CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9966/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006057415000 IVA-ALIQUOTE 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113345916000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202201701133419000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027292486000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230060222271000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230085316911000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240051511790000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21562/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.07120259006057415000 relativamente alle cartelle di pagamento nn.07120220113345916000, 07120220170113419000, 07120230027292486000,
07120230060222271000, 07120230085316911000, 07120240051511790000, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti, per decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
La parte resistente ha allegato la prova della regolare procedura di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate. Le stesse sono state tutte regolarmente notificate e nei termini.
Pertanto nessuna decadenza e prescrizione è intervenuta.
Le cartelle impugnate sono pertanto divenute definitive per mancata impugnazione e legittima risulta essere l'emissione della intimazione impugnata.
La Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la socccobenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez. 9 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro
1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9966/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006057415000 IVA-ALIQUOTE 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113345916000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202201701133419000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027292486000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230060222271000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230085316911000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240051511790000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21562/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.07120259006057415000 relativamente alle cartelle di pagamento nn.07120220113345916000, 07120220170113419000, 07120230027292486000,
07120230060222271000, 07120230085316911000, 07120240051511790000, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti, per decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
La parte resistente ha allegato la prova della regolare procedura di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate. Le stesse sono state tutte regolarmente notificate e nei termini.
Pertanto nessuna decadenza e prescrizione è intervenuta.
Le cartelle impugnate sono pertanto divenute definitive per mancata impugnazione e legittima risulta essere l'emissione della intimazione impugnata.
La Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la socccobenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez. 9 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro
1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.