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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. 1640954813902021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21800/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] annullamento dell'atto di accertamento n. 164095481390/2021 […] , nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi e pertanto dichiarare non dovuto il tributo aliunde vantato.[… ] Con vittoria di spese e competenze a favore del presente procuratore antistatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 9 dicembre 2024, depositato il 24 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento del suindicato avviso di accertamento, con cui la Regione Campania aveva chiesto il versamento della somma di 280,06 € per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021.
2. La Regione Campania non ha presentato difese.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Come sopra esposto, la notifica del ricorso è avvenuta in data 9 dicembre 2024, mentre il suo deposito agli atti reca la data del 24 gennaio 2025.
3. Dunque, il deposito del ricorso è stato eseguito dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 (decorrente dalla notifica del ricorso), non operando più, per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, la previsione dell'abrogato (dal d.lgs. n. 220/2023) art. 17-bis d.lgs. citato, che stabiliva, nei casi di mediazione, che il ricorso dovesse essere depositato dopo il decorso di novanta giorni dalla sua notifica, onde consentire di definire la controversia senza coltivare il giudizio.
4. Il rispetto del suddetto termine è previsto dall'art. 22 d.lgs. citato, a pena di inammissibilità del ricorso, il che giustifica, senza necessità di ulteriori riflessioni, il menzionato esito del giudizio.
5. Non vi è ragione di liquidare le spese di lite, non avendo la Regione svolto difese.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. 1640954813902021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21800/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] annullamento dell'atto di accertamento n. 164095481390/2021 […] , nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi e pertanto dichiarare non dovuto il tributo aliunde vantato.[… ] Con vittoria di spese e competenze a favore del presente procuratore antistatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 9 dicembre 2024, depositato il 24 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento del suindicato avviso di accertamento, con cui la Regione Campania aveva chiesto il versamento della somma di 280,06 € per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021.
2. La Regione Campania non ha presentato difese.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Come sopra esposto, la notifica del ricorso è avvenuta in data 9 dicembre 2024, mentre il suo deposito agli atti reca la data del 24 gennaio 2025.
3. Dunque, il deposito del ricorso è stato eseguito dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 (decorrente dalla notifica del ricorso), non operando più, per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, la previsione dell'abrogato (dal d.lgs. n. 220/2023) art. 17-bis d.lgs. citato, che stabiliva, nei casi di mediazione, che il ricorso dovesse essere depositato dopo il decorso di novanta giorni dalla sua notifica, onde consentire di definire la controversia senza coltivare il giudizio.
4. Il rispetto del suddetto termine è previsto dall'art. 22 d.lgs. citato, a pena di inammissibilità del ricorso, il che giustifica, senza necessità di ulteriori riflessioni, il menzionato esito del giudizio.
5. Non vi è ragione di liquidare le spese di lite, non avendo la Regione svolto difese.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia