al non risultare tali titoli “ coerenti ” con il profilo professionale di interesse del ricorrente (quello di “ Funzionario processi comunicativi informativi ”).
Rileva a tal proposito come il relativo Avviso di procedura di progressione – non avversato dal ricorrente sul punto – espressamente chiarisca come potessero essere ritenuti tali dalla Commissione solo quelli “ elencati, per ciascun profilo professionale, nell’allegato 1 del presente avviso ” (in tal senso, l’art. 4) e come tale allegato 1 preveda al riguardo solo la “ Laurea (triennale o magistrale) appartenente alle seguenti classi: Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS) nell’ambito delle discipline in materia di scienze della comunicazione, relazioni pubbliche e delle discipline letterarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente ”.
Osserva, infatti, il Collegio come né la laurea magistrale né quella triennale vantate dal candidato:
i) siano espressamente annoverate tra i titoli nominalmente indicati nel citato Allegato 1 - anch’esso non reso oggetto di impugnativa - entrambe non rientrando nell’ambito delle discipline ivi annoverate (per quel che qui interessa, “ scienze della comunicazione ”);
ii) possano intendersi quali titoli di vecchio ordinamento (conseguiti dal ricorrente prima della riforma) formalmente “ equiparati ” alle lauree specialistiche di nuovo ordinamento testualmente previste in tale Allegato 1, non comparendo essi nella relativa tabella di equiparazione (in atti) di cui al d.m. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233, che equipara la laurea magistrale vantata dal ricorrente “ LM-63 ” a quelle in “ scienze dell’amministrazione ” e in “ scienze politiche ”, entrambe differenti da quella in “ scienze della comunicazione ”, come visto, invece richiesta dall’Avviso (alla quale sono, invece, equiparate le diverse lauree LM 19, 59, 91, 92 e 93);
ii) nemmeno possano ritenersi qualitativamente “ equipollenti ” ai titoli previsti nell’Allegato 1, in ragione di una pretesa analogia con i corrispondenti titoli accademici di vecchio ordinamento, in ragione di quanto previsto nella relativa tabella ministeriale (versata in atti sia da parte ricorrente che da parte resistente), ove il titolo di base richiesto nell’Avviso, “ scienze della comunicazione ” è indicato come equipollente solo a “ scienze politiche ” e “ sociologia ”, e non anche a “ scienze dell’amministrazione ” a sua volta equipollente a “ giurisprudenza ” e “ scienze politiche ”.
Priva di pregio appare, infatti, l’argomentazione logica di tipo “transitivo”, con cui parte ricorrente tenta di valorizzare la circostanza che la laurea in “ scienze della comunicazione ”, prevista dal bando, sia equipollente a quella in scienze politiche a sua volta equipollente alla laurea in “ scienze dell’amministrazione ” conseguita dal candidato, dovendosi la relazione di equipollenza considerarsi in termini tassativi, nonché sempre unidirezionali, con esclusione di qualsiasi “ impropria ” operazione di indebita associazione tra i diversi criteri (in tal senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 1523/2019, ove si legge che l’“ equipollenza … opera solo in linea unilaterale e diretta e non anche secondo lo schema transitivo per cui se A = B e B = C, allora A = C ”).
Tale censura deve, dunque, essere respinta, ritenendo il Collegio che correttamente la Commissione, in ossequio alle previsioni dell’Avviso, abbia, con riferimento ai titoli posseduti, attribuito al ricorrente 18 punti, corrispondenti al possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.
12. Lo stesso è a dirsi per la doglianza con cui il candidato si lamenta del mancato riconoscimento dell’esperienza professionale pregressa da costui maturata presso prima Elettronica s.p.a. e poi Roma Multiservizi s.p.a., assumendo rilievo dirimente come - pur aderendo alla nozione sostanziale di pubblica amministrazione già condivisa dalla Sezione nell’ordinanza istruttoria n. 860/2025 - il ricorrente, in ossequio all’incombente istruttorio disposto a suo carico, non abbia dato alcuna evidenza di essere stata presso tali società reclutata all’esito di una procedura selettiva equiparabile a concorso pubblico.
Se, infatti, l’istante nulla riferisce con riferimento alla sua assunzione presso la citata società del gruppo Finmeccanica, per quel che concerne il servizio prestato presso Roma Multiservizi s.p.a. espone di essere stato assunto mediante semplice avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, non avvenuto in esito a una valutazione comparativa tra i candidati e, dunque, al di fuori dell’espletamento di una qualsiasi procedura di selezione equiparabile a concorso pubblico.
