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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1489/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Nicoletta Pan, con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano Del
Grappa (VI), via Marinali n. 91, in forza di procura unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv.to Roberta Resenterra, con domicilio eletto presso il suo studio in Feltre,
1 via Largo Castaldi n. 20, in forza di procura rilasciata in primo grado ed unita agli atti;
APPELLATO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1312/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 4 luglio 2024, rimesso in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omesso ascolto del figlio minore , adempimento successivamente compiuto in questa fase di Persona_1 giudizio. In parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'inattuabilità dei turni di responsabilità genitoriali così come disposti dalla TU ed erroneamente recepiti dal Tribunale di primo grado e dalla successiva integrazione di TU, disporre l'affido condiviso dei minori;
collocare i minori prevalentemente presso la madre;
regolare il diritto di visita e permanenza presso il padre secondo quanto previsto in sede di omologa di separazione (da intendersi qui integralmente richiamata), ritenuto l'assetto più conforme alle esigenze e al benessere dei minori.
In via subordinata, considerato che la TU (e la successiva integrazione in grado di appello) ha prospettato un modello di affido paritetico, tenuto conto delle criticità emerse sia dall'ascolto del minore sia dalla concerta impraticabilità di un calendario rigido e divisorio tra le due case, disporre, se ritenuto, un sistema di frequentazioni ispirato al principio di bigenitorialtà, ma concretamente attuabile, che assicuri stabilità residenziale ai minori presso la madre e tempi di permanenza col padre graduati e compatibili con le esigenze scolastiche, relazionali e di crescita. In ogni caso, disporre, se necessario, un'ulteriore rivalutazione tecnico-
2 consulenziale da parte del TU o di altro perito, al fine di modulare le modalità di affidamento e di frequentazione in base alle effettive capacità genitoriali e alla necessità dei minori. Riformare, in ogni caso, la sentenza di primo grado nella parte relativa al contributo di mantenimento, disponendo che CP_1 corrisponda a quale contributo al mantenimento per i tre figli minori, Parte_1 la somma di euro 865,00.= mensili (euro 288,33.= per ciascun figlio, così determinata 600 euro assegno di mantenimento dovuto sulla base dei provvedimenti allora vigenti + 265 euro corrispondenti al 50 % AU), soggetta a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla proposizione dell'appello, o quella diversa somma mensile più adeguata alle esigenze dei minori e proporzionata alla disparità reddituale tra i genitori. Disporre l'assegnazione in favore della signora dell'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i tre figli, Pt_1 quale strumento diretto a garantire la continuità del mantenimento quotidiano presso il genitore collocatario. Disporre che il signor contribuisca nella CP_1 misura del 50 % alle spese di carattere straordinario relative ai minori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con condanna al rimborso della quota parte già sostenuta dalla signora sino ad oggi. Invitare i genitori, in Pt_1 conformità a quanto già raccomandato dal TU e alla luce delle persistenti criticità relazionali emerse ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale presso professionista specializzato o un servizio accreditato, quale strumento idoneo a ridurre il conflitto, migliorare la comunicazione genitoriale e garantire ai minori continuità educativa e stabilità; ovvero in alternativa prevedere un monitoraggio periodico da parte del servizio sociale territorialmente competente, per un arco temporale adeguato, con il compito di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni relative l'affidamento, ai tempi di permanenza e al mantenimento dei figli, ma anche di accertare se il programma di turnazione dei genitori stabilito dalla Corte di Appello venga rispettato nel tempo, individuando tempestivamente
3 eventuali criticità e proponendo soluzioni adeguate affinché l'accordo possa consolidarsi effettivamente e in sicurezza per i minori. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi d giudizio, ivi comprese le spese di TU”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
“Nel merito, accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto dalla signora rigettare l'impugnazione ex Parte_1 adverso proposta, in particolare i motivi d'appello nn. 1), 2), 2), 3), confermando integralmente la sentenza n. 1312/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 4 luglio 2024. In ogni caso, con il favore delle spese di lite, onorari e accessori, anche del presente grado di giudizio. Come da nota spese che si allega”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di pronuncia parziale sullo stato dei coniugi , nato il 2 CP_1 giugno 1981, e nata il [...], con cui era dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 giugno 2008, unione protrattasi sino alla separazione consensuale omologata con decreto del 14 luglio
2020 e dalla quale erano nati i figli , e rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
26 ottobre 2009, il 29 ottobre 2015 ed il 22 maggio 2017, ancora minorenni, la sentenza definitiva impugnata e di cui all'oggetto disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
il collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, con correlativo regime di permanenza e visita del padre secondo calendario elaborato dal consulente tecnico dell'ufficio incaricato all'uopo in corso di causa;
onerava il padre di versare all'ex moglie, a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 100,00.= per ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50 % delle spese straordinarie;
compensava per la quota di un mezzo le spese di lite, condannando
4 al pagamento della residua frazione, rimanendo a carico di entrambe Parte_1 le parti e per la quota del 50 % ciascuna, quanto liquidato in favore del TU.
In particolare, il giudizio di prime cure era introdotto da il CP_1 quale, rispetto a quanto già concordato in sede di separazione consensuale, non chiedeva fosse modificato l'affidamento condiviso dei minori e la loro collocazione prevalente presso la residenza materna, ma agiva al fine di ottenere un ampliamento delle proprie visite e, sotto il profilo economico, faceva istanza di essere esonerato dal contributo di mantenimento dei figli, già commisurato in euro
240,00.= per ciascun minore, o subordinatamente che detto assegno venisse ridotto ad euro 100,00.= per ogni figlio, fermo il concorso al 50 % per le spese straordinarie. A fondamento delle proprie domande il ricorrente esponeva che il regime di permanenza e visita come concordato era coerente con gli interessi dei minori all'epoca della separazione, quando cioè l'ex moglie poteva dedicarsi pienamente agli stessi, non avendo attività lavorativa, ma che detto regime non era più praticabile, avendo reperito lavoro a tempo pieno come operatrice Parte_1 sanitaria presso la Casa di Riposo di Bassano, essendo la stessa costretta anche al lavoro notturno, essendo così giustificata la sua domanda di incremento della permanenza dei figli presso di sé. Nel contempo e sulla scorta del medesimo fatto sopravvenuto, giustificava la sua richiesta di modifica delle CP_1 condizioni relative all'assegno di mantenimento dal medesimo dovuto in forza dei pregressi accordi di separazione. Sua volta, si costituiva in giudizio e Parte_1 negava il fondamento delle domande di controparte, chiedendo che le condizioni di divorzio fossero regolate confermando gli accordi di separazione.
Disposta consulenza psicopedagogica sul migliore regime di affidamento e permanenza dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori, dato atto che con i provvedimenti presidenziali l'assegno dovuto da era stato ridotto ad CP_1 euro 200,00.= per ciascun figlio, nonché ordinata la produzione in giudizio delle
5 ultime tre dichiarazioni dei redditi delle parti, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza impugnata evidenziava che la consulenza era stata condotta con rigore e compiutezza emergendo che le parti, pur in grado di cogliere e soddisfare i bisogni primari della prole, presentavano aree di criticità inerenti sia alla genitorialità e alla cogenitorialità, il primo Giudice evidenziava che la consulenza aveva evidenziato che era genitore molto attento e solerte nella gestione dei figli Parte_1 minori, impegnata attivamente a seguirli nelle loro diverse necessità e che, di converso, il padre era in passato rimasto defilato e poco attivo in tal senso, pur mostrando egli nel corso della la TU una sincera volontà di partecipare alla cura della prole. Così, tenuto conto di tutti gli elementi riscontrati in sede peritale, il
Tribunale riteneva di adeguarsi alla proposta del consulente, disponendo un regime di permanenza paritetica tra i genitori per il figlio più grande e un regime Per_1 di permanenza prevalente dei figli più piccoli presso la madre, pur ampliandosi le visite di e presso il padre, rispetto a quanto previsto in sede di Per_3 Per_2 separazione. Quanto alle statuizioni di natura economica il Tribunale dava atto che entrambe le parti avevano impiego stabile, come operaio percipiente CP_1
Part un reddito mensile netto di euro 2.247,00.= e Disegna come operatrice sanitaria percipiente un reddito netto mensile di euro 1.549,00.=; che il ricorrente viveva con la sua attuale compagna in abitazione condotta in locazione per canone mensile di euro 500,00.=, pur avendo ereditato nel corso del giudizio quota di beni immobili per successione paterna;
che la resistente viveva in abitazione di proprietà di quest'ultima. Così, il primo Giudice giungeva a rideterminare l'assegno dovuto per contributo al mantenimento dei minori da parte di CP_1
considerando dette condizioni economiche, le esigenze della prole e la
[...] permanenza aggiornata dei figli presso il padre.
Avverso detta sentenza, come detto, ha interposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di gravame, i primi due inerenti a censure mosse
6 all'elaborato peritale e alla conseguente decisione del Tribunale di non confermare, come da ella richiesto, il regime di permanenza e visita dei minori come concordato in sede di separazione, il terzo inerente al mancato ascolto del figlio minore , cagione di nullità della sentenza, il quarto relativo Per_1 all'affermata erronea rideterminazione dell'assegno dovuto da controparte per il mantenimento della prole.
Con il motivo relativo all'affermata nullità della sentenza, ha Parte_1 evidenziato che il Tribunale erroneamente avrebbe omesso di procedere all'imprescindibile ascolto di all'epoca già dodicenne e, quindi, per Per_1 legge capace di discernimento, costituendo a tutti gli effetti il mancato ascolto, peraltro privo nel caso di specie di qualsivoglia motivazione, una lesione dei diritti del minore, essendo l'istituto previsto a tutela dei principi del giusto processo e del contraddittorio, finalizzato a raccogliere le opinioni del figlio dodicenne, essendo del tutto irrilevante che egli fosse stato sentito in sede di consulenza tecnica dell'ufficio.
Con i motivi di gravame inerenti alle statuizioni prese dal Tribunale in punto permanenza della prole minorenne presso il padre, l'appellante ha lamentato che la consulenza sulla scorta della quale il primo Giudice avrebbe adottato la sua decisione sarebbe criticabile sotto più profili, ovvero sotto il profilo metodologico delle prove psicologiche adottate, tali da non fornire informazioni e valutazioni circa la capacità genitoriale;
sotto il profilo delle proposte formulate dal consulente dell'ufficio, posto che già la prima sperimentazione di aumento della permanenza dei minori presso il padre aveva dato riscontri deludenti, preferendo CP_1 andare da solo a seguire le gare di rally, essendo riscontrabile una scarsa analisi delle effettive capacità genitoriali del padre;
sotto il profilo della sottovalutazione dell'abuso dei mezzi di correzione da parte della convivente dell'appellato ai danni di chiuso in una stanza al buio;
sotto il profilo del mero auspicio, in realtà Per_3
7 non realizzabile, espresso dal consulente di coinvolgere maggiormente il padre nella cura dei figli. Proprio sotto questo profilo di inattuabilità del mero auspicio espresso dal TU, l'appellante ha evidenziato che il calendario proposto in sede peritale e fatto proprio dal Tribunale avrebbe dato prova di non rispondere agli interessi preminenti dei minori, non solo per il fatto che il padre nel concreto non seguirebbe i figli, preferendo i suoi hobby, ma anche perché detti turni di permanenza esporrebbero i minori a continui mutamenti di contesto domestico, con conseguente difficile gestione dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, dovendosi considerare che soffrirebbe di disturbo dell'attenzione, con Per_1 rischio di suo nuovo insuccesso scolastico, essendo già stato bocciato al primo anno di scuola superiore, nonché dovendosi considerare che anche a Per_3 seguito del mutamento della permanenza avrebbe cominciato ad essere aggressivo, bugiardo e oppositivo a scuola, come comprovato della numerose note in condotta.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, ha lamentato che nel Parte_1 prevedere che gli assegni familiari vadano attribuiti come per legge, ovvero al 50
% a ciascuno dei genitori, diversamente da quanto previsto in sede di separazione, ove detti assegni erano attribuiti unicamente all'appellante, il Tribunale avrebbe anche erroneamente ridotto l'assegno di mantenimento ordinario senza tenere conto della diversa disciplina di attribuzione degli assegni di famiglia. Inoltre,
l'impugnante ha anche evidenziato che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la convivenza di controparte con la nuova compagna, percettrice di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro 1.200,00.= mensili, continuando l'ex marito a percepire redditi mensili di circa 2.300,00.= - 2.500,00.= euro, a fronte dei propri redditi mensili di euro 1.300,00.= - 1.400,00.=, così chiedendo di portare detto assegno all'importo complessivo di euro 865,00.= mensili, oltre rivalutazione.
8 Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio, da parte sua si è costituito nella presente sede di gravame, CP_1 resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Quanto al regime di permanenza dei minori presso di sé, l'appellato ha evidenziato che contraddittoriamente rispetto ai motivi di gravame, l'ex moglie aveva concluso in prime cure aderendo alle visite secondo il calendario indicato nelle conclusioni della consulenza tecnica dell'ufficio, così come ha eccepito che le difficoltà asseritamente dimostrate dai figli non dipenderebbero dal nuovo regime di permanenza degli stessi presso il padre, negando ogni allegazione circa la sua scarsa propensione a prendersi cura della prole. Sul motivo relativo al mancato ascolto di , l'appellato ha evidenziato che esso sarebbe stato Per_1 adeguatamente sentito dal TU in sede di operazioni peritali, non potendosi invocare alcuna nullità della sentenza, essendo stato detto ascolto espressamente delegato dal Giudice al consulente con ordinanza del 20 gennaio 2023. Infine, ha preso posizione sulla richiesta asseritamente infondata di riforma CP_1 della sentenza anche in punto assegno di mantenimento dovuto per i minori.
Nel corso del giudizio è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica dell'ufficio all'esito della quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe.
*****
9 quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino, quali all'evidenza quelli relativi alla sua permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori nel contesto del giudizio divorzile, precisando la norma citata che l'incombente dell'ascolto sia condotto dal Giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. Nel caso di specie, non è stato ascoltato dal Giudice, né in sede presidenziale, Persona_1 né in sede di trattazione del giudizio di prime cure, posto che con ordinanza del 20 gennaio 2023, all'atto del conferimento dell'incarico al consulente dell'ufficio,
l'incombente è stato semplicemente delegato al consuete medesimo che in tale senso ha provveduto nello svolgimento delle operazioni peritali, essendo quindi questione se l'ascolto delegato sia espressione dell'adempimento richiesto dal legislatore a pena di nullità della sentenza come sostenuto dall'appellato CP_1
In punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente
[...] affermato che l'ascolto del minore dodicenne o anche infradodicenne, se dotato di discernimento, è funzionale alla tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, a tutela degli interessi personali del minore medesimo, espressione di suoi diritti di difesa, essendo escluso che l'istituto sia stato previsto dal legislatore, in attuazione della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, quale adempimento di carattere istruttorio, costituendo invece modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Peraltro, detta funzione si afferma in ragione del fatto che la disposizione normativa in commento prevede che, prima di procedere all'incombente il Giudice debba informare il minore della natura del procedimento che lo riguarda e degli effetti dell'ascolto, adempimento preliminare evidentemente funzionale a rendere edotto il minore dei suoi diritti. Si comprende, quindi, il motivo per il quale deve ritenersi che l'adempimento non può ritenersi soddisfatto, così salvaguardandosi il contraddittorio, ove il minore sia
10 stato sentito in sede di indagini peritali dal consulente tecnico dell'ufficio, posto che detto adempimento non ha la funzione propria prevista dall'art. 336 bis cc, ma unicamente funzione istruttoria. E' ben vero che la giurisprudenza di legittimità, nel vigore dell'art. 336 bis cc, ha ritenuto possibile che l'adempimento dell'ascolto del minore sia effettuato in modo indiretto, ovvero mediante delega al TU nel corso delle operazioni peritali, ovvero ad un esperto fuori dall'incarico di consulenza, tuttavia è necessario che detta delega venga assegnata con obbligo di specifica e circostanziata motivazione, atteso che di regola solo l'ascolto diretto del Giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass. n. 12957/2018, Cass. n. 10776/2019 e Cass. n. 23804/2021). Nel caso di specie è rilevante evidenziare che l'ordinanza di data 20 gennaio 2023 adottata dal Giudice istruttore nel corso del giudizio di prime cure a cui fa riferimento parte appellante è il provvedimento con cui è stata disposta la consulenza tecnica dell'ufficio nel contempo semplicemente delegandosi il TU all'ascolto del minore, cosicché detto ascolto delegato non solo, diversamente da quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità è privo di “specifica e circostanza motivazione” circa la necessità che l'incombente in questione venisse svolto da soggetto delegato anziché direttamente dal Giudice, ma assume anche mera valenza di atto istruttorio funzionale esclusivamente allo svolgimento dell'incarico peritale piuttosto che finalizzato precipuamente al riconoscimento del diritto fondamentale di ad essere informato e ad esprimere le proprie Per_1 opinioni nei procedimenti a tutela dei suoi diritti. Le considerazioni che precedono, quindi, comportano l'affermazione che nel corso del giudizio di prime cure i principi del contradditorio siano stati violati, con conseguente nullità degli atti processuali compiuti e della stessa sentenza, con la necessità di procedere all'incombente pretermesso nel presente grado di gravame, incombente a cui si è
11 provveduto all'udienza del 27 gennaio 2025 e di rinnovare gli atti nulli, ivi compresa la consulenza tecnica dell'ufficio, come richiesto dall'appellante.
2 – Detto che tra le parti non vi è contesa circa l'affidamento condiviso dei figli minorenni, così come disposto con il decreto di omologazione del 14 luglio 2020, la questione e contendere, oggetto precipuo dei primi due motivi di gravame inerisce alla disciplina della permanenza dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori. Nel dettaglio, si deve osservare che, una volta acclarata la nullità dell'elaborato peritale, per quanto già detto, e disposta la rinnovazione della consulenza, hanno perso di rilievo le censure relative alla sentenza, altrettanto nulla, che avrebbe fatta propria la proposta del consulente dell'ufficio in punto permanenza dei minori presso i genitori, con ciò ampliandosi detta permanenza presso il padre, in accoglimento della sua domanda e nonostante che l'elaborato peritale disposto in prime cure fosse stato criticato in quanto inadeguato per metodologia, incoerente nelle sue conclusioni rispetto ai contenuti e privo dei chiarimenti richiesti.
2.1 – Piuttosto assume rilevanza quanto appurato con la rinnovata consulenza disposta nel presente grado di giudizio e volta ad accertare le criticità evidenziate in atti asseritamente connesse al regime in essere, come disposto dal Tribunale, ed il migliore regime di permanenza e visita dei minori presso l'uno e l'altro dei genitori, predisponendo all'uopo calendario, secondo il criterio di valutazione del preminente interesse delle prole. In argomento, si osserva che, in forza degli accordi di separazione, omologati dal Tribunale di Vicenza con decreto del 14 luglio 2020, si prevedeva che i minori, all'epoca certamente in più tenera età rispetto ad ora, fossero collocati in via del tutto prevalente presso la madre, con correlativo regime di permanenza presso il padre a fine settimana alternati, da sabato mattina a domenica sera, nonché giorni di mercoledì e giovedì nelle settimane in cui gli stessi non trascorrevano il weekend con il padre medesimo e
12 nei giorni di martedì e giovedì nelle settimane in cui egli poteva tenere con sé i minori nel weekend. Secondo quanto proposto dal consulente dell'ufficio per attuare il principio della bigenitorialità, il calendario della permanenza dei minori fraziona il tempo in via alternata su base settimanale, prevedendo in sostanza che i figli passino nella prima settimana il lunedì ed il martedì presso la madre, il mercoledì ed il giovedì presso il padre, il venerdì, il sabato e la domenica presso la madre e, a seguire, nella settimana successiva, il lunedì ed il martedì presso il padre, il mercoledì ed il giovedì presso la madre, il venerdì, il sabato e la domenica presso il padre, e così via. Va subito evidenziato che il principio della bigenitorialità non impone necessariamente la permanenza paritaria dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori, posto che il principio questione, di cui all'art. 337 ter cc, è espressione della necessità di tutelare il preminente interesse della prole ad avere un continuativo ed equilibrato rapporto con i genitori separati, per cui ove l'assoluta pariteticità di permanenza si possa rivelare pregiudizievole per detti interessi, appare necessario provvedere diversamente, pur dovendo garantire detto continuativo ed equilibrato rapporto di comunanza di vita e di affetto anche con il genitore presso cui i figli non sono in via prevalente collocati. Nel caso di specie, non sono ravvisati dal TU carenze genitoriali tali da escludere o limitare detto rapporto con i figli. Nel proporre la permanenza paritetica dei minori, il consulente non attribuisce particolare rilevanza alla occasionale esternazione materna che avrebbe messo in cattiva luce il padre agli occhi dei figli ed il loro conseguente coinvolgimento nelle questioni di coppia, facendo riferimento al racconto a della infedeltà di quale causa della crisi familiare, né ha dato Per_3 CP_1 particolare peso, nel proporre il calendario, al fatto che abbia riferito Parte_1 di avere bisogno della presenza dei figli, mettendo in evidenza che la stessa sarebbe maggiormente centrata sulle sue necessità piuttosto che su quelle dei minori. In effetti, il TU non ha evidenziato, a parte dette precisazioni, particolari
13 carenze educative, riaffermando anzi il sincero l'attaccamento emotivo ed affettivo dei minori con la madre e con l'ambito della famiglia materna. Altrettanto deve dirsi in riferimento alla figura paterna ed i nonni paterni. Peraltro, in giudizio non sono stati in alcun modo provati fatti concreti pregiudizievoli per la frequentazione dei minori presso il padre e la sua nuova compagna, pur allegati dall'appellante, evidenziando il TU l'attaccamento affettivo dei minori con lo stesso ed il loro desiderio di maggiore frequentazione. In realtà, ciò che emerge dagli atti è che la suddivisione della permanenza dei minori così come indicata dal TU, non è pienamente confacente all'interesse prioritario dei figli innanzitutto sotto il profilo dell'organizzazione delle loro giornate e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. Ciò è reso evidente dalle dichiarazioni di che ha chiarito Per_1 che i continui spostamenti tra le case dei genitori, pur a tre chilometri di distanza l'una dall'altra, decisi dal Tribunale ed ora in essere, sarebbero un po' “incasinati”, tanto da preferire andare dal padre, per motivi eminentemente logistici e di impiego del proprio tempo, a fine settimana alternati e per uno o due giorni alla settimana. In definitiva, ha fatto capire di ritenere che il suo contesto Per_1 abituale di vita è costituto proprio dall'abitazione materna. Se e Per_2 Per_3 hanno dichiarato al TU che l'attuale regime di permanenza sta loro bene in quanto vedono egualmente sia il padre che la madre, gli stessi hanno sottolineato il disagio logistico, riferendo dei passaggi mattutini tra i genitori ovvero delle difficoltà organizzative nel preparare il materiale scolastico per portarlo da una casa all'altra. Significativo, inoltre, il bisogno maggiore stabilità espresso da quando riferisce che, ad occasioni alterne, sentirebbe dispiacere nel Per_3 lasciare la casa della madre e del padre per recarsi presso l'altro genitore. A corroborare la necessità di garantire ai minori maggiore stabilità abitativa vi è anche la circostanza che soffre di disturbo ADHD. Pur dovendosi dare Per_1 atto che il consulente ha dato riscontro del sincero rapporto affettivo dei minori
14 con entrambi i genitori, sostanzialmente traendo da ciò il suo convincimento che la bigenitorialità debba essere preservata con la proposta della permanenza abitativa paritaria, si deve rilevare che elaborato peritale non tiene in considerazione che il calendario proposto contrasta con il bisogno concreto dei minori ad avere una sistemazione più stabile che consenta loro una organizzazione della vita quotidiana serena ed ordinata, soprattutto nell'interesse di che soffre del disturbo Per_1 già accennato e che ha espresso chiaramente in sede di audizione di preferire la sistemazione prevalente presso la madre, non avendo a sua detta buoni rapporti con la mia compagna del padre. Peraltro, non può neppure ritenersi corrispondente agli interessi dei minori prevedere un regime di permanenza differenziato per ciascuno di essi, vista la necessità di preservare tra i fratelli la comunanza di vita.
2.2 – Quanto sinora argomentato convince nel ritenere maggiormente coerente con gli interessi dei minori mantenere la loro comune permanenza prevalente presso la madre, pur dovendosi aumentare la permanenza degli stessi presso il padre rispetto a quanto già concordato in sede di separazione, considerata la necessità di promuovere il rapporto quotidiano ed affettivo con il medesimo, proprio alla luce delle risultanze della TU e di quanto stabilito dall'art. 337 ter comma 1 cc, ed in modo tale da evitare il disagio di cui sinora si è discusso. Conseguentemente appare possibile regolare la permanenza di minori presso l'uno e l'altro dei genitori disponendo che , e abbiano residenza prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso l'abitazione della madre, a cui va assegnata la casa famigliare, e che gli stessi stiano con il padre, a fine settimana alternati da venerdì alla fine della scuola a domenica sera alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà presso la CP_1 madre;
nei giorni di martedì dalla fine della scuola e fino a mercoledì sera alle ore
21,00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre, nelle settimane in cui i minori non passeranno i weekend presso il padre;
nel giorno di lunedì dalla fine della scuola alle ore 21,00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre,
15 nelle settimane in cui i minori passeranno i weekend presso di lui. I minori passeranno le vacanze natalizie e pasquali per metà con la madre e per metà con il padre, previo accordo sui periodi ed alternando di anno in anno i giorni di Natale,
Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta. Infine, i minori passeranno trenta giorni, anche non consecutivi con il padre durante le vacanze estive, previa comunicazione da parte di ad dei periodi in questione entro il 31 maggio CP_1 Parte_1 di ogni anno.
3 – Venendo a considerare la domanda di relativa al contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli minori chiesto a controparte, si evidenzia che l'art. 337 ter comma 4 cc, dispone che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, principio di proporzionalità attuato in sede giudiziale considerando le esigenze della prole, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche dei genitori da considerarsi anche in ragione delle rispettive capacità lavorative. Comparando, innanzitutto, le condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi, risulta documentato in giudizio che nel 2020 ha ritratto un reddito netto annuo da lavoro CP_1 dipendente a tempo indeterminato presso certa ETV Morello srl di euro
25.671,00.=, nel 2021 un reddito netto annuo di euro 28.195,00.=, nel 2022 un reddito netto annuo di euro 26.846,00.= e nel 2023 un reddito netto annuo di euro
26.964,54.=, così percependo un reddito mensile netto medio di circa euro
2.250,00.=. Peraltro, si aggiunge che in atti è pacifico che l'odierno appellato ha ereditato nel corso del 2021 quota di immobile abitativo sito in Cart di Feltre, unitamente ad alcuni terreni boschivi, cespiti tuttavia difficilmente da potersi mettere reddito da parte di che, tuttavia, è pacifico conviva con la sua CP_1 nuova compagna che, come affermato nel ricorso introduttivo del giudizio divorzile dinanzi al Tribunale, contribuisce alle spese domestiche, ivi comprese
16 quelle relative al pagamento per euro 500,00.= mensili della locazione di data 2 settembre 2020 dell'immobile sito in Bassano del Grappa in cui l'appellato vive con essa. Quanto alle disponibilità economiche dell'appellante, si evidenzia che la stessa viva presso immobile abitativo in proprietà della madre e per il quale non risulta in atti che paghi alcunché per il relativo godimento. ha Parte_1 migliorato a sua situazione lavorativa rispetto al tempo delle separazione, quando lavorava con rapporti interinali, disponendo ora di lavoro dipendente come OOSS
a tempo indeterminato da cui ha ritratto nel 2020 un reddito netto annuo di euro
14.534,00.=, nel 2021 un reddito netto annuo di euro 17.986,36.=, nel 2022 un reddito netto annuo di euro 18.395,00.= e nel 2023 un reddito netto annuo di euro
18.593,96.=, così percependo un reddito mensile netto medio di circa euro
1.450,00.=, anch'ella non disponendo di cespiti da mettere reddito. Dunque, in proporzione alle rispettive disponibilità e capacità economiche delle parti, il mantenimento dei figli minorenni deve gravare in maggior misura sull'appellato.
Va, poi, considerato che l'assegno da porsi a carico di in ragione CP_1 della sua maggiore capacità economica deve essere comunque determinato considerando che i minori rispetto agli accordi di separazione, rimangono presso il padre per tempi più rilevati rispetto a quelli concordati in sede di separazione, il padre facendosi così carico diretto del mantenimento dei figli. Va, poi considerato che le esigenze dei minori, considerate delle parti negli accordi di separazione, sono ragionevolmente aumentate con il progredire della loro età, di modo che dette aumentate esigenze di mantenimento e cura debbono considerarsi come circostanza di fatto rilevante ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dovuto da alla ex moglie. Considerati gli elementi di CP_1 valutazione esposti, tra cui il miglioramento delle condizioni economiche dell'appellante ed il fatto che, comunque i figli minorenni rimangono presso il padre per periodi di tempo rilevanti, seppure inferiori rispetto a quelli in cui
17 rimangono presso la madre, deve ritenersi congruo determinare l'assegno dovuto in euro 600,00.= mensili, pari ad euro 200,00.= per ogni figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT. L'assegno unico va suddiviso tra le parti nella misura del 50 % ciascuna e, infine, dovendosi disporre che l'appellato sia tenuto al rimborso del 50
% delle spese straordinarie relative ai figli minori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
4 – nel rassegnare le proprie conclusioni e nel richiedere che Parte_1 controparte contribuisca nella misura del 50 % alle spese di carattere straordinario relative ai minori, ha domandato la condanna di al rimborso della CP_1 quota parte per dette spese già da ella sostenute sino ad oggi. Detta pretesa deve reputarsi nella presente sede inammissibile, anche in ragione del fatto che essa è del tutto nuova in quanto mai in precedenza proposta.
5 – L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi gradi, posto che rispetto alle domande introdotte da in prime cure vi è stato un parziale accoglimento della sua pretesa CP_1 relativa all'aumento della permanenza dei figli presso di sé, ma nel contempo è stata rigettata la sua richiesta di essere esonerato dal pagamento del contributo per il mantenimento dei figli minorenni. Quanto liquidato in favore del TU, sia nella presente sede di appello che nel corso del giudizio di prime cure, deve rimanere a definitivo carico delle parti per la giusta metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1312/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 4 luglio 2024;
18 2. affida i figli minori , e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Persona_4
e , secondo la regola dell'affidamento condiviso;
Parte_1 CP_1
3. dispone il collocamento prevalente dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_4 presso la madre a cui va assegnata la casa familiare;
[...] Parte_1
4. dispone che i figli minori , e stiano presso il Per_1 Per_2 Persona_4 padre a fine settimana alternati da venerdì alla fine della scuola a domenica sera alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
CP_1 nei giorni di martedì dalla fine della scuola e fino a mercoledì sera alle ore
21,00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre, nelle settimane in cui i minori non passeranno i weekend presso il padre;
nel giorno di lunedì dalla fine della scuola alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà CP_1 presso la madre, nelle settimane in cui i minori passeranno i weekend presso di lui;
5. dispone che i minori passino le vacanze natalizie e pasquali per metà con la madre e per metà con il padre, previo accordo sui periodi, ed alternando di anno in anno i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta;
6. dispone che , e passino trenta giorni, anche non Per_1 Per_2 Persona_4 consecutivi, con il padre durante le vacanze estive, previa comunicazione da parte di ad dei periodi in questione entro il 31 CP_1 Parte_1 maggio di ogni anno;
7. dispone che versi a entro il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese ed a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minorenni la somma di euro 600,00.=, pari ad euro 200,00.= per ogni figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla presente pronuncia, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie relative ai figli minori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, nonché dovendosi suddividere l'assegno unico al 50 % tra le parti;
19 8. compensa integralmente le spese di entrambi gradi di giudizio, ponendo a definitivo carico delle parti per la giusta meta quanto liquidato in favore del
TU, sia nella presente sede di appello che nel corso del giudizio di prime cure;
9. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Va, preliminarmente, considerato il motivo di impugnazione fondato sul mancato ascolto del minore , all'epoca del giudizio di prime cure già Per_1 dodicenne. L'art. 336 bis cc, applicabile alla fattispecie ratione temporis, in tema prevedeva che il minore che abbia compiuto dodici anni sia ascoltato dal
Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei