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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 294/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 294/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerolamo Osso;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 558/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 03.08.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle licenziate a pagina
9 dell'atto di citazione in appello del 05.02.2019”.
Per l'appellata: “si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione
1 e risposta in appello del 17.5.2019 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 25/2015 il Tribunale di Paola ingiungeva alla di pagare, in favore della la somma Controparte_1 Parte_1 di €33.306,00, portata dalla fattura n. 12 del 1.07.2014 per lavori di completamento e rifinitura interna ed esterna eseguiti presso l'officina automezzi e revisione auto e moto, sita in Amantea, alla Loc.tà Acquicella, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, rilevava che i lavori eseguiti dalla Pt_1
erano già stati pagati come comprovato dalle copie fatture pagate e dagli assegni riscossi dalla ditta esecutrice dei lavori e che, dunque, alcuna somma residuava;
che era, anzi, l'opposta a dover restituire la somma pagata in eccedenza rispetto al materiale acquistato dalla società opponente e consegnato alla per la Pt_1 realizzazione dell'opera, materiale che risultava eccessivo rispetto a quello effettivamente utilizzato.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza in fatto Parte_1
e in diritto dell'avversa opposizione. In particolare, evidenziava che i lavori non pagati erano altri e diversi da quelli pagati risultanti dalle fatture n. 8 del 4.06.2012
e n. 9 del 9.07.2012 come poteva evincersi dai relativi estratti conto che depositava, trattandosi per lo più di lavori di rifinitura interna ed esterna e che alcuna somma era dovuta alla in quanto il materiale impiegato era stato da Controparte_1
questa ordinato e in ogni caso il direttore dei lavori, scelto dalla committente, presente sul cantiere, mai nessuna contestazione aveva sollevato al riguardo.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Istruita la causa mediante l'espletamento di interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale con sentenza n. 558/18 così decideva: “Accoglie l'opposizione e
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso e depositato il
15.01.2015 dal Tribunale di Paola, in persona del GOT Dott. Antonio Magliocchi;
2 Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente per le causali di cui in motivazione;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Segnatamente il giudice di primo grado riteneva che il creditore opposto non avesse dato prova del titolo posto a fondamento della somma oggetto di ingiunzione.
Rilevava, in proposito, che la fattura n. 12 del 1.07.2014 non era stata rinvenuta in atti e che gli estratti conto prodotti dalla società opposta con la comparsa di costituzione riguardavano le fatture n. 8 del 4.06.2012 e n. 9 del 9.07.2012 già pagate dalla che alcuna rilevanza poteva avere poi la prova Controparte_1
testimoniale espletata atteso che i testi escussi avevano qualificato i lavori di rifinitura come relativi alla costruzione di “muretti, marciapiedi, condotta fognaria”, esattamente corrispondenti a quelli menzionati nei citati estratti conto ed integralmente pagati dall'opponente. Quanto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione dell'importo corrispondente al materiale pagato e rimasto inutilizzato, il giudice di primo grado riteneva non provata la circostanza dedotta dall'opponente.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, la lamentandone l'erroneità nella parte in cui Parte_1
non aveva ritenuto acquisito agli atti del processo il fascicolo del monitorio ove erano presenti tanto la fattura n. 12 dell'1.7.2014 quanto l'annesso estratto conto dei lavori, circostanza segnalata nel corso del giudizio di primo grado sin dalla memoria dell'11.01.2016; a riprova di quanto dedotto depositava i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo. Denunciava, inoltre, l'omessa ed errata valutazione della prova testimoniale deducendo che il giudice di primo grado aveva riportato parzialmente, e quindi in maniera infedele, il contenuto delle deposizioni rese all'udienza del 31.01.2017 dai testi di essa appellante, i quali avevano tutti confermato l'esecuzione dei lavori descritti nella fattura n. 12 del 2014 e nell'estratto conto. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
Si costituiva in data 23.05.2019 la che chiedeva il rigetto Controparte_1
del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 28.05.2019 la Corte rinviava al 28 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
3 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione per aver affermato che la fattura n. 12 del 01.07.2014 non risultava agli atti di causa, benchè la stessa risultasse, con tutta evidenza, contenuta nel fascicolo del procedimento monitorio, così violando il principio per cui i documenti prodotti telematicamente nel procedimento monitorio sono automaticamente acquisiti nel processo di opposizione. L'appellante ha, poi, prodotto in questa sede i documenti contenuti nel fascicolo di parte del procedimento monitorio.
Il motivo è fondato e deve ritenersi rituale l'acquisizione dei documenti de quibus in sede di gravame.
Per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte "il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184
c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova” (cfr. Cass. 27.5.2011 n. 11817; Cass. SS.UU.
10.7.2015 n. 14475; Cass.
4.4.2017 n. 8693; Cass. 29.10.2024 n. 27865).
Tale impostazione, che si ispira al principio di "non dispersione della prova" e fa ritenere ammissibili tali documenti perché rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638 c.p.c., comma 3, ed esposti pertanto al contraddittorio tra le
4 parti, ciò che impedisce l'operatività della preclusione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, va recepita pienamente da questa Corte.
Non solo, ma "il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica" (cfr. Cass.
25.9.2013 n. 21909; v. anche Cass. ord. 14.9.2012 n. 15480; Cass. 26.5.2009 n.
12131).
Si ritiene, pertanto, che siano utilizzabili per la decisione i documenti della fase monitoria prodotti nel presente giudizio.
2.2. Con il secondo motivo parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. A dire dell'appellante il
Tribunale avrebbe riportato in maniera infedele le dichiarazioni rese dai testi da essa addotti.
A fronte di tale motivo e alla luce della acquisizione dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, questa Corte deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso.
Disaminandosi le deposizioni che l'appellante richiama nell'esposizione del motivo occorre osservare quanto segue.
La teste , che si occupava della contabilità della Testimone_1 [...]
ha testualmente dichiarato: “per quanto riguarda la fattura in Parte_1
contestazione i lavori sono iniziati nel luglio 2012 e sono terminati nei primi mesi del 2013. I lavori oggetto della fattura in contestazione erano per lo più lavori di rifinitura interna ed esterna;
per quanto riguarda quella esterna si trattava di marciapiedi, recinzione, condotta fognaria, e in ogni caso si tratta di lavori specificati nella fattura”.
5 Il teste ha riferito: “I lavori oggetto di contestazione sono Testimone_2
muretti, marciapiedi, tutta roba di rifinitura esterna, ma non ricordo il periodo in cui sono stati realizzati…io ci ho lavorato dall'inizio alla fine.. non ricordo il nome del direttore dei lavori…è quello che è entrato prima…per la realizzazione della struttura il direttore era sempre presente, poi per la parte esterna sui muri, sui marciapiedi ed un pezzo di piazzale sempre presente, poi c'era un muretto fatto a blocchi e lui lo ha trasformato in cemento armato in accordo con il committente;
anche per la realizzazione delle rifiniture il direttore era sempre presente…I lavori oggetto di causa sono stati disposti dal direttore dei lavori e dal Sig. non so se Pt_2 il Sig. sia amministratore di fatto della . Pt_2 Controparte_1
Ancora il teste ha dichiarato: “La fattura che viene contestata Testimone_3
ha ad oggetto opere di rifinitura interne ed esterne realizzate tra il 2012 e il 2013 non ricordo il mese. Opere di rifinitura sono intonaco, pavimento, recinzione esterna, opere fognarie, raccolta di acque bianche…. I lavori sono stati disposti sia dal direttore che dal Sig. perché era sempre presente anche lui….Presumo che Pt_2
il Sig. sesti fosse amministratore di fatto della Revisione veicoli perché era lui che disponeva i lavori da effettuarsi, anche perché la maggior parte dei lavori sono usciti dopo, come la fognatura, la raccolta di acque bianche e la linea di raccolta dell'olio”.
Infine il teste direttore dei lavori, ha dichiarato: “Confermo che Testimone_4
i lavori elencati sono stati fatti tra luglio 2012 e gennaio 2013, non sono sicuro al
100% però dovrebbe essere questo il periodo”.
In atti vi è la fattura n. 12 dell'01.07.2014 contenente la seguente descrizione della natura e qualità delle prestazioni svolte: “Lavori di completamento di una struttura in c.a. da destinare ad officina automezzi e revisione auto e moto in Amantea Loc.
Acquicella. Permesso di costruire nr. 3912 del 25/10/2011”. Nello specifico:
“Lavori di rifinitura interna svolti nell'anno 2012 (massetto in c.a., intonaco civile liscio di malta comune, posa in opera di pavimenti previo massetto di sottofondo, posa in opera di battiscopa, posa in opera di rivestimenti bagni, ecc.); “Lavori di rifinitura esterna svolti nell'anno 2013 (realizzazione di condotta fognaria e condotta per raccolta acque piovane con messa in opera di tubi e pozzetti necessari, realizzazione di marciapiedi in c.a., posa in opera di pavimentazione esterna previo massetto e guaina cementizia, posa in opera di coprimuretti, sistemazione recinzione con paletti e rete, spianatura, montaggio e rifinitura scala esterna, ecc.)”.
6 I lavori in questione risultano poi analiticamente descritti in base alla misura, al prezzo unitario e all'importo complessivo nell'estratto conto, anch'esso allegato al ricorso per d.i. e prodotto in questa sede, intitolato “Estratto conto dei lavori eseguiti per il completamento della vs struttura sita in Amantea, loc. Acquicella, dal
25/07/2012 al 14/01/2013”.
A fronte di tali risultanze appaiono prive di consistenza le contestazioni svolte dall'opponente la quale ha richiamato un computo metrico redatto su suo incarico dall'ing. di cui non vi è prova che si sia formato nel contraddittorio delle parti Tes_4
e anzi i testi escussi ne hanno escluso la consegna alla lo stesso Parte_1 ing. ha riferito che si trattava di una bozza che lui aveva redatto “per la banca Tes_4 solo per un finanziamento e in una fase antecedente”.
L'ulteriore deduzione dell'opponente secondo cui “non è dato comprendere, pertanto, a quali lavori faccia riferimento la fattura posta a base del decreto ingiuntivo” (pag. 3 dell'atto di opposizione) è smentita dal contenuto del sollecito di pagamento spedito a mezzo racc. a/r ricevuta il 12.06.2014 (anch'esso allegato al monitorio) dal quale si evince che la fattura in contestazione era stata preceduta da una prima fattura pro-forma inviata con racc. del 19.06.2013 e da una seconda fattura pro-forma del 26.11.2013 emessa a seguito dell'introduzione dell'iva al 22%.
Orbene, il materiale documentale acquisito agli atti di causa, unitamente agli esiti della prova testimoniale assunta in prime cure consentono di ritenere assolto l'onere probatorio a carico di parte opposta (odierna appellante): è dimostrato senza ragionevole dubbio che la società opposta ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 12 dell'01.07.2014 e all'estratto analitico, lavori ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture n. 8 del 04.06.2012 e n. 9 del 09.07.2012, anche perché eseguiti in epoca successiva alla emissione delle stesse, come confermato dai testi escussi.
Conclusivamente, l'opposizione proposta dalla va Controparte_1
rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In tal senso la sentenza impugnata va riformata.
Deve infine evidenziarsi che, non essendo stato proposto alcun appello incidentale, la sentenza impugnata è passata in giudicato sul rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
7 quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (l').
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico Controparte_1
dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 05.02.2019, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 558/2018, pubblicata il 03.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il D.I. n. 25/2015 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 15.01.2015;
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€3.972,00 per compensi;
per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €3.473,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 294/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerolamo Osso;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 558/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 03.08.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle licenziate a pagina
9 dell'atto di citazione in appello del 05.02.2019”.
Per l'appellata: “si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione
1 e risposta in appello del 17.5.2019 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 25/2015 il Tribunale di Paola ingiungeva alla di pagare, in favore della la somma Controparte_1 Parte_1 di €33.306,00, portata dalla fattura n. 12 del 1.07.2014 per lavori di completamento e rifinitura interna ed esterna eseguiti presso l'officina automezzi e revisione auto e moto, sita in Amantea, alla Loc.tà Acquicella, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, rilevava che i lavori eseguiti dalla Pt_1
erano già stati pagati come comprovato dalle copie fatture pagate e dagli assegni riscossi dalla ditta esecutrice dei lavori e che, dunque, alcuna somma residuava;
che era, anzi, l'opposta a dover restituire la somma pagata in eccedenza rispetto al materiale acquistato dalla società opponente e consegnato alla per la Pt_1 realizzazione dell'opera, materiale che risultava eccessivo rispetto a quello effettivamente utilizzato.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza in fatto Parte_1
e in diritto dell'avversa opposizione. In particolare, evidenziava che i lavori non pagati erano altri e diversi da quelli pagati risultanti dalle fatture n. 8 del 4.06.2012
e n. 9 del 9.07.2012 come poteva evincersi dai relativi estratti conto che depositava, trattandosi per lo più di lavori di rifinitura interna ed esterna e che alcuna somma era dovuta alla in quanto il materiale impiegato era stato da Controparte_1
questa ordinato e in ogni caso il direttore dei lavori, scelto dalla committente, presente sul cantiere, mai nessuna contestazione aveva sollevato al riguardo.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Istruita la causa mediante l'espletamento di interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale con sentenza n. 558/18 così decideva: “Accoglie l'opposizione e
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso e depositato il
15.01.2015 dal Tribunale di Paola, in persona del GOT Dott. Antonio Magliocchi;
2 Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente per le causali di cui in motivazione;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Segnatamente il giudice di primo grado riteneva che il creditore opposto non avesse dato prova del titolo posto a fondamento della somma oggetto di ingiunzione.
Rilevava, in proposito, che la fattura n. 12 del 1.07.2014 non era stata rinvenuta in atti e che gli estratti conto prodotti dalla società opposta con la comparsa di costituzione riguardavano le fatture n. 8 del 4.06.2012 e n. 9 del 9.07.2012 già pagate dalla che alcuna rilevanza poteva avere poi la prova Controparte_1
testimoniale espletata atteso che i testi escussi avevano qualificato i lavori di rifinitura come relativi alla costruzione di “muretti, marciapiedi, condotta fognaria”, esattamente corrispondenti a quelli menzionati nei citati estratti conto ed integralmente pagati dall'opponente. Quanto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione dell'importo corrispondente al materiale pagato e rimasto inutilizzato, il giudice di primo grado riteneva non provata la circostanza dedotta dall'opponente.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, la lamentandone l'erroneità nella parte in cui Parte_1
non aveva ritenuto acquisito agli atti del processo il fascicolo del monitorio ove erano presenti tanto la fattura n. 12 dell'1.7.2014 quanto l'annesso estratto conto dei lavori, circostanza segnalata nel corso del giudizio di primo grado sin dalla memoria dell'11.01.2016; a riprova di quanto dedotto depositava i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo. Denunciava, inoltre, l'omessa ed errata valutazione della prova testimoniale deducendo che il giudice di primo grado aveva riportato parzialmente, e quindi in maniera infedele, il contenuto delle deposizioni rese all'udienza del 31.01.2017 dai testi di essa appellante, i quali avevano tutti confermato l'esecuzione dei lavori descritti nella fattura n. 12 del 2014 e nell'estratto conto. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
Si costituiva in data 23.05.2019 la che chiedeva il rigetto Controparte_1
del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 28.05.2019 la Corte rinviava al 28 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
3 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione per aver affermato che la fattura n. 12 del 01.07.2014 non risultava agli atti di causa, benchè la stessa risultasse, con tutta evidenza, contenuta nel fascicolo del procedimento monitorio, così violando il principio per cui i documenti prodotti telematicamente nel procedimento monitorio sono automaticamente acquisiti nel processo di opposizione. L'appellante ha, poi, prodotto in questa sede i documenti contenuti nel fascicolo di parte del procedimento monitorio.
Il motivo è fondato e deve ritenersi rituale l'acquisizione dei documenti de quibus in sede di gravame.
Per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte "il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184
c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova” (cfr. Cass. 27.5.2011 n. 11817; Cass. SS.UU.
10.7.2015 n. 14475; Cass.
4.4.2017 n. 8693; Cass. 29.10.2024 n. 27865).
Tale impostazione, che si ispira al principio di "non dispersione della prova" e fa ritenere ammissibili tali documenti perché rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638 c.p.c., comma 3, ed esposti pertanto al contraddittorio tra le
4 parti, ciò che impedisce l'operatività della preclusione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, va recepita pienamente da questa Corte.
Non solo, ma "il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica" (cfr. Cass.
25.9.2013 n. 21909; v. anche Cass. ord. 14.9.2012 n. 15480; Cass. 26.5.2009 n.
12131).
Si ritiene, pertanto, che siano utilizzabili per la decisione i documenti della fase monitoria prodotti nel presente giudizio.
2.2. Con il secondo motivo parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. A dire dell'appellante il
Tribunale avrebbe riportato in maniera infedele le dichiarazioni rese dai testi da essa addotti.
A fronte di tale motivo e alla luce della acquisizione dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, questa Corte deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso.
Disaminandosi le deposizioni che l'appellante richiama nell'esposizione del motivo occorre osservare quanto segue.
La teste , che si occupava della contabilità della Testimone_1 [...]
ha testualmente dichiarato: “per quanto riguarda la fattura in Parte_1
contestazione i lavori sono iniziati nel luglio 2012 e sono terminati nei primi mesi del 2013. I lavori oggetto della fattura in contestazione erano per lo più lavori di rifinitura interna ed esterna;
per quanto riguarda quella esterna si trattava di marciapiedi, recinzione, condotta fognaria, e in ogni caso si tratta di lavori specificati nella fattura”.
5 Il teste ha riferito: “I lavori oggetto di contestazione sono Testimone_2
muretti, marciapiedi, tutta roba di rifinitura esterna, ma non ricordo il periodo in cui sono stati realizzati…io ci ho lavorato dall'inizio alla fine.. non ricordo il nome del direttore dei lavori…è quello che è entrato prima…per la realizzazione della struttura il direttore era sempre presente, poi per la parte esterna sui muri, sui marciapiedi ed un pezzo di piazzale sempre presente, poi c'era un muretto fatto a blocchi e lui lo ha trasformato in cemento armato in accordo con il committente;
anche per la realizzazione delle rifiniture il direttore era sempre presente…I lavori oggetto di causa sono stati disposti dal direttore dei lavori e dal Sig. non so se Pt_2 il Sig. sia amministratore di fatto della . Pt_2 Controparte_1
Ancora il teste ha dichiarato: “La fattura che viene contestata Testimone_3
ha ad oggetto opere di rifinitura interne ed esterne realizzate tra il 2012 e il 2013 non ricordo il mese. Opere di rifinitura sono intonaco, pavimento, recinzione esterna, opere fognarie, raccolta di acque bianche…. I lavori sono stati disposti sia dal direttore che dal Sig. perché era sempre presente anche lui….Presumo che Pt_2
il Sig. sesti fosse amministratore di fatto della Revisione veicoli perché era lui che disponeva i lavori da effettuarsi, anche perché la maggior parte dei lavori sono usciti dopo, come la fognatura, la raccolta di acque bianche e la linea di raccolta dell'olio”.
Infine il teste direttore dei lavori, ha dichiarato: “Confermo che Testimone_4
i lavori elencati sono stati fatti tra luglio 2012 e gennaio 2013, non sono sicuro al
100% però dovrebbe essere questo il periodo”.
In atti vi è la fattura n. 12 dell'01.07.2014 contenente la seguente descrizione della natura e qualità delle prestazioni svolte: “Lavori di completamento di una struttura in c.a. da destinare ad officina automezzi e revisione auto e moto in Amantea Loc.
Acquicella. Permesso di costruire nr. 3912 del 25/10/2011”. Nello specifico:
“Lavori di rifinitura interna svolti nell'anno 2012 (massetto in c.a., intonaco civile liscio di malta comune, posa in opera di pavimenti previo massetto di sottofondo, posa in opera di battiscopa, posa in opera di rivestimenti bagni, ecc.); “Lavori di rifinitura esterna svolti nell'anno 2013 (realizzazione di condotta fognaria e condotta per raccolta acque piovane con messa in opera di tubi e pozzetti necessari, realizzazione di marciapiedi in c.a., posa in opera di pavimentazione esterna previo massetto e guaina cementizia, posa in opera di coprimuretti, sistemazione recinzione con paletti e rete, spianatura, montaggio e rifinitura scala esterna, ecc.)”.
6 I lavori in questione risultano poi analiticamente descritti in base alla misura, al prezzo unitario e all'importo complessivo nell'estratto conto, anch'esso allegato al ricorso per d.i. e prodotto in questa sede, intitolato “Estratto conto dei lavori eseguiti per il completamento della vs struttura sita in Amantea, loc. Acquicella, dal
25/07/2012 al 14/01/2013”.
A fronte di tali risultanze appaiono prive di consistenza le contestazioni svolte dall'opponente la quale ha richiamato un computo metrico redatto su suo incarico dall'ing. di cui non vi è prova che si sia formato nel contraddittorio delle parti Tes_4
e anzi i testi escussi ne hanno escluso la consegna alla lo stesso Parte_1 ing. ha riferito che si trattava di una bozza che lui aveva redatto “per la banca Tes_4 solo per un finanziamento e in una fase antecedente”.
L'ulteriore deduzione dell'opponente secondo cui “non è dato comprendere, pertanto, a quali lavori faccia riferimento la fattura posta a base del decreto ingiuntivo” (pag. 3 dell'atto di opposizione) è smentita dal contenuto del sollecito di pagamento spedito a mezzo racc. a/r ricevuta il 12.06.2014 (anch'esso allegato al monitorio) dal quale si evince che la fattura in contestazione era stata preceduta da una prima fattura pro-forma inviata con racc. del 19.06.2013 e da una seconda fattura pro-forma del 26.11.2013 emessa a seguito dell'introduzione dell'iva al 22%.
Orbene, il materiale documentale acquisito agli atti di causa, unitamente agli esiti della prova testimoniale assunta in prime cure consentono di ritenere assolto l'onere probatorio a carico di parte opposta (odierna appellante): è dimostrato senza ragionevole dubbio che la società opposta ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 12 dell'01.07.2014 e all'estratto analitico, lavori ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture n. 8 del 04.06.2012 e n. 9 del 09.07.2012, anche perché eseguiti in epoca successiva alla emissione delle stesse, come confermato dai testi escussi.
Conclusivamente, l'opposizione proposta dalla va Controparte_1
rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In tal senso la sentenza impugnata va riformata.
Deve infine evidenziarsi che, non essendo stato proposto alcun appello incidentale, la sentenza impugnata è passata in giudicato sul rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
7 quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (l').
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico Controparte_1
dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 05.02.2019, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 558/2018, pubblicata il 03.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il D.I. n. 25/2015 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 15.01.2015;
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€3.972,00 per compensi;
per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €3.473,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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