Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00371/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto da MM NE, nella qualità di legale rappresentante dell’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi di Oppido Lucano (PZ), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Giordano, PEC stefano.giordano@venezia.pecavvocati.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Oppido Lucano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buscicchio, PEC buscicchio.giuseppe@cert.ordieavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Del. n. 75 del 25.10.2024, con la quale, nel riscontrare la nota del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Oppido Lucano prot. n. 7911 del 24.9.2024, di demandare alla valutazione degli organi politici dell’Ente ogni discrezionale determinazione in merito all’introduzione di eventuali modifiche al contratto di comodato del 10.3.2009, la Giunta Comunale ha espresso la volontà di non modificare il predetto contratto ed ha emanato nei confronti del suddetto Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia l’atto di indirizzo, di adottare “tutte le opportune misure, per assicurare il rispetto delle cogenti pattuizioni, liberamente convenute, del contatto di comodato e, in particolare, di quelle che impongono di mantenere inalterata la destinazione d’uso dei locali, così come previsto dallo stesso contratto (cfr. artt. 4 e 8)”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oppido Lucano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi di Oppido Lucano (PZ) gestisce la Scuola per l’Infanzia Paritaria nell’immobile, di proprietà comunale, foglio n. 10, particella n. 988, subalterno n. 3, concessole gratuitamente con il contratto di comodato d’uso del 10.3.2009 per 2 Sezioni di Scuola per l’Infanzia per circa 40 alunni: il progetto di realizzazione della predetta struttura scolastica era stato ritenuto legittimo dalla Commissione Provinciale per l’Edilizia Scolastica della Regione Basilicata con il parere n. 1303 del 28.6.2000, in quanto conforme al D.M. 18.12.1975, che disciplina le Norme Tecniche relative all’Edilizia Scolastica, prevedendo l’ubicazione al piano terra tutti i locali, adibiti all’attività scolastica, “a diretto contatto con il giardino e l’ambiente per le attività libere”, ed al primo piano della cucina, della mensa e dei locali, utilizzati dal personale docente ed ATA.
L’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) con nota prot. 3639 del 24.4.2024 aveva:
A) rilevato le seguenti illegittimità: 1) due locali, destinati a spogliatoio, utilizzati come deposito; 2) l’ambiente, destinato a mensa scolastica, utilizzato come aula didattica; 3) servizio igienico per le persone diversamente abili, privo di corrimano; 4) locale, destinato ad assistenza, utilizzato come deposito; 5) servizio igienico con tre vasini privo di porta e con due vasini senza delimitazioni, non rispondente con quanto riportato in planimetria;
B) ingiunto all’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi le prescrizioni di: 1) individuare spazi, destinati a spogliatoio e servizio igienico per il personale docente ed ATA in servizio; 2) ripristinare: a) il locale mensa nel posto, indicato nella planimetria; b) gli spazi, dedicati alle attività comuni, del piano terra; c) ed i locali, destinati agli alloggi delle suore, del primo piano.
Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Oppido Lucano:
-con provvedimento prot. n. 6871 del 5.9.2023 aveva già prescritto, di utilizzare il secondo piano (al riguardo, va precisato che l’immobile in discorso prospetta sia a monte che a valle con Via Lamponio e che, a monte, dov’è l’ingresso della scuola, è di 2 piani, cioè piano terra e primo piano, mentre, a valle, è di 3 piani, cioè pano terra, destinato a teatro comunale, e primo e secondo piano, destinati a scuola dell’infanzia) come mensa e cucina “esclusivamente per brevi periodi”, “vista l’assenza della scala di sicurezza”, specificando che una nuova distribuzione e destinazione degli spazi avrebbe dovuto essere preceduta dalla modificazione del suddetto contratto di comodato d’uso del 10.3.2009, previa discrezionale approvazione da parte del competente organo comunale;
-con Ordinanza n. 8 del 14.5.2024 ha assegnato all’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi il termine di 30 giorni, per adempiere alle predette prescrizioni, stabilite dall’ASP, prevedendo che, “ad avvenuto ripristino, dovrà seguire SCIA aggiornata, completa di tutta la documentazione”, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, sarebbero state irrogate le sanzioni previste, “precisando che resta inibita ogni prosecuzione delle attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie prescritte”;
-con diffida prot. n. 6185 del 18.7.2024, dopo aver richiamato la richiesta di proroga del 27.5.2024 e la documentazione, presentata dall’associazione il 17.6.2024, dimostrativa dell’ottemperanza alla predetta Ordinanza n. 8 del 14.5.2024 mediante una riorganizzazione/redistribuzione degli spazi interni, ha: A) rilevato: 1) l’assenza della documentazione planimetrica del piano terra, attestante il ripristino degli spazi, dedicati alle attività comuni, ed anche del primo piano, attestante il ripristino dei locali, destinati agli alloggi delle suore; 2) le planimetrie del primo e del secondo piano non erano state redatte da un tecnico abilitato all’esercizio della professione; 3) la modifica, senza autorizzazione del Comune, della destinazione d’uso della stanza dell’assistente in aula, in difformità rispetto all’elaborato planimetrico, allegato al contratto di comodato d’uso del 10.3.2009; 4) la violazione della suddetta prescrizione prot. n. 6871 del 5.9.2023; B) pertanto, è stato nuovamente statuito che dovevano essere ripristinate le condizioni igienico-sanitarie, prescritte dall’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) con la nota prot. 3639 del 24.4.2024, e che dovevano anche essere rispettati sia gli artt. 4 e 11 del contratto di comodato d’uso del 10.3.2009, sia la suddetta prescrizione prot. n. 6871 del 5.9.2023;
-con provvedimento prot. n. 7368 del 6.9.2024 ha archiviato la SCIA, presentata il 3/4.9.2024 dalla sig.ra MM NE, nella qualità di legale rappresentante dell’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi di Oppido Lucano (PZ), relativa a opere di manutenzione straordinaria in sanatoria mediante diversa distribuzione e riorganizzazione degli spazi interni della Scuola dell’Infanzia, sita nell’immobile, di proprietà comunale, foglio n. 10, particella n. 988, subalterno n. 3, adibito a Scuola per l’Infanzia Paritaria, ritenendola irricevibile, in quanto le modifiche delle destinazioni d’uso erano state realizzate in violazione sia dell’Ordinanza n. 8 del 14.5.2024, della successiva diffida prot. n. 6185 del 18.7.2024 e della precedente prescrizione prot. n. 6871 del 5.9.2023;
-con provvedimento prot. n. 7505 del 10.9.2024 ha archiviato la SCIA, presentata il 9.9.2024 dalla medesima sig.ra MM NE, relativa a opere di manutenzione straordinaria in sanatoria mediante diversa distribuzione e riorganizzazione degli spazi interni della suddetta Scuola dell’Infanzia, dichiarandola improcedibile per stesse ragioni, indicate nel precedente provvedimento prot. n. 7368 del 6.9.2024, in quanto era stato depositato lo stesso progetto, allegato alla SCIA del 3/4.9.2024;
-con provvedimento prot. n. 7506 del 10.9.2024 ha archiviato la SCIA, presentata il 9.9.2024 sempre dalla sig.ra MM NE, relativa a opere di manutenzione straordinaria in sanatoria mediante diversa distribuzione e riorganizzazione degli spazi interni della suddetta Scuola dell’Infanzia, dichiarandola improcedibile per stesse ragioni, indicate nel precedente provvedimento prot. n. 7368 del 6.9.2024, in quanto era stato depositato lo stesso progetto, allegato alla SCIA del 3/4.9.2024.
L’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi di Oppido Lucano (PZ) con Ric. n. 403/2024 ha impugnato la suddetta diffida prot. n. 6185 del 18.7.2024 ed i predetti provvedimenti di archiviazione delle SCIE del 3/4.9.2024 e del 9.9.2024 prot. n. 7368 del 6.9.2024, prot. n. 7505 del 10.9.2024 e prot. n. 7506 del 10.9.2024, e con atto di motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Oppido Lucano prot. n. 7664 del 16.9.2024, con il quale è stata disposto la chiusura ad horas della Scuola per l’Infanzia Paritaria.
Il suddetto Ric. n. 403/2024 e il predetto atto di motivi aggiunti sono stati respinti da questo Tribunale con la Sentenza n. 491 del 10.10.2024, in quanto:
-il suddetto contratto di comodato d’uso del 10.3.2009: A) all’art. 2 richiama espressamente le allegate planimetrie del pianto terra e del primo piano dell’immobile di cui è causa, le quali indicano rispettivamente le destinazioni del piano terra ad attività scolastica e del primo piano a cucina, mensa e locali, utilizzati dal personale docente ed ATA, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per l’Edilizia Scolastica della Regione Basilicata con il parere n. 1303 del 28.6.2000; B) all’art. 4 è stato pattuito che “è fatto divieto al comodatario di modificare la destinazione d’uso relativa all’utilizzo della struttura per lo svolgimento delle attività della Scuola per l’Infanzia a pena di risoluzione in danno del contratto”; C) e all’art. 11 stabilisce che “alla scadenza del contratto la struttura dovrà essere restituita al Comune nello stato in cui si trova alla data odierna”, cioè secondo le suddette destinazioni del piano terra e del primo piano, indicate nel predetto art. 2 e nelle relative planimetrie allegate, espressamente richiamate dallo stesso art. 2;
-dal combinato disposto di cui alle predette disposizioni contrattuali si evince che la ricorrente associazione comodataria non può modificare le predette destinazioni del piano terra ad attività scolastica e del primo piano a cucina, mensa e locali, utilizzati dal personale docente ed ATA.
La VII^ Sezione del Consiglio di Stato prima, con Ordinanza n. 4281 del 13.11.2024, ha accolto dalla domanda cautelare, e poi con Sentenza n. 3309 del 16.4.2025 ha riformato la predetta Sentenza TAR Basilicata n. 491 del 10.10.2024, in quanto: 1) il contratto di comodato d’uso del 10.3.2009 deve essere interpretato nel senso che non prescrive alcuna limitazione relativa all’uso dei locali; 2) le destinazioni degli ambienti, indicate nella planimetria, allegata al predetto contratto, non sono destinazioni d’uso in senso tecnico; 3) il Comune di Oppido Lucano doveva rilasciare all’associazione appellante l’autorizzazione alla realizzazione della scala di sicurezza.
Intanto, con Del. n. 75 del 25.10.2024 la Giunta Comunale, nel riscontrare la nota del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Oppido Lucano prot. n. 7911 del 24.9.2024, di demandare alla valutazione degli organi politici dell’Ente ogni discrezionale determinazione in merito all’introduzione di eventuali modifiche al contratto di comodato del 10.3.2009, aveva espresso la volontà di non modificare il predetto contratto ed ha emanato nei confronti del suddetto Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia l’atto di indirizzo, di adottare “tutte le opportune misure, per assicurare il rispetto delle cogenti pattuizioni, liberamente convenute, del contatto di comodato e, in particolare, di quelle che impongono di mantenere inalterata la destinazione d’uso dei locali, così come previsto dallo stesso contratto (cfr. artt. 4 e 8)”
Quest’ultima Del. n. 75 del 25.10.2024 è stata impugnata dall’associazione riconosciuta di diritto privato Asilo Infantile Cav. Dott. C. Pafundi di Oppido Lucano con il presente ricorso, notificato il 20.12.2024 e depositato il 17.1.2025, deducendo: 1) l’incompetenza, in quanto con l’impugnata Del. n. 75 del 25.10.2024 aveva sostanzialmente revocato il contratto di comodato del 10.3.2009, la cui decisione avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio Comunale; 2) l’eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune di Oppido Lucano “intende ripristinare le condizioni iniziali di consegna dell’immobile”, “confidando che gli alunni possano spostarsi nella nuova struttura comunale”, perché vorrebbe accorpare tutti i servizi educativi nel nuovo Istituto scolastico, la cui costruzione è stata finanziata con i fondi del PNRR.
Si è costituito in giudizio il Comune di Oppido Lucano, il quale ha: A) eccepito: 1) l’inammissibilità del ricorso, per difetto della procura speciale; 2) l’improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse, in quanto dopo la suddetta Sentenza C.d.S. Sez. VII n. 3309 del 16.4.2025 l’impugnata Del. G.M. n. 75 del 25.10.2024 è priva di ogni efficacia lesiva; B) dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto: 1) la Giunta Comunale non aveva introdotto alcuna innovazione al contratto di comodato del 10.3.2009, ma lo ha solo interpretato; 2) l’impugnato atto di indirizzo era stato emanato, per assicurare il rispetto del predetto contratto di comodato, tenendo conto di quanto statuito da questo Tribunale con la citata Sentenza n. 491 del 10.10.2024.
Con memoria del 20.5.2025 l’associazione ricorrente ha insistito per l’accogliento del ricorso, richiamando la suddetta Sentenza C.d.S. Sez. VII n. 3309 del 16.4.2025.
All’Udienza Pubblica dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la nullità del mandato (cfr. ex multis TAR Basilicata Sentenza 820 del 29.1.2020), in quanto nella procura ad litem, allegata al ricorso, datata 10.9.2024, sta scritto che è stata rilasciata “ai fini dell’impugnazione degli atti del Comune di Oppido Lucano avanti al TAR Basilicata”, senza specificare che si riferisce all’impugnata Del. G.M. n. 75 del 25.10.2024. Peraltro, come evidenziato dal Comune resistente, la procura alle liti, allegata al ricorso, reca in calce la data del 10.9.2024, anteriore all’impugnata Del. G.M. n. 75 del 25.10.2024.
Al riguardo, va rilevato che sia i previgenti artt. 6, n. 4, R.D. n. 642/1907 e 35, comma 1, R.D. n. 1054/1924, sia l’art. 40, comma 1, lett. g), del vigente Codice del Processo Amministrativo statuivano/statuisce che nel processo amministrativo il conferimento al difensore del potere di rappresentanza in giudizio deve essere formalizzato con apposito “mandato speciale” e/o “procura speciale”, cioè una procura e/o un mandato che indichi con sufficiente precisione l’oggetto del ricorso, le parti e l’Autorità Giudiziaria che deve essere adita, in modo che non vi siano dubbi sulla delimitazione soggettiva, oggettiva e funzionale del mandato alla lite.
Inoltre, va precisato che il predetto vizio di nullità del mandato non può essere sanato ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., perché l’art. 39, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo prevede l’applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Civile, “per quanto non disciplinato dal presente Codice” e che devono essere comunque “compatibili” con il Codice del Processo Amministrativo, mentre, nella specie, l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. contempla la procura speciale, come requisito di ammissibilità del ricorso (cfr. sul punto cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze n. 1935 del 10.3.2025, n. 4275 del 13.5.2024, n. 3550 del 19.4.2024 e n. 1691 del 20.2.2024; TAR Reggio Calabria Sent. n. 654 dell’11.10.2022; TAR Molise Sent. n. 38 del 14.2.2022).
A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Oppido Lucano, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO