TRIB
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1319/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.: «• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
• ordinare al Comune AN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I figli e vengono affidati, in regime di affido esclusivo alla madre OR in Per_1 Per_2 Controparte_1 considerazione della temporanea sospensione della responsabilità genitoriale dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Brescia nei confronti del padre signor , i figli minori e saranno collocati Parte_1 Per_1 Per_2 presso la madre in AN Via Cristoforo Colombo n. 3.
pagina 1 di 3 - Il coniuge non affidatario verserà all'altro, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
- Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori tra i coniugi qualificate e concordate secondo quanto previsto del protocollo emesso dal Tribunale di Brescia, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
- Il signor si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_1 coniugi, alla OR , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà CP_1 dell'abitazione coniugale, dell'appartamento sito nel comune di AN Via Cristoforo Colombo n. 3; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 27 sez. NCT - NCEU, mappale 347, subalterno 9 p. S1-T cat A/3 cl.4 v. 4,5 R.C. € 195; mappale 347, subalterno 30 p. S1 C/6 cl.5 mq 15 R.C. € 24,79 cat A/3 cl.4 v. 4,5 R.C. € 195,2.
La OR , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora CP_1 in essere nei confronti della banca erogante.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico della OR e con le agevolazioni di legge in quanto atto facente parte degli accordi di CP_1 separazione.
- La casa coniugale verrà assegnata alla madre che la abiterà con i figli e , con tutti gli arredi che Per_1 Per_2 la compongono.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni richiesta di mantenimento
- I coniugi dichiarano di prestare il reciproco assenso per l'iscrizione dei figli minori nei rispettivi passaporti e a consentirne l'espatrio per ragioni di studio o di svago anche al di fuori della Comunità Europea, impegnandosi a sottoscrivere ogni dichiarazione o richiesta finalizzata all'adempimento delle relative formalità.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a AN (BS) in data 14.09.2002 (trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A), dalla cui unione erano nati i figli il 12.01.2007 e il 26.03.2013, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_1 Per_2
ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2002, parte II^, serie A,
n.17;
3) Spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti per il Comune di AN (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1319/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.: «• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
• ordinare al Comune AN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I figli e vengono affidati, in regime di affido esclusivo alla madre OR in Per_1 Per_2 Controparte_1 considerazione della temporanea sospensione della responsabilità genitoriale dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Brescia nei confronti del padre signor , i figli minori e saranno collocati Parte_1 Per_1 Per_2 presso la madre in AN Via Cristoforo Colombo n. 3.
pagina 1 di 3 - Il coniuge non affidatario verserà all'altro, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
- Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori tra i coniugi qualificate e concordate secondo quanto previsto del protocollo emesso dal Tribunale di Brescia, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
- Il signor si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_1 coniugi, alla OR , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà CP_1 dell'abitazione coniugale, dell'appartamento sito nel comune di AN Via Cristoforo Colombo n. 3; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 27 sez. NCT - NCEU, mappale 347, subalterno 9 p. S1-T cat A/3 cl.4 v. 4,5 R.C. € 195; mappale 347, subalterno 30 p. S1 C/6 cl.5 mq 15 R.C. € 24,79 cat A/3 cl.4 v. 4,5 R.C. € 195,2.
La OR , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora CP_1 in essere nei confronti della banca erogante.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico della OR e con le agevolazioni di legge in quanto atto facente parte degli accordi di CP_1 separazione.
- La casa coniugale verrà assegnata alla madre che la abiterà con i figli e , con tutti gli arredi che Per_1 Per_2 la compongono.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni richiesta di mantenimento
- I coniugi dichiarano di prestare il reciproco assenso per l'iscrizione dei figli minori nei rispettivi passaporti e a consentirne l'espatrio per ragioni di studio o di svago anche al di fuori della Comunità Europea, impegnandosi a sottoscrivere ogni dichiarazione o richiesta finalizzata all'adempimento delle relative formalità.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a AN (BS) in data 14.09.2002 (trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A), dalla cui unione erano nati i figli il 12.01.2007 e il 26.03.2013, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_1 Per_2
ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2002, parte II^, serie A,
n.17;
3) Spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti per il Comune di AN (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3