Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1953/2022 promossa da:
(P. IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Mario Monteverde del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano, Piazza Castello n. 17;
attrice contro
(C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Fabio Pizzoccheri, Gian Carlo Sessa e Francesca Trevisani del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via
Agnello n. 12; convenuta
Oggetto: somministrazione;
pagina 1 di 23
Per parte attrice reiterate le istanze istruttorie: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, ritenuta la propria competenza e Giurisdizione 1) dato atto del grave inadempimento posto in essere da CP_2 rispetto al contratto di somministrazione e così condannarla per l'effetto al pagamento dei seguenti importi per le causali sopra indicate e così anche a titolo di danni per inadempimento contrattale: - Euro 170.800,00 oltre IVA per mancato pagamento dell'importo sulla fattura 18/9/2020 e sul successivo mancato adempimento dell'ordine 6/7/2020, oltre interessi di mora ex D.L. 231/2002 dal 6/7/2020 su Euro 85.400,00 oltre IVA ed interessi di mora ex D.L. 231/2002 dal 18/9/2020 su ulteriori Ero 85.400,00, in via alternativa con richiesta di interessi ex art. 1284 4° comma c.c. sulle somme di cui sopra;
- Euro 52.000,00 alla data del 04/05/2020 (non considerando altre violazioni fino alla data odierna) oltre iva per violazione dell'esclusiva oltre interessi di mora ex D.L. 231/2002 o in via alternativa con richiesta di interessi ex art. 1284 4° comma c.c.; - Euro 20.000,00 oltre IVA se dovuta per mancati ordini pari a kg.
2.50 di per l'annualità dall' 8/2/2019 oltre Parte_1 interessi di mora e o in via alternativa con richiesta di interessi ex art. 1284 4° comma c.c.; - Euro 20.000,00 oltre IVA se dovuta per mancati ordini pari a kg.
2.50 di per l'annualità dall' Parte_1 8/2/2020 oltre interessi di mora ex in via alternativa con richiesta di interessi ex art. 1284 4° comma c.c.; - Euro 320.000,00 oltre IVA se dovuta per mancati ordini totali di per le annualità dall' Parte_1 8/2/2021 all' 8/2/2023, scadenza del contratto, oltre interessi di mora ex D.L. 231/2002 o in via alternativa con richiesta di interessi ex art. 1284 4° comma c.c.; - Euro 105.840,00 oltre IVA se dovuta per danni relativi alla mancata restituzione a oltre interessi di mora ex Controparte_3 D.L. 231/2002 o in via i interessi ex art. 1284 4° comma c.c.; - o quelle somme maggiori o minori che in corso di causa emergeranno. 2) Sulle domande riconvenzionali di controparte, nonché sull'eccezione ex art. 1460 c.c., respingerle perché prescritte quinquennalmente le riconvenzionali così come specificato in atti ed in note a verbale 09/06/2022 e perché comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate. Con il favore di compensi e spese e condanna ex art. 96 c.p.c. per avere agito in malafede e colpa grave come emerge in atti e documenti.
Per parte convenuta reiterate le istanze istruttorie: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare in via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di somministrazione e relative modificazioni intercorso tra e ai sensi degli artt. Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 23 2475-ter e/o 1439 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande giudiziali di CP_1 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, per le
[...] esposte in atti;
condannare al pagamento di Euro 620.497,00 a CP_1 titolo di risarcimento del da o quella diversa e Controparte_2 anche maggiore somma che dovesse risultare dovuta o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente da compensarsi con quanto fosse tenuta a pagare a Controparte_2 CP_1
…) Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.”
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande delle parti e cenni sullo svolgimento del processo
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale ha convenuto CP_1 dinanzi a questo Tribunale la società deducendo, in Controparte_2 estrema sintesi: a) che, in data 4.2.2016, essa attrice, quale agente, e la società BA (oggi quale preponente, Controparte_4 Controparte_2 avevano stipulato un contratto di agenzia finalizzato alla promozione della vendita dei prodotti commercializzati e/o distribuiti da quest'ultima; b) che le medesime parti avevano stipulato, in data 1.3.2018, un nuovo contratto di agenzia, avente ad oggetto sempre la promozione, da parte della CP_1
in via esclusiva, della vendita dei medicinali prodotti e distribuiti dalla
[...]
, ovvero da società appartenenti al medesimo gruppo societario CP_2 ovvero collegate alla preponente;
c) che, in data 14.12.2016, le medesime parti avevano, altresì, stipulato un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura da parte di (la quale a sua volta si riforniva da CP_1 propri produttori) in favore di di acqua arricchita O-18 (utilizzata CP_2 da quest'ultima per la preparazione dei radiofarmaci distribuiti), avente durata di quattro anni con clausola di tacito rinnovo per ulteriori tre anni salvo disdetta e la previsione di un quantitativo minimo di acquisto annuo pari a 4 kg di prodotto;
d) che, in data 8.2.2019, le medesime parti avevano stipulato un nuovo contratto di somministrazione – denominato “addendum”
– mediante il quale, secondo la prospettazione, avevano “modificato
pagina 3 di 23 novativamente” l'originario rapporto, prevedendo, tra l'altro, una durata di quattro anni con clausola di tacito rinnovo di ulteriori quattro anni salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, l'espressa esclusione del diritto di recesso prima della scadenza, un obbligo minimo di acquisto annuo di 20 kg di prodotto, l'impegno della somministrata di restituire alla somministrante l'acqua arricchita esausta in misura non inferiore al 50% di quella utilizzata dietro pagamento di un corrispettivo pari, secondo la prospettazione, a 1€ al grammo;
e) che, sempre secondo la prospettazione, “per espressa volontà delle parti … la durata del contratto” era stata “portata all'8.2.2023”; f) che, con missiva del 10.6.2020, CP_2
aveva comunicato a la volontà di non rinnovare il contratto di
[...] CP_1 somministrazione alla sua scadenza, con conseguente asserita cessazione del rapporto de quo al 14.12.2020; g) che tale disdetta era da reputarsi senza effetto atteso che, in sede di rinnovo contrattuale, le parti avevano espressamente previsto la scadenza del contratto all'8.2.2023 senza facoltà di recesso prima di tale data;
h) che, in data 6.7.2020, aveva CP_2 effettuato un ordinativo di prodotto restando, tuttavia, inadempiente rispetto all'obbligazione di pagare il relativo corrispettivo, pari complessivamente a €
140.000,00 oltre iva al 22%, come risultava dalla fattura n. 25/1 emessa il
18.9.2020 da essa attrice e mai “respinta” dalla convenuta;
i) che il predetto inadempimento della convenuta aveva altresì impedito a essa attrice di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali rispetto al suo fornitore
CMR; l) che la convenuta aveva, altresì, violato il diritto di esclusiva previsto nel contratto di somministrazione in favore di essa attrice, avendo la predetta convenuta, in due occasioni, acquistato il prodotto de quo dai fornitori AS GM e EM GM, cagionando alla medesima attrice un danno da mancato guadagno da quantificarsi nell'importo di € 52.000,00
(pari alla quantità in tesi acquistata in violazione del diritto di esclusiva,
6.500 grammi, moltiplicata per il margine di guadagno di pari a € CP_1
8,00 al grammo); m) che la convenuta aveva complessivamente acquistato,
pagina 4 di 23 in esecuzione del secondo contratto di somministrazione e prima della sua illegittima cessazione, soltanto 35 kg di prodotto (17,50 kg il primo anno
+17,50 kg il secondo anno) invece degli 80 kg complessivamente pattuiti, di guisa che il danno in tesi patito da essa attrice per l'inadempimento della controparte andava determinato tenendo conto del mancato guadagno, pari a € 360.000,00, calcolato moltiplicando l'asserito margine di guadagno per grammo (€ 8) alla quantità non acquistata (45.000 grammi); n) che la convenuta aveva, altresì, omesso di restituire alla somministrante l'acqua arricchita esausta in misura non inferiore al 50% di quella utilizzata per ciascuna annualità, avendo essa, infatti, restituito soltanto 13.540 grammi di prodotto a fronte dei 40.000 grammi promessi, di guisa che il danno da mancato guadagno subito da essa attrice (che non aveva potuto a sua volta rivendere tale acqua arricchita esausta al proprio fornitore) era pari ad €
105.840,00 (26.460 grammi x 4€); o) l'infondatezza delle contestazioni svolte dalla convenuta già nella fase stragiudiziale, atteso o1) che il prezzo praticato a per l'acquisto dell'acqua arricchita corrispondeva al CP_2 prezzo medio pagato in Europa dal gruppo e che, parimenti, anche CP_2 il fabbisogno minimo indicato nel contratto de quo risultava in linea con gli acquisti europei del gruppo;
o2) che la missiva della convenuta del CP_2
10.6.2020 recava soltanto la disdetta dal contratto di somministrazione senza alcuna contestazione rispetto alla validità del medesimo contratto;
o3) che, anzi, successivamente alla su menzionata disdetta, la CP_5
(casa madre del gruppo) aveva manifestato l'intento di discutere con
[...] essa attrice le future politiche commerciali di acquisto del prodotto, con ciò dimostrando la persistenza di un interesse del gruppo a negoziare con la indipendentemente dall'amministratore delegato della controllata CP_1 italiana. Pertanto, sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato che il Tribunale, accertato l'inadempimento della convenuta, la condannasse al pagamento in proprio favore: a) della somma di € 170.800,00 oltre IVA a titolo di corrispettivi per la fornitura di cui all'ordine del 6.7.2020, così come pagina 5 di 23 indicato nella fattura del 18.9.2020; b) della somma di € 52.000,00 a titolo di risarcimento del danno in tesi patito per l'asserita violazione della clausola contrattuale di esclusiva, c) della somma di € 360.000,00 (“oltre iva se dovuta”) sempre a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno in tesi patito per la prospettata violazione della clausola contrattuale prevedente un obbligo di acquisto minimo di prodotto;
d) della somma di € 105.840,00 (“oltre iva se dovuta”) anche in questo caso a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno in tesi patito per l'omessa rivendita del prodotto esausto nella quantità prevista nel contratto.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, instando per
“l'annullamento del contratto di somministrazione e relative modifiche” ai sensi degli artt. 2475 ter e/o 1439 c.c., oltre che per la condanna dell'attrice al risarcimento del danno in tesi patito da essa convenuta, da quantificarsi nella somma di € 620.497,00. Al riguardo, parte convenuta ha, in estrema sintesi, dedotto: a) che, alla fine della seconda metà del 2020, nel corso di una indagine commissionata dalla società capo-gruppo erano state scoperte una serie di irregolarità nell'amministrazione della commesse CP_2 dall'allora amministratore, il quale, conseguentemente era stato, _1 dapprima revocato dalla carica di amministratore delegato (1.8.2020) e, successivamente era stato licenziato per giusta causa (9.9.2020); b) che, per quanto riguardava la presente controversia, si era appurato che il predetto unitamente a tale (ex-dipendente della e _1 Per_2 CP_2 successivamente dipendente della aveva sempre “pilotato da CP_1 lontano” la e che “come amministratore di fatto” di quest'ultima aveva CP_1 concluso contratti in “palese conflitto di interessi” con la società ; c) CP_2 che, in particolare, la era stata costituita in data 3.2.2016 allorché il CP_1 predetto aveva cessato il suo rapporto di lavoro con;
Per_2 CP_2
d) che il rapporto negoziale tra e relativamente alla CP_2 CP_1 fornitura dell'acqua arricchita, era iniziato con la stipulazione, in data pagina 6 di 23 14.12.2016, da parte del quale consigliere di amministrazione della _1
, con delega, tra l'altro, “alla sottoscrizione di contratti di CP_2 somministrazione”, del contratto di somministrazione citato dall'attrice, in forza del quale la avrebbe fornito in via esclusiva a il CP_1 CP_2 prodotto in parola al prezzo fisso di € 29,00 con ordinativi minimi garantiti per 4 kg all'anno, per la durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori tre anni salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;
e) che tale contratto era stato concluso a condizioni “molto svantaggiose” per
, sia per il prezzo, sia per la durata, sia per i quantitativi da CP_2 acquistare, a maggior ragione tenuto conto che il prezzo di acqua arricchita
“era in fase di significativa riduzione”; f) che l'acqua arricchita somministrata a essa convenuta veniva acquistata da dai suoi produttori ad un CP_1 prezzo inferiore rispetto a quello di rivendita a g) che, CP_2 pertanto, assumeva nell'operazione negoziale in parola il ruolo di CP_1 mero intermediario, conseguendo un margine di profitto dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita del medesimo prodotto, senza neppure assumere obbligazioni di trasporto o di logistica, atteso che l'acqua arricchita veniva consegnata alla CP_2 direttamente dal produttore;
h) che nell'ottobre del 2016, CP_2 aveva stipulato con il produttore di acqua arricchita AS un “quality agreement” relativo alle caratteristiche tecniche del prodotto richiesto da e che a tale protocollo non era seguita la stipula di un CP_2 contratto di somministrazione proprio a causa dell'avvenuto inserimento, nell'operazione commerciale in parola, ad opera del della società _1
i) che, successivamente, le odierne parti in causa avevano stipulato, CP_1 in data 10.1.2019, l'addendum al contratto di somministrazione, alle condizioni sopra riferite;
l) che, con tale contratto, “il margine realizzato da
a danno di era ulteriormente aumentato”, atteso che oltre al CP_1 CP_2 profitto sulla rivendita del prodotto a , la conseguiva un CP_2 CP_1 ulteriore profitto anche sulla rivendita al proprio fornitore (nel frattempo pagina 7 di 23 sostituito con la società CMR) del prodotto esausto restituito da;
m) CP_2 che, poiché il contratto de quo era stato stipulato dal nel frattempo _1 divenuto amministratore delegato di , in conflitto di interesse CP_2 con la società – conflitto di interessi ovviamente noto anche al CP_2 terzo contraente sussistevano i presupposti per l'annullamento del CP_6 medesimo contratto ai sensi dell'art. 2475 ter c.c.; n) che, in via subordinata, il medesimo contratto avrebbe dovuto essere annullato ai sensi dell'art. 1439 c.c. in quanto concluso per effetto del dolo della o) che CP_1 dall'annullamento del contratto di somministrazione inter partes derivava il rigetto delle pretese creditorie dell'attrice, pretese che, comunque, erano infondate, p) che, in ogni caso, essa convenuta aveva subito, in conseguenza dell'attività fraudolenta posta in essere dalla controparte, un ingente danno, da quantificarsi, in considerazione del “differenziale tra il prezzo versato a per l'acquisto di acqua arricchita e il minor prezzo che, a sua volta, CP_1
aveva “versato ai produttori da cui si riforniva grazie all'operato del CP_1 dott. e del dott. ”, in € 226.600,00 per il periodo in cui _1 Per_2 si riforniva dal produttore AS e in € 353.277,00 per il periodo in CP_1 cui si riforniva dal produttore CMR, oltre all'ulteriore pregiudizio CP_1 derivato dalla “mancata rivendita” in proprio “dell'acqua arricchita esausta sul mercato” pari in tesi a € 40.620,00.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 23.10.2024.
Circostanze pacifiche o risultanti documentalmente
Tanto premesso, giova osservare che, in punto di fatto, sono pacifiche, ovvero risultanti per tabulas, le seguenti circostanze: a) che le odierne parti in causa hanno stipulato, in data 4.2.2016, un primo contratto di agenzia sostituito, in data 1.3.2018, da un ulteriore contratto di agenzia1
a tempo indeterminato, avente ad oggetto la promozione da parte di Gertec
pagina 8 di 23 in favore di (oggi ), con clausola di esclusiva, Controparte_7 CP_2 nella zona indicata nell'allegato B del contratto, la vendita dei medicinali prodotti e distribuiti dalla preponente, dietro pagamento dei corrispettivi determinati ai sensi dell'art. 16 del contratto;
b) che le parti, in data
14.12.2016, hanno stipulato un contratto di somministrazione2 avente ad oggetto la fornitura periodica, effettuata da in favore di CP_1 CP_7
(ora ), del prodotto acqua arricchita O-18 con cadenza
[...] CP_2 minima mensile e/o bimestrale e con un quantitativo minimo annuale da acquistare di 4 Kg, il quale contratto prevedeva: che il prezzo dei prodotti forniti era pari a 29 euro per grammo3; che il pagamento doveva avvenire per metà al momento dell'ordine e per metà alla consegna del prodotto;
la durata di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione, con clausola di tacito rinnovo per ulteriori periodi di tre anni ciascuno salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;
il diritto di esclusiva in favore del somministrante per i fornitori da quest'ultimo indicati;
c) che, in data 8.2.2019, e (ora hanno CP_1 Controparte_7 CP_2 stipulato un contratto denominato “addendum al contratto di somministrazione in data 14.12.2016”4, avente ad oggetto la fornitura periodica da parte di con diritto di esclusiva rispetto ai fornitori CP_1 indicati, in favore di BA del prodotto acqua arricchita O-18 con cadenza minima bimestrale, il quale contratto prevedeva: l'impegno da parte della somministrata a ricevere “un quantitativo annuale minimo di fornitura del prodotto in misura corrispondente a Kg. 20” e a “restituire a l'acqua CP_1 arricchita esausta in misura non inferiore al 50% di quella utilizzata per ciascuna annualità di durata del presente addendum”; che il pagamento andava effettuato per metà al momento dell'ordine e per la restante metà alla consegna del prodotto;
una durata di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo addendum, con tacito rinnovo per ulteriori pagina 9 di 23 periodi di quattro anni ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza e con esclusione del diritto di recesso prima della scadenza del contratto;
che, “per tutto quanto non espressamente disciplinato” nel contratto in parola, trovavano “applicazione le disposizioni del contratto di somministrazione sottoscritto in data 14 dicembre 2016, del contratto di agenzia sottoscritto in data 1.3.2018”; d) che, in data 10.6.2020, aveva inviato a una missiva recante quale oggetto CP_2 CP_1
“lettera di disdetta”, avente il seguente tenore: “con la presente, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto di fornitura stipulato da
(ora … e … in data 14 Controparte_8 Controparte_2 CP_1 dicembre 2016, come modificato e integrato in data 8 febbraio 2019 …, comunichiamo l'intenzione della scrivente società di non rinnovare il contratto, il quale dovrà pertanto intendersi cessato a tutti gli effetti di legge in data 14 dicembre 2020”5; e) che, in data, 6.7.2020, ha inoltrato a CP_2 un ordinativo di 5 kg di acqua arricchita O-18 al prezzo di € 27,00 (al CP_1 netto del prezzo dell'acqua esausta da restituire) da consegnarsi nel mese di settembre del 20206; f) che il prezzo di tale fornitura non è mai stato pagato da di guisa cha il prodotto non le è stato consegnato;
g) CP_2
l'assenza di ulteriori ordinativi da parte della somministrata per tutta la restante durata del contratto.
Sulla cessazione del rapporto contrattuale inter partes
Come sopra visto, parte attrice ha dedotto l'illegittimità della disdetta contrattuale comunicata dalla convenuta con missiva del 10.6.2020, atteso che, per effetto dell'addendum dell'8.2.2019 e della sua integrazione per effetto della missiva inviata da in data 15.2.20197, la scadenza CP_2 del contratto era stata differita all'8.2.2023, con esclusione del diritto di recesso fino a tale data.
pagina 10 di 23 Al riguardo deve osservarsi, in senso assolutamente decisivo che, in disparte ogni valutazione circa le contestazioni svolte dalla convenuta in ordine all'efficacia probatoria del documento datato 15.2.2019, la durata dell'addendum su menzionato, sottoscritto l'8.2.2019, era stata espressamente fissata dalle parti, all'art. 5 del medesimo addendum, in quattro anni “a decorrere dalla sua sottoscrizione” e, dunque, essendo pacifica la sottoscrizione di tale contratto in data 8.2.2019, deve ritenersi che la scadenza naturale del contratto fosse l'8.2.2023 e ciò indipendentemente – giova ribadirlo - dalla successiva conferma di tale termine finale ad opera dell'amministratore della con la su citata CP_2 missiva del 15.2.2019.
Né può condividersi l'assunto difensivo della parte convenuta volto a far ritenere che il termine di quattro anni previsto dall'art. 5 dell'addendum fosse riferito alla data di sottoscrizione del primo contratto (14.12.2016), non trovando tale interpretazione alcun riscontro nella lettera dell'addendum in parola (“il presente contratto” … “sua sottoscrizione”).
Orbene, da quanto sopra detto, discende che la disdetta comunicata dalla convenuta in data 10.6.2020 avrebbe al più potuto produrre l'effetto di impedire il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza, fissata, come visto, l'8.2.2023, ma non già quello, manifestato dalla nella missiva CP_2 in parola, di far cessare il contratto di somministrazione al 14.12.2020.
Ove, poi, si intendesse qualificare la predetta comunicazione in termini di recesso contrattuale, in quanto, appunto, espressione della volontà della di far cessare il contratto inter partes anticipatamente CP_2 rispetto alla scadenza indicata nel contratto, deve osservarsi che tale recesso, violando apertamente il disposto dell'art. 5, 3° periodo, dell'addendum (“la facoltà di recesso non sarà comunque esercitabile prima della scadenza naturale del presente contratto”), costituirebbe un illecito contrattuale.
pagina 11 di 23 Ora, risulta pacificamente dalle difese delle parti che, successivamente all'inoltro dell'ultimo ordinativo effettuato dalla CP_2
in data 6.7.2020, il contratto di somministrazione non ha più avuto
[...] materiale esecuzione ad opera della somministrata che ha pacificamente cessato di inviare ordinativi alla somministrante, e ciò nonostante la diffida ad adempiere inviata da in data 25.6.20218. CP_1
Sulle domande riconvenzionali della convenuta di annullamento contrattuale e risarcitoria.
Secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, il fallimento del programma negoziale de quo andrebbe attribuito al comportamento gravemente inadempiente della convenuta, consistito come detto nel rifiuto di eseguire il contratto di somministrazione sino alla sua scadenza, con conseguente responsabilità risarcitoria di quest'ultima.
Diversamente, secondo la parte convenuta il complessivo rapporto negoziale inter partes, costituito dal primo contratto di somministrazione del
16.12.2016 e dal successivo addendum dell'8.2.2019, sarebbe il frutto dell'attività fraudolenta posta in essere dall'allora amministratore di CP_2
in accordo con l'ex-dipendente di quest'ultima società
[...] _1
( ), di guisa che, secondo la prospettazione, il rifiuto di , Per_2 CP_2 una volta scoperta la condotta illecita del proprio amministratore delegato ed allontanato quest'ultimo, di eseguire il contratto di somministrazione non costituirebbe un illecito contrattuale. Anzi, secondo la convenuta, tale contratto, in quanto stipulato dal proprio ex-amministratore in una situazione di palese conflitto di interessi con la società, sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1439 c.c., con conseguente diritto della di vedersi risarciti i CP_2 danni, in tesi, conseguentemente patiti.
In proposito, giova innanzitutto osservare, e ciò in senso del tutto assorbente anche rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice pagina 12 di 23 ai sensi dell'art. 1442 c.c., che non può dirsi assolto, ad opera della convenuta, l'onere sulla stessa gravante in ordine alla compiuta allegazione e alla prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 2475 ter, 1° comma, c.c. (“i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”), tra i quali, in primis, la sussistenza di un interesse proprio dell'amministratore incompatibile con l'interesse della società.
Sotto tale profilo, parte convenuta ha dedotto esclusivamente l'esistenza di un consolidato rapporto di collaborazione tra il e il _1
, collaborazione in tesi iniziata ancora prima che il Per_2 Per_2 venisse assunto dalla . Ciò posto è pacifico – oltre che risultante CP_2 per tabulas9 - che né il né il siano mai stati amministratori _1 Per_2
o soci della così come non sono stati addotti al processo elementi per CP_1 ritenere una compartecipazione agli utili di tale società da parte dei predetti soggetti e, per quanto rileva ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c., da parte dell'ex-amministratore della . CP_2
Né, in proposito, può accogliersi l'assunto difensivo secondo il quale il avrebbe operato quale “amministratore di fatto” della _1 CP_1
Premesso, infatti, che può definirsi amministratore di fatto colui che, benché privo della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito con caratteri di sistematicità e completezza nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, in modo non occasionale, osserva il Tribunale che gli elementi indiziari offerti dalla convenuta non sono idonei a far ritenere in capo al la sussistenza di _1 un effettivo potere gestorio, peraltro con carattere di continuità, della
Né, invero, gli elementi fattuali addotti dalla convenuta risultano CP_1 sufficienti a configurare un potere di direzione della predetta società da pagina 13 di 23 parte del , con la conseguenza che non può dirsi provata la Per_2 sussistenza in concreto di un interesse (personale o patrimoniale) proprio dell'ex-amministratore della rispetto alla stipulazione del CP_2 contratto di somministrazione del 2016 e del suo “addendum” del 2019. A ciò si aggiunga, poi, che milita in senso contrario rispetto alla tesi difensiva della convenuta anche il fatto che nello stesso periodo in cui è stato sottoscritto il primo contratto di somministrazione, le medesime società hanno stipulato altresì un contratto di agenzia per la promozione della vendita dei farmaci distribuiti dalla – contratto CP_2 successivamente “rinnovato” nel 2018 - e che non risulta che, dopo l'allontanamento del suo amministratore delegato la abbia CP_2 agito per l'annullamento, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., anche di tali contratti di agenzia.
Nonostante le considerazioni sopra svolte circa l'assenza di prova di un interesse proprio dell'ex-amministratore siano già di per sé idonee ad escludere l'applicabilità nella specie dell'art. 2475 ter c.c., giova, in ogni caso, ancora rilevare che neppure può condividersi l'assunto difensivo della convenuta volto ad escludere qualsivoglia giustificazione causale (diversa dal prospettato conseguimento per la sola di un utile patrimoniale) per CP_1
l'operazione negoziale sfociata nella sottoscrizione del contratto di somministrazione del 2016 e nel suo “addendum” del 2019, trattandosi di schema negoziale, peraltro utilizzato nella prassi commerciale, che risponde all'esigenza del somministrato di allocare a un terzo i costi e i rischi relativi all'approvvigionamento diretto dal produttore, ivi comprese la ricerca del fornitore e la sua eventuale sostituzione in caso di sopravvenienze negative
(nella specie è peraltro pacifico che il primo fornitore, AS GM, sia effettivamente fallito durante l'esecuzione del contratto di somministrazione)
e le fluttuazioni del prezzo della materia prima.
Alle considerazioni che precedono va, poi, pure aggiunto il fatto che parte convenuta non ha offerto al processo alcun elemento in base al quale pagina 14 di 23 poter ritenere quantomeno probabile che, senza la partecipazione della la avrebbe effettivamente ottenuto la fornitura dal CP_1 CP_2 medesimo produttore e, soprattutto, che l'avrebbe ottenuta allo stesso prezzo spuntato da E ciò tanto più ove si consideri, per quanto CP_1 attiene al fornitore AS, che l'accordo concluso con quest'ultimo dalla nell'autunno del 2016 riguardava esclusivamente le CP_2 caratteristiche tecniche dell'acqua arricchita da destinarsi alla medesima
, senza alcun riferimento alla possibilità di effettuare una CP_2 somministrazione diretta ed alle eventuali condizioni di fornitura10.
Neppure, infine, può accogliersi l'assunto difensivo della convenuta, volto a ritenere l'esistenza di una ingiustificabile sproporzione tra le contrapposte prestazioni dedotte nel contratto di somministrazione. Infatti, a prescindere dal fatto che, stante la mancanza di prova circa l'esistenza di un interesse proprio dell'ex-amministratore in conflitto con quello della società,
l'eventuale stipulazione di un contratto sconveniente dal punto di vista economico per la società non potrebbe giustificare di per sé solo l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., deve, in ogni caso, osservarsi che la convenuta non ha provato che i prezzi pattuiti inter partes fossero più alti di quelli applicati a dai precedenti CP_2 fornitori e, addirittura, “fuori mercato”, trattandosi anzi di circostanza smentita dalla documentazione in atti, dalla quale risulta, da un lato, che il prezzo della somministrazione pattuito da e era in linea CP_1 CP_2 con quello successivamente pattuito da con altra società, CP_1 [...] 1 e, da altro lato, che le condizioni economiche praticate Parte_2 alla convenuta da nel 2016 erano più favorevoli rispetto a quelle CP_1 praticate alla medesima convenuta dai precedenti fornitori- produttori12.Quanto, poi, alle contestazioni svolte dalla convenuta rispetto al pagina 15 di 23 prospetto prodotto dall'attrice sub doc. 5, va rilevato che la predetta convenuta – e ciò nonostante la sua indiscutibile vicinanza alla prova – non ha minimamente contestato la correttezza dei dati ivi riportati, avendo anzi essa stessa confermato, nelle sue difese, l'esattezza dei nominativi dei suoi precedenti fornitori (EM, , di guisa che, in mancanza di Per_3 Per_4 elementi di segno contrario, ben possono essere considerati attendibili e, dunque, recepiti in questa sede, i dati, riportati nel prospetto di cui si tratta, concernenti il prezzo praticato dai medesimi fornitori alla . CP_2
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto deve, dunque, escludersi la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2475 ter
c.c. invocata dalla convenuta a fondamento della sua domanda di annullamento.
Deve, infine, altresì escludersi la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1439 c.c., non avendo la convenuta fornito la prova del compimento da parte della dell'asserita attività fraudolenta nei propri confronti. CP_1
Premesso, infatti, che come sopra rilevato è mancata la prova circa la prospettata “amministrazione di fatto” della da parte del o del CP_1 _1
e, dunque, della diretta riferibilità alla società delle condotte poste Per_2 in essere dalle due persone fisiche sopra menzionate, deve, in ogni caso, altresì rilevarsi che neppure può dirsi provato l'effettivo compimento da parte della predetta società di “artifici o raggiri” idonei a trarre CP_2 in inganno rispetto alla stipulazione dapprima del contratto di somministrazione del 2016 e, successivamente, dell'“addendum” del 2019.
Né parte convenuta può dolersi della mancata ammissione della prova orale richiesta, dovendosi ribadire, anche in questa sede, i rilievi di inammissibilità già svolti nel provvedimento del 26.6.2023, risultando i capitoli di prova, per come formulati dalla convenuta, irrilevanti rispetto alla presente decisione.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, il rigetto delle domande di annullamento contrattuale proposte dalla convenuta in via pagina 16 di 23 riconvenzionale, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione al riguardo sollevata dall'attrice ai sensi dell'art. 1442 c.c.
Parimenti, quanto sopra esposto circa l'assenza di prova del compimento di un'attività illecita da parte della nei confronti della CP_1 determina, logicamente, anche il rigetto della domanda CP_2 risarcitoria pure proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Sulle domande attoree di adempimento e risarcitorie
Alla luce di tutto quanto detto, deve, allora, osservarsi che la decisione unilaterale della somministrata di cessare l'esecuzione del contratto di somministrazione inter partes prima della sua naturale scadenza costituisce un fatto di inadempimento imputabile alla responsabilità contrattuale della convenuta.
Ciò posto, va esaminata in primo luogo, la domanda di esatto adempimento, avanzata dall'attrice con riferimento al mancato pagamento della fornitura richiesta con l'ordine del 6.7.202013, per l'importo di €
70.000,00 oltre iva a titolo di acconto sul prezzo (come indicato nella fattura n. 25/1 del 18.9.202014) e di ulteriori € 70.000,00 oltre iva a titolo di saldo del prezzo.
Giova, al riguardo, osservare che l'omesso pagamento da parte della convenuta degli importi su indicati costituisce circostanza incontestata.
Parimenti è pacifico che l'attrice, non avendo ricevuto l'acconto da versare a sua volta al proprio fornitore non ha effettuato il relativo ordinativo, di guisa che il prodotto non è mai stato ordinato al primo fornitore e, conseguentemente, non è mai stato consegnato da quest'ultimo alla somministrata.
A fronte di ciò, trattandosi di contratto sinallagmatico, ritiene il
Tribunale che non avendo la somministrante eseguito la fornitura in favore pagina 17 di 23 della somministrata non possa invero pretendere da quest'ultima il pagamento del relativo corrispettivo.
Pertanto, la domanda di pagamento in parola deve essere rigettata.
Passando, ora, ad esaminare le domande risarcitorie pure avanzate da parte attrice deve osservarsi quanto segue.
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione contenuta nell'art. 3 dell'“addendum” dell'8.2.2019 (“BA si impegna a garantire un quantitativo annuale minimo di fornitura del prodotto in misura corrispondente a 20 kg”), deducendo al riguardo che la predetta convenuta aveva effettuato acquisti per 17,50 kg il primo anno e per 17,50 kg il secondo anno, omettendo completamente di eseguire il contratto a decorrere dal mese di luglio del 2020.
Ora, ricordato che com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”15, deve osservarsi che parte convenuta non ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto all'obbligazione di acquisto minimo contenuta nel contratto inter partes, di guisa che l'inadempimento della convenuta deve ritenersi accertato.
Ciò posto, per quanto attiene alla pretesa risarcitoria attorea va rilevato che: a) non è contestato che il quantitativo di prodotto mancante rispetto al target minimo di acquisto fissato in contratto è pari a 50.000 grammi16 (dovendosi al riguardo computare anche i 5.000 grammi dell'ordine del 6.7.2020, in quanto, come sopra visto, rimasto ineseguito); b)
pagina 18 di 23 risulta documentalmente17 - e la relativa circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta - che il prezzo di acquisto dell'acqua arricchita pattuito tra e CMR GM era pari a € 20,00; c) CP_1 risulta dalle stesse difese dell'attrice che il prezzo praticato da a CP_1 nel corso del rapporto era di € 28,0018; d) che durante CP_2
l'esecuzione dell'“addendum” dell'8.2.2019, il fornitore di era CMR CP_1
GM (nel frattempo subentrato a AS GM), così come risulta dalla fattura n. 111-0-03/2019 del 29.4.2019 prodotta in atti dalla convenuta19.
Pertanto, stante l'assenza di costi di trasporto a carico di per CP_1 la consegna del prodotto, effettuata direttamente da CMR agli stabilimenti di
(così come risulta dal contratto stipulato da e CMR su CP_2 CP_1 citato), ben può, in questa sede, in assenza di elementi di segno contrario al riguardo non addotti dalla convenuta, la quale ha, anzi, confermato nelle sue difese l'entità del “margine” conseguito da nella misura di seguito CP_1 riportata, recepirsi quale utile netto dell'attrice l'importo indicato da quest'ultima in € 8,00 al grammo (€ 28,00 - € 20,00).
Considerata, dunque, la quantità di prodotto non acquistata dalla somministrata e necessaria per arrivare all'obiettivo minimo contrattuale
(50.000 grammi) e la differenza tra il prezzo di acquisto dal proprio fornitore e quello di rivendita a il danno subito da per CP_2 CP_1
l'inadempimento della convenuta va così determinato: a) € 20.000,00 rispetto al primo anno di contratto (8.2.2019-8.2.2020)20; b) € 60.000,00 rispetto al secondo anno di contratto (8.2.2020-8.2.2021)21; c) € 160.000,00 rispetto al terzo anno di contratto (8.2.2021-8.2.2022)22; d) € 160.000,00
(8.2.2022-8.2.2023) rispetto al quarto anno di contratto23. Le predette pagina 19 di 23 somme vanno, poi, rivalutate secondo l'indice Istat-Foi a decorrere, rispetto alle singole voci risarcitorie su citate, dalle rispettive date, pure indicate, di verificazione del danno. Pertanto, in definitiva, il danno patrimoniale da mancato guadagno di cui si tratta va liquidato, complessivamente, all'attualità, nella somma di € 432.520,00.
Stante la natura risarcitoria del credito de quo, non spetta poi all'attrice, in mancanza di prova dell'avvenuto esborso di somme a tale titolo, l'iva, peraltro richiesta in via meramente eventuale (“se dovuta”).
Quanto, infine, all'ulteriore pretesa attorea di vedersi risarcito il mancato guadagno in tesi subito per la violazione da parte della convenuta, in due occasioni, dell'art. 6 dell'“addendum” dell'8.2.2019, prevedente il diritto di esclusiva in favore della somministrante24, deve osservarsi che siffatta posta risarcitoria, correlata, nella prospettazione difensiva dell'attrice, all'acquisto diretto ad opera della convenuta dell'acqua arricchita dal produttore, risulta invero già ricompresa nel risarcimento sopra accordato, in quanto, appunto, volto a ristorare l'attrice del guadagno complessivamente perduto a causa del mancato rispetto degli obiettivi minimi di acquisto fissati nel contratto. Pertanto, non avendo parte attrice compiutamente allegato (oltre che provato) l'effettiva verificazione di ulteriori danni, causalmente riconducibili in via immediata e diretta alla violazione del diritto di esclusiva della somministrante, diversi dal mancato guadagno, la pretesa risarcitoria de qua va rigettata.
E ciò in disparte il fatto che, in ogni caso, risulta dalla documentazione in atti che la tramite il suo dipendente pacificamente addetto alla CP_1 gestione del rapporto di somministrazione di cui si tratta, era a conoscenza dell'offerta effettuata dal produttore AS GM alla in data CP_2
25.10.201925.
pagina 20 di 23 Non merita, infine, accoglimento neppure la pretesa dell'attrice di vedersi risarcito il danno in tesi patito per la mancata rivendita al proprio fornitore del prodotto esausto.
Al riguardo, infatti, parte attrice ha allegato quale criterio per la determinazione dell'asserito mancato guadagno esclusivamente il differenziale tra il prezzo di acquisto del prodotto esausto dalla CP_2
e il prezzo di rivendita di tale prodotto al proprio fornitore CMR GM.
Senonché va rilevato, al riguardo, che nell' “addendum” dell'8.2.2019 i contraenti hanno pattuito l'effettiva restituzione da parte della somministrata alla somministrante di un quantitativo minimo di prodotto esausto pari alla metà del prodotto utilizzato per ciascuna annualità senza tuttavia espressamente pattuire il prezzo di riacquisto di tale prodotto esausto26. Né può ricavarsi la prova circa l'esistenza, e il relativo contenuto, di una siffatta pattuizione dal fatto che nel corso del rapporto contrattuale la abbia proposto quale prezzo del prodotto esausto l'importo di €1 al CP_1 grammo, atteso che la documentazione a tal fine prodotta in giudizio dall'attrice27 concerne solo due ordini, effettuati in data 2.9.2019 e
16.3.2020 (oltre a quello rimasto inevaso del 6.7.2020), per un ammontare complessivo di 7,5 kg di acqua arricchita e, dunque, risulta inidonea, in assenza di ulteriori specifici elementi a supporto, a fornire una adeguata rappresentazione dell'andamento del rapporto (nel corso del quale, sempre escluso l'ordinativo del 6.7.20, sono stati acquistati 30 kg di acqua arricchita) e, conseguentemente, a fornire la prova dell'esatta misura del corrispettivo pattuito. A ciò si aggiunga che neppure risulta provato l'ammontare del prezzo di rivendita di tale prodotto da parte di al CP_1 proprio fornitore CMR, atteso che nel contratto versato in atti28 il corrispettivo dovuto da CMR in favore di per la consegna del prodotto CP_1
pagina 21 di 23 in parola era previsto in misura variabile (“dipende dal livello di arricchimento residuo del prodotto esausto”) e che nulla è stato dedotto da parte attrice in ordine ai criteri in concreto utilizzati per la determinazione nella specie dell'utile indicato in citazione. Neppure, infine, sono stati dedotti dall'attrice i costi legati alla rivendita del prodotto esausto – costi che evidentemente vanno detratti dal profitto lordo, per addivenire al guadagno netto ristorabile –, tra i quali, in primis, deve annoverarsi il costo correlato alle operazioni di ritiro e riconsegna del prodotto esausto, alcunché avendo la predetta attrice allegato al riguardo.
Le considerazioni che precedono escludono poi, che, il lamentato danno patrimoniale, ove anche fosse sussistente, possa essere liquidato in via equitativa, mancando specifici parametri, come detto non offerti dall'attrice e non altrimenti evincibili in atti, in base ai quali determinare il pregiudizio de quo ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Conclusioni
Pertanto, per tutto quanto detto, in parziale accoglimento delle domande attoree, va condannata al pagamento in favore di CP_2 della somma di € 432.520,00 a titolo di risarcimento del danno. CP_1
Le ulteriori pretese attoree, così come le domande riconvenzionali della convenuta, vanno, invece, rigettate.
Spese di lite
Avuto riguardo all'esito del processo e all'accoglimento delle domande attoree in misura di gran lunga inferiore rispetto al domandato, si ravvisano giustificati motivi per la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, dovendosi porre i restanti 2/3 – liquidati come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda accolta e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti - a carico della convenuta, la quale va considerata quale parte soccombente in misura di gran lunga prevalente.
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 CP_1 somma di € 432.520,00 oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- rigetta le restanti domande attoree;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali della convenuta;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, con condanna di alla rifusione in favore di dei Controparte_2 CP_1 restanti 2/3, liquidati in € 1.124,00 per esborsi ed € 11.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 11.2.2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.
3.1 di parte attrice. 2 Cfr. doc. 4 e di parte attrice. 3 Cfr. doc.
4.1 di parte attrice. 4 Cfr. doc. 6 di parte attrice. 5 Cfr. doc. 11 di parte attrice. 6 Cfr. doc. 13 di parte attrice. 7 Cfr. doc. 9 di parte attrice. 8 Cfr. doc. 10 di parte attrice. 9 Cfr. doc. 1 di parte attrice. 10 Cfr. “Quality agreement” sub doc. 21 di parte convenuta. CP_ 11 Cfr. docc. da a 27.10 di parte attrice. 12 Cfr. docc. 5 e 5.1 di parte attrice contenente, tra l'altro il nominativo dei fornitori, i prezzi e le quantità di prodotto acquistate nel tempo da . CP_2 13 Cfr. doc. 13 di parte attrice. 14 Cfr. doc. 15 di parte attrice. 15 Cass. n. 13533/2001. 16 50.000 grammi=2,50 kg per il primo anno;
7,50 kg per il secondo anno, 20 kg rispettivamente sia per il terzo che per il quarto anno di contratto. 17 Cfr. contratto di somministrazione tra e CMR GM sub doc. 17 di parte attrice;
vd. CP_1 anche doc. 33 di parte convenuta. 18 Cfr. anche docc. 9.1, 9.2, 9.3 e 15 di parte attrice. 19 Cfr. doc. 33 di parte convenuta. 20
2.500 x 8 = 20.000. 21
7.500 x 8 = 60.000. 22 20.000 x 8= 160.000. 23 20.000 x 8 = 160.000. 24 Cfr. doc. 6 di parte attrice. 25 Cfr. il messaggio inviato per e-mail da AS GM all'indirizzo di posta elettronica aziendale in data 25.10.2019 sub doc. 35 di parte convenuta. Email_1 26 Infatti, l'art. 3 dell'“addendum” prevede: “il prezzo del prodotto esausto sarà determinato dalle parti in conformità ai criteri indicati dall'Allegato 01” – allegato in relazione al contenuto del quale alcunché è stato dedotto dall'attrice. 27 Cfr. docc. 9-1, 9-2 e 9-3 di parte attrice. 28 Cfr. doc. 17 di parte attrice.