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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GELA
settore lavoro
decreto di omologa
Il GOT avv. DO Cipolla, in funzione di G.L.
letti gli atti del procedimento iscritto al numero 300/2024 r.g. tra il sig. Parte_1
nato a [...] il [...] C.F.: , rappresentato e difeso
[...] C.F._1 dall'avv. Gaetano Carluzzo
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore con il proprio Funzionario;
CP_1 rilevato che è stato comunicato alle parti il decreto di cui all'art. 445 bis, comma IV, c.p.c.; rilevato che entro il termine perentorio ivi fissato non sono state depositate contestazioni alla CTU;
rilevato che il consulente ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari al fine della concessione dei chiesti benefici;
ritenuto di non dovere provvedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che le spese di CTU così come le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, dimostrato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. n. 115/2002 – così come previsto dagli artt. 152 e
152 bis disp.att. cpc;
visto l'art. 445 bis, comma V, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla CTU: prestazione richiesta: ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' LEGGE 222/1984 E SS.MM.; sussistenza del requisito sanitario: NEGATIVO;
decorrenza: -; pone a carico del ricorrente le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 780,00 (art. 152 disp.att.cpc); pone sempre a carico del ricorrente in solido con l' le spese di CTU che si liquidano in favore del dott.
in complessivi euro 290,00, oltre Iva e C.P. se dovuti. Il presente decreto non è Parte_2 impugnabile né modificabile.
Gela, 21 marzo 2025
Il Giudice
DO Cipolla
settore lavoro
decreto di omologa
Il GOT avv. DO Cipolla, in funzione di G.L.
letti gli atti del procedimento iscritto al numero 300/2024 r.g. tra il sig. Parte_1
nato a [...] il [...] C.F.: , rappresentato e difeso
[...] C.F._1 dall'avv. Gaetano Carluzzo
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore con il proprio Funzionario;
CP_1 rilevato che è stato comunicato alle parti il decreto di cui all'art. 445 bis, comma IV, c.p.c.; rilevato che entro il termine perentorio ivi fissato non sono state depositate contestazioni alla CTU;
rilevato che il consulente ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari al fine della concessione dei chiesti benefici;
ritenuto di non dovere provvedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che le spese di CTU così come le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, dimostrato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. n. 115/2002 – così come previsto dagli artt. 152 e
152 bis disp.att. cpc;
visto l'art. 445 bis, comma V, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla CTU: prestazione richiesta: ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' LEGGE 222/1984 E SS.MM.; sussistenza del requisito sanitario: NEGATIVO;
decorrenza: -; pone a carico del ricorrente le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 780,00 (art. 152 disp.att.cpc); pone sempre a carico del ricorrente in solido con l' le spese di CTU che si liquidano in favore del dott.
in complessivi euro 290,00, oltre Iva e C.P. se dovuti. Il presente decreto non è Parte_2 impugnabile né modificabile.
Gela, 21 marzo 2025
Il Giudice
DO Cipolla