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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
26/09/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difesa dall'Avv. ORIGINALE LOREDANA (c.f. P.IVA_1
), . C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
SERVILIO BAREA, N. 11 03039 SORA, presso lo studio dell'Avv.
BALDASSARRA ANTONIO (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende.
APPELLATO
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA
E
(c.f. ), CP_3 P.IVA_4
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATA
r.g. n. 1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1244/2022 emessa dal Tribunale di
Cassino in data 14/09/2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie più opportune, accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Controparte_5
sentenza gravata, rigettare integralmente la domanda proposta dal Controparte_1
nei suoi confronti. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, incluse quelle di CTU, e con conseguente condanna della a Parte_2 restituire all'appellante la somma di € 41.457,66, oltre Parte_1
interessi legali dal 12.10.2022 al saldo, a titolo di ripetizione delle spese di lite e di
(quota-parte di 1/3 di) CTU del 1° grado di giudizio, versate in favore di essa Curatela il
12.10.2022 al solo scopo di sottrarsi ai preannunciati atti esecutivi, senza acquiescenza alla sentenza gravata e con riserva di ripetizione nel presente giudizio d'appello. Con ogni conseguente statuizione, di legge e di ragione.”.
Conclusioni del : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis CP_1 reiectis, rigettare l'appello con vittoria di spese e competenze.”.
FATTO E DIRITTO
Per quanto di interesse la sentenza impugnata aveva così deciso: “ i) revoca le rimesse effettuate dalla in bonis in favore della convenuta CP_1 [...]
per un importo complessivo di euro 28.900,61; ii) per l'effetto Controparte_5 condanna la convenuta a corrispondere all'attore Controparte_5
la somma di euro 28.900,61, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo; …vi) condanna la convenuta al Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in Controparte_1
euro 7.254,00 oltre spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge;
…x) pone a definitivo carico dell'attore e dei convenuti Controparte_1 Controparte_5
e in solido tra di loro, i compensi liquidati in favore
[...] Controparte_3
del CTU Dott. in data 17.12.2021.” Persona_1
A monte di quel dispositivo l'accertamento della revocabilità delle rimesse avvenute sul c/c intrattenuto dalla fallita presso la appellante nel semestre CP_5
r.g. n. 2 anteriore alla dichiarazione di fallimento ammontanti, applicato il limite dell'art. 70 co.
3 L.F. a 28.900,61 euro;
non rilevava la natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse ma il vaglio della loro consistenza e durevolezza alla luce dell'ausilio fornito dal CTU che aveva condotto l'indagine nell'osservanza dei criteri impartiti dal giudice.
L'elemento soggettivo era desunto: dal rilievo della natura professionale dell'operatore bancario solitamente accorto nel valutare le condizioni patrimoniali dei clienti;
dalla sussistenza di un conto impagato, per quanto ancora non insoluto, evincibile dalla consultazione della Centrale Rischi della Banca di Italia sin dal 2014; dal rilievo che Centrale Rischi segnalava, dalla prima metà del 2014, anche la presenza di crediti scaduti e sconfinati e, quindi, di inadempimenti continuati per più di 90 giorni comprovanti una situazione di perdurante difficoltà della CMA;
a sostengo della scientia decotionis della Banca oggi appellante militava, inoltre, il pignoramento presso terzi che aveva riguardato la CMA in bonis quale parte debitrice e l'istituto di credito quale terzo pignorato che non si era risolto con il pagamento dell'intero credito vantato dal creditore (euro 134.000,00 circa), ma con il pagamento di un importo inferiore a seguito di transazione (euro 91.000,00), pagamento avvenuto tramite un assegno Cont circolare emesso dalla stessa e non tramite un bonifico o un mero assegno bancario emesso dalla CMA in bonis, “per la probabile esigenza, nota alla banca, di dover rassicurare parte creditrice circa la solvibilità della debitrice”.
ha Parte_1
proposto appello.
ha resistito al gravame. Controparte_1
Gli altri convenuti non si sono costituiti.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26/09/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale aggredisce la sentenza impugnata con cinque motivi, di seguito esaminati anche alla luce delle difese del . CP_1
Sul primo e sul secondo motivo.
Prendono di mira l'individuazione delle rimesse revocabili, sia sotto il profilo dell'assenza della loro natura “solutoria”, sia sotto il diverso profilo della loro
“consistenza e durevolezza”.
Quanto al primo l'appellante evidenzia che il conto oggetto di scrutinio risultava affidato e nessuna delle rimesse era intervenuta in una situazione di sconfinamento si da poter configurare un pagamento.
r.g. n. 3 In ordine al secondo aspetto, ha criticato l'opzione interpretativa del tribunale di
Cassino che aveva apertamente manifestato predilezione, tra le ipotesi formulate dal
CTU in risposta ai quesiti elaborati su criteri tra loro alternativi, quelle che avrebbero condotto a colpire le rimesse, ritenendo questa soluzione conforme all'esigenza recuperatoria connessa al par condicio creditorum.
Osserva la Corte, sul primo motivo di appello, da disattendere, che si è radicato nella giurisprudenza di legittimità il canone secondo cui “In tema di azione revocatoria fallimentare, l'articolo 67, comma 2, lettera b), della legge fallimentare (nel testo modificato dal decreto legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cita decreto legge n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla legge n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.”. (Cass. Civ. sez. I, 28/07/2023, n.23095).
Per trascorrere al secondo motivo di impugnazione, la consistenza e durevolezza di tre rimesse astrattamente revocabili per un importo complessivo di 73.322,31 è stata ravvisata dal primo giudice sulla base della combinazione di due dei criteri alternativi scrutinati nella relazione del CTU ed in particolare: il criterio D.2 evocante il rapporto del 10% sullo scoperto massimo, nel senso che la rimessa è consistente laddove sia pari o maggiore al 10% dello scoperto massimo registrato nel periodo sospetto;
il criterio E.1 per il quale la durevolezza si determina in rapporto alla frequenza delle movimentazioni del conto nel periodo sospetto e alla permanenza media delle rimesse sino ai successivi utilizzi, nel senso che la rimessa è durevole laddove la stessa non sia seguita, per un lasso di tempo uguale o inferiore alla permanenza media delle rimesse, da prelievi tali da ridurla sotto la soglia di consistenza come sopra determinata.
Appaiono comprensibili le perplessità suscitate nell'appellante dalla dichiarata opzione del tribunale di scartare le ipotesi elaborate dall'ausiliario che fossero risultate r.g. n. 4 non utili alla causa della par condicio creditorum.
Va, tuttavia, ricordato che l'azione revocatoria era stata intentata contro più banche ed i rispettivi conti correnti intrattenuti con il soggetto poi fallito presentavano caratteristiche differenziate.
Il criterio D.2 valorizzato dal primo giudice era (tra quelli ipotizzati nel quesito e poi approfonditi nella relazione di CTU) l'unico calzante all'ipotesi del conto affidato presso la ed appare, al di là delle intenzioni dichiarate dal Parte_1
tribunale.
A dispetto del criterio meramente quantitativo cui avrebbe fatto ricorso il tribunale, consistenza e durevolezza delle rimesse devono essere vagliate secondo un canone qualitativo, nel senso che l'indagine deve verificare se le rimesse abbiano oggettivamente ridotto l'esposizione debitoria della correntista a vantaggio della banca, nel qual caso opera la revoca, ovvero se a quelle rimesse corrisponda una persistente operatività del conto che consenta di assegnargli l'ordinaria funzione di cassa a servizio dell'operatività dell'impresa, nel qual caso non opera la revoca.
In tale quadro osserva la Corte che l'indagine imposta consiste nella verifica, in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore) e quindi se il conto corrente avesse svolto il servizio di cassa al quale per propria natura è deputato (tali le indicazioni di Cass.
23095/23). Deve essere rilevato che né nella sentenza impugnata, né negli atti di parte in questo grado, sono specificamente considerate le singole rimesse “consistenti e durevoli”, essendosi fatto mero riferimento alla relazione della CTU svolta in prime cure dalla cui lettura emerge che il criterio adottato per discernere le rimesse consistenti
è stato quello della superiorità alla media del loro importo nel periodo scrutinato, mentre la durevolezza è stata collegata all'inutilizzo delle rimesse in un determinato arco temporale – uguale o inferiore alla permanenza media delle rimesse – mediante prelevamenti che abbiano ricondotto le stesse sotto la soglia di consistenza.
Ritiene la Corte che entrambi i criteri adottati dal CTU e poi fatti propri dal tribunale non consentano di individuare le rimesse che il debitore abbia disposto, in modo anomalo, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria. Non è congruo il criterio della rimessa di importo superiore alla media perché non è anomala la rimessa di
10.100,00 euro a fronte di una media di 10.000,00 euro;
non lo è quello della r.g. n. 5 durevolezza così come inteso dal primo giudice, perché se le rimesse permangono mediamente sul conto per 10 giorni non è anomalo l'inutilizzo della rimessa in un arco temporale da 1 e 10 giorni. Il motivo è pertanto accolto perché non vi è prova che il conto corrente in esame non sia stato impiegato secondo la sua ordinaria funzione di cassa.
Sul terzo motivo.
Con esso è contestato l'approdo del primo giudice in punto di elemento soggettivo dell'accipiens. Il motivo appare fondato non potendosi aderire all'impostazione seguita dal primo giudice nel vaglio della scientia decotionis.
La valorizzazione della natura qualificata dell'operatore bancario ha un senso solo se la si colleghi alla conoscenza o conoscibilità di determinati dati indicativi delle condizioni economiche del solvens.
Premesso che il tribunale ha individuato le tre rimesse astrattamente revocabili nel periodo dal 31.03.2015 al 08.05.2015, gli elementi indiziari della consapevolezza dello stato di decozione sono stati individuati: nella segnalazione della centrale rischi della Banca d'Italia del 2014 evidenziante conti impagati e debiti scaduti e sconfinati (si ricordi che la debitrice intratteneva molteplici rapporti bancari con soggetti diversi); nella vicenda connessa ad un pignoramento presso terzi che aveva riguardato la CMA in bonis quale parte debitrice e l'istituto di credito appellante quale terzo pignorato che non si era “risolto con il pagamento dell'intero credito vantato dal creditore (euro
134.000,00 circa), ma con il pagamento di un importo inferiore a seguito di transazione
(euro 91.000,00). In proposito, il pagamento è avvenuto tramite un assegno circolare
Cont emesso dalla stessa e non tramite un bonifico o un mero assegno bancario emesso dalla CMA in bonis, per la probabile esigenza, nota alla banca, di dover rassicurare parte creditrice circa la solvibilità della debitrice.”.
Va sicuramente esclusa ogni valenza indiziaria alla riduzione dell'ammontare del credito vantato da una controparte in seguito ad una transazione, evenienza tutt'altro che anomala tra operatori economici;
così come la modalità del pagamento a mezzo assegno circolare non denota necessariamente sfiducia circa la capacità economica dell'obbligato (peraltro avvalorata dalla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato per un ammontare ben superiore al credito azionato) quanto piuttosto nella volontà di adempiere, visto il contesto di conflittualità al quale la transazione pone fine.
Resta la segnalazione della centrale rischi di debiti impagati e sconfinamenti dai quali il tribunale ha desunto la consapevolezza di uno stato di “crisi” mai definito come r.g. n. 6 impotenza economica dallo stesso giudice.
L'impugnante precisa che i datti valorizzati dal tribunale si riferiscono all'anno
2014 e non all'anno delle due rimesse revocate che è il 2015; evidenzia poi che impagato non equivale ad insoluto ma denota solo il ritardo nel pagamento;
sottolinea che l'impresa era affidata dal sistema bancario per oltre otto milioni di euro e non erano segnalate revoche degli affidamenti dalla centrale rischi.
Il motivo è fondato anche sotto tale aspetto poiché l'elemento soggettivo che deve assistere il pagamento aggredibile in revocatoria implica la conoscenza del dissesto economico del debitore, dell'impotenza non transeunte di far fronte ai debiti, non essendo sufficiente il generico riferimento a mera difficoltà o crisi, se non ne è predicabile, in base agli elementi noti, l'irreversibilità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi e l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda del nei confronti della Controparte_1 Parte_1
[...]
b) condanna il al rimborso in favore della controparte delle Controparte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge nonché delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 23/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7