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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 679/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti GABRIELLI GIULIANO e PICILI ALLAN;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE e
(C.F. ) con gli avv.ti SIMEONI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per gli avv.ti SIMEONI CRISTINA Controparte_1
Il giudice rilevato che la causa è matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Simeoni conclude:
“In via principale di merito: rigettarsi siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in narrativa tutte le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 79/2025 del Tribunale di Udine.”
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di Controparte_1
, della somma di € 54.103,2 oltre accessori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per Parte_1 la vendita di bancali in legno (pallets).
L'ingiunta propone opposizione, lamentando che la merce venduta è stata consegnata con grave ritardo, nonché affetta da vizi e difetti di costruzione ed assemblaggio talmente gravi da rendere il tutto completamente inidoneo all'uso; chiede dunque la risoluzione del contratto offrendo la restituzione della merce.
Resiste l'opposta, eccependo che la controparte non ha mai denunciato i vizi lamentati e contestando l'esistenza di ritardi.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto ai vizi, posto che si tratta di situazioni descritte come abnormi ictu oculi e dunque apparenti,
l'opponente risulta effettivamente decaduta dalla garanzia invocata. Essa non ha dimostrato (a fronte dell'eccezione avversaria) né di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta (art. 1490 c.c.) né che la scoperta non è avvenuta il giorno della consegna della merce (come invece stabilisce in via generale l'art. 1511 c.c.), risalente ad ottobre/novembre 2024.
Quanto ai ritardi, l'opposta ha dimostrato con documenti (docc. 3, 4, 5, 6) che:
- il primo ordine risale al 17.10.2024, ed è stato evaso fra il 18.10 ed il 11.11.2024 come da accordi;
- il secondo ordine risale al 26.11.2024, ed è stato evaso fra il 26 ed il 28.11.2024 come da accordi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valore oltre € 54.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta interamente l'opposizione proposta avverso il d.i. n° 79/2025 emesso da questo ufficio, che pagina 2 di 3 conferma interamente anche per il capo delle spese, e di cui dispone la piena esecutorietà ex artt. 653 e
654 c.p.c.;
b) condanna parte attrice opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di questa fase della lite, che si liquidano in € 9.500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 3 di 3
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 679/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti GABRIELLI GIULIANO e PICILI ALLAN;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE e
(C.F. ) con gli avv.ti SIMEONI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per gli avv.ti SIMEONI CRISTINA Controparte_1
Il giudice rilevato che la causa è matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Simeoni conclude:
“In via principale di merito: rigettarsi siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in narrativa tutte le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 79/2025 del Tribunale di Udine.”
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di Controparte_1
, della somma di € 54.103,2 oltre accessori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per Parte_1 la vendita di bancali in legno (pallets).
L'ingiunta propone opposizione, lamentando che la merce venduta è stata consegnata con grave ritardo, nonché affetta da vizi e difetti di costruzione ed assemblaggio talmente gravi da rendere il tutto completamente inidoneo all'uso; chiede dunque la risoluzione del contratto offrendo la restituzione della merce.
Resiste l'opposta, eccependo che la controparte non ha mai denunciato i vizi lamentati e contestando l'esistenza di ritardi.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto ai vizi, posto che si tratta di situazioni descritte come abnormi ictu oculi e dunque apparenti,
l'opponente risulta effettivamente decaduta dalla garanzia invocata. Essa non ha dimostrato (a fronte dell'eccezione avversaria) né di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta (art. 1490 c.c.) né che la scoperta non è avvenuta il giorno della consegna della merce (come invece stabilisce in via generale l'art. 1511 c.c.), risalente ad ottobre/novembre 2024.
Quanto ai ritardi, l'opposta ha dimostrato con documenti (docc. 3, 4, 5, 6) che:
- il primo ordine risale al 17.10.2024, ed è stato evaso fra il 18.10 ed il 11.11.2024 come da accordi;
- il secondo ordine risale al 26.11.2024, ed è stato evaso fra il 26 ed il 28.11.2024 come da accordi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valore oltre € 54.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta interamente l'opposizione proposta avverso il d.i. n° 79/2025 emesso da questo ufficio, che pagina 2 di 3 conferma interamente anche per il capo delle spese, e di cui dispone la piena esecutorietà ex artt. 653 e
654 c.p.c.;
b) condanna parte attrice opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di questa fase della lite, che si liquidano in € 9.500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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