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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 9263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9263 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.9.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Marco Fulvio Nobiliore n. 50 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma Via Simon Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023 , premettendo di avere prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.8.2005 al 5.8.2021, e in particolare dall'agosto 2005 all'11.7.2007 con contratto d'inserimento e successivamente con contratto a tempo indeterminato, 4° livello del CCNL Confcommercio, con la qualifica di impiegata amministrativa osservando dapprima l'orario part time al 50% e dal 1.6.2015 l'orario full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, lamentava di avere percepito nell'intero periodo una retribuzione inferiore al dovuto. Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo dal 5.8.2005 al 5.8.2021 e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 48.946,67 a titolo di paga ordinaria € 26.979,38, tredicesima € 1.526,07, tredicesima ratei € 262,47, quattordicesima € 164,65, quattordicesima ratei € 579,93, festività € 940,72, ferie non godute € 4.811,43, permessi non goduti € 9.191,00, malattia 100% € 74,75, malattia 75% € 186,88, maternità 80% 865,62, una tantum luglio 2008 € 126,12, una tantum novembre 2008 € 126,12, t.f.r. lordo € 3.111,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo.
1 Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso deducendo che la ricorrente aveva iniziato a lavorare con contratto di inserimento non già il 5.8.2005 bensì il 12.7.2006 per la durata di 12 mesi con la qualifica di impiegata amministrativa al 5° livello iniziale e 4° livello finale del CCNL di settore;
che detto contratto era poi stato prorogato di un anno;
che non aveva comunque svolto tutte le mansioni elencate nel ricorso e che aveva sempre percepito la retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore e risultante dalle buste paga. L amentava poi che la ricorrente non aveva depositato il conteggio analitico unitamente al ricorso, né la versione completa del CCNL di categoria con riferimento all'intero periodo controverso;
che durante il periodo di interdizione dal lavoro per maternità di cui all'art. 17 comma 2 L. 151/01 (febbraio – maggio 2007) e durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (giugno-ottobre 2007) e la retribuzione è pari all'80%, mentre durante il periodo di congedo parentale (maggio – novembre 2008) la retribuzione è del 30% e non sono dovute ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
che durante i periodi di malattia dal 4° al 20° giorno l'indennità è pari al 75% della retribuzione e durante la cassa integrazione Covid-19 la retribuzione è pari all'80% e non sono dovute ferie, permessi, mensilità aggiuntive. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di euro Pt_1
22.589,50 oltre accessori di legge a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dalla società per avere la lavoratrice svolto con scarsa diligenza le proprie mansioni di “inserimento pratiche tasso 0 per far sì che ci arrivasse il contributo dal fornitore” omettendo di inserire nel portale la maggior parte delle pratiche aventi diritto al contributo e perdendo così l'importo di euro 18.443,07 (di cui euro 13.928,09 per l'anno 2017 ed euro 4.514,98 per l'anno 2018), nonché quelle di inserimentodelle pratiche relative alla cessione dei crediti di imposta sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate cagionando alla società un danno pari ad euro 4.146,43. La ricorrente depositava memoria avverso la domanda riconvenzionale e contestualmente depositava i conteggi.
Alla prima udienza il giudice tentava infruttuosamente la conciliazione della lite e interrogava le parti liberamente. Ammesse le prove ed espletata l'istruttoria orale nonché la c.t.u. contabile, la causa era decisa all'udienza del 25.9.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, grava sulla parte che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.): nella specie è quindi la ricorrente a dovere fornire la prova della durata del rapporto, dell'inquadramento e del credito per differenze retributive che invoca. All'esito dell'istruttoria la prova è stata solo parzialmente fornita.
2. È documentale che la ricorrente sia stata assunta dalla società resistente in data 12.7.2006 con contratto di inserimento della durata di 12 mesi, livello iniziale 5° CCNL Confcommercio e livello 4° finale, orario part time al 50%: vi è in tal senso il contratto depositato dalla stessa ricorrente (doc. 6).
Non vi è, invece, alcuna evidenza di quanto riferito dalla lavoratrice e cioè che il contratto di inserimento avesse decorrenza dal 5.8.2005 (si rammenta sul punto che l'art. 56 d.lgs. 276/03 prevedeva per tale contratto la forma scritta ad substantiam), né comunque ha sortito alcun esito l'istruttoria orale in ordine all'inizio di fatto del rapporto di lavoro tra le parti: invero i due testi escussi di parte ricorrente (parte resistente non ha citato i propri ed è decaduta dalla prova) nulla hanno potuto confermare essendo stati assunti dalla solo in tempi recenti, il teste Controparte_1
nel 2018 e la teste nel 2015. Testimone_1 Testimone_2
Risulta poi, sempre documentalmente, che in data 12.7.2007 il contratto di inserimento è stato prorogato fino al 31.5.2008: la proroga è avvenuta alle medesime modalità e quindi con livello 5° e orario part time al 50% (doc. 6 fasc. ricorrente).
Pertanto il rapporto di lavoro per cui è causa è iniziato il 12.7.2006, con inquadramento della lavoratrice al livello 5° CCNL cat..
2 Come noto, il contratto di inserimento introdotto dall'art. 54 del d.lgs. 276/2003 (disciplina poi abrogata dalla L. 92/2012) nella ratio legis era finalizzato appunto all'inserimento o al reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali a un determinato contesto lavorativo (“Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguente categorie di persone: (omissis)”. Ai contratti di inserimento si applicavano, salva diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 368/2001 recante disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Ne discende che il rapporto di lavoro tra le parti, instaurato il 12.7.2006 con contratto di inserimento deve essere considerato, anche tenuto conto della finalità dell'istituto, come un unitario contratto di lavoro subordinato fino alla cessazione, pacificamente avvenuta il 5.8.2021 per dimissioni della lavoratrice (cfr. buste paga in atti) e come avente fin dall'inizio carattere subordinato.
3. Quanto alle mansioni e all'orario di lavoro, esse risultano documentalmente: la ricorrente non ha in questa sede richiesto l'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento, né di un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante dagli atti (cfr. contratto di inserimento e proroga, variazione orario di lavoro del 15.5.2015 doc. 6 fasc. ricorrente, buste paga fasc. ricorrente e resistente).
Pertanto ella risulta inquadrata al livello 5° dal 12.7.2006 fino al 12.7.2008 e poi al livello 4 (cfr. buste paga in atti doc. 001.3 parte resistente); risulta avere svolto orario part time al 50% di 20 ore settimanali dall'inizio del rapporto fino al 31.5.2015 e poi full time fino alla cessazione del rapporto.
4. Tanto premesso la ricorrente deduce che, tenuto conto dell'inquadramento, dell'orario e della durata del rapporto è creditrice di differenze retributive a titolo di paga base, 13ma, 14 ma, ferie e permessi non goduti, t.f.r..
4.a. Preliminarmente quanto al CCNL applicabile al rapporto lavorativo per cui è causa deve osservarsi che il giudice con ordinanza del 24.1.24 ha autorizzato la ricorrente “al nuovo deposito dei detti contratti in forma integrale” e che quindi non può esservi alcun dubbio sulla ritualità dell'adempimento curato dalla lavoratrice in adempimento del provvedimento giudiziale. D'altro canto costituisce orientamento consolidato e condivisibile della Suprema Corte quello per cui “Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili” (cfr. da ultimo Cass. sez. lav., ord. 7.3.2024, n. 6135).
4.b. In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22
3 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata all'esito dell'istruttoria orale la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto la ricorrente non ha neppure articolato una specifica prova sul punto. Pertanto questo giudice aveva chiesto al c.t.u. di verificare l'esistenza di un credito a titolo di ferie e permessi non goduti, basandosi su quanto risultante dall'ultima busta paga in atti (agosto 2021), alla quale va riconosciuta una valenza confessoria, in quanto predisposta dalla parte datoriale.
Il c.t.u. ha riferito che mentre per la voce ferie ha potuto individuare le ferie godute, per la voce permessi ciò non è stato possibile in quanto nei cedolini paga non risultano evidenziati i permessi goduti.
4.c. Il consulente nominato dall'ufficio ha quindi sviluppato i conteggi del dovuto e accertato, con valutazione corretta e immune da vizi, che il credito della lavoratrice, tenendo conto del livello 5° fino al luglio 2008, ammonta a complessivi euro 17.815,34 lordi, di cui:
- retribuzione mensile euro 7.955,80
- tredicesima euro 33,15
- quattordicesima euro 43,59
- indennità ferie non godute euro 770,73
- indennità permessi rol non goduti euro 8.638,02
- trattamento fine rapporto euro 374,04.
4.d. Il c.t.u. ha risposto, poi, con esaustive e condivisibili argomentazioni, alle quali si fa qui integralmente rinvio, alle osservazioni critiche svolte dal consulente tecnico di parte resistente, confermando il credito di euro 17.815,34.
