Ordinanza collegiale 11 luglio 2019
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2019
Ordinanza presidenziale 12 febbraio 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2026, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02288/2026REG.PROV.COLL.
N. 01791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2025, proposto da Gruppo Air S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena n. 49;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tele A57 S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20864/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. LI LL;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 17 dicembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato non ammissibile la domanda, presentata dalla società Gruppo Air S.r.l., diretta ad ottenere l’assegnazione per l’anno 2017 dei contributi del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui al d.P.R. n. 198/2016. In particolare la domanda è stata ritenuta non ammissibile a causa della mancanza del requisito minimo occupazionale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 (otto dipendenti di cui due giornalisti), in quanto, con riguardo ad uno dei lavoratori indicato come dipendente, è stata rilevata l’incompatibilità tra la carica di amministratore unico della società da esso ricoperta e quella di giornalista/pubblicista dipendente subordinato della medesima società.
Con il ricorso introduttivo di primo grado la società interessata ha impugnato il provvedimento di non ammissione al contributo, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 146/2017; artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di diritto, falsa applicazione di lex specialis ; violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento;
3) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 146/2017, sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di struttura e di motivazione sotto altro profilo;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e 6 del d.P.R. n. 146/2017; eccesso di potere illogicità manifesta e difetto di istruttoria.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del 29 marzo 2019 con cui l’amministrazione, a fronte del reclamo presentato dalla società, ha confermato la decisione di non ammissione al contributo e la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017, deducendo:
1) l’invalidità derivata rispetto all’invalidità dell’atto di non ammissione impugnato con il ricorso introduttivo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; erronea valutazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 241/90; violazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e dell’art. 6 del d.P.R. n. 146/2017.
Con sentenza n. 20864 del 22 novembre 2024 il Tar Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti sulla base dei seguenti principali argomenti:
- la carica di amministratore unico è incompatibile con la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che l’amministratore unico accentra in sé tutti i poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza ai sensi dell’art. 2475 c.c.; a tale conclusione deve pervenirsi a prescindere dalla specifica disciplina di settore relativa al rapporto tra giornalista e direttore di testata, in quanto ai fini della domanda di accesso al beneficio dei contributi di cui al d.P.R. n. 146/2017 ciò che rileva è l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro tra la società istante e le professionalità che ne compongono l’organico;
- in base all’art. 4, lett. a) d.P.R. n. 146/2017, il requisito occupazionale costituisce una condizione di ammissibilità della domanda e, anche a tali fini, i lavoratori part time vanno computati tenendo conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
- non è tutelabile l’eventuale affidamento della società suscitato dall’ammissione al contributo per l’anno 2016 a stato societario invariato, in quanto non può esservi affidamento legittimo fondato su un provvedimento contrario a legge;
- non sussiste il vizio di difetto di motivazione, dedotto con i motivi aggiunti, atteso che la decisione si fonda su un argomento sufficientemente articolato e dà atto delle ragioni alla base del mancato accoglimento delle controdeduzioni della ricorrente;
- non sussiste la violazione dell’art. 12 l. n. 241/1990, dedotta con i motivi aggiunti, atteso che gli specifici requisiti di ammissione sono specificamente individuati dal d.P.R. n. 146/2017.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Gruppo Air S.r.l. deducendo:
1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui, nel respingere il terzo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, a fronte dell’assenza di un principio di incompatibilità tra la qualifica di amministratore e quella di lavoratore subordinato, non ha ritenuto che l’atto impugnato fosse affetto da carenza di istruttoria e di motivazione per non avere l’amministrazione accertato in concreto l’esistenza di indici idonei a comprovare la natura subordinata del rapporto di lavoro;
2) l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, in conseguenza della reiezione del terzo motivo, ha ritenuto infondato anche il primo motivo, non essendo stati soddisfatti i requisiti occupazionali minimi previsti per l’ammissione al contributo;
3) l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, in ragione della reiezione del terzo motivo di ricorso, ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla lesione del legittimo affidamento;
4) l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha ritenuto che, anche espungendo dal calcolo dei lavoratori subordinati l’amministratore unico, la società istante avrebbe raggiunto il requisito occupazionale minimo; sul punto l’appellante ribadisce, infatti, che il lavoratore a tempo parziale indicato quale dipendente avrebbe dovuto essere calcolato per intero e non limitatamente alle ore lavorate, con la conseguenza che risulterebbe raggiunto il numero minimo di otto lavoratori subordinati.
Parte appellante ha inoltre dichiarato di riproporre i motivi non esaminati e assorbiti dal Tar.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Al riguardo il collegio ritiene decisiva la circostanza che il soggetto indicato dalla società quale dipendente rivestiva la carica di amministratore “unico” della società medesima.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, “sussiste l’incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.” (v. Cass. civ., sez. trib., 23 novembre 2021, n. 36362; v. anche Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14374 che richiama Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2000 n. 6819; Cass. civ., sez. trib., 18 aprile 2019, n. 10909).
In definitiva: il ruolo di componente del consiglio di amministrazione non è incompatibile, in assoluto, con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto le decisioni vengono assunte collegialmente dall’organo amministrativo ed il soggetto interessato può quindi provare l’esistenza di indici rivelatori della subordinazione; il ruolo di amministratore unico è invece incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, giacché in tal caso vi è piena identità tra colui che esercita i poteri propri del datore di lavoro e colui che a tali poteri dovrebbe essere sottoposto.
Come correttamente rilevato dal Tar, ad una diversa soluzione non può condurre il richiamo operato da parte appellante alla disciplina prevista dalla l. n. 47/1948, in base alla quale l’attività di giornalista e teleoperatore risultano sottoposte al controllo del direttore di testata.
Ed infatti, tale deduzione non consente di superare l’elemento determinante ai fini dell’esclusione del rapporto di lavoro subordinato, costituito dall’assenza di reale alterità tra il soggetto che dovrebbe esercitare i poteri, tra cui in primis quello disciplinare, propri del datore di lavoro (cioè l’amministratore unico che adotta le decisioni relative all’amministrazione della società, rappresentandola anche nei rapporti esterni) ed il soggetto rispetto al quale deve accertarsi il rapporto di subordinazione.
3. Il secondo motivo, con cui sostanzialmente si ripropone il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, oltre ad essere estremamente generico è comunque infondato.
Al riguardo si rileva che:
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 146/2017, il requisito occupazionale è previsto non solo ai fini dell’assegnazione del punteggio ma, prima ancora, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo; in particolare, in base all’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), d.P.R. n. 146/2017, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto avere almeno otto dipendenti