A ciò si aggiungano le considerazioni già espresse dalla giurisprudenza in merito alle procedure di reclutamento di personale svolte dalle società partecipate nel rispetto dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, invero ritenute non del tutto assimilabili a quelle concorsuali di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, bensì solo “intermedie” assicurando il rispetto dei soli principi del concorso pubblico ma non anche dell’intera disciplina al quale esso soggiace (in tal senso, Cass. Civ., SS.UU., n. 18749/2023).
Anche il secondo motivo deve, dunque, essere respinto.
13. Parimenti prive di fondamento appaiono poi le laconiche argomentazioni spese dal ricorrente nell’ambito del terzo motivo di ricorso avverso gli esiti della prova orale da costui sostenuta, non valendo esse ad evidenziare la manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione in favore del ricorrente comunque tra il buono e l’ottimo del curriculum e buona della “ capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione ”.
A ciò si aggiunga, quanto alla valutazione del curriculum , come gli incarichi in ragione dei quali l’istante pretenderebbe il punteggio massimo di 5 punti, non appaiano essere direttamente correlati, come richiesto dai criteri di valutazione, all’esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione (Funzionario Processi Comunicativi ed Informatici) e, comunque, limitati ad una sola annualità, sicché appare ragionevole la decisione della Commissione di ritenerli inidonei a determinare l’incremento di punteggio ambito.
Quanto al punteggio relativo alla capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo, al di là della presunta (ed indimostrata) brevità del colloquio, l’interessato non ha saputo fornire ulteriori e validi motivi di censura all’operato della Commissione, apparendo del tutto congruo e significativo il punteggio attribuito al candidato, corrispondente alla valutazione di “ buono ”, ragionevolmente operata alla luce dei criteri preventivamente individuati dalla Commissione.
14. Deve poi essere respinto il quarto motivo, formulato in subordine, di censura dell’Avviso nella sola parte in cui prevede che siano valutabili anche le esperienze pregresse rese presso altre pubbliche amministrazioni (in tal senso, quanto stabilito all’art. 4, punto a), peraltro conformemente alla deliberazione della Giunta Capitolina, non resa oggetto di censura), atteso che nessuna delle previsioni di cui si lamenta la violazione (la deliberazione di Giunta Capitolina n. 236/2023, recante il “ Regolamento delle progressioni tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale ”, l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n.165/2001 e l’art. 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 2019-2021) appaiono precludere - diversamente da quanto prospettato in ricorso - a Roma Capitale la possibilità di attribuire rilevanza anche alle competenze professionali acquisite dai candidati presso altre amministrazioni, con conseguente radicale inconferenza delle argomentazioni a tal proposito svolte dal ricorrente.
A ciò si aggiunga come il Collegio, anche alla luce delle controdeduzioni svolte dalla difesa di Roma Capitale, ritenga ragionevole la scelta di valorizzare al massimo l’esperienza maturata dai candidati alle progressioni interne soprattutto ove trattasi, come nel caso di specie, di una procedura in deroga che prescinde finanche dalla titolarità della laurea (altrimenti ordinariamente necessaria).
Al riguardo deve, pertanto, essere disattesa l’istanza istruttoria in merito avanzata dal ricorrente, volta a supportare l’interesse della ricorrente all’accoglimento di tale doglianza, attesa la manifesta infondatezza della stessa.
15. Quanto, infine, al quinto motivo, di pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), dell’Avviso, deve anch’esso essere disatteso fondandosi la relativa censura su un assunto (quello secondo cui, alcuni candidati avrebbero conseguito “ punteggi di gran lunga inferiori a 8.75 ”, punteggio minimo coincidente con il requisito di ammissione - 1,75 per 5 anni) sconfessato già solo dall’allegazione di parte resistente – non contestata da parte ricorrente – che “ taluni candidati potrebbero aver acquisito l’esperienza professionale utile quale requisito di accesso alla procedura, (anche) prestando i suddetti 5 anni di servizio in “altra famiglia” di Istruttori (0,75 per ogni anno di esperienza, tot. 3,75) ”, con conseguente rigetto, anche relativamente a tale censura, dell’istanza istruttoria pure a tal proposito avanzata.
16. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO