Articolo 2 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 agosto 1965
Art. 2.
Le materie, i prodotti ed i macchinari previsti dal precedente articolo 1, di produzione nazionale, effettivamente impiegati nei lavori di cui al primo comma dell'articolo medesimo, nonche' i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, di produzione nazionale, destinati a navi di nuova costruzione o in esercizio, si considerano esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.
Tuttavia, per le materie, i prodotti ed i macchinari, nonche' per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, da considerare esportati a norma del comma precedente, non si applicano le disposizioni relative alla restituzione del dazio e degli altri diritti doganali e fiscali diversi dall'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639 .
Per i lavori eseguiti dai cantieri navali o da altri assuntori, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui al primo comma, si applicano mediante la sola restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:
a) navi complete o galleggianti di nuova costruzione: lire 6,60 per cento, da liquidare a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo fatturato al committente.
Per le navi o galleggianti costruite in proprio dai cantieri, la restituzione e' commisurata all'importo addebitato all'acquirente, sempreche' la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio;
b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi o galleggianti in esercizio: lire 4 per cento, da liquidare a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.
Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, per conto di terzi, possono concorrere a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali ed i prodotti impiegati dal cantiere o dall'assuntore medesimi che siano di proprieta' del committente.
Quando nei lavori di cui sopra vengono impiegati materiali e prodotti esteri, dall'ammontare delle somme da restituire a titolo di imposta generale sull'entrata, si detrae l'importo relativo all'imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, gravante sui materiali e prodotti esteri effettivamente impiegati, che siano stati importati con le esenzioni previste dal precedente articolo 1.
Gli stessi criteri si applicano per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.
Resta fermo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1 per i materiali ed i prodotti esteri assimilati ai quelli nazionali.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965
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