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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9126/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Rita Giancipoli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.9.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a riconoscere i benefici ex art. 3 co. 3 l.
[...] CP_1
104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni che non determinano lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9126/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Rita Giancipoli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.9.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a riconoscere i benefici ex art. 3 co. 3 l.
[...] CP_1
104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni che non determinano lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2