Poiché, per le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi non provato il credito a titolo di permessi non goduti, dalla somma di euro 17.815,34 va defalcato l'importo di euro 8.638,02, così pervenendosi al credito effettivamente vantato dalla nella misura di euro 9.177,32. Pt_1
Su tale somma vanno calcolati altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
5. Non può essere poi accolta la domanda riconvenzionale della società resistente, difettando la prova dei comportamenti negligenti e produttivi di danno addebitati alla ricorrente. La prova testimoniale richiesta dalla società a dimostrazione di complessi errori contabili su aspetti specifici e dettagliati è inammissibile, in assenza di un rigoroso riscontro documentale, dal quale si possa evincere con chiarezza l'esistenza dell'errore, la possibilità di qualificarlo come inadempimento e la sua imputabilità proprio alla ricorrente.
In ogni caso l'articolata prova testimoniale e la documentazione depositata in atti non dimostrano affatto l'esistenza di un danno e del nesso causale tra esso e i presunti errori commessi dalla lavoratrice.
In tale cornice, poi, un rilievo fondamentale va dato alla circostanza per cui la parte datoriale abbia omesso di svolgere contestazioni disciplinari, pur avendo scoperto tali asseriti gravi e dannosi inadempimenti della ricorrente molto tempo prima delle sue dimissioni: la circostanza che essi siano stati sollevati solo a seguito delle rivendicazioni della lavoratrice appare sintomatico della pretestuosità della riconvenzionale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai fini della liquidazione del compenso si è tenuto conto dell'entità del credito accertato, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, tenendo conto che la ricorrente ha omesso di depositare unitamente al ricorso i conteggi e il CCNL nella versione integrale e pertinente al periodo lavorativo oggetto di causa;
pure dopo l'autorizzazione del giudice non ha curato l'adempimento del deposito integrale del CCNL di riferimento, provvedendo ad un deposito parziale e con modalità tecniche non corrette;
4 nelle note conclusive ha imputato al c.t.u. conclusioni contabili in realtà rassegnate dal proprio antagonista ed espressamente confutate dall'esperto nominato dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.7.2006 al 5.8.2021, con inquadramento e orario come in parte motiva e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.177,32 oltre accessori di legge:
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso delle quattro fasi, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a definitivo carico di parte resistente.
Roma, 25.9.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.9.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Marco Fulvio Nobiliore n. 50 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma Via Simon Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023 , premettendo di avere prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.8.2005 al 5.8.2021, e in particolare dall'agosto 2005 all'11.7.2007 con contratto d'inserimento e successivamente con contratto a tempo indeterminato, 4° livello del CCNL Confcommercio, con la qualifica di impiegata amministrativa osservando dapprima l'orario part time al 50% e dal 1.6.2015 l'orario full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, lamentava di avere percepito nell'intero periodo una retribuzione inferiore al dovuto. Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo dal 5.8.2005 al 5.8.2021 e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 48.946,67 a titolo di paga ordinaria € 26.979,38, tredicesima € 1.526,07, tredicesima ratei € 262,47, quattordicesima € 164,65, quattordicesima ratei € 579,93, festività € 940,72, ferie non godute € 4.811,43, permessi non goduti € 9.191,00, malattia 100% € 74,75, malattia 75% € 186,88, maternità 80% 865,62, una tantum luglio 2008 € 126,12, una tantum novembre 2008 € 126,12, t.f.r. lordo € 3.111,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo.
1 Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso deducendo che la ricorrente aveva iniziato a lavorare con contratto di inserimento non già il 5.8.2005 bensì il 12.7.2006 per la durata di 12 mesi con la qualifica di impiegata amministrativa al 5° livello iniziale e 4° livello finale del CCNL di settore;
che detto contratto era poi stato prorogato di un anno;
che non aveva comunque svolto tutte le mansioni elencate nel ricorso e che aveva sempre percepito la retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore e risultante dalle buste paga. L amentava poi che la ricorrente non aveva depositato il conteggio analitico unitamente al ricorso, né la versione completa del CCNL di categoria con riferimento all'intero periodo controverso;
che durante il periodo di interdizione dal lavoro per maternità di cui all'art. 17 comma 2 L. 151/01 (febbraio – maggio 2007) e durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (giugno-ottobre 2007) e la retribuzione è pari all'80%, mentre durante il periodo di congedo parentale (maggio – novembre 2008) la retribuzione è del 30% e non sono dovute ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
che durante i periodi di malattia dal 4° al 20° giorno l'indennità è pari al 75% della retribuzione e durante la cassa integrazione Covid-19 la retribuzione è pari all'80% e non sono dovute ferie, permessi, mensilità aggiuntive. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di euro Pt_1
22.589,50 oltre accessori di legge a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dalla società per avere la lavoratrice svolto con scarsa diligenza le proprie mansioni di “inserimento pratiche tasso 0 per far sì che ci arrivasse il contributo dal fornitore” omettendo di inserire nel portale la maggior parte delle pratiche aventi diritto al contributo e perdendo così l'importo di euro 18.443,07 (di cui euro 13.928,09 per l'anno 2017 ed euro 4.514,98 per l'anno 2018), nonché quelle di inserimentodelle pratiche relative alla cessione dei crediti di imposta sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate cagionando alla società un danno pari ad euro 4.146,43. La ricorrente depositava memoria avverso la domanda riconvenzionale e contestualmente depositava i conteggi.
Alla prima udienza il giudice tentava infruttuosamente la conciliazione della lite e interrogava le parti liberamente. Ammesse le prove ed espletata l'istruttoria orale nonché la c.t.u. contabile, la causa era decisa all'udienza del 25.9.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, grava sulla parte che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.): nella specie è quindi la ricorrente a dovere fornire la prova della durata del rapporto, dell'inquadramento e del credito per differenze retributive che invoca. All'esito dell'istruttoria la prova è stata solo parzialmente fornita.
2. È documentale che la ricorrente sia stata assunta dalla società resistente in data 12.7.2006 con contratto di inserimento della durata di 12 mesi, livello iniziale 5° CCNL Confcommercio e livello 4° finale, orario part time al 50%: vi è in tal senso il contratto depositato dalla stessa ricorrente (doc. 6).
Non vi è, invece, alcuna evidenza di quanto riferito dalla lavoratrice e cioè che il contratto di inserimento avesse decorrenza dal 5.8.2005 (si rammenta sul punto che l'art. 56 d.lgs. 276/03 prevedeva per tale contratto la forma scritta ad substantiam), né comunque ha sortito alcun esito l'istruttoria orale in ordine all'inizio di fatto del rapporto di lavoro tra le parti: invero i due testi escussi di parte ricorrente (parte resistente non ha citato i propri ed è decaduta dalla prova) nulla hanno potuto confermare essendo stati assunti dalla solo in tempi recenti, il teste Controparte_1
nel 2018 e la teste nel 2015. Testimone_1 Testimone_2
Risulta poi, sempre documentalmente, che in data 12.7.2007 il contratto di inserimento è stato prorogato fino al 31.5.2008: la proroga è avvenuta alle medesime modalità e quindi con livello 5° e orario part time al 50% (doc. 6 fasc. ricorrente).
Pertanto il rapporto di lavoro per cui è causa è iniziato il 12.7.2006, con inquadramento della lavoratrice al livello 5° CCNL cat..
2 Come noto, il contratto di inserimento introdotto dall'art. 54 del d.lgs. 276/2003 (disciplina poi abrogata dalla L. 92/2012) nella ratio legis era finalizzato appunto all'inserimento o al reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali a un determinato contesto lavorativo (“Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguente categorie di persone: (omissis)”. Ai contratti di inserimento si applicavano, salva diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 368/2001 recante disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Ne discende che il rapporto di lavoro tra le parti, instaurato il 12.7.2006 con contratto di inserimento deve essere considerato, anche tenuto conto della finalità dell'istituto, come un unitario contratto di lavoro subordinato fino alla cessazione, pacificamente avvenuta il 5.8.2021 per dimissioni della lavoratrice (cfr. buste paga in atti) e come avente fin dall'inizio carattere subordinato.
3. Quanto alle mansioni e all'orario di lavoro, esse risultano documentalmente: la ricorrente non ha in questa sede richiesto l'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento, né di un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante dagli atti (cfr. contratto di inserimento e proroga, variazione orario di lavoro del 15.5.2015 doc. 6 fasc. ricorrente, buste paga fasc. ricorrente e resistente).
Pertanto ella risulta inquadrata al livello 5° dal 12.7.2006 fino al 12.7.2008 e poi al livello 4 (cfr. buste paga in atti doc. 001.3 parte resistente); risulta avere svolto orario part time al 50% di 20 ore settimanali dall'inizio del rapporto fino al 31.5.2015 e poi full time fino alla cessazione del rapporto.
4. Tanto premesso la ricorrente deduce che, tenuto conto dell'inquadramento, dell'orario e della durata del rapporto è creditrice di differenze retributive a titolo di paga base, 13ma, 14 ma, ferie e permessi non goduti, t.f.r..
4.a. Preliminarmente quanto al CCNL applicabile al rapporto lavorativo per cui è causa deve osservarsi che il giudice con ordinanza del 24.1.24 ha autorizzato la ricorrente “al nuovo deposito dei detti contratti in forma integrale” e che quindi non può esservi alcun dubbio sulla ritualità dell'adempimento curato dalla lavoratrice in adempimento del provvedimento giudiziale. D'altro canto costituisce orientamento consolidato e condivisibile della Suprema Corte quello per cui “Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili” (cfr. da ultimo Cass. sez. lav., ord. 7.3.2024, n. 6135).
4.b. In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22
3 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata all'esito dell'istruttoria orale la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto la ricorrente non ha neppure articolato una specifica prova sul punto. Pertanto questo giudice aveva chiesto al c.t.u. di verificare l'esistenza di un credito a titolo di ferie e permessi non goduti, basandosi su quanto risultante dall'ultima busta paga in atti (agosto 2021), alla quale va riconosciuta una valenza confessoria, in quanto predisposta dalla parte datoriale.
Il c.t.u. ha riferito che mentre per la voce ferie ha potuto individuare le ferie godute, per la voce permessi ciò non è stato possibile in quanto nei cedolini paga non risultano evidenziati i permessi goduti.
4.c. Il consulente nominato dall'ufficio ha quindi sviluppato i conteggi del dovuto e accertato, con valutazione corretta e immune da vizi, che il credito della lavoratrice, tenendo conto del livello 5° fino al luglio 2008, ammonta a complessivi euro 17.815,34 lordi, di cui:
- retribuzione mensile euro 7.955,80
- tredicesima euro 33,15
- quattordicesima euro 43,59
- indennità ferie non godute euro 770,73
- indennità permessi rol non goduti euro 8.638,02
- trattamento fine rapporto euro 374,04.
4.d. Il c.t.u. ha risposto, poi, con esaustive e condivisibili argomentazioni, alle quali si fa qui integralmente rinvio, alle osservazioni critiche svolte dal consulente tecnico di parte resistente, confermando il credito di euro 17.815,34.
Poiché, per le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi non provato il credito a titolo di permessi non goduti, dalla somma di euro 17.815,34 va defalcato l'importo di euro 8.638,02, così pervenendosi al credito effettivamente vantato dalla nella misura di euro 9.177,32. Pt_1
Su tale somma vanno calcolati altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
5. Non può essere poi accolta la domanda riconvenzionale della società resistente, difettando la prova dei comportamenti negligenti e produttivi di danno addebitati alla ricorrente. La prova testimoniale richiesta dalla società a dimostrazione di complessi errori contabili su aspetti specifici e dettagliati è inammissibile, in assenza di un rigoroso riscontro documentale, dal quale si possa evincere con chiarezza l'esistenza dell'errore, la possibilità di qualificarlo come inadempimento e la sua imputabilità proprio alla ricorrente.
In ogni caso l'articolata prova testimoniale e la documentazione depositata in atti non dimostrano affatto l'esistenza di un danno e del nesso causale tra esso e i presunti errori commessi dalla lavoratrice.
In tale cornice, poi, un rilievo fondamentale va dato alla circostanza per cui la parte datoriale abbia omesso di svolgere contestazioni disciplinari, pur avendo scoperto tali asseriti gravi e dannosi inadempimenti della ricorrente molto tempo prima delle sue dimissioni: la circostanza che essi siano stati sollevati solo a seguito delle rivendicazioni della lavoratrice appare sintomatico della pretestuosità della riconvenzionale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai fini della liquidazione del compenso si è tenuto conto dell'entità del credito accertato, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, tenendo conto che la ricorrente ha omesso di depositare unitamente al ricorso i conteggi e il CCNL nella versione integrale e pertinente al periodo lavorativo oggetto di causa;
pure dopo l'autorizzazione del giudice non ha curato l'adempimento del deposito integrale del CCNL di riferimento, provvedendo ad un deposito parziale e con modalità tecniche non corrette;
4 nelle note conclusive ha imputato al c.t.u. conclusioni contabili in realtà rassegnate dal proprio antagonista ed espressamente confutate dall'esperto nominato dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.7.2006 al 5.8.2021, con inquadramento e orario come in parte motiva e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.177,32 oltre accessori di legge:
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso delle quattro fasi, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a definitivo carico di parte resistente.
Roma, 25.9.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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