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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/09/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2893/2021 R.G. promossa con ricorso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Giovanni Adami)
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
(Avv. Monica Marchi)
RESISTENTE con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia codesto Tribunale:
pagina 1 di 8 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, ivi incluse la richiesta di addebito della separazione a carico del signor e quella di liquidazione a favore della resistente di un Parte_1 assegno contributivo;
previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria;
nel merito
[richiesta di separazione] pronunciare la separazione coniugale tra il signor e la signora Parte_1 CP_1 rigettando, al contempo, la domanda di addebito proposta dalla resistente;
[autorizzazione ai coniugi a vivere separati] confermare, per quanto necessario, l'autorizzazione ai coniugi e a Parte_1 CP_1 vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
[assegno contributivo - insussistenza dei presupposti] rigettare la domanda proposta dalla signora volta ad ottenere la liquidazione a proprio CP_1 favore di un assegno di mantenimento;
[spese processuali] condannare parte resistente alla rifusione, a favore del signor , delle spese e dei compensi Parte_1 del presente giudizio, oltre alle spese generali nella misura de gli accessori di legge oltre che delle spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio (con ciò confermando i contenuti del decreto reso in data 21.01.2025 che ha posto il compenso del consulente tecnico d'ufficio, se pur provvisoriamente, a carico della parte convenuta) nonché di quelle sostenute dal signor Parte_1 per il proprio consulente tecnico di parte (copia delle quali ci si riserva di depositare); in via istruttoria per il solo caso in cui l'istruttoria già condotta non sia ritenuta sufficiente all'accoglimento delle domande qui rassegnate, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie [ove già non ammesse] formalizzate in occasione della memoria di data 04.05.2022 [istanza di esibizione sub e) e
“ulteriori accertamenti” sub f)] opponendosi all'accoglimento di quelle che venissero reiterate dalla controparte (e ciò per le ragioni già evidenziate nella memoria di data 24.05.2022) chiedendo, comunque, che in ipotesi di ammissione dei capitoli proposti da controparte si venga ammessi alla prova contraria diretta con il testimone già indicato.”
Per parte resistente:
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, voglia così pronunciare:
Nel merito: aderisce alla domanda di pronuncia della separazione personale tra coniugi e per i fatti e i motivi di cui in narrativa, nonché per quanto emerso durante l'istruttoria rinuncia alla richiesta di addebito;
in conseguenza della dichiarazione di separazione chiede che il signor il signor
sia condannato a corrispondere alla signora un assegno di mantenimento di euro Parte_1 CP_1
o comunque la diversa somma ritenuta di a e tenuto conto dell'apporto che la stessa ha dato all'attuale consistenza patrimoniale del marito;
pagina 2 di 8 In via istruttoria chiede sia concesso un termine entro il quale aggiornare la situazione lavorativa della deducente con deposito delle buste paga e del contratto di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”
Per il PM
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia (VE) il 07.10.1989 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE) (Atto n.77/p.2/s.A/uff.11/1989).
Dall'unione sono nati in Mirano (VE) i figli (n. il 03.08.1992) e Persona_1 Per_2
(n. il 16.09.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Parte ricorrente ha proposto domanda di separazione giudiziale a fronte dell' intollerabilità della convivenza sviluppatasi negli ultimi anni e che ha portato i coniugi a condurre vite separate di fatto dall'estate del 2019.
Nulla ha chiesto disporsi con riguardo ai figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale, nel ricorso introduttivo il sig. Parte_1 ha dedotto che la sig.ra è socia del Consorzio Giare, società cooperativa a resp CP_1 limitata operante nel della costruzione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici e speciali collegati all'edilizia, della quale ella è anche consigliere di amministrazione, e nell'ultimo triennio ha percepito un reddito annuo netto di circa € 17.000,00.
Ha dedotto di essere anch'egli socio ed amministratore del predetto Consorzio, ha documentato di aver percepito, negli ultimi tre anni, un reddito annuo netto medio di circa € 20.800,00 (€ 1.790,00 su base mensile).
Per quanto concerne il profilo patrimoniale, il sig. ha allegato che la moglie risulta Parte_1 cointestataria della casa coniugale (sita in Zianigo di Mirano (VE), via Desman n. 29/3) ed annesso garage;
comproprietaria, insieme al marito e per pari quote, di un terreno destinato a serra nel Comune di Mirano;
intestataria unica di un capannone-magazzino di 117 metri quadrati situato nel predetto Comune;
titolare di 7 quote del suindicato Consorzio.
Egli ha affermato di essere proprietario in particolare di un appartamento e di un garage siti in Zianigo di Mirano, entrambi ipotecati, e di essere titolare di un alcuni terreni privi di valore, di rivestire cariche societarie che non gli fruttano alcun compenso, di essere socio, unitamente al figlio, di Sersal s.r.l. società operante nel settore immobiliare, “che, nel corso degli anni, non ha mai distribuito alcun utile”, di possedere “due vecchie autovetture che condivide nell'utilizzo con il figlio unitamente ad altra presa in leasing su pressione del figlio stesso che viene, pure, utilizzata da entrambi”.
Ciò premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il rigetto dell'eventuale domanda che parte resistente avesse a proporre in punto di assegno di mantenimento in suo favore, “risulta[ndo] di tutta evidenza come le disponibilità economico- pagina 3 di 8 reddituali-patrimoniali facenti capo alla signora siano paragonabili, senza margine di dubbio, a quelle del marito”, con vittoria di spese in caso di opposizione.
La resistente, ritualmente citata, si è costituita in data 17.09.2021 non opponendosi alla richiesta di separazione personale dei coniugi e chiedendo l'addebito al sig. essendo stata Parte_1 asseritamente la separazione conseguenza della condotta violativa dei iugali da parte del marito, per avere egli abbandonato la casa coniugale, senza dare alcuna spiegazione;
per avere tenuto comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti del nucleo familiare “arrivando anche a minacciare di dare fuoco alla casa anche se da loro [membri del nucleo familiare] occupata”; per avere fatto ricorso “anche a violenza psicologica e fisica” sulla propria persona;
- per essere la stessa stata oggetto di mobbing sul posto d lavoro da parte del marito che l'avrebbe squalificata “agli occhi degli altri lavoratori, arrivando anche a comportamenti di aggressione e sbeffeggiandola incurante della presenza di altri impiegati del consorzio Giare o di essere ripreso dalle telecamere aziendali ..”; per avere egli instaurato relazioni extraconiugali, l'ultima dele quali “non vissuta privatamente” e “da ultimo, per averla lasciata senza lavoro umiliandola quindi come donna, moglie e lavoratrice”.
Quanto alla propria condizione economica e reddituale ha sostenuto di essere in stato di
“disoccupazione non colpevole ma causata dal comportamento della controparte”; di essere stata infatti “fino all'aprile 2020 .. occupata nel Consorzio Giare, e [di essere stata] estromessa dal
che non gradiva più la sua presenza nell'ambiente di lavoro”; che “ciò è avvenuto senza Parte_1 nsiderazione del ruolo importante che la aveva ed ha avuto negli anni nel consorzio, CP_1
e senza porsi minimamente il problema di lascia a mezzi di sostentamento la moglie”; - di avere percepito emolumenti per “euro 12.000,00 lordi dal 1996 al 2015 e da maggio 2015 al febbraio 2018 successivamente aumentato ad euro 18.000,00 lordi, infine portato ad euro 24.000,00” fino al 26.4. 2021 quando è stata estromessa dal Consiglio di Amministrazione.
Ha dedotto inoltre che il sig. ha “certamente” percepito un reddito annuo superiore a Parte_1 quello dichiarato, document i rimborsi spesa allo stesso riferibili e evidenziato il contributo dalla stessa svolto nella formazione del patrimonio del marito.
Ciò premesso ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito al sig. nonché la condanna dello stesso al pagamento di € 3.000,00 a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento;
con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione del 21.09.2021 parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“sono socio e dipendente della cooperativa e negli ultimi anni ho avuto l'incarico di presidente della Cooperativa. Io percepisco circa € 1.600-1.800 mensilmente dal mio lavoro. Mia moglie si è fatta estromettere dalla cooperativa perché ha promosso causa nei confronti della stessa per risarcimento dei danni. Non è stato rinnovato il suo incarico di amministratore di società per volontà della maggioranza dei soci... Sono disponibile a corrispondere a mia moglie in via conciliativa circa € 400 al mese per il suo mantenimento fino a quando la stessa non avrà reperito un nuovo lavoro, che, grazie alle mie conoscenze, mi prodigherò di trovarle nel suo settore”; è stata successivamente sentita parte resistente che ha dichiarato “io il 26 aprile 2021 ho visto non più rinnovato il mio incarico di amministratore;
mio marito non mi voleva più all'interno dell'azienda, nonostante io volessi mantenere il posto di lavoro di dipendente quale riconoscimento per gli sforzi che ho fatto per farla crescere, anche sottoponendomi ad un contratto da co.co.co.. Sul posto di lavoro ho subìto del mobbing. L'azienda va bene e ha dei profitti. Io al momento ho trovato un lavoro a tempo determinato part-time per sei mesi presso uno studio medico;
sostituisco una
pagina 4 di 8 collega. Attualmente percepisco € 600 euro circa. Prima come co.co.co. percepivo 1.500-1.800 netti al mese”.
All'esito dell'udienza sono stati adottati ex art. 708 c.p.c. i seguenti provvedimenti in via provvisoria ed urgente:
“- Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Dispone che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi).”
All'esito dell'udienza del 03.03.2022 il Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 21.07.2022 sono state ammesse le prove orali per testi e per interrogatorio formale richieste da parte ricorrente (in relazione ai capp.
3-5 e 9) e per testi richiesta da parte resistente (in relazione ai capp. 3, 4, 8, 9).
La prova orale è stata espletata all' udienza del 21.12.2022.
Con istanza formulata in data 10.01.2023 parte ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale del 09.11.2021 in punto di contributo al mantenimento in ragione della non corrispondenza tra quanto dichiarato dalla resistente e quanto effettivamente dalla stessa percepito (sub- procedimento RGN 2893/2021 -1).
Con provvedimento del 02.03.2023 il Tribunale, valutata la produzione reddituale della sig.
in base alla quale è emersa la percezione di redditi superiori a quelli dichiarati, ha revocato CP_1 go in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie con decorrenza dal 9.01.2023.
Con ordinanza del 02.03.2023, in ragione della complessa situazione economica e patrimoniale dei coniugi, è stato nominato C.T.U. il dott. (coadiuvato dall' arch. per i profili Persona_3 Per_4 afferenti il patrimonio immobiliare della c è stato affidato il seg esito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi anche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (banche dati della pubblica amministrazione e in particolare l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari ed in quelle degli enti previdenziali), ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti, presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale sin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi, se del caso, della Polizia tributaria, descriva e valuti lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro attuale, effettiva e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali, anche con riferimento alla titolarità di partecipazioni e/o cariche sociali (tenuto conto dei contenziosi pendenti tra le parti in merito). Descriva il CTU, in particolare, quale sia l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti bancari e postali, deposito titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dalle parti posseduto anche attraverso terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente, sia in Italia che all'estero) nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare delle parti. A tal fine il CTU pagina 5 di 8 provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso delle parti (redditi figurativi) tra cui il valore locativo delle abitazioni delle parti. Determini altresì l'effettivo tenore di vita dei coniugi sia nel periodo antecedente la proposizione del ricorso sia in quello successivo, ricostruendo il reddito complessivamente disponibile al lordo delle spese. Evidenzi in particolare traendo tali dati dai conti correnti o dagli estratti della carta di credito, la tipologia delle spese effettuate, distinguendole per categoria (es. abbigliamento, viaggi, utenze ecc). Evidenzi il CTU anche la frequenza di viaggi all'estero e i potenziali costi, anche acquisendo i passaporti delle parti, accertando in particolare se in corrispondenza di tali viaggi vi siano delle uscite nei conti correnti delle parti. L'indagine andrà svolta con riferimento agli ultimi tre anni”.
Espletate le prove orali, acquisita la relazione tecnica del C.T.U depositata in data 08.07.2024 ed esaminati gli atti di causa il Giudice ha fissato udienza per precisazione delle conclusioni in data 11.03.2025 all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M. ha concluso come in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale merita accoglimento.
Le dichiarazioni delle parti rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Parte resistente, con nota di precisazione delle conclusioni dd. 11.3.2025 “per quanto emerso durante l'istruttoria” ha espressamente rinunciato alla domanda, formulata in sede di memoria di costituzione, di addebito della separazione al marito;
alcuna pronuncia va dunque adottata a riguardo.
Parimenti, alcun provvedimento va adottato con riguardo ai figli della coppia, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In punto di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., come già rilevato dal Tribunale (ordinanza dd. 9.11.2021), in punto di diritto, si osserva che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei pagina 6 di 8 coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cassazione civile sez. I, 16/05/2017, n.12196).
La misura dell'assegno va dunque determinata tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti;
in tale prospettiva, nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici debba ritenersi consentito
- nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Nel caso di specie dalla C.T.U. svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto la ricostruzione dello
“stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti” anche con riferimento a dati diversi da quelli ufficiali (cfr. quesito formulato) e rispetto alla quale
“[n]essuno [dei Consulenti tecnici di parte ]ha fatto pervenire osservazioni nel termine dei 15 giorni successivi” è emerso che il ricorrente sia titolare di partecipazioni societarie per un valore di € 111.832,00 oltre a beni mobili registrati (autovetture).
Quanto poi al patrimonio immobiliare, come da relazione dell'arch. , è emerso che le parti Per_4 possono contare su beni immobili sia in comproprietà che in proprietà esclusiva per un valore complessivo di € 1.013.108,99.
In particolare quanto ai primi (rinviandosi piu' estesamente al contenuto della suddetta relazione) è emerso che le stesse sono proprietarie al 50% di immobile “con ampio scoperto esclusivo con piscina”, sito in Mirano (Ve) località Zianigo (mappale 1152 sub.
3-5 per un valore di
€ 401.861,61, per riottenere il possesso della quale, il ricorrente ha vittoriosamente esperito nei confronti della resistente un ricorso di natura possessoria (dec. cron. 6419/2022 del 02/08/2022 – doc. 50) oltre che di terreni agricoli, “attualmente coltivati a grano da terzisti” taluni in proprietà esclusiva di ciascuna di esse, altri in comproprietà per complessivi € 62.790,00.
Il sig. risulta titolare di unità ad uso abitativo, posta al piano terra e primo, (foglio 8, Parte_1 mapp b. 2) con scoperto, sita nel Comune di Mirano (VE), località Zianigo, con accesso dalla Via Desman per un valore di € 42.944,58, con annesso agricolo mappale 197 sub. 1 del valore di € 10.000,00.
Ulteriori immobili (unità ad uso abitativo e due garages nel Comune di Mirano) identificati al mappale 714 sub. 82-15-31 per un valore complessivo di € 175.512,80 oltre a capannone ad uso laboratorio con scoperto esclusivo (mappale 791 sub. 1 Comune di Salzano (VE)) per un valore di
€ 320.000,00 sono di proprietà di Sersal S.r.l., nella quale il Sig. è titolare di quote del Parte_1 capitale nella misura dell'80%.
Quanto alla componente reddituale il sig. per le annualità 2020 – 2021-2022 ha potuto Parte_1 contare su redditi annui medi (effettivi) p 07,33 e figurativi (potenziali) per € 12.426,42, la resistente invece per redditi annui medi pari a € 16.405,33 e figurativi per € 5.826,99.
pagina 7 di 8 A fronte della predetta complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti, non sono sussistenti i requisiti per disporre un assegno di mantenimento in favore dell'odierna resistente, tenuto conto dei redditi dalla stessa percepiti, della capacità lavorativa dimostrata, del patrimonio immobiliare del quale dispone e delle potenzialità economiche allo stesso correlate.
La domanda formulata va dunque rigettata.
Si liquidano le spese di lite ex DM 55/2014 per onorari in complessivi € 7.616, 00 (dei quali € 1.701, 00 per la fase di studio;
€ 1.204, 00 per la fase introduttiva;
€ 1.806, 00 per la fase di trattazione;
€ 2.905, 00 per la fase decisionale), come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (bassa complessità, valori medi) e delle fasi svolte, compensando il suddetto importo per metà in ragione della pronuncia sul vincolo e ponendo la rimanente metà a carico della resistente soccombente (anche nel sub-procedimento).
Spese di C.T.U al 50% tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti Parte_2 CP_2 in matrimonio in Venezia (VE) il 07.10.1989 tr gl del Comune di Venezia (VE) (Atto n.77/p.2/s.A/uff.11/1989);
- rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
- pone le spese di lite, liquidate complessivamente per onorari in € 7.616, 00 oltre accessori compensando il suddetto importo per metà in ragione della pronuncia sul vincolo e ponendo la rimanente metà a carico della resistente soccombente.
- spese di C.T.U. definitivamente al 50% tra le parti.
Cosi deciso in data 11.9.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Lisa Micochero Federica Benvenuti
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