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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 780/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo Parte_1 ese (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 oma, Via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2 n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_3 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
RESISTENTE e
, Controparte_3
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_6 RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_4
in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , Alessandro Trovato, Angela Pilato (PEC: Controparte_5 nte e disgiuntamente lo rappresentano e Email_7
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 05/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 13976202400000171000, notificata il 18.03.2024, cui sono sottesi gli atti di
1 pagamento aventi n. 13920160005300639000; 13920190000409790000; 13920190003948343000; 13920200002091861000; 1392020007821671000; 13920220000272461000; 13920220003549192000; 43920160000033186000; 43920160000504254000; 43920160001118862000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000; 43920220000048949000; 43920220000101416000; 43920220000838439000, relativi a pretese creditorie e riferiti al periodo intercorrente fra il 2015 e il 2021. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti sottesi alla comunicazione impugnata in via principale e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, per nullità/mancata notifica e comunque per pervenuta prescrizione degli atti presupposti, nonché per tutti i motivi esposti in ricorso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, e di ogni atto precedente e successivo impugnata per insussistenza del credito di natura contributiva relativo alla cartella da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_6 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e insistendo per il rigetto del i or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' e l' hanno dedotto e documentato di aver Controparte_8 Controparte_9 noti gli cartelle di pagamento, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920200002091861000 è stata notificata il 23.12.2021;
- la cartella di pagamento n. 1392020007821671000 è stata notificata il 5.04.2022;
- la cartella di pagamento n. 13920220000272461000 è stata notificata il 21.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920160000033186000 è stato notificato il 18.04.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160000504254000 è stato notificato l'8.07.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160001118862000 è stato notificato l'8.02.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000141739000 è stato notificato il 29.09.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000757458000 è stato notificato il 12.12.2017;
- l'avviso di addebito n 43920180000063173000 è stato notificato il 18.06.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000705984000 è stato notificato il 5.12.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180001081123000 è stato notificato il 11.02.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000192346000 è stato notificato il 23.07.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000765916000 è stato notificato il 6.03.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190001045926000 è stato notificato il 14.02.2020;
- l'avviso di addebito n 43920210000168856000 è stato notificato il 13.12.2021;
- l'avviso di addebito n 43920220000048949000 è stato notificato il 24.11.2022;
- l'avviso di addebito n 43920220000101416000 è stato notificato il 1.08.2022;
- l'avviso di addebito n 43920220000838439000 è stato notificato il 19.01.2023. 5. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato delle richieste di pagamento, utili CP_10 a in mini di prescrizione, essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229002012363000, notificata il 19.12.2022 e contente solo la cartella di pagamento (di cui non abbiamo prova della notifica) n. 13920160005300639000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000560048000, notificata il 30.05.2022 e contenente l'avviso di addebito n. 43920160000033186000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000581762000, notificata il 17.04.2023 e contenente 13920190000409790000 (di cui non vi prova dell'avvenuta notifica); 13920190003948343000 (di cui non vi è prova dell'avvenuta notifica); 13920200002091861000; 1392020007821671000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202300000263001, notificato il 14.06.2023 e contenente 13920160005300639000; 13920190000409790000; 13920190003948343000; 13920200002091861000; 1392020007821671000; 13920220000272461000; 13920220003549192000 (di cui non vi è prova dell'avvenuta notifica); 43920160000504254000; 43920160001118862000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000; 43920220000048949000; 43920220000101416000. 6. Pertanto, poiché le richieste di pagamento devono considerarsi atti interruttivi del quinquennio di prescrizione, diretti a rappresentare una nuova data di decorrenza dei termini medesimi, a cui si aggiunga la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
3 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli atti di pagamento di seguito indicati: cartella di pagamento n. 13920160005300639000; avvisi di addebito n. 43920160000033186000; 43920160000504254000 e 43920160000504254000. Nel resto, nessuna prescrizione può ravvisarsi, stante il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dalla cartella di pagamento n. 13920160005300639000 e dagli avvisi di addebito n. 43920160000033186000; 43920160000504254000 e 43920160000504254000, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 13976202400000171000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo Parte_1 ese (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 oma, Via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2 n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_3 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
RESISTENTE e
, Controparte_3
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_6 RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_4
in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , Alessandro Trovato, Angela Pilato (PEC: Controparte_5 nte e disgiuntamente lo rappresentano e Email_7
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 05/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 13976202400000171000, notificata il 18.03.2024, cui sono sottesi gli atti di
1 pagamento aventi n. 13920160005300639000; 13920190000409790000; 13920190003948343000; 13920200002091861000; 1392020007821671000; 13920220000272461000; 13920220003549192000; 43920160000033186000; 43920160000504254000; 43920160001118862000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000; 43920220000048949000; 43920220000101416000; 43920220000838439000, relativi a pretese creditorie e riferiti al periodo intercorrente fra il 2015 e il 2021. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti sottesi alla comunicazione impugnata in via principale e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, per nullità/mancata notifica e comunque per pervenuta prescrizione degli atti presupposti, nonché per tutti i motivi esposti in ricorso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle sottese, e di ogni atto precedente e successivo impugnata per insussistenza del credito di natura contributiva relativo alla cartella da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_6 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e insistendo per il rigetto del i or spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' e l' hanno dedotto e documentato di aver Controparte_8 Controparte_9 noti gli cartelle di pagamento, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920200002091861000 è stata notificata il 23.12.2021;
- la cartella di pagamento n. 1392020007821671000 è stata notificata il 5.04.2022;
- la cartella di pagamento n. 13920220000272461000 è stata notificata il 21.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920160000033186000 è stato notificato il 18.04.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160000504254000 è stato notificato l'8.07.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160001118862000 è stato notificato l'8.02.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000141739000 è stato notificato il 29.09.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000757458000 è stato notificato il 12.12.2017;
- l'avviso di addebito n 43920180000063173000 è stato notificato il 18.06.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000705984000 è stato notificato il 5.12.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180001081123000 è stato notificato il 11.02.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000192346000 è stato notificato il 23.07.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000765916000 è stato notificato il 6.03.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190001045926000 è stato notificato il 14.02.2020;
- l'avviso di addebito n 43920210000168856000 è stato notificato il 13.12.2021;
- l'avviso di addebito n 43920220000048949000 è stato notificato il 24.11.2022;
- l'avviso di addebito n 43920220000101416000 è stato notificato il 1.08.2022;
- l'avviso di addebito n 43920220000838439000 è stato notificato il 19.01.2023. 5. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato delle richieste di pagamento, utili CP_10 a in mini di prescrizione, essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229002012363000, notificata il 19.12.2022 e contente solo la cartella di pagamento (di cui non abbiamo prova della notifica) n. 13920160005300639000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000560048000, notificata il 30.05.2022 e contenente l'avviso di addebito n. 43920160000033186000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000581762000, notificata il 17.04.2023 e contenente 13920190000409790000 (di cui non vi prova dell'avvenuta notifica); 13920190003948343000 (di cui non vi è prova dell'avvenuta notifica); 13920200002091861000; 1392020007821671000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202300000263001, notificato il 14.06.2023 e contenente 13920160005300639000; 13920190000409790000; 13920190003948343000; 13920200002091861000; 1392020007821671000; 13920220000272461000; 13920220003549192000 (di cui non vi è prova dell'avvenuta notifica); 43920160000504254000; 43920160001118862000; 43920170000141739000; 43920170000757458000; 43920180000063173000; 43920180000705984000; 43920180001081123000; 43920190000192346000; 43920190000765916000; 43920190001045926000; 43920210000168856000; 43920220000048949000; 43920220000101416000. 6. Pertanto, poiché le richieste di pagamento devono considerarsi atti interruttivi del quinquennio di prescrizione, diretti a rappresentare una nuova data di decorrenza dei termini medesimi, a cui si aggiunga la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
3 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli atti di pagamento di seguito indicati: cartella di pagamento n. 13920160005300639000; avvisi di addebito n. 43920160000033186000; 43920160000504254000 e 43920160000504254000. Nel resto, nessuna prescrizione può ravvisarsi, stante il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dalla cartella di pagamento n. 13920160005300639000 e dagli avvisi di addebito n. 43920160000033186000; 43920160000504254000 e 43920160000504254000, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 13976202400000171000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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