Decreto cautelare 18 agosto 2016
Decreto decisorio 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 21/01/2022, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 01190/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2016, proposto da
Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Coccoli, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti
Simant S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via M Schipa, 35;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 181 del 5 agosto 2016 del Comune di Gallipoli;
- dell’ordinanza n. 228 del 5 agosto 2016 con cui è stata modificata la precedente ordinanza n. 15/16 nella parte in cui è stato esteso l’orario dalle ore 20 alle ore 2.30 per lo svolgimento di attività di intrattenimento tramite l’uso di musica con filodiffusione presso gli stabilimenti balneari;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 agosto 2016;
Considerato che il 2 settembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 20 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO