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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/02/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
RG. n. 339/2023
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 339 del ruolo contenzioso lavoro dell'anno 2023 tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzo del Monte n. 21, presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarelli e dell'avv. Simona
Sanvitale che la rappresentano e difendono con giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convento contumace
OGGETTO: P ersonal e s col as tico – cart a docent e.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato telematicamente in data 17.4.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, il Controparte_1
chiedendo, previo accertamento del proprio diritto a beneficiare della carta elettronica
[...]
docente, la condanna del a mettere a disposizione della stessa la predetta carta CP_1
elettronica docente del complessivo importo di € 1.000,00.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto sulla base di ripetuti contratti a tempo determinato, nell'a.s. CP_1 2021/2022 presso l' e nell'a.s. 2022/2023 presso l Organizzazione_2 [...]
Organizzazione_3
La ricorrente lamenta di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a €
500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dai docenti di ruolo e pur essendo soggetta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato.
Sostiene la ricorrente che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comporta la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritiene pertanto che la normativa nazionale debba essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego invocando a tal fine le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e la violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, sulla base della documentazione in atti, viene decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e ad ottenere il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
E' circostanza pacifica che la ricorrente non abbia fruito della c.d. carta docente per gli anni oggetto di domanda.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Giova premettere che la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
2 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. CP_1
n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.).
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5 rubricato “Destinatari” dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
3 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
La legittimità di tale esclusione deve essere ora vagliata alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale,
e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della
4 Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché,
a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez.
VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato esprimendosi in questi termini “Ne discende che la questione dei destinatari della
Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di
5 talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”) Di talché, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte Costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, a sua volta, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi della cd. carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che per essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, in particolare, ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge nella sentenza “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
6 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1
loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”.
Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'esistenza di ragioni obiettive CP_1
in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
7 Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento,
è stata dedotta in causa.
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
In definitiva il convenuto va condannato a riconoscere alla ricorrente la cd. “Carta CP_1 docente” dell'importo di € 1.000,00. Su detto importo vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria come statuito da Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto istruttoria e si è conclusa con la definizione del giudizio in prima udienza e della natura seriale della controversia, circostanze che giustificano il riconoscimento di un compenso prossimo ai minimi stabiliti dal
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione, conclusione e difesa disattesa:
- In accoglimento del ricorso, condanna il a consegnare a Controparte_1
la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di Parte_1 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che, distratte in favore dei difensori antistatari, si liquidano in € 400,00 oltre Parte_1
il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Novara, 16.2.2024
Il Giudice
Lorena Casiraghi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Organizzazione_1
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 339 del ruolo contenzioso lavoro dell'anno 2023 tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzo del Monte n. 21, presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarelli e dell'avv. Simona
Sanvitale che la rappresentano e difendono con giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convento contumace
OGGETTO: P ersonal e s col as tico – cart a docent e.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato telematicamente in data 17.4.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, il Controparte_1
chiedendo, previo accertamento del proprio diritto a beneficiare della carta elettronica
[...]
docente, la condanna del a mettere a disposizione della stessa la predetta carta CP_1
elettronica docente del complessivo importo di € 1.000,00.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto sulla base di ripetuti contratti a tempo determinato, nell'a.s. CP_1 2021/2022 presso l' e nell'a.s. 2022/2023 presso l Organizzazione_2 [...]
Organizzazione_3
La ricorrente lamenta di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a €
500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dai docenti di ruolo e pur essendo soggetta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato.
Sostiene la ricorrente che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comporta la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritiene pertanto che la normativa nazionale debba essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego invocando a tal fine le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e la violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, sulla base della documentazione in atti, viene decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e ad ottenere il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
E' circostanza pacifica che la ricorrente non abbia fruito della c.d. carta docente per gli anni oggetto di domanda.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Giova premettere che la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
2 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. CP_1
n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.).
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5 rubricato “Destinatari” dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
3 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
La legittimità di tale esclusione deve essere ora vagliata alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale,
e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della
4 Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché,
a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez.
VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato esprimendosi in questi termini “Ne discende che la questione dei destinatari della
Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di
5 talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”) Di talché, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte Costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, a sua volta, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi della cd. carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che per essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, in particolare, ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge nella sentenza “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
6 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1
loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”.
Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'esistenza di ragioni obiettive CP_1
in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
7 Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento,
è stata dedotta in causa.
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
In definitiva il convenuto va condannato a riconoscere alla ricorrente la cd. “Carta CP_1 docente” dell'importo di € 1.000,00. Su detto importo vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria come statuito da Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto istruttoria e si è conclusa con la definizione del giudizio in prima udienza e della natura seriale della controversia, circostanze che giustificano il riconoscimento di un compenso prossimo ai minimi stabiliti dal
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione, conclusione e difesa disattesa:
- In accoglimento del ricorso, condanna il a consegnare a Controparte_1
la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di Parte_1 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che, distratte in favore dei difensori antistatari, si liquidano in € 400,00 oltre Parte_1
il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Novara, 16.2.2024
Il Giudice
Lorena Casiraghi
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