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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 403/2024 All'udienza del giorno 17.10.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. ) rappresentato e difesoParte_1 C.F._1
RTO A appellante contro
in persona del legale Controparte_1
) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. FOTZI CRISTIANA presente
appellata e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. SCHIRRU P.IVA_2
PI oggi sostituito da avv. Golme appellata la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consiglieri Rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 403/2024 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CAVOUR 55 SASSARI presso lo studio dell'avv. TAVERA ALBERTO ANGELO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (P.IVA elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA GORIZIA 40 SASSARI presso lo studio dell'avv. FOTZI CRISTIANA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellata e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (P.IVA ) già P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domicilia 80 CA SCHIRRU PI che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1 dina e di Controparte_4 sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 1.12.2020, alle ore 11.00 circa, nell'immobile sito nella via Pirandello 16 in Sassari, quando, superato il cancello di ingresso dello stabile, era caduto a terra a causa della presenza sulla pavimentazione di cavi elettrici utilizzati dalla società convenuta per il rifacimento dell'impianto di CP_1 illuminazione esterno. L'attore, allegato di aver lavorato come direttore dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dello stabile, precisava di aver riportato in conseguenza della caduta una “frattura del III e IV metacarpo mano sx e la frattura del radio dx”, con esiti di carattere permanente nella misura del 7%. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità della società convenuta nella sua qualità di esecutrice degli impianti elettrici e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 12.926,95 oltre al danno morale, interessi e rivalutazione monetaria. La , regolarmente costituita, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate, osservando che il sinistro era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal Pt_1 considerato, inoltre, che lo stesso era il direttore dei lavori e, quindi, a conoscenza dello stato dei luoghi. La società convenuta, premesso di essere assicurata per la responsabilità civile presso chiedeva l'autorizzazione per la Controparte_4 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini della manleva. Si costituiva la la quale, contestata la Controparte_4 ricostruzione attorea, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal e Pt_1 della domanda di manleva. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, dichiarata l'inutilizzabilità delle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi tardivamente allegate dall'attore nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., con sentenza n. 1057/2024, pubblicata il 18.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2043 c.c. e considerato che dalle prove testimoniali esperite emergeva che l'attore conosceva comunque lo stato dei luoghi, posto che lo stesso era il direttore dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel fabbricato sito nella via Pirandello 16 in Sassari – concludeva ritenendo che non sussistesse alcun nesso causale "tra la caduta di e l'esecuzione dei lavori da parte di Parte_1
e che, parimenti, non sussiste alcuna colpa a carico della Controparte_5 che l'evento lesivo era riconducibile unicamente alla condotta del danneggiato, il quale non aveva “posto in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'ingresso del cantiere e che la presenza di cavi elettrici, nel punto di esecuzione dei lavori, non era stata tale da incidere causalmente alla caduta”.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione Parte_1 ma 6, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il tribunale dichiarava l'inutilizzabilità delle compendio fotografico ritualmente depositato a prova contraria nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. a seguito delle produzioni eseguite dalla compagnia di assicurazione;
ii) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo giudice, pur riconoscendo che non poteva ritenersi provata la sua qualifica di direttore dei lavori, riconosceva in capo allo stesso una responsabilità proprio in virtù di tale qualifica;
iii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità dell'appellata in quanto la stessa aveva omesso di adottare le opportune misure di sicurezza all'interno del cantiere. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si sono costituite in giudizio la e la subentrata alla CP_1 Controparte_2
resi llo hiesto il rigetto Controparte_4 perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il giudice di primo grado, in difetto di una espressa qualificazione giuridica della parte attrice, inquadrava la domanda nell'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c. e le parti non hanno formulato alcuna contestazione specifica sul punto. La Corte, tuttavia, alla luce dei fatti e delle allegazioni dedotte in giudizio, ritiene che la fattispecie in esame debba essere ricondotta a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12159/2023) “Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado”). Ciononostante, le censure non sono fondate. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice dichiarava ingiustamente l'inutilizzabilità del compendio fotografico depositato nelle memorie n. 3, non ha pregio in quanto, come correttamente affermato dal tribunale, la produzione documentale era effettuata tardivamente. Contrariamente a quanto sostenuto, la compagnia assicurativa produceva le foto rappresentative dello stato dei luoghi unitamente alla comparsa di costituzione e non nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sicché l'appellante avrebbe dovuto effettuare la produzione de quo nelle prime o, al più tardi, nelle seconde memorie di cui al predetto articolo, secondo cui, nel testo ratione temporis applicabile, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Con i successivi motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato sostanzialmente l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'esclusiva responsabilità dell'appellata, la quale aveva omesso di adottare le opportune misure di sicurezza all'interno del cantiere. In particolare, l'appellante ha dedotto che “la avrebbe dovuto CP_1 segnalare con apposita cartellonistica e/o segnali di pericolo, posti in prossimità dell'accesso al cantiere, l'esecuzione dei lavori di posizionamento dei cavi elettrici che proprio per la loro insidiosità, dovevano essere adeguatamente segnalati”, evidenziando, inoltre, che contrariamente a quanto affermato in sentenza, dalle prove orali era emerso che il cantiere non era sorvegliato da alcun operaio. Il ha eccepito, infine, che la propria conoscenza dello stato dei luoghi era Pt_1 li i lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno del fabbricato e che, pertanto, lo stesso non poteva sapere dei lavori in corso all'esterno dell'immobile e, ciò, anche in considerazione del fatto che il proprio incarico era terminato 20 giorni prima del sinistro. Par tali ragioni, l'appellante ha concluso affermando che il primo giudice “sarebbe dovuto arrivare alla logica conclusione che la pericolosità dell'insidia, nonché l'imprevedibilità della stessa, hanno impedito all'attore di evitare il danno subito, evidenziando la sussistenza del nesso causale e della colpa a carico dell'impresa, attesa la mancanza di vigilanza del cantiere al momento del sinistro nonché degli avvisi necessari volti a segnalare il pericolo”. Ciò premesso, pur ritenendo che nel caso di specie il dimostrava che Pt_1
l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, essendo incontestato che lo stesso era caduto nel vialetto d'ingresso dello stabile, dove erano ancora in corso i lavori di completamento della rete elettrica, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. L'evento di danno, infatti, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il Pt_1 sebbene avesse concluso da poco il proprio incarico di direttore dei ristrutturazione della sola parte interna dell'immobile, era comunque a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi e, in particolare, del fatto che si trattasse di un cantiere dove stavano ancora ultimando i lavori di completamento dell'immobile e che il vialetto di ingresso, caratterizzato anche da naturale pendenza, era ancora interessato dai lavori di sistemazione dei cavi elettrici. Invero, come affermato dallo stesso tribunale, il dislivello presente nel vialetto avrebbe dovuto indurre il ad una ulteriore e maggiore cautela, data la Pt_1 conformazione dei luoghi nza, secondo il tribunale, non rappresentava
“una circostanza imputabile alla società appaltarice, bensì alla condotta dello stesso pedone, il quale, nell'utilizzo del vialetto, è tenuto a porre in essere condotte minime di diligenza, anche a fronte dello stato di pendenza e della natura di cantiere dei luoghi”), tenuto conto, altresì, che l'evento era avvenuto intorno alle 11.00, e quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità, nella quale, pertanto, il con un minimo di accortezza, avrebbe Pt_1 potuto evitare i numerosi cavi el sti all'ingresso dello stabile o, meglio ancora, non attraversali direttamente una volta scorti. Infine, è appena il caso di evidenziare che a nulla rileva la supposta violazione da parte della società appellata delle norme di sicurezza, peraltro solo genericamente allegata in comparsa conclusionale e su cui l'odierno appellante nulla deduceva a riprova negli atti precedenti, essendosi limitato a dedurre che subito dopo l'ingresso del vialetto erano presenti i cavi elettrici in corso di posizionamento (cfr. atto di citazione in primo grado “In data 01.12.2020 alle ore 11:38 circa in Sassari, l'Arch. , in qualità di direttore dei Parte_1 lavori, si recava presso il cantiere edile di via Pirandello 16 quando, giunto all'ingresso dello stabile, superato il cancello, inciampava sui cablaggi degli impianti elettrici in corso di posizionamento per l'esecuzione, da parte della società convenuta”). In tale modo confermando, quindi, la presenza evidente di un cantiere ancora aperto. La Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 ha, infatti, ribadito che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ e ciò, tenuto conto che, nel caso di specie, proprio in ragione della professione svolta dal lo stesso non poteva esimersi dall'adozione Pt_1 di particolari e ancora più marcate cautele finalizzate ad evitare qualsiasi evento infausto. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato, da una condotta disattenta e poco accorta dal il quale, utilizzando una maggiore Pt_1 diligenza ed attenzione nel percorre il vialetto di acceso dello stabile, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione delle appellate da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 5.201-26.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 1057/2024 2024; - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate che liquida in complessivi euro 2.906,00, ciascuna, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 17.10.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
