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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 27427 R.A.C.C. dell'anno 2023 all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti , Nicola Parte_2 Parte_2
Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci giusta procura in calce al ricorso allegata alla busta contenente il ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.8.2023 ed iscritto a ruolo il 31.8.2023 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di essere un'insegnante assunta con contratto a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 2021/22, alle dipendenze del , ora Controparte_2
, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Piazza Controparte_2
Borgoncini Duca 5” di Roma;
che la parte ricorrente, in precedenza, aveva prestato servizio alle dipendenze del convenuto nei seguenti periodi: a.s. 2017/2018 - contratto dal 15.11.2017 CP_2 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola
Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Nettuno II” di Nettuno (RM); - a.s. 2018/2019 - contratto dal 01.10.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE
(Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Anzio IV” di Anzio (RM); - a.s. 2019/2020 - contratto dal 02.10.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Anzio I” di Roma;
- a.s.
2020/2021 - contratto dal 08.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Piazza Borgoncini Duca 5” di Roma;
che per tali anni scolastici parte ricorrente non fruiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato;
che il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 – adottato in attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 – pertanto prevedeva che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata esclusivamente agli insegnanti “a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art. 2); che il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 confermava quindi che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3); che i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione e sviluppo professionale anche se, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, lavorano solo a tempo parziale o non insegnano negli Istituti Scolastici del MIM (perché in comando/distacco o fuori ruolo o comunque utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica) e ancorché non continuino il rapporto di impiego (perché non superano il periodo di prova) o non riprendano l'attività didattica, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo;
che la parte ricorrente, invece, non usufruiva dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, per il solo fatto di avere insegnato con rapporti a tempo determinato, nonostante la stessa, durante il periodo di precariato, abbia svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e sia stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, gravanti indistintamente su tutti i docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è dunque privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e
64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
che l'illegittimità del diverso trattamento veniva riconosciuta dal Consiglio di Stato, il quale annullava il d.P.C.M. n. 32313 del 2015 nella parte in cui individuava come beneficiario della carta elettronica il solo personale a tempo indeterminato, e successivamente dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21;
Esposte alcune considerazioni i diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” 1) IN
VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_2
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento
[...] equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA
SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del Controparte_2
29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o Controparte_2 altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il convenuto- , si costituiva in giudizio chiedendo, CP_2 Controparte_2 esposte alcune considerazioni in diritto, di volere “ - Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
- Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c”.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare la non pertinenza al caso di specie della eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di difetto di legittimazione attiva della ricorrente “ per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” (pag. 3 della memoria di costituzione), domanda non avanzata in ricorso.
Ciò premesso si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
Si osserva che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI,
Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21).
In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per quanto concerne, invece, il conferimento di supplenze temporanee rispetto alle quali la Suprema
Corte non si è espressamente pronunciata, si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno
180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni).
Infine occorre evidenziare che in materia è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 103 che ha stabilito che “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” .
Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato per almeno 180 giorni negli anni scolastici 2017/2018
(contratto dal 15.11.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Nettuno II” di Nettuno
(RM));2018/2019 (contratto dal 01.10.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Anzio IV” di Anzio
(RM); 2019/2020 (contratto dal 02.10.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Anzio I” di Roma);
2020/2021 ( contratto dal 08.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo “Piazza Borgoncini Duca 5” di Roma). Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che parte ricorrente ha documentato di avere sottoscritto contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2022, il che consente di ritenere dimostrato che la docente, al momento della presente pronuncia, è interna al sistema delle docenze scolastiche.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico in virtù di un contratto a tempo indeterminato – alla fruizione del beneficio economico di
500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ovvero in relazione a tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso e nei limiti delle conclusioni ivi rassegnate, e conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento in CP_2 favore della parte ricorrente dell'importo complessivo pari a 1.500,00 euro, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce nella misura minima attesa la serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_2 agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 , ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.184,00 di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,00 per spese, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi