Art. 3.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe.
Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe.
Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.