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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), nato a [...] il 14 gennaio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Onofri (C.F.
) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Alessandria n. C.F._2
129, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
pag. 1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Barletta n. 1, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Giusi Grasso, Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 095337066 e/o via e-mail al seguente indirizzo: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024 pubblicata in data 29/11/2024.
* * *
Oggetto del giudizio: associazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere iscritto Parte_1 all'associazione convenuta;
2. Dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o inesistenza della delibera consiliare del 23 maggio 2022 (e di tutti gli atti prodromici e successivi) per violazione degli artt. 23 e
24 c.c. e delle disposizioni statutarie, nonché per eccesso di potere;
3. Dichiarare l'illegittimità dell'esclusione dell'appellante, con conseguente reintegrazione nella qualità di socio, ordinando all'associazione convenuta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ivi inclusi la reiscrizione nel libro soci, l'accettazione delle quote associative già versate e respinte, nonché ogni atto connesso e conseguente;
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ammettere la prova testimoniale articolata dall'appellante, e in particolare: pag. 2 • escussione del sig. circa l'effettivo contenuto della riunione del Testimone_1
CdA del 23/5/2022, come da capitoli già articolati;
• escussione della consigliera sulla proposta di comunicazione ai soci Persona_1 morosi e sull'assenza di delibera di esclusione;
• escussione del segretario verbalizzante in ordine alla redazione Persona_2 del verbale della riunione;
• interrogatorio formale del sig. allora presidente facente Controparte_2 funzione e co-firmatario del verbale prodotto in giudizio.
Disporre l'acquisizione della registrazione audio integrale della riunione del CdA del
23/5/2022, come riferita dal consigliere prova indispensabile ex art. 115 c.p.c.; Tes_1
Ordinare l'esibizione dei documenti richiesti e già istati (verbali, avvisi di convocazione, atti conseguenti alle delibere oggetto di impugnazione);
In ogni caso, e in via subordinata, rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione di ogni ulteriore mezzo di prova già richiesto nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;
In estremo subordine, condannare l'associazione appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza così gradatamente statuire:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc
- rigettare in toto l'appello proposto avverso la sentenza n.10389/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. Angelo Claudio Ricciardi, siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la stessa in ogni sua parte.
- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili e tardive.
Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata, perché incensurabile in ogni sua parte, anche in ordine alle spese processuali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” pag. 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2022 conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano l Controparte_1
(di seguito, o “ ”) chiedendo:
[...] CP_3 CP_4 in via cautelare ed urgente,
- di sospendere gli effetti della delibera consiliare di decadenza dell'associato adottata il 23 maggio 2022, nonché di tutti gli altri atti preordinati Parte_1
e/o successivi e consequenziali;
nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad essere iscritto all' CP_3
- di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera consiliare del
23 maggio 2022 per evidenti violazioni di legge (artt. 23 e 24 cc) e di clausole statutarie, nonché per abuso di potere.
In sintesi, l'attore sosteneva di essere stato, in forza di delibera del 23 maggio 2022, illegittimamente escluso dall' in quanto non erano stati rispettati i termini previsti CP_3 dallo Statuto ai fini dell'esclusione dei soci morosi.
In particolare, la tesi attorea trovava fondamento nel fatto che l'art. 7 dello Statuto prevedeva, quanto alla “morosità” del socio, che dal novantesimo giorno successivo al termine di pagamento della quota (ossia il 31 gennaio di ogni anno) il socio decadesse da ogni carica sociale, ma che solo da tale momento iniziasse a decorrere un successivo termine di 180 giorni alla scadenza del quale il socio acquistava la qualità di socio moroso.
Era, dunque, a suo dire, da questo frangente temporale che il socio “potrà (n.d.r.: avrebbe potuto) essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a.” (art. 7 Statuto).
affermava che non fossero ancora decorsi i termini di cui supra Parte_1 poiché, calcolando i termini appena esposti (90 giorni + 180 giorni), il socio moroso avrebbe potuto essere escluso, per il mancato pagamento della quota 2022, solo a partire dal 31 luglio 2022, e non – come invece accaduto – dal 23 maggio 2022.
Tale ricostruzione era avvalorata – a dire dell'attore – dal fatto che in data 24 maggio 2022 quest'ultimo aveva ricevuto la comunicazione della delibera di esclusione nella quale veniva specificato che l aveva deliberato “la perdita della qualifica di socio per tutti coloro CP_3
pag. 4 non in regola con i pagamenti degli anni 2021 e 2022” (doc. 1 fasc. I grado ). In Parte_1 ragione di ciò, sosteneva che l'esclusione per il mancato Parte_1 versamento della quota del 2022 fosse illegittimo, in quanto contrario a quanto previsto dallo
Statuto.
Oltre a ciò, l'attore sosteneva di avere diritto ad essere re-iscritto all'associazione, poiché aveva presentato nuovamente una domanda di ammissione (la prima in data 26 marzo 2022
e la seconda in data 22 luglio 2022); pertanto, il C.d.a avrebbe dovuto valutare la domanda con limitato riferimento al possesso dei requisiti previsti dallo statuto, ossia l'iscrizione nel
Ruolo previsto dal Titolo X Capo VI del D.lgs. n. 209/2005 (vd. art. 5 Statuto).
In data 13 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la quale rilevava che: CP_3
- non aveva ottemperato al pagamento della quota Parte_1 associativa già nel 2021 e non solo nel 2022;
- l'attore era stato escluso proprio a causa della sua morosità in relazione alla quota del 2021 (vd. delibera sub doc. 2);
- rispetto alla quota del 2021, i termini previsti dalla Statuto per l'esclusione del socio erano stati ampiamente rispettati.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. aggiungeva che la delibera del Parte_1
23 maggio 2022 doveva essere dichiarata dal Giudice nulla o inesistente, in quanto era venuto a conoscenza del fatto che in sede consiliare non fosse stato deciso di escludere i soci, bensì solamente di comunicare ai soci morosi la loro situazione, così che potessero saldare lo stato di morosità.
Infine, solo in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore chiedeva al Tribunale di disporre l'acquisizione di una registrazione audio della delibera consiliare fatta dal consigliere a scopo cautelativo”. Testimone_1
In data 8 febbraio 2023 il Tribunale rigettava la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera del Consiglio di amministrazione di del 23 maggio 2022. CP_3
In data 29 novembre 2024 il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie dell'attore, così disponeva:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' ; Controparte_1
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.800,00 per compenso, oltre CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
pag. 5 In particolare, il Tribunale rilevava che, costituendosi, aveva prodotto (doc. 2 fasc. CP_3
I grado) il testo della delibera, la quale disponeva l'esclusione dei soci non in regola con il versamento della quota del 2021. Risultava, pertanto, accertato che alla data del 23 maggio
2022 fossero ormai già decorsi i termini previsti dallo Statuto per escludere il socio.
Inoltre, rigettava le richieste istruttorie dell'attore, volte a provare che il testo della delibera non corrispondesse a quanto realmente deciso in sede di C.d.a, dal momento che “alla luce della qualità delle parti e dell'identità di parte convenuta (associazione), le circostanze ivi dedotte non possono che essere provate in via documentale”.
Infine, quanto alla registrazione audio, il Giudice di prime cure rigettava l'istanza ritenendola tardiva.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha interposto appello , Parte_1 il quale ha elaborato i seguenti motivi di impugnazione:
1) col primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda principale, ossia sulla domanda di accertamento del diritto di ad Parte_1 essere iscritto all'associazione convenuta;
2) col secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24
e 111 Cost., poiché il Tribunale ha rigettato, ritenendola tardiva e – dunque – preclusa,
l'istanza di acquisizione della registrazione audio della seduta consiliare del 23 maggio
2022. L'appellante sostiene di aver avuto conoscenza dell'esistenza di tale prova dal
Consigliere olo dopo il rigetto dell'istanza di ammissione della testimonianza del Tes_1 predetto soggetto e che la stessa costruirebbe una prova decisiva circa l'effettivo contenuto della delibera impugnata. A dire dell'appellante, infatti, durante la seduta consiliare del 23 maggio sarebbe stato deciso solo di comunicare ai soci morosi la loro situazione così da sollecitarne il pagamento, e non la loro esclusione;
3) col terzo motivo ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha valutato l'indispensabilità della registrazione audio, in quanto prova decisiva del reale contenuto della delibera consiliare, ossia del fatto che con quest'ultima fosse stato solo deciso di sollecitare il pagamento ai soci morosi;
4) col quarto motivo ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 24
Cost., poiché il Giudice avrebbe omesso di valutare:
pag.
6 - sul piano endoassociativo, la mancata comunicazione dell'intera delibera al socio escluso, l'assenza di un procedimento codificato per la contestazione delle delibere consiliari nonché la mancanza di uno strumento per confrontarsi con il provvedimento di decadenza;
- sul piano processuale, che i testi di cui l'attore aveva chiesto l'ammissione erano privi di un interesse personale e che la registrazione audio della seduta consiliare era da ritenersi una prova decisiva, indispensabile a dissipare ogni incertezza sui fatti controversi;
5) col quinto motivo ha dedotto il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la presunta ratifica intervenuta con delibera del 30 settembre 2022 non può produrre effetti sananti;
6) col sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto legittima la delibera del 23 maggio 2022, nonostante non fossero ancora decorsi i termini previsti dallo Statuto per escludere il socio moroso. Tale interpretazione si fonda sul fatto che l'art. 5 dello Statuto chiarirebbe che la morosità rilevante ai fini della qualificazione di “socio moroso” è riferita solamente al mancato versamento della quota “annuale” (e non alle annualità pregresse) e che, comunque, tale status di socio moroso verrebbe automaticamente meno con la regolarizzazione della quota.
Inoltre, l'appellante ha rilevato che la violazione delle norme statutarie si sarebbe manifestata anche nell'omessa comunicazione preventiva dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione;
7) col settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale per non aver valutato la palese disparità di trattamento tra soci, in quanto avrebbe riammesso i CP_3 soci e , i quali versano nella medesima condizione di Persona_3 Persona_4 morosità di . Parte_1
Con atto del 30 aprile 2025 si è costituita nel presente giudizio d'appello la quale CP_3 ha proposto le seguenti difese:
- eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da , in Parte_1 quanto non vi sarebbe ragionevole probabilità di accoglimento di esso;
- rispetto alla pretesa omessa pronuncia del Giudice di prime cure, l'appellata sostiene che la domanda di accertamento del diritto di iscrizione all'associazione sia da ritenersi strettamente legata alla sorte dell'impugnazione della delibera del 23 maggio 2022; pertanto, una volta dichiarata la legittimità della predetta, non potrebbe sussistere alcun automatico diritto all'iscrizione;
pag.
7 - quanto alla legittimità della delibera, evidenzia che la decadenza del socio CP_3 era stata disposta per il mancato versamento della quota del 2021, e dunque nel rispetto dei termini temporali minimi previsti dallo Statuto;
- circa la preclusione della prova testimoniale e dell'acquisizione della registrazione,
l'appellata rileva che la verbalizzazione delle riunioni è documentale e non è ammissibile una prova testimoniale tardiva per contestare il contenuto di essa;
- quanto alla disparità di trattamento rispetto ai soci e , parte appellata Per_3 Per_4 rileva che non è stata fornita alcuna prova della disparità di trattamento e che, in ogni caso, non risulta gravante sull'associazione alcun obbligo giuridico di trattare identicamente tutte le posizioni, in particolar modo se le situazioni soggettive sono diverse;
- nega la presunta strumentalità della delibera di decadenza;
- in relazione al diritto di iscrizione ex art. 5 Statuto, rileva che l'art. 7 dello CP_3
Statuto dispone che “… il socio moroso potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. e potrà essere reiscritto secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento”. Pertanto, deduce la mancanza di qualunque automaticità dell'iscrizione in presenza di pregressa decadenza del socio, pur in mancanza di specifiche norme regolamentari.
All'udienza del 21 maggio 2025 il consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art 352 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, ove le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rilevato che non può trovare accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata CP_3
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
pag. 8 Nel caso che ci occupa, la valutazione di manifesta infondatezza deve ritenersi, in ogni modo, superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa disposto alla prima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Prima di procedere all'esame dei motivi, al fine di avere un quadro chiaro degli avvenimenti, occorre premettere una sintetica esposizione dei fatti così come documentalmente provati.
• In data 26 marzo 2022, avanzava formale richiesta di Parte_1 iscrizione all'associazione (nonostante fosse socio già dal 2002) tramite apposito modulo on line; rilevava il mancato versamento della quota (doc. 15 fasc. I grado CP_3
); Parte_1
• In data 23 maggio 2022 veniva adottata la delibera consiliare impugnata nel presente giudizio, con la quale il C.d.a. decideva di escludere i soci morosi, ossia “tutti coloro che risultavano essere non in regola con il versamento delle quote associative per l'anno passato (2021), e che non hanno ad oggi regolarizzato la loro posizione” (doc. 2 fasc. I grado . CP_3
• In data 24 maggio 2022 la segreteria comunicava a CP_3 Parte_1
che in data 23 maggio il C.d.a. aveva deliberato “la perdita della qualifica di socio
[...] per tutti coloro non in regola con i pagamenti degli anni 2021 e 2022” (doc. 1 fasc. I grado
). Parte_1
• Sempre in data 24 maggio 2022 l'appellante effettuava un bonifico a favore dell' di € 250 per “iscrizione anno 2022 socio ” (doc. 2 fasc. CP_3 Parte_1
I grado ); Parte_1
• In data 31 maggio 2022, il bonifico veniva restituito dall' all'appellante in virtù CP_3 della seguente motivazione: “Infatti, in quanto decaduto per morosità, a norma dell'art. 7 dello Statuto dell'associazione, la sua re-iscrizione dovrà seguire le modalità stabilite dal regolamento” (doc. 4 fasc. I grado ); Parte_1
• In data 22 luglio 2022, reinviava tramite pec la richiesta di Parte_1 nuova iscrizione all' allegando da subito la ricevuta del nuovo bonifico di CP_3 versamento della quota (doc. 17 fasc. I grado ). La quota gli veniva, però, Parte_1 restituita in quanto la sua iscrizione non era ancora stata deliberata dal C.d.a.;
• In data 30 settembre 2022, il C.d.a. di ratificava la delibera del 23 maggio CP_3
2022 (doc. 3 fasc. I grado;
CP_3
• In data 9 marzo 2023, l'appellante tentava di versare le quote degli anni 2021, 2022
e 2023 per un totale di € 750, le quali venivano – tuttavia – respinte dall' con CP_3 delibera del 17 marzo 2023 (doc. allegato alla seconda memoria di ). Parte_1
pag. 9 Ciò premesso, è possibile esaminare i motivi di gravame proposti da Parte_1
.
[...]
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.
Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha chiesto, con atto di citazione, Parte_1 di dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera del 23 maggio 2022.
Con la prima memoria ex art 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha, inoltre, chiesto al Giudice di prime cure di dichiararsi la nullità o inesistenza giuridica della delibera per i fatti esposti in narrativa. In particolare, egli ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito... nel merito: accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere Parte_1 iscritto all'associazione convenuta, nonché la nullità / annullabilità / inefficacia / inesistenza della delibera consiliare del 23 maggio 2022 (e/o atti prodromici e successivi) per evidente violazione di legge (artt. 23 e 24 cc) e di clausole statutarie…; per l'effetto, (anche in caso di mancata adozione dei provvedimenti cautelari richiesti), dichiarare illegittima l'esclusione dell'associato con conseguenziale reintegrazione nella sua qualità di associato, Parte_1 ordinando all'associazione convenuta di effettuare tutti gli adempimenti all'uopo necessari, quali la reiscrizione nel libro soci, l'accettazione delle quote associative già versate e respinte, ed ogni atto connesso o accessorio”.
Non risulta che il Tribunale abbia ritenuto la suddetta domanda, proposta solo in sede di prima memoria, una domanda nuova;
pertanto, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto da parte di la questione circa la qualificazione della predetta CP_3 domanda (quale mutatio o mera emendatio libelli) non risulta devoluta a questo Giudice.
Si osserva fin da subito che le due domande non sono proposte in via subordinata;
pertanto, la difesa di parte appellante, nella sua complessa articolazione, come sopra riportata, risulta già di per sé contraddittoria, dal momento che chiedendo al Giudice di dichiarare l'illegittimità o inefficacia della delibera, l'appellante presuppone l'esistenza della stessa, circostanza poi negata con l'ulteriore domanda.
Ciò premesso, per ragioni di logicità e chiarezza espositiva, pare opportuno trattare preliminarmente della fondatezza del quinto e del sesto motivo di gravame, ossia della legittimità della delibera consiliare del 23 maggio 2022, nonché dell'effetto della ratifica della predetta delibera (per mezzo della delibera del 30 settembre 2022).
D'altronde, in caso di rigetto, rimarrebbero assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione relativi alle istanze istruttorie, dei quali, comunque, la Corte, per completezza, tratterà.
Il quinto e il sesto motivo devono essere rigettati per le ragioni che verranno, di seguito, esposte.
pag. 10 Innanzitutto, si osserva che il sesto motivo di gravame appare infondato, in quanto la delibera consiliare del 23 maggio 2022, così come risulta dal verbale prodotto in atti da
(doc. 2 di , ha deciso, a maggioranza dei voti, di escludere i soci che non CP_3 CP_3 avevano ancora versato le quote relative all'anno 2021.
Nessuna violazione dello Statuto (doc. 13 fasc. I grado ) è, pertanto, ravvisabile. Parte_1
L'art. 7 dello Statuto prevede: “La morosità comporta, dal novantesimo giorno successivo al termine per il pagamento della quota, la decadenza da ogni carica sociale e, dal centottantesimo, la qualifica di socio moroso. Il socio moroso potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. (…)”.
Dunque, nello Statuto sono dunque stabiliti due termini:
1) un primo termine di 90 giorni all'esito del quale vi è la decadenza da ogni carica sociale;
2) un secondo termine di 180 giorni, dopo il quale il socio moroso può essere escluso.
Come rilevato dalla difesa di parte appellata, gli argomenti utilizzati da a Parte_1 sostegno della pretesa illegittimità della delibera consiliare sono fuorvianti oltre che inconferenti.
L'appellante, infatti, costruisce la propria difesa sulla circostanza che, al tempo della delibera del 23 maggio 2022, non erano ancora decorsi i termini di cui all'art. 7 dello Statuto per escludere il socio moroso rispetto al versamento della quota del 2022.
Dal verbale della delibera si legge, invece, chiaramente che il C.d.a. ha deciso di escludere
“tutti coloro i quali risultassero essere non in regola con il versamento delle quote associative per l'anno passato (2021), e non hanno ad oggi regolarizzato la loro posizione” (doc. 2
. CP_3
È vero, dunque, che al tempo della delibera del 23 maggio 2022 non erano ancora decorsi i termini statutari in presenza dei quali il C.d.a. avrebbe avuto la facoltà di dichiarare la perdita della qualifica di socio per la morosità relativa all'anno 2022; tuttavia, tale circostanza appare del tutto irrilevante rispetto al vaglio di legittimità della delibera per cui è causa, essendo la stessa stata emessa per il mancato versamento della quota annuale del 2021.
Quanto alla morosità di circa la quota annuale del 2021, è lo stesso difensore Parte_1 dell'appellante che – in una comunicazione inviata all'Associazione – afferma che l'appellante si stava volontariamente rendendo inadempiente per dimostrare il proprio dissenso: “(…) rivolte in particolare a coloro che in questi anni di vulnus hanno ritenuto di manifestare il proprio dissenso con l'astensione dal pagamento della quota annuale” (all. 5a fasc. I grado . CP_3
pag. 11 In ogni caso, l'appellante mai ha sostenuto di aver versato tale quota.
Oltre a ciò, la Corte rileva l'infondatezza della tesi di secondo cui l'esclusione del Parte_1 socio moroso non potrebbe mai avvenire per annualità pregresse “dovendo necessariamente riguardare l'anno in corso”.
Tale argomento troverebbe fondamento nell'art. 5 dello Statuto, il quale contiene una definizione di socio moroso che qui si riporta: “tutti i soci che, non essendo in regola con il versamento della quota annuale, non si siano dimessi o non siano stati indicati come decaduti o non siano stati espulsi dall'Associazione (…)”.
Ebbene, non si comprende come da tale qualificazione di socio moroso possa essere avallata la tesi dell'appellante per cui al C.d.a. sia consentito di escludere il socio moroso solo per le annualità in corso.
E' di tutta evidenza che una tale regola, se fosse realmente prevista dallo Statuto, determinerebbe delle inefficienze nonché ingiustizie circa il saldo della quota annuale, in quanto, aderendo alla tesi attorea, se il C.d.a. non deliberasse immediatamente l'esclusione del socio, quest'ultimo non potrebbe più essere espulso per la “vecchia” annualità e, di conseguenza, non avrebbe più alcun motivo per fare il relativo versamento, sorgendo così in capo ad esso un privilegio rispetto agli altri associati che ogni anno pagano la quota dovuta.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che dalla lettura degli artt. 5 e 7 dello Statuto sia chiaramente ricavabile, non essendoci alcuna specificazione circa l'annualità per cui l'esclusione può avvenire, che il C.d.a. abbia la facoltà di escludere il socio moroso in ogni momento, a patto che siano decorsi i termini sopra rammentati.
Inoltre, il Collegio evidenzia che parimenti infondata appare la censura, sollevata pure da parte appellante nel corpo delle proprie difese, secondo cui avrebbe dovuto CP_3 inserire l'argomento “esclusione” dell'associato all'ordine del giorno della riunione del
Consiglio di Amministrazione, ed avrebbe dovuto garantire all'interessato adeguato contraddittorio sul punto.
Tuttavia, anche tale argomento non prova.
Innanzi tutto, è da osservarsi che la delibera di cui si tratta è stata assunta in sede di riunione del Consiglio di amministrazione dell'associazione, e non di assemblea generale degli associati o Congresso Nazionale.
Dunque, non era configurabile alcun diritto dell'associato a ricevere né avviso di convocazione, né tanto meno di notizia degli argomenti che sarebbero stati trattati dal
Consiglio di amministrazione dell'associazione, di cui l'odierno appellante non faceva parte,
pag. 12 come è chiaramente desumibile sia dalla piana lettura dell'art. 7 e dell'art. 11 dello Statuto dell'associazione (doc. n. 13 in primo grado), sia dalla lettura dell'art. 7, che al Parte_1 secondo comma prevede che la decadenza sia deliberata “dal Consiglio di
Amministrazione” al terzultimo comma stabilisce, sia pure ai fini dell'espulsione:
Non risulta in effetti previsto alcunché in ordine ad un preventivo avviso o contraddittorio sulla decisione di decadenza/espulsione, che è nel potere del Consiglio di Amministrazione deliberare.
Del resto, anche nel caso di forme più evolute di enti collettivi, come per esempio nella società a responsabilità limitata, il diritto di informazione dei soci sulla gestione societaria si esplica con il diritto a richiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società, nonché all'accesso ai documenti sociali, ed ulteriormente, nel diritto di impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione lesive dei propri diritti.
Pertanto, nessun obbligo di preventiva informazione era ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle modalità di contestazione dell'addebito, ed al diritto di contraddittorio sull'addebito stesso, è' la stessa Corte di cassazione ad aver statuito che “ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso (Cass. n.
25319/2021).
Orbene, nello Statuto, quale lex specialis cui gli associati volontariamente scelgono di aderire, non è prevista alcuna norma in virtù del quale il socio moroso possa essere dichiarato decaduto solo previa formale elevazione di addebito da parte del C.d.a.
D'altro canto, l'art. 5 dello Statuto dispone espressamente che “la quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove domande per le quali il termine
è fissato entro 30 giorni dall'accettazione”.
Risulta, pertanto, corretto quanto già rilevato dal primo Giudice, vale a dire che la mancata indicazione nell'ordine del giorno di tale argomento di discussione non ha comportato alcun reale vulnus alla posizione di , essendo lo stesso inadempiente rispetto al proprio Parte_1 obbligo di versamento della quota associativa da ormai più di un anno e dovendo lo stesso certamente conoscere lo Statuto dell'Associazione a cui apparteneva dal 2002.
pag. 13 Non essendo previsto alcun obbligo di previa contestazione in capo all' , la CP_1 delibera appare, dunque, anche sotto questo profilo, immune da vizi.
Particolarmente accurata è anche la difesa di parte appellata, la quale evidenzia che
“l'associazione non potrebbe reggersi economicamente se i soci ritenessero di pagare la quota associativa solo con riferimento agli anni in cui vengono indetti congressi per le votazioni delle cariche sociali” (vd. pag. 11 comparsa di costituzione in appello).
Infine, la Corte rileva la peculiarità di quanto fatto da in data 26 marzo 2022: Parte_1 quest'ultimo, invece di sanare completamente la propria posizione debitoria verso CP_3 per non rischiare così di essere (legittimamente) escluso, ha inviato una nuova richiesta di iscrizione all' , senza tuttavia saldare alcun debito (doc. 16 fasc. I grado CP_1
). Parte_1
In maniera piuttosto confusoria, la difesa di parte appellante, a conclusione del quinto motivo di impugnazione, afferma che “la delibera in questione – di cui l'associazione ha pervicacemente negato l'accesso nonostante le reiterate richieste – non conteneva alcuna statuizione di decadenza, limitandosi a prevedere un mero sollecito di pagamento (…)”.
Anche tale censura, che - come supra rammentato - è stata introdotta nel giudizio di primo grado solo in sede di prima memoria, appare infondata e deve essere trattata congiuntamente al quinto motivo di impugnazione, anch'esso da rigettare.
La Corte osserva che la ratifica della delibera consiliare (doc. 3 fasc. I grado A.I.C.I.S.) intervenuta in data 30 settembre 2022 ha sanato, quand'anche esistenti, i vizi denunciati da
. Parte_1
Tale affermazione deve, tuttavia, essere meglio precisata.
Il Collegio ritiene che abbia errato nel qualificare la delibera del 23 maggio 2022 Parte_1 come inesistente;
infatti, quand'anche il verbale della stessa non coincidesse con quanto realmente deciso in sede di delibera consiliare, non si porrebbe una questione di
(in)esistenza giuridica della delibera consiliare, bensì di inesattezza/falsità del verbale stesso, che non è altro che una documentazione di quanto avvenuto in quella sede.
La delibera del 23 maggio 2022 è certamente esistente da un punto di vista giuridico, poiché all'adozione della stessa hanno partecipato i consiglieri di a seguito della CP_3 convocazione del C.d.a., come prontamente comunicato via mail all'interessato.
Tale circostanza risulta pacifica;
d'altronde è lo stesso ad aver chiesto al primo Parte_1
Giudice di ammettere le testimonianze di persone, tra cui il consigliere Testimone_1 che avevano partecipato alla riunione del C.d.a.
pag. 14 Questa precisazione appare di particolare rilevanza nell'esame del caso che ci occupa;
e ciò in quanto – se anche la delibera del 23 maggio 2022 avesse avuto un contenuto diverso da quanto documentato – la delibera di ratifica del 30 settembre 2022 avrebbe senza dubbio convalidato, con effetto ora per allora, l'esclusione del socio per rispetto Parte_1 Pt_2 alla quota 2021.
Occorre rilevare oltretutto che, successivamente alla comunicazione di esclusione del 24 maggio 2022, ha tentato di versare una sola quota, pari ad € 250, per sistemare Parte_1 la propria posizione debitoria rispetto all'anno 2022.
E' evidente, dunque, che la quota relativa all'anno 2021 non solo non risulta essere stata versata prima della delibera del 23 maggio 2022, ma l'appellante non ha neppure provato a saldare il proprio debito in relazione all'anno 2021 precedentemente alla delibera di
“ratifica” del 30 settembre 2022.
Invero, il solo in data 9 marzo 2023 ha versato tre quote (relative all'anno 2021, Parte_1
2022 e 2023), per un totale di €750, pretendendo di essere così riammesso all' CP_3
E' evidente che il tentativo dell'appellante di saldare la propria morosità è avvenuto assolutamente oltre i termini previsti dallo Statuto, essendo lo stesso già stato escluso con delibera del 23 maggio 2022, la quale – se anche avesse avuto un contenuto diverso da quello documentato – è stata validamente sostituita, è dato sottolineare, nella persistenza di tutti i presupposti fondanti, da una successiva delibera dell'organo consiliare di CP_3 nel corso della quale è stato escluso a maggioranza di voti. Parte_1
Il Collegio osserva, peraltro, che la delibera del 30 settembre 2022, pur disponendo nuovamente l'esclusione del , non è stata da costui impugnata, né è stata Parte_1 contestata la correttezza dello svolgimento del procedimento di decisione e della votazione della sua esclusione, in ratifica e sostituzione di quella precedente.
Viene quindi meno perfino l'interesse del a lamentare i presunti vizi che Parte_1 inficerebbero quest'ultima.
E' pacifico in giurisprudenza, del resto, contrariamente a quanto sostenuto da , Parte_1 che l'art. 2377 c.c. dettato in materia di delibera di s.p.a. trovi applicazione anche in caso di delibere di associazioni (riconosciute e non): “In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo;
ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base
pag. 15 si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione
e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa” (Cass. n.
16017/2008).
In sintesi, si ritiene che risulti documentalmente provato che se anche davvero il C.d.a. non avesse deciso di dichiarare la decadenza del socio moroso in data 23 maggio Parte_1
2022, tale decisione sia stata comunque legittimamente presa in data 30 settembre 2022.
D'altronde, la ratifica della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c. sostituisce la precedente delibera sia quando sia di identico contenuto sia quando regoli i medesimi rapporti in maniera diversa.
Nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, aderendo alla tesi dell'appellante, si dovrebbe comunque concludere che la ratifica della delibera del 23 maggio 2022 ha comportato una sostituzione con efficacia ex tunc della precedente delibera.
La delibera del 30 settembre 2022 risulta poi, si ripete, sotto ogni profilo, legittima, tanto che l'appellante non è stato in grado di individuare degli specifici vizi propri affliggenti la seconda delibera consiliare.
Dunque, sia che si ritenga che la seconda delibera sia una ratifica a tutti gli effetti della delibera del 23 maggio 2022, riconoscendole dunque ai sensi dell'art. 2377 c.c. efficacia ex tunc, sia che la si voglia qualificare quale nuova delibera, con efficacia - pertanto – ex nunc, la stessa ha senza dubbio escluso definitivamente , nella persistenza dei Parte_1 presupposti fondanti.
Infine, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del 30 settembre 2022 non è espressione di alcun abuso del diritto da parte del C.d.a.
Di fatti, è pacifico che anche la delibera impugnata ancora sub iudice possa essere ratificata, determinando così, talvolta, la cessazione della materia del contendere.
È proprio l'art. 2377 c. 7 c.c. a considerare tale ipotesi nella parte in cui dispone che, in caso di ratifica, il giudice debba disporre solo sulle spese di lite, volendo dunque qui il legislatore disciplinare proprio il caso in cui la delibera già impugnata venga, prima della decisione del
Giudice, ratificata.
Se ciò è ammesso quando la delibera di ratifica sana ex tunc i vizi della prima delibera, si deve ritenere che, anche nel caso di difformità tra il verbale e quanto deciso, al C.d.a. fosse ancora riconosciuto il potere di dichiarare, nel rispetto dello Statuto e della legge, la pag. 16 decadenza del socio moroso, pur in pendenza di lite con , il quale, si ripete, non Parte_1 ha mai neanche cercato di saldare la propria morosità per l'anno 2021, se non, tardivamente, con il bonifico di 750 euro effettuato nel 2023.
In ogni caso, la Corte osserva l'inverosimiglianza della tesi attorea secondo cui in sede di delibera consiliare sia stato deciso qualcosa di diverso da quanto comunicato il giorno immediatamente successivo (vd. doc. 1 fasc. I grado) a . Parte_1
Si deve rammentare, infatti, che l ha, nel periodo intercorrente tra la prima CP_1 delibera e la delibera di ratifica, restituito il versamento della quota annuale da parte di proprio in ragione dell'avvenuta esclusione: “(…) in quanto la sua re-iscrizione Parte_1 potrà e dovrà avvenire solo secondo le modalità stabilite nel regolamento, e non prima, così come dettato dalle norme statutarie. Trattenerle sarebbe come anticipare le norme regolamentari e le delibere degli organismi associativi che devono decidere sulle modalità delle re-iscrizioni. La invitiamo quindi a non inviare più denaro perché le sarà sempre restituito per rispetto alle norme associative ed ai suoi diversi organismi, che indicheranno le regole per la sua re-iscrizione, così come per quella di tutti gli ex-soci morosi.” (vd. comunicazione inviata all'appellante dalla segreteria in data 26 luglio 2022 sub CP_3 doc. 21 e doc. 19 fasc. I grado ). Parte_1
Tale elemento – unitamente all'immediatezza con cui è avvenuta la comunicazione via pec dell'esclusione (in data 24 maggio 2022) – costituisce già di per sé indice sintomatico della corretta documentazione della volontà del C.d.a. formatasi nella riunione del 23 maggio
2022.
In sintesi, a seguito della delibera del 23 maggio 2022, ha sempre tenuto un CP_3 comportamento conforme a quanto deliberato dal C.d.a., senza mai porre in essere alcuna condotta da cui poter trarre alcuna discrasia tra quanto realmente deciso e quanto poi comunicato.
A tal proposito, si evidenzia anche che, come già rilevato in seconda memoria ex art. 183 c.
6 c.p.c. da il consigliere , presente in entrambe le riunioni consiliari, CP_3 CP_5 sia quella del 23 maggio 2022 sia quella del 30 settembre 2022, ha sempre dato voto sfavorevole all'esclusione del socio;
ciononostante, il predetto consigliere non Parte_1 ha in alcun modo evidenziato, né fatto mettere agli atti, che il verbale del 23 maggio letto in sede di ratifica non coincidesse con quanto effettivamente deciso in quella sede.
Infine, risulta perspicua la difesa, sempre espressa nella predetta memoria da CP_3 secondo cui non vi sarebbe stata alcuna ragione di sottoporre al voto del C.d.a. la decisione pag. 17 di inviare delle mere comunicazioni ai soci morosi al fine di far saldare loro i debiti nei confronti della stessa.
Alla luce di quanto sopra, per mera completezza, verranno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, tutti riguardanti il rigetto da parte del primo
Giudice delle istanze istruttorie proposte da , i quali – alla luce di quanto appena Parte_1 osservato – sarebbero, più propriamente, da ritenersi assorbiti, dal momento che l'appellante, anche in presenza dell'asserita discrasia tra il decisum e il documentato, risulterebbe in ogni caso esser stato dichiarato legittimamente decaduto in forza di valida delibera successiva, non impugnata nei termini, con conseguente venir meno dell'ammissibilità e rilevanza dei suddetti mezzi istruttori.
In ogni caso, la Corte ritiene che i predetti motivi siano infondati.
Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, riguardanti il rigetto dell'istanza di acquisizione della registrazione audio della seduta consiliare del 23 maggio 2022, occorre preliminarmente affermare che, anche in assenza della successiva delibera di ratifica, con conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione, suddetto rigetto non apparirebbe punto criticabile.
Innanzi tutto, in quanto l'istanza di acquisizione, come già anticipato, appare tardiva, senza che, da parte del , si sia mai effettivamente addotto alcun elemento che possa Parte_1 adeguatamente giustificare una conoscenza intempestiva dell'esistenza di tale registrazione: in particolare, il teste era stato già indicato dall'odierno Testimone_1 appellante, proprio a conferma dell'asserito diverso contenuto della delibera di esclusione, per cui non si scorge il motivo per cui la notizia di esistenza di una documentazione addirittura fonografica di tale discrasia non potesse essere tempestivamente acquisita.
Né a giustificare tale istanza, oltre i termini di legge, può valere la considerazione, espressa dal , secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare Parte_1 che l'associazione ha prodotto il verbale della seduta solo tra gli atti di causa, e mai precedentemente: tale circostanza non può invero rivestire alcun rilievo, giacché tempestivamente, ovvero il giorno seguente la riunione del CdA, egli era stato informato via mail , come da previsione statutaria, del contenuto della delibera, nel senso della sua esclusione (vd. doc. 1 fasc. I grado ). Parte_1
Quanto al quarto motivo, si osserva analogamente che non vi era alcun diritto del Parte_1 alla preventiva informazione, né al contraddittorio sulla delibera da adottarsi, essendo stato costui in ogni caso informato dell'esclusione e dei motivi, con conseguente possibilità di attivarsi: inutile ed irrilevante, pertanto, ogni attività istruttoria sollecitata sul punto.
pag. 18 Quanto al preteso diritto del ad associarsi, primo motivo di appello, è appena il Parte_1 caso di rilevare che tale preteso diritto, alla luce di quanto affermato dalla S.C. con orientamento consolidato, e della chiara lettera dello Statuto, sia insussistente.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito quanto segue: “Giova al riguardo rilevare che il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa coerente con siffatta premessa, non evincendosi da essa alcuna indicazione di tale obbligo a contrarre. L'ammissione, quindi, resta pur sempre, da parte dell'associazione, come da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto e
l'accettazione è, per sua natura, incoercibile” (Cass. n. 3980/1997).
La libertà costituzionalmente tutelata di associarsi di cui all'art. 18 Cost., in altri termini, riguarda solamente il rapporto fra il cittadino e lo Stato, nel senso che non possono essere posti limiti di legge al diritto di associarsi, ma ciò non significa che il singolo abbia diritto di associarsi, ossia di entrare a far parte di associazioni già esistenti.
Le associazioni, costituite tramite contratti qualificati ai sensi dell'art. 1332 c.c., sono caratterizzate dal c.d. intuitu personae;
pertanto, sono gli associati stessi, o per essi, gli organi rappresentativi aventi il potere rappresentativo e decisorio, a stabilire se accogliere o meno un nuovo membro, secondo le modalità prevista dallo Statuto.
La caratteristica tipica delle associazioni, vale a dire la “variabilità” degli associati, non deve essere confusa con “indifferenza” rispetto alle persone degli associati, i quali – al contrario
– sono ammessi alla vita associativa proprio quando vi è una comunione di intenti e di valori.
L'art. 7 dello Statuto di prevede espressamente che “il socio moroso potrà essere CP_3 dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. e potrà essere re-iscritto secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento”.
Il Collegio ritiene, dunque, evidente che lo Statuto non attribuisca alcuna automaticità, in caso di socio decaduto, al re-ingresso dello stesso nella compagine associativa.
La ratio è chiara: a fronte di decadenza per morosità, è rimesso agli organi sociali la scelta se riammettere o meno il socio, anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
L'appellante ritiene di avere un diritto di associarsi per il sol fatto di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art 5. dello Statuto per far parte dell'associazione, senza, tuttavia, considerare che la propria qualità di socio decaduto lo pone in una condizione diversa da quella di chi non è mai stato socio in precedenza.
pag. 19 Il fatto, poi, che nel regolamento non sia prevista alcuna specifica norma circa l'ammissione dei soci decaduti non giustifica certamente l'automatica riammissione di . Parte_1
Tale circostanza, al massimo, aumenta la discrezionalità degli organi associativi in merito alla decisione circa la sua ammissione.
In conclusione, la scelta di di riammettere o meno non è giudizialmente CP_3 Parte_1 sindacabile, non essendo ravvisabile alcun diritto – azionabile nei confronti dell'Associazione - in capo all'appellante.
In ragione di quanto appena esposto, la Corte ritiene parimenti infondato il settimo motivo di gravame, relativo all'asserita disparità di trattamento fra soci decaduti.
Se anche avesse riammesso solo alcuni dei soci decaduti per morosità, tale CP_3 circostanza non sarebbe – come appena affermato – sindacabile dal Giudice, in quanto rientra nella discrezionalità rimessa agli organi associativi la scelta se riammettere o meno ciascun singolo associato, la cui individuale posizione soggettiva è verosimilmente diversa e non paragonabile a quelle degli altri associati.
Per tutte queste ragioni va respinto l'appello proposto da , con Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e valutando la causa di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024 pubblicata in data 29/11/2024;
pag. 20 - condanna a rifondere a favore dell' Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, Controparte_6 che liquida come segue: in complessivi € 6.946 per compensi (di cui € 2.058 per la fase di studio della causa, € 1.418 per la fase introduttiva e € 3.470 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r.
n.115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott. Giuseppe Ondei
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
pag. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), nato a [...] il 14 gennaio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Onofri (C.F.
) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Alessandria n. C.F._2
129, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
pag. 1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Barletta n. 1, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Giusi Grasso, Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 095337066 e/o via e-mail al seguente indirizzo: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024 pubblicata in data 29/11/2024.
* * *
Oggetto del giudizio: associazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere iscritto Parte_1 all'associazione convenuta;
2. Dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o inesistenza della delibera consiliare del 23 maggio 2022 (e di tutti gli atti prodromici e successivi) per violazione degli artt. 23 e
24 c.c. e delle disposizioni statutarie, nonché per eccesso di potere;
3. Dichiarare l'illegittimità dell'esclusione dell'appellante, con conseguente reintegrazione nella qualità di socio, ordinando all'associazione convenuta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ivi inclusi la reiscrizione nel libro soci, l'accettazione delle quote associative già versate e respinte, nonché ogni atto connesso e conseguente;
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ammettere la prova testimoniale articolata dall'appellante, e in particolare: pag. 2 • escussione del sig. circa l'effettivo contenuto della riunione del Testimone_1
CdA del 23/5/2022, come da capitoli già articolati;
• escussione della consigliera sulla proposta di comunicazione ai soci Persona_1 morosi e sull'assenza di delibera di esclusione;
• escussione del segretario verbalizzante in ordine alla redazione Persona_2 del verbale della riunione;
• interrogatorio formale del sig. allora presidente facente Controparte_2 funzione e co-firmatario del verbale prodotto in giudizio.
Disporre l'acquisizione della registrazione audio integrale della riunione del CdA del
23/5/2022, come riferita dal consigliere prova indispensabile ex art. 115 c.p.c.; Tes_1
Ordinare l'esibizione dei documenti richiesti e già istati (verbali, avvisi di convocazione, atti conseguenti alle delibere oggetto di impugnazione);
In ogni caso, e in via subordinata, rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione di ogni ulteriore mezzo di prova già richiesto nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;
In estremo subordine, condannare l'associazione appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza così gradatamente statuire:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc
- rigettare in toto l'appello proposto avverso la sentenza n.10389/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. Angelo Claudio Ricciardi, siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la stessa in ogni sua parte.
- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili e tardive.
Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata, perché incensurabile in ogni sua parte, anche in ordine alle spese processuali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” pag. 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2022 conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano l Controparte_1
(di seguito, o “ ”) chiedendo:
[...] CP_3 CP_4 in via cautelare ed urgente,
- di sospendere gli effetti della delibera consiliare di decadenza dell'associato adottata il 23 maggio 2022, nonché di tutti gli altri atti preordinati Parte_1
e/o successivi e consequenziali;
nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad essere iscritto all' CP_3
- di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera consiliare del
23 maggio 2022 per evidenti violazioni di legge (artt. 23 e 24 cc) e di clausole statutarie, nonché per abuso di potere.
In sintesi, l'attore sosteneva di essere stato, in forza di delibera del 23 maggio 2022, illegittimamente escluso dall' in quanto non erano stati rispettati i termini previsti CP_3 dallo Statuto ai fini dell'esclusione dei soci morosi.
In particolare, la tesi attorea trovava fondamento nel fatto che l'art. 7 dello Statuto prevedeva, quanto alla “morosità” del socio, che dal novantesimo giorno successivo al termine di pagamento della quota (ossia il 31 gennaio di ogni anno) il socio decadesse da ogni carica sociale, ma che solo da tale momento iniziasse a decorrere un successivo termine di 180 giorni alla scadenza del quale il socio acquistava la qualità di socio moroso.
Era, dunque, a suo dire, da questo frangente temporale che il socio “potrà (n.d.r.: avrebbe potuto) essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a.” (art. 7 Statuto).
affermava che non fossero ancora decorsi i termini di cui supra Parte_1 poiché, calcolando i termini appena esposti (90 giorni + 180 giorni), il socio moroso avrebbe potuto essere escluso, per il mancato pagamento della quota 2022, solo a partire dal 31 luglio 2022, e non – come invece accaduto – dal 23 maggio 2022.
Tale ricostruzione era avvalorata – a dire dell'attore – dal fatto che in data 24 maggio 2022 quest'ultimo aveva ricevuto la comunicazione della delibera di esclusione nella quale veniva specificato che l aveva deliberato “la perdita della qualifica di socio per tutti coloro CP_3
pag. 4 non in regola con i pagamenti degli anni 2021 e 2022” (doc. 1 fasc. I grado ). In Parte_1 ragione di ciò, sosteneva che l'esclusione per il mancato Parte_1 versamento della quota del 2022 fosse illegittimo, in quanto contrario a quanto previsto dallo
Statuto.
Oltre a ciò, l'attore sosteneva di avere diritto ad essere re-iscritto all'associazione, poiché aveva presentato nuovamente una domanda di ammissione (la prima in data 26 marzo 2022
e la seconda in data 22 luglio 2022); pertanto, il C.d.a avrebbe dovuto valutare la domanda con limitato riferimento al possesso dei requisiti previsti dallo statuto, ossia l'iscrizione nel
Ruolo previsto dal Titolo X Capo VI del D.lgs. n. 209/2005 (vd. art. 5 Statuto).
In data 13 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la quale rilevava che: CP_3
- non aveva ottemperato al pagamento della quota Parte_1 associativa già nel 2021 e non solo nel 2022;
- l'attore era stato escluso proprio a causa della sua morosità in relazione alla quota del 2021 (vd. delibera sub doc. 2);
- rispetto alla quota del 2021, i termini previsti dalla Statuto per l'esclusione del socio erano stati ampiamente rispettati.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. aggiungeva che la delibera del Parte_1
23 maggio 2022 doveva essere dichiarata dal Giudice nulla o inesistente, in quanto era venuto a conoscenza del fatto che in sede consiliare non fosse stato deciso di escludere i soci, bensì solamente di comunicare ai soci morosi la loro situazione, così che potessero saldare lo stato di morosità.
Infine, solo in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore chiedeva al Tribunale di disporre l'acquisizione di una registrazione audio della delibera consiliare fatta dal consigliere a scopo cautelativo”. Testimone_1
In data 8 febbraio 2023 il Tribunale rigettava la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera del Consiglio di amministrazione di del 23 maggio 2022. CP_3
In data 29 novembre 2024 il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie dell'attore, così disponeva:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' ; Controparte_1
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.800,00 per compenso, oltre CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
pag. 5 In particolare, il Tribunale rilevava che, costituendosi, aveva prodotto (doc. 2 fasc. CP_3
I grado) il testo della delibera, la quale disponeva l'esclusione dei soci non in regola con il versamento della quota del 2021. Risultava, pertanto, accertato che alla data del 23 maggio
2022 fossero ormai già decorsi i termini previsti dallo Statuto per escludere il socio.
Inoltre, rigettava le richieste istruttorie dell'attore, volte a provare che il testo della delibera non corrispondesse a quanto realmente deciso in sede di C.d.a, dal momento che “alla luce della qualità delle parti e dell'identità di parte convenuta (associazione), le circostanze ivi dedotte non possono che essere provate in via documentale”.
Infine, quanto alla registrazione audio, il Giudice di prime cure rigettava l'istanza ritenendola tardiva.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha interposto appello , Parte_1 il quale ha elaborato i seguenti motivi di impugnazione:
1) col primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda principale, ossia sulla domanda di accertamento del diritto di ad Parte_1 essere iscritto all'associazione convenuta;
2) col secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24
e 111 Cost., poiché il Tribunale ha rigettato, ritenendola tardiva e – dunque – preclusa,
l'istanza di acquisizione della registrazione audio della seduta consiliare del 23 maggio
2022. L'appellante sostiene di aver avuto conoscenza dell'esistenza di tale prova dal
Consigliere olo dopo il rigetto dell'istanza di ammissione della testimonianza del Tes_1 predetto soggetto e che la stessa costruirebbe una prova decisiva circa l'effettivo contenuto della delibera impugnata. A dire dell'appellante, infatti, durante la seduta consiliare del 23 maggio sarebbe stato deciso solo di comunicare ai soci morosi la loro situazione così da sollecitarne il pagamento, e non la loro esclusione;
3) col terzo motivo ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha valutato l'indispensabilità della registrazione audio, in quanto prova decisiva del reale contenuto della delibera consiliare, ossia del fatto che con quest'ultima fosse stato solo deciso di sollecitare il pagamento ai soci morosi;
4) col quarto motivo ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 24
Cost., poiché il Giudice avrebbe omesso di valutare:
pag.
6 - sul piano endoassociativo, la mancata comunicazione dell'intera delibera al socio escluso, l'assenza di un procedimento codificato per la contestazione delle delibere consiliari nonché la mancanza di uno strumento per confrontarsi con il provvedimento di decadenza;
- sul piano processuale, che i testi di cui l'attore aveva chiesto l'ammissione erano privi di un interesse personale e che la registrazione audio della seduta consiliare era da ritenersi una prova decisiva, indispensabile a dissipare ogni incertezza sui fatti controversi;
5) col quinto motivo ha dedotto il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la presunta ratifica intervenuta con delibera del 30 settembre 2022 non può produrre effetti sananti;
6) col sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto legittima la delibera del 23 maggio 2022, nonostante non fossero ancora decorsi i termini previsti dallo Statuto per escludere il socio moroso. Tale interpretazione si fonda sul fatto che l'art. 5 dello Statuto chiarirebbe che la morosità rilevante ai fini della qualificazione di “socio moroso” è riferita solamente al mancato versamento della quota “annuale” (e non alle annualità pregresse) e che, comunque, tale status di socio moroso verrebbe automaticamente meno con la regolarizzazione della quota.
Inoltre, l'appellante ha rilevato che la violazione delle norme statutarie si sarebbe manifestata anche nell'omessa comunicazione preventiva dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione;
7) col settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale per non aver valutato la palese disparità di trattamento tra soci, in quanto avrebbe riammesso i CP_3 soci e , i quali versano nella medesima condizione di Persona_3 Persona_4 morosità di . Parte_1
Con atto del 30 aprile 2025 si è costituita nel presente giudizio d'appello la quale CP_3 ha proposto le seguenti difese:
- eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da , in Parte_1 quanto non vi sarebbe ragionevole probabilità di accoglimento di esso;
- rispetto alla pretesa omessa pronuncia del Giudice di prime cure, l'appellata sostiene che la domanda di accertamento del diritto di iscrizione all'associazione sia da ritenersi strettamente legata alla sorte dell'impugnazione della delibera del 23 maggio 2022; pertanto, una volta dichiarata la legittimità della predetta, non potrebbe sussistere alcun automatico diritto all'iscrizione;
pag.
7 - quanto alla legittimità della delibera, evidenzia che la decadenza del socio CP_3 era stata disposta per il mancato versamento della quota del 2021, e dunque nel rispetto dei termini temporali minimi previsti dallo Statuto;
- circa la preclusione della prova testimoniale e dell'acquisizione della registrazione,
l'appellata rileva che la verbalizzazione delle riunioni è documentale e non è ammissibile una prova testimoniale tardiva per contestare il contenuto di essa;
- quanto alla disparità di trattamento rispetto ai soci e , parte appellata Per_3 Per_4 rileva che non è stata fornita alcuna prova della disparità di trattamento e che, in ogni caso, non risulta gravante sull'associazione alcun obbligo giuridico di trattare identicamente tutte le posizioni, in particolar modo se le situazioni soggettive sono diverse;
- nega la presunta strumentalità della delibera di decadenza;
- in relazione al diritto di iscrizione ex art. 5 Statuto, rileva che l'art. 7 dello CP_3
Statuto dispone che “… il socio moroso potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. e potrà essere reiscritto secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento”. Pertanto, deduce la mancanza di qualunque automaticità dell'iscrizione in presenza di pregressa decadenza del socio, pur in mancanza di specifiche norme regolamentari.
All'udienza del 21 maggio 2025 il consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art 352 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, ove le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rilevato che non può trovare accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata CP_3
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
pag. 8 Nel caso che ci occupa, la valutazione di manifesta infondatezza deve ritenersi, in ogni modo, superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa disposto alla prima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Prima di procedere all'esame dei motivi, al fine di avere un quadro chiaro degli avvenimenti, occorre premettere una sintetica esposizione dei fatti così come documentalmente provati.
• In data 26 marzo 2022, avanzava formale richiesta di Parte_1 iscrizione all'associazione (nonostante fosse socio già dal 2002) tramite apposito modulo on line; rilevava il mancato versamento della quota (doc. 15 fasc. I grado CP_3
); Parte_1
• In data 23 maggio 2022 veniva adottata la delibera consiliare impugnata nel presente giudizio, con la quale il C.d.a. decideva di escludere i soci morosi, ossia “tutti coloro che risultavano essere non in regola con il versamento delle quote associative per l'anno passato (2021), e che non hanno ad oggi regolarizzato la loro posizione” (doc. 2 fasc. I grado . CP_3
• In data 24 maggio 2022 la segreteria comunicava a CP_3 Parte_1
che in data 23 maggio il C.d.a. aveva deliberato “la perdita della qualifica di socio
[...] per tutti coloro non in regola con i pagamenti degli anni 2021 e 2022” (doc. 1 fasc. I grado
). Parte_1
• Sempre in data 24 maggio 2022 l'appellante effettuava un bonifico a favore dell' di € 250 per “iscrizione anno 2022 socio ” (doc. 2 fasc. CP_3 Parte_1
I grado ); Parte_1
• In data 31 maggio 2022, il bonifico veniva restituito dall' all'appellante in virtù CP_3 della seguente motivazione: “Infatti, in quanto decaduto per morosità, a norma dell'art. 7 dello Statuto dell'associazione, la sua re-iscrizione dovrà seguire le modalità stabilite dal regolamento” (doc. 4 fasc. I grado ); Parte_1
• In data 22 luglio 2022, reinviava tramite pec la richiesta di Parte_1 nuova iscrizione all' allegando da subito la ricevuta del nuovo bonifico di CP_3 versamento della quota (doc. 17 fasc. I grado ). La quota gli veniva, però, Parte_1 restituita in quanto la sua iscrizione non era ancora stata deliberata dal C.d.a.;
• In data 30 settembre 2022, il C.d.a. di ratificava la delibera del 23 maggio CP_3
2022 (doc. 3 fasc. I grado;
CP_3
• In data 9 marzo 2023, l'appellante tentava di versare le quote degli anni 2021, 2022
e 2023 per un totale di € 750, le quali venivano – tuttavia – respinte dall' con CP_3 delibera del 17 marzo 2023 (doc. allegato alla seconda memoria di ). Parte_1
pag. 9 Ciò premesso, è possibile esaminare i motivi di gravame proposti da Parte_1
.
[...]
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover chiarire quanto segue.
Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha chiesto, con atto di citazione, Parte_1 di dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera del 23 maggio 2022.
Con la prima memoria ex art 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha, inoltre, chiesto al Giudice di prime cure di dichiararsi la nullità o inesistenza giuridica della delibera per i fatti esposti in narrativa. In particolare, egli ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito... nel merito: accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere Parte_1 iscritto all'associazione convenuta, nonché la nullità / annullabilità / inefficacia / inesistenza della delibera consiliare del 23 maggio 2022 (e/o atti prodromici e successivi) per evidente violazione di legge (artt. 23 e 24 cc) e di clausole statutarie…; per l'effetto, (anche in caso di mancata adozione dei provvedimenti cautelari richiesti), dichiarare illegittima l'esclusione dell'associato con conseguenziale reintegrazione nella sua qualità di associato, Parte_1 ordinando all'associazione convenuta di effettuare tutti gli adempimenti all'uopo necessari, quali la reiscrizione nel libro soci, l'accettazione delle quote associative già versate e respinte, ed ogni atto connesso o accessorio”.
Non risulta che il Tribunale abbia ritenuto la suddetta domanda, proposta solo in sede di prima memoria, una domanda nuova;
pertanto, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto da parte di la questione circa la qualificazione della predetta CP_3 domanda (quale mutatio o mera emendatio libelli) non risulta devoluta a questo Giudice.
Si osserva fin da subito che le due domande non sono proposte in via subordinata;
pertanto, la difesa di parte appellante, nella sua complessa articolazione, come sopra riportata, risulta già di per sé contraddittoria, dal momento che chiedendo al Giudice di dichiarare l'illegittimità o inefficacia della delibera, l'appellante presuppone l'esistenza della stessa, circostanza poi negata con l'ulteriore domanda.
Ciò premesso, per ragioni di logicità e chiarezza espositiva, pare opportuno trattare preliminarmente della fondatezza del quinto e del sesto motivo di gravame, ossia della legittimità della delibera consiliare del 23 maggio 2022, nonché dell'effetto della ratifica della predetta delibera (per mezzo della delibera del 30 settembre 2022).
D'altronde, in caso di rigetto, rimarrebbero assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione relativi alle istanze istruttorie, dei quali, comunque, la Corte, per completezza, tratterà.
Il quinto e il sesto motivo devono essere rigettati per le ragioni che verranno, di seguito, esposte.
pag. 10 Innanzitutto, si osserva che il sesto motivo di gravame appare infondato, in quanto la delibera consiliare del 23 maggio 2022, così come risulta dal verbale prodotto in atti da
(doc. 2 di , ha deciso, a maggioranza dei voti, di escludere i soci che non CP_3 CP_3 avevano ancora versato le quote relative all'anno 2021.
Nessuna violazione dello Statuto (doc. 13 fasc. I grado ) è, pertanto, ravvisabile. Parte_1
L'art. 7 dello Statuto prevede: “La morosità comporta, dal novantesimo giorno successivo al termine per il pagamento della quota, la decadenza da ogni carica sociale e, dal centottantesimo, la qualifica di socio moroso. Il socio moroso potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. (…)”.
Dunque, nello Statuto sono dunque stabiliti due termini:
1) un primo termine di 90 giorni all'esito del quale vi è la decadenza da ogni carica sociale;
2) un secondo termine di 180 giorni, dopo il quale il socio moroso può essere escluso.
Come rilevato dalla difesa di parte appellata, gli argomenti utilizzati da a Parte_1 sostegno della pretesa illegittimità della delibera consiliare sono fuorvianti oltre che inconferenti.
L'appellante, infatti, costruisce la propria difesa sulla circostanza che, al tempo della delibera del 23 maggio 2022, non erano ancora decorsi i termini di cui all'art. 7 dello Statuto per escludere il socio moroso rispetto al versamento della quota del 2022.
Dal verbale della delibera si legge, invece, chiaramente che il C.d.a. ha deciso di escludere
“tutti coloro i quali risultassero essere non in regola con il versamento delle quote associative per l'anno passato (2021), e non hanno ad oggi regolarizzato la loro posizione” (doc. 2
. CP_3
È vero, dunque, che al tempo della delibera del 23 maggio 2022 non erano ancora decorsi i termini statutari in presenza dei quali il C.d.a. avrebbe avuto la facoltà di dichiarare la perdita della qualifica di socio per la morosità relativa all'anno 2022; tuttavia, tale circostanza appare del tutto irrilevante rispetto al vaglio di legittimità della delibera per cui è causa, essendo la stessa stata emessa per il mancato versamento della quota annuale del 2021.
Quanto alla morosità di circa la quota annuale del 2021, è lo stesso difensore Parte_1 dell'appellante che – in una comunicazione inviata all'Associazione – afferma che l'appellante si stava volontariamente rendendo inadempiente per dimostrare il proprio dissenso: “(…) rivolte in particolare a coloro che in questi anni di vulnus hanno ritenuto di manifestare il proprio dissenso con l'astensione dal pagamento della quota annuale” (all. 5a fasc. I grado . CP_3
pag. 11 In ogni caso, l'appellante mai ha sostenuto di aver versato tale quota.
Oltre a ciò, la Corte rileva l'infondatezza della tesi di secondo cui l'esclusione del Parte_1 socio moroso non potrebbe mai avvenire per annualità pregresse “dovendo necessariamente riguardare l'anno in corso”.
Tale argomento troverebbe fondamento nell'art. 5 dello Statuto, il quale contiene una definizione di socio moroso che qui si riporta: “tutti i soci che, non essendo in regola con il versamento della quota annuale, non si siano dimessi o non siano stati indicati come decaduti o non siano stati espulsi dall'Associazione (…)”.
Ebbene, non si comprende come da tale qualificazione di socio moroso possa essere avallata la tesi dell'appellante per cui al C.d.a. sia consentito di escludere il socio moroso solo per le annualità in corso.
E' di tutta evidenza che una tale regola, se fosse realmente prevista dallo Statuto, determinerebbe delle inefficienze nonché ingiustizie circa il saldo della quota annuale, in quanto, aderendo alla tesi attorea, se il C.d.a. non deliberasse immediatamente l'esclusione del socio, quest'ultimo non potrebbe più essere espulso per la “vecchia” annualità e, di conseguenza, non avrebbe più alcun motivo per fare il relativo versamento, sorgendo così in capo ad esso un privilegio rispetto agli altri associati che ogni anno pagano la quota dovuta.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che dalla lettura degli artt. 5 e 7 dello Statuto sia chiaramente ricavabile, non essendoci alcuna specificazione circa l'annualità per cui l'esclusione può avvenire, che il C.d.a. abbia la facoltà di escludere il socio moroso in ogni momento, a patto che siano decorsi i termini sopra rammentati.
Inoltre, il Collegio evidenzia che parimenti infondata appare la censura, sollevata pure da parte appellante nel corpo delle proprie difese, secondo cui avrebbe dovuto CP_3 inserire l'argomento “esclusione” dell'associato all'ordine del giorno della riunione del
Consiglio di Amministrazione, ed avrebbe dovuto garantire all'interessato adeguato contraddittorio sul punto.
Tuttavia, anche tale argomento non prova.
Innanzi tutto, è da osservarsi che la delibera di cui si tratta è stata assunta in sede di riunione del Consiglio di amministrazione dell'associazione, e non di assemblea generale degli associati o Congresso Nazionale.
Dunque, non era configurabile alcun diritto dell'associato a ricevere né avviso di convocazione, né tanto meno di notizia degli argomenti che sarebbero stati trattati dal
Consiglio di amministrazione dell'associazione, di cui l'odierno appellante non faceva parte,
pag. 12 come è chiaramente desumibile sia dalla piana lettura dell'art. 7 e dell'art. 11 dello Statuto dell'associazione (doc. n. 13 in primo grado), sia dalla lettura dell'art. 7, che al Parte_1 secondo comma prevede che la decadenza sia deliberata “dal Consiglio di
Amministrazione” al terzultimo comma stabilisce, sia pure ai fini dell'espulsione:
Non risulta in effetti previsto alcunché in ordine ad un preventivo avviso o contraddittorio sulla decisione di decadenza/espulsione, che è nel potere del Consiglio di Amministrazione deliberare.
Del resto, anche nel caso di forme più evolute di enti collettivi, come per esempio nella società a responsabilità limitata, il diritto di informazione dei soci sulla gestione societaria si esplica con il diritto a richiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società, nonché all'accesso ai documenti sociali, ed ulteriormente, nel diritto di impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione lesive dei propri diritti.
Pertanto, nessun obbligo di preventiva informazione era ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle modalità di contestazione dell'addebito, ed al diritto di contraddittorio sull'addebito stesso, è' la stessa Corte di cassazione ad aver statuito che “ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso (Cass. n.
25319/2021).
Orbene, nello Statuto, quale lex specialis cui gli associati volontariamente scelgono di aderire, non è prevista alcuna norma in virtù del quale il socio moroso possa essere dichiarato decaduto solo previa formale elevazione di addebito da parte del C.d.a.
D'altro canto, l'art. 5 dello Statuto dispone espressamente che “la quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove domande per le quali il termine
è fissato entro 30 giorni dall'accettazione”.
Risulta, pertanto, corretto quanto già rilevato dal primo Giudice, vale a dire che la mancata indicazione nell'ordine del giorno di tale argomento di discussione non ha comportato alcun reale vulnus alla posizione di , essendo lo stesso inadempiente rispetto al proprio Parte_1 obbligo di versamento della quota associativa da ormai più di un anno e dovendo lo stesso certamente conoscere lo Statuto dell'Associazione a cui apparteneva dal 2002.
pag. 13 Non essendo previsto alcun obbligo di previa contestazione in capo all' , la CP_1 delibera appare, dunque, anche sotto questo profilo, immune da vizi.
Particolarmente accurata è anche la difesa di parte appellata, la quale evidenzia che
“l'associazione non potrebbe reggersi economicamente se i soci ritenessero di pagare la quota associativa solo con riferimento agli anni in cui vengono indetti congressi per le votazioni delle cariche sociali” (vd. pag. 11 comparsa di costituzione in appello).
Infine, la Corte rileva la peculiarità di quanto fatto da in data 26 marzo 2022: Parte_1 quest'ultimo, invece di sanare completamente la propria posizione debitoria verso CP_3 per non rischiare così di essere (legittimamente) escluso, ha inviato una nuova richiesta di iscrizione all' , senza tuttavia saldare alcun debito (doc. 16 fasc. I grado CP_1
). Parte_1
In maniera piuttosto confusoria, la difesa di parte appellante, a conclusione del quinto motivo di impugnazione, afferma che “la delibera in questione – di cui l'associazione ha pervicacemente negato l'accesso nonostante le reiterate richieste – non conteneva alcuna statuizione di decadenza, limitandosi a prevedere un mero sollecito di pagamento (…)”.
Anche tale censura, che - come supra rammentato - è stata introdotta nel giudizio di primo grado solo in sede di prima memoria, appare infondata e deve essere trattata congiuntamente al quinto motivo di impugnazione, anch'esso da rigettare.
La Corte osserva che la ratifica della delibera consiliare (doc. 3 fasc. I grado A.I.C.I.S.) intervenuta in data 30 settembre 2022 ha sanato, quand'anche esistenti, i vizi denunciati da
. Parte_1
Tale affermazione deve, tuttavia, essere meglio precisata.
Il Collegio ritiene che abbia errato nel qualificare la delibera del 23 maggio 2022 Parte_1 come inesistente;
infatti, quand'anche il verbale della stessa non coincidesse con quanto realmente deciso in sede di delibera consiliare, non si porrebbe una questione di
(in)esistenza giuridica della delibera consiliare, bensì di inesattezza/falsità del verbale stesso, che non è altro che una documentazione di quanto avvenuto in quella sede.
La delibera del 23 maggio 2022 è certamente esistente da un punto di vista giuridico, poiché all'adozione della stessa hanno partecipato i consiglieri di a seguito della CP_3 convocazione del C.d.a., come prontamente comunicato via mail all'interessato.
Tale circostanza risulta pacifica;
d'altronde è lo stesso ad aver chiesto al primo Parte_1
Giudice di ammettere le testimonianze di persone, tra cui il consigliere Testimone_1 che avevano partecipato alla riunione del C.d.a.
pag. 14 Questa precisazione appare di particolare rilevanza nell'esame del caso che ci occupa;
e ciò in quanto – se anche la delibera del 23 maggio 2022 avesse avuto un contenuto diverso da quanto documentato – la delibera di ratifica del 30 settembre 2022 avrebbe senza dubbio convalidato, con effetto ora per allora, l'esclusione del socio per rispetto Parte_1 Pt_2 alla quota 2021.
Occorre rilevare oltretutto che, successivamente alla comunicazione di esclusione del 24 maggio 2022, ha tentato di versare una sola quota, pari ad € 250, per sistemare Parte_1 la propria posizione debitoria rispetto all'anno 2022.
E' evidente, dunque, che la quota relativa all'anno 2021 non solo non risulta essere stata versata prima della delibera del 23 maggio 2022, ma l'appellante non ha neppure provato a saldare il proprio debito in relazione all'anno 2021 precedentemente alla delibera di
“ratifica” del 30 settembre 2022.
Invero, il solo in data 9 marzo 2023 ha versato tre quote (relative all'anno 2021, Parte_1
2022 e 2023), per un totale di €750, pretendendo di essere così riammesso all' CP_3
E' evidente che il tentativo dell'appellante di saldare la propria morosità è avvenuto assolutamente oltre i termini previsti dallo Statuto, essendo lo stesso già stato escluso con delibera del 23 maggio 2022, la quale – se anche avesse avuto un contenuto diverso da quello documentato – è stata validamente sostituita, è dato sottolineare, nella persistenza di tutti i presupposti fondanti, da una successiva delibera dell'organo consiliare di CP_3 nel corso della quale è stato escluso a maggioranza di voti. Parte_1
Il Collegio osserva, peraltro, che la delibera del 30 settembre 2022, pur disponendo nuovamente l'esclusione del , non è stata da costui impugnata, né è stata Parte_1 contestata la correttezza dello svolgimento del procedimento di decisione e della votazione della sua esclusione, in ratifica e sostituzione di quella precedente.
Viene quindi meno perfino l'interesse del a lamentare i presunti vizi che Parte_1 inficerebbero quest'ultima.
E' pacifico in giurisprudenza, del resto, contrariamente a quanto sostenuto da , Parte_1 che l'art. 2377 c.c. dettato in materia di delibera di s.p.a. trovi applicazione anche in caso di delibere di associazioni (riconosciute e non): “In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo;
ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base
pag. 15 si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione
e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa” (Cass. n.
16017/2008).
In sintesi, si ritiene che risulti documentalmente provato che se anche davvero il C.d.a. non avesse deciso di dichiarare la decadenza del socio moroso in data 23 maggio Parte_1
2022, tale decisione sia stata comunque legittimamente presa in data 30 settembre 2022.
D'altronde, la ratifica della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c. sostituisce la precedente delibera sia quando sia di identico contenuto sia quando regoli i medesimi rapporti in maniera diversa.
Nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, aderendo alla tesi dell'appellante, si dovrebbe comunque concludere che la ratifica della delibera del 23 maggio 2022 ha comportato una sostituzione con efficacia ex tunc della precedente delibera.
La delibera del 30 settembre 2022 risulta poi, si ripete, sotto ogni profilo, legittima, tanto che l'appellante non è stato in grado di individuare degli specifici vizi propri affliggenti la seconda delibera consiliare.
Dunque, sia che si ritenga che la seconda delibera sia una ratifica a tutti gli effetti della delibera del 23 maggio 2022, riconoscendole dunque ai sensi dell'art. 2377 c.c. efficacia ex tunc, sia che la si voglia qualificare quale nuova delibera, con efficacia - pertanto – ex nunc, la stessa ha senza dubbio escluso definitivamente , nella persistenza dei Parte_1 presupposti fondanti.
Infine, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del 30 settembre 2022 non è espressione di alcun abuso del diritto da parte del C.d.a.
Di fatti, è pacifico che anche la delibera impugnata ancora sub iudice possa essere ratificata, determinando così, talvolta, la cessazione della materia del contendere.
È proprio l'art. 2377 c. 7 c.c. a considerare tale ipotesi nella parte in cui dispone che, in caso di ratifica, il giudice debba disporre solo sulle spese di lite, volendo dunque qui il legislatore disciplinare proprio il caso in cui la delibera già impugnata venga, prima della decisione del
Giudice, ratificata.
Se ciò è ammesso quando la delibera di ratifica sana ex tunc i vizi della prima delibera, si deve ritenere che, anche nel caso di difformità tra il verbale e quanto deciso, al C.d.a. fosse ancora riconosciuto il potere di dichiarare, nel rispetto dello Statuto e della legge, la pag. 16 decadenza del socio moroso, pur in pendenza di lite con , il quale, si ripete, non Parte_1 ha mai neanche cercato di saldare la propria morosità per l'anno 2021, se non, tardivamente, con il bonifico di 750 euro effettuato nel 2023.
In ogni caso, la Corte osserva l'inverosimiglianza della tesi attorea secondo cui in sede di delibera consiliare sia stato deciso qualcosa di diverso da quanto comunicato il giorno immediatamente successivo (vd. doc. 1 fasc. I grado) a . Parte_1
Si deve rammentare, infatti, che l ha, nel periodo intercorrente tra la prima CP_1 delibera e la delibera di ratifica, restituito il versamento della quota annuale da parte di proprio in ragione dell'avvenuta esclusione: “(…) in quanto la sua re-iscrizione Parte_1 potrà e dovrà avvenire solo secondo le modalità stabilite nel regolamento, e non prima, così come dettato dalle norme statutarie. Trattenerle sarebbe come anticipare le norme regolamentari e le delibere degli organismi associativi che devono decidere sulle modalità delle re-iscrizioni. La invitiamo quindi a non inviare più denaro perché le sarà sempre restituito per rispetto alle norme associative ed ai suoi diversi organismi, che indicheranno le regole per la sua re-iscrizione, così come per quella di tutti gli ex-soci morosi.” (vd. comunicazione inviata all'appellante dalla segreteria in data 26 luglio 2022 sub CP_3 doc. 21 e doc. 19 fasc. I grado ). Parte_1
Tale elemento – unitamente all'immediatezza con cui è avvenuta la comunicazione via pec dell'esclusione (in data 24 maggio 2022) – costituisce già di per sé indice sintomatico della corretta documentazione della volontà del C.d.a. formatasi nella riunione del 23 maggio
2022.
In sintesi, a seguito della delibera del 23 maggio 2022, ha sempre tenuto un CP_3 comportamento conforme a quanto deliberato dal C.d.a., senza mai porre in essere alcuna condotta da cui poter trarre alcuna discrasia tra quanto realmente deciso e quanto poi comunicato.
A tal proposito, si evidenzia anche che, come già rilevato in seconda memoria ex art. 183 c.
6 c.p.c. da il consigliere , presente in entrambe le riunioni consiliari, CP_3 CP_5 sia quella del 23 maggio 2022 sia quella del 30 settembre 2022, ha sempre dato voto sfavorevole all'esclusione del socio;
ciononostante, il predetto consigliere non Parte_1 ha in alcun modo evidenziato, né fatto mettere agli atti, che il verbale del 23 maggio letto in sede di ratifica non coincidesse con quanto effettivamente deciso in quella sede.
Infine, risulta perspicua la difesa, sempre espressa nella predetta memoria da CP_3 secondo cui non vi sarebbe stata alcuna ragione di sottoporre al voto del C.d.a. la decisione pag. 17 di inviare delle mere comunicazioni ai soci morosi al fine di far saldare loro i debiti nei confronti della stessa.
Alla luce di quanto sopra, per mera completezza, verranno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, tutti riguardanti il rigetto da parte del primo
Giudice delle istanze istruttorie proposte da , i quali – alla luce di quanto appena Parte_1 osservato – sarebbero, più propriamente, da ritenersi assorbiti, dal momento che l'appellante, anche in presenza dell'asserita discrasia tra il decisum e il documentato, risulterebbe in ogni caso esser stato dichiarato legittimamente decaduto in forza di valida delibera successiva, non impugnata nei termini, con conseguente venir meno dell'ammissibilità e rilevanza dei suddetti mezzi istruttori.
In ogni caso, la Corte ritiene che i predetti motivi siano infondati.
Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, riguardanti il rigetto dell'istanza di acquisizione della registrazione audio della seduta consiliare del 23 maggio 2022, occorre preliminarmente affermare che, anche in assenza della successiva delibera di ratifica, con conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione, suddetto rigetto non apparirebbe punto criticabile.
Innanzi tutto, in quanto l'istanza di acquisizione, come già anticipato, appare tardiva, senza che, da parte del , si sia mai effettivamente addotto alcun elemento che possa Parte_1 adeguatamente giustificare una conoscenza intempestiva dell'esistenza di tale registrazione: in particolare, il teste era stato già indicato dall'odierno Testimone_1 appellante, proprio a conferma dell'asserito diverso contenuto della delibera di esclusione, per cui non si scorge il motivo per cui la notizia di esistenza di una documentazione addirittura fonografica di tale discrasia non potesse essere tempestivamente acquisita.
Né a giustificare tale istanza, oltre i termini di legge, può valere la considerazione, espressa dal , secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare Parte_1 che l'associazione ha prodotto il verbale della seduta solo tra gli atti di causa, e mai precedentemente: tale circostanza non può invero rivestire alcun rilievo, giacché tempestivamente, ovvero il giorno seguente la riunione del CdA, egli era stato informato via mail , come da previsione statutaria, del contenuto della delibera, nel senso della sua esclusione (vd. doc. 1 fasc. I grado ). Parte_1
Quanto al quarto motivo, si osserva analogamente che non vi era alcun diritto del Parte_1 alla preventiva informazione, né al contraddittorio sulla delibera da adottarsi, essendo stato costui in ogni caso informato dell'esclusione e dei motivi, con conseguente possibilità di attivarsi: inutile ed irrilevante, pertanto, ogni attività istruttoria sollecitata sul punto.
pag. 18 Quanto al preteso diritto del ad associarsi, primo motivo di appello, è appena il Parte_1 caso di rilevare che tale preteso diritto, alla luce di quanto affermato dalla S.C. con orientamento consolidato, e della chiara lettera dello Statuto, sia insussistente.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito quanto segue: “Giova al riguardo rilevare che il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa coerente con siffatta premessa, non evincendosi da essa alcuna indicazione di tale obbligo a contrarre. L'ammissione, quindi, resta pur sempre, da parte dell'associazione, come da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto e
l'accettazione è, per sua natura, incoercibile” (Cass. n. 3980/1997).
La libertà costituzionalmente tutelata di associarsi di cui all'art. 18 Cost., in altri termini, riguarda solamente il rapporto fra il cittadino e lo Stato, nel senso che non possono essere posti limiti di legge al diritto di associarsi, ma ciò non significa che il singolo abbia diritto di associarsi, ossia di entrare a far parte di associazioni già esistenti.
Le associazioni, costituite tramite contratti qualificati ai sensi dell'art. 1332 c.c., sono caratterizzate dal c.d. intuitu personae;
pertanto, sono gli associati stessi, o per essi, gli organi rappresentativi aventi il potere rappresentativo e decisorio, a stabilire se accogliere o meno un nuovo membro, secondo le modalità prevista dallo Statuto.
La caratteristica tipica delle associazioni, vale a dire la “variabilità” degli associati, non deve essere confusa con “indifferenza” rispetto alle persone degli associati, i quali – al contrario
– sono ammessi alla vita associativa proprio quando vi è una comunione di intenti e di valori.
L'art. 7 dello Statuto di prevede espressamente che “il socio moroso potrà essere CP_3 dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.a. e potrà essere re-iscritto secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento”.
Il Collegio ritiene, dunque, evidente che lo Statuto non attribuisca alcuna automaticità, in caso di socio decaduto, al re-ingresso dello stesso nella compagine associativa.
La ratio è chiara: a fronte di decadenza per morosità, è rimesso agli organi sociali la scelta se riammettere o meno il socio, anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
L'appellante ritiene di avere un diritto di associarsi per il sol fatto di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art 5. dello Statuto per far parte dell'associazione, senza, tuttavia, considerare che la propria qualità di socio decaduto lo pone in una condizione diversa da quella di chi non è mai stato socio in precedenza.
pag. 19 Il fatto, poi, che nel regolamento non sia prevista alcuna specifica norma circa l'ammissione dei soci decaduti non giustifica certamente l'automatica riammissione di . Parte_1
Tale circostanza, al massimo, aumenta la discrezionalità degli organi associativi in merito alla decisione circa la sua ammissione.
In conclusione, la scelta di di riammettere o meno non è giudizialmente CP_3 Parte_1 sindacabile, non essendo ravvisabile alcun diritto – azionabile nei confronti dell'Associazione - in capo all'appellante.
In ragione di quanto appena esposto, la Corte ritiene parimenti infondato il settimo motivo di gravame, relativo all'asserita disparità di trattamento fra soci decaduti.
Se anche avesse riammesso solo alcuni dei soci decaduti per morosità, tale CP_3 circostanza non sarebbe – come appena affermato – sindacabile dal Giudice, in quanto rientra nella discrezionalità rimessa agli organi associativi la scelta se riammettere o meno ciascun singolo associato, la cui individuale posizione soggettiva è verosimilmente diversa e non paragonabile a quelle degli altri associati.
Per tutte queste ragioni va respinto l'appello proposto da , con Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e valutando la causa di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 10389/2024 pubblicata in data 29/11/2024;
pag. 20 - condanna a rifondere a favore dell' Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, Controparte_6 che liquida come segue: in complessivi € 6.946 per compensi (di cui € 2.058 per la fase di studio della causa, € 1.418 per la fase introduttiva e € 3.470 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r.
n.115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott. Giuseppe Ondei
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
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