RTO A appellante contro
in persona del legale Controparte_1
) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. FOTZI CRISTIANA presente
appellata e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. SCHIRRU P.IVA_2
PI oggi sostituito da avv. Golme appellata la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consiglieri Rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 403/2024 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CAVOUR 55 SASSARI presso lo studio dell'avv. TAVERA ALBERTO ANGELO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (P.IVA elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA GORIZIA 40 SASSARI presso lo studio dell'avv. FOTZI CRISTIANA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellata e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (P.IVA ) già P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domicilia 80 CA SCHIRRU PI che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1 dina e di Controparte_4 sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 1.12.2020, alle ore 11.00 circa, nell'immobile sito nella via Pirandello 16 in Sassari, quando, superato il cancello di ingresso dello stabile, era caduto a terra a causa della presenza sulla pavimentazione di cavi elettrici utilizzati dalla società convenuta per il rifacimento dell'impianto di CP_1 illuminazione esterno. L'attore, allegato di aver lavorato come direttore dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dello stabile, precisava di aver riportato in conseguenza della caduta una “frattura del III e IV metacarpo mano sx e la frattura del radio dx”, con esiti di carattere permanente nella misura del 7%. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità della società convenuta nella sua qualità di esecutrice degli impianti elettrici e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 12.926,95 oltre al danno morale, interessi e rivalutazione monetaria. La , regolarmente costituita, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate, osservando che il sinistro era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal Pt_1 considerato, inoltre, che lo stesso era il direttore dei lavori e, quindi, a conoscenza dello stato dei luoghi. La società convenuta, premesso di essere assicurata per la responsabilità civile presso chiedeva l'autorizzazione per la Controparte_4 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini della manleva. Si costituiva la la quale, contestata la Controparte_4 ricostruzione attorea, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal e Pt_1 della domanda di manleva. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, dichiarata l'inutilizzabilità delle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi tardivamente allegate dall'attore nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., con sentenza n. 1057/2024, pubblicata il 18.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2043 c.c. e considerato che dalle prove testimoniali esperite emergeva che l'attore conosceva comunque lo stato dei luoghi, posto che lo stesso era il direttore dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel fabbricato sito nella via Pirandello 16 in Sassari – concludeva ritenendo che non sussistesse alcun nesso causale "tra la caduta di e l'esecuzione dei lavori da parte di Parte_1
e che, parimenti, non sussiste alcuna colpa a carico della Controparte_5 che l'evento lesivo era riconducibile unicamente alla condotta del danneggiato, il quale non aveva “posto in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'ingresso del cantiere e che la presenza di cavi elettrici, nel punto di esecuzione dei lavori, non era stata tale da incidere causalmente alla caduta”.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione Parte_1 ma 6, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il tribunale dichiarava l'inutilizzabilità delle compendio fotografico ritualmente depositato a prova contraria nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. a seguito delle produzioni eseguite dalla compagnia di assicurazione;
ii) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo giudice, pur riconoscendo che non poteva ritenersi provata la sua qualifica di direttore dei lavori, riconosceva in capo allo stesso una responsabilità proprio in virtù di tale qualifica;
iii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità dell'appellata in quanto la stessa aveva omesso di adottare le opportune misure di sicurezza all'interno del cantiere. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si sono costituite in giudizio la e la subentrata alla CP_1 Controparte_2
resi llo hiesto il rigetto Controparte_4 perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il giudice di primo grado, in difetto di una espressa qualificazione giuridica della parte attrice, inquadrava la domanda nell'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c. e le parti non hanno formulato alcuna contestazione specifica sul punto. La Corte, tuttavia, alla luce dei fatti e delle allegazioni dedotte in giudizio, ritiene che la fattispecie in esame debba essere ricondotta a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12159/2023) “Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado”). Ciononostante, le censure non sono fondate. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice dichiarava ingiustamente l'inutilizzabilità del compendio fotografico depositato nelle memorie n. 3, non ha pregio in quanto, come correttamente affermato dal tribunale, la produzione documentale era effettuata tardivamente. Contrariamente a quanto sostenuto, la compagnia assicurativa produceva le foto rappresentative dello stato dei luoghi unitamente alla comparsa di costituzione e non nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sicché l'appellante avrebbe dovuto effettuare la produzione de quo nelle prime o, al più tardi, nelle seconde memorie di cui al predetto articolo, secondo cui, nel testo ratione temporis applicabile, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Con i successivi motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato sostanzialmente l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'esclusiva responsabilità dell'appellata, la quale aveva omesso di adottare le opportune misure di sicurezza all'interno del cantiere. In particolare, l'appellante ha dedotto che “la avrebbe dovuto CP_1 segnalare con apposita cartellonistica e/o segnali di pericolo, posti in prossimità dell'accesso al cantiere, l'esecuzione dei lavori di posizionamento dei cavi elettrici che proprio per la loro insidiosità, dovevano essere adeguatamente segnalati”, evidenziando, inoltre, che contrariamente a quanto affermato in sentenza, dalle prove orali era emerso che il cantiere non era sorvegliato da alcun operaio. Il ha eccepito, infine, che la propria conoscenza dello stato dei luoghi era Pt_1 li i lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno del fabbricato e che, pertanto, lo stesso non poteva sapere dei lavori in corso all'esterno dell'immobile e, ciò, anche in considerazione del fatto che il proprio incarico era terminato 20 giorni prima del sinistro. Par tali ragioni, l'appellante ha concluso affermando che il primo giudice “sarebbe dovuto arrivare alla logica conclusione che la pericolosità dell'insidia, nonché l'imprevedibilità della stessa, hanno impedito all'attore di evitare il danno subito, evidenziando la sussistenza del nesso causale e della colpa a carico dell'impresa, attesa la mancanza di vigilanza del cantiere al momento del sinistro nonché degli avvisi necessari volti a segnalare il pericolo”. Ciò premesso, pur ritenendo che nel caso di specie il dimostrava che Pt_1
l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, essendo incontestato che lo stesso era caduto nel vialetto d'ingresso dello stabile, dove erano ancora in corso i lavori di completamento della rete elettrica, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. L'evento di danno, infatti, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il Pt_1 sebbene avesse concluso da poco il proprio incarico di direttore dei ristrutturazione della sola parte interna dell'immobile, era comunque a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi e, in particolare, del fatto che si trattasse di un cantiere dove stavano ancora ultimando i lavori di completamento dell'immobile e che il vialetto di ingresso, caratterizzato anche da naturale pendenza, era ancora interessato dai lavori di sistemazione dei cavi elettrici. Invero, come affermato dallo stesso tribunale, il dislivello presente nel vialetto avrebbe dovuto indurre il ad una ulteriore e maggiore cautela, data la Pt_1 conformazione dei luoghi nza, secondo il tribunale, non rappresentava
“una circostanza imputabile alla società appaltarice, bensì alla condotta dello stesso pedone, il quale, nell'utilizzo del vialetto, è tenuto a porre in essere condotte minime di diligenza, anche a fronte dello stato di pendenza e della natura di cantiere dei luoghi”), tenuto conto, altresì, che l'evento era avvenuto intorno alle 11.00, e quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità, nella quale, pertanto, il con un minimo di accortezza, avrebbe Pt_1 potuto evitare i numerosi cavi el sti all'ingresso dello stabile o, meglio ancora, non attraversali direttamente una volta scorti. Infine, è appena il caso di evidenziare che a nulla rileva la supposta violazione da parte della società appellata delle norme di sicurezza, peraltro solo genericamente allegata in comparsa conclusionale e su cui l'odierno appellante nulla deduceva a riprova negli atti precedenti, essendosi limitato a dedurre che subito dopo l'ingresso del vialetto erano presenti i cavi elettrici in corso di posizionamento (cfr. atto di citazione in primo grado “In data 01.12.2020 alle ore 11:38 circa in Sassari, l'Arch. , in qualità di direttore dei Parte_1 lavori, si recava presso il cantiere edile di via Pirandello 16 quando, giunto all'ingresso dello stabile, superato il cancello, inciampava sui cablaggi degli impianti elettrici in corso di posizionamento per l'esecuzione, da parte della società convenuta”). In tale modo confermando, quindi, la presenza evidente di un cantiere ancora aperto. La Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 ha, infatti, ribadito che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ e ciò, tenuto conto che, nel caso di specie, proprio in ragione della professione svolta dal lo stesso non poteva esimersi dall'adozione Pt_1 di particolari e ancora più marcate cautele finalizzate ad evitare qualsiasi evento infausto. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato, da una condotta disattenta e poco accorta dal il quale, utilizzando una maggiore Pt_1 diligenza ed attenzione nel percorre il vialetto di acceso dello stabile, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione delle appellate da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 5.201-26.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 1057/2024 2024; - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate che liquida in complessivi euro 2.906,00, ciascuna, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 17.10.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni