Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1562/2024 del RG;
TRA
nata a Giugliano in [...] il [...], rappresentare e difesa Parte_1 dall'avv.to Francesco Bruno;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
La ricorrente allegava di aver proposto domanda amministrativa per l'erogazione dell'assegno sociale in data 21.03.2023 e che l' aveva rigettato la domanda ritenendo che le donazioni CP_1 effettuate nel 2018 concorressero a generare uno stato di bisogno incompatibile con la prestazione assistenziale.
Rappresentava che è coniugata con nato il [...] a [...], Persona_1 percettore di euro 600,00 mensili per pensione erogata dall' , e che il reddito familiare è CP_1 costituito dalla rendita catastale annua di un immobile pari ad euro 7,31 e dalla suddetta pensione.
Parte ricorrente deduceva che possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 335/1995 e chiedeva il riconoscimento della prestazione assistenziale.
L' , ritualmente convenuto, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda è parzialmente fondata.
L'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 prevede nella formulazione vigente ratione temporis:
“6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla
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Deve accertarsi la sussistenza dei requisiti che legittimano la fruizione della prestazione sussistendo lo stato di bisogno (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 20.3.2025 relativa alla certificazione dell'Agenzia delle Entrate inerente ai redditi della ricorrente e del coniuge ed ai redditi immobiliari del coniuge).
Deve escludersi che le donazioni effettuate dalla ricorrente in favore delle figlie nel 2018 (cfr. doc. in produzione della ricorrente) costituiscano una circostanza ostativa alla fruizione della prestazione assistenziale.
Deve infatti seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav., 13/03/2023, n.7235).
La Corte nella suddetta pronuncia, che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva, afferma:
“Con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, e della l. n. 153 del 1969, art. 26, per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell'impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento.
Il motivo è fondato.
Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.
Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n.
2 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di
Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.”
Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto prospettato dall' , che l'intervento CP_1 assistenziale previsto dalla l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario.
Per fruire dell'intervento assistenziale costituito dall'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è previsto come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (cfr. anche sentenza Cass. n. 24954 del 2021).
Nella fattispecie in esame la documentazione prodotta attesta lo stato di bisogno effettivo, dovendosi escludere la sussistenza in concreto di condotte fraudolente che simulino artificiosamente situazioni di bisogno.
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione deve farsi riferimento all'art. 26 legge 153 del
1969 che prevede che la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei CP_1 dell'assegno sociale dal 1.04.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) in misura ridotta ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 tenendo conto dei redditi posseduti (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 20.3.2025).
In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con
3 riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
Per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio di soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
-condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dell'assegno sociale dal CP_1
1.04.2023 in misura ridotta ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, tenendo conto dei redditi posseduti (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 20.3.2025), oltre agli interessi legali calcolati secondo quanto indicato in motivazione;
-liquida le spese di lite in €1.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando l' al pagamento CP_1 della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 09.05.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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