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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3422/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
Sebastianelli;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Emanuela Ragni.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) Le parti convengono che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre , nella residenza Parte_2 sita in Arcevia (AN), Frazione Montale n. 147/A.
2) Il padre potrà intrattenersi con la figlia quando vorrà, previo preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, nonché potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola (dalle ore 10,00 quando non vi Per_1
- 1 - è la scuola) sino alle ore 20,00 della domenica. Durante le vacanze estive, la figlia rimarrà Per_1 per quindici giorni consecutivi con il padre, in periodo che verrà da quest'ultimo concordato con la madre entro il mese di Maggio. Le vacanze di Natale verranno trascorse da con i Per_1 propri genitori alternativamente dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio con l'altro. Analogamente, la predetta minore trascorrerà, sempre in maniera alternata negli anni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività concesse dagli Istituti Scolastici verranno trascorse da in Per_1 maniera alternata con ciascun genitore nei vari anni.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla Persona_1
Sig.ra la somma di euro 250,00 mensili mediante bonifico bancario Parte_2 sull'IBAN [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla firma del presente ricorso. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
, e che per l'effetto il Sig. dichiara di rinunciare, come in effetti Parte_2 Parte_1 rinuncia, a percepire il 50% di sua spettanza.
4) La Sig.ra e il Sig. contribuiranno per il 50% ciascuno alle Parte_2 Parte_1 spese straordinarie occorrenti per la figlia minore. Per spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato in sede di Conferenza Distrettuale sulla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia (Doc. n. 15), che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che
è già stato consegnato in copia anche ai due odierni ricorrenti.
5) Entrambi i genitori prestano l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o qualsiasi altro documento concernente la figlia minore d'età. I viaggi e/o i soggiorni della minore in ogni continente diverso da quello europeo dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con l'altro genitore.
6) Le spese e competenze legali della presente procedura vengono integralmente compensate fra le parti, ciascuna delle quali provvederà ad assolverle nei confronti dei propri legali i quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 L.P., dichiarano di sottoscrivere il presente atto anche ai fini della rinuncia della solidarietà”.
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata Persona_1 fuori del matrimonio il 05.01.2014 ad Ancona.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3422/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
Sebastianelli;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Emanuela Ragni.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) Le parti convengono che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre , nella residenza Parte_2 sita in Arcevia (AN), Frazione Montale n. 147/A.
2) Il padre potrà intrattenersi con la figlia quando vorrà, previo preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, nonché potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola (dalle ore 10,00 quando non vi Per_1
- 1 - è la scuola) sino alle ore 20,00 della domenica. Durante le vacanze estive, la figlia rimarrà Per_1 per quindici giorni consecutivi con il padre, in periodo che verrà da quest'ultimo concordato con la madre entro il mese di Maggio. Le vacanze di Natale verranno trascorse da con i Per_1 propri genitori alternativamente dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio con l'altro. Analogamente, la predetta minore trascorrerà, sempre in maniera alternata negli anni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività concesse dagli Istituti Scolastici verranno trascorse da in Per_1 maniera alternata con ciascun genitore nei vari anni.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla Persona_1
Sig.ra la somma di euro 250,00 mensili mediante bonifico bancario Parte_2 sull'IBAN [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla firma del presente ricorso. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
, e che per l'effetto il Sig. dichiara di rinunciare, come in effetti Parte_2 Parte_1 rinuncia, a percepire il 50% di sua spettanza.
4) La Sig.ra e il Sig. contribuiranno per il 50% ciascuno alle Parte_2 Parte_1 spese straordinarie occorrenti per la figlia minore. Per spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato in sede di Conferenza Distrettuale sulla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia (Doc. n. 15), che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che
è già stato consegnato in copia anche ai due odierni ricorrenti.
5) Entrambi i genitori prestano l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o qualsiasi altro documento concernente la figlia minore d'età. I viaggi e/o i soggiorni della minore in ogni continente diverso da quello europeo dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con l'altro genitore.
6) Le spese e competenze legali della presente procedura vengono integralmente compensate fra le parti, ciascuna delle quali provvederà ad assolverle nei confronti dei propri legali i quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 L.P., dichiarano di sottoscrivere il presente atto anche ai fini della rinuncia della solidarietà”.
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- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata Persona_1 fuori del matrimonio il 05.01.2014 ad Ancona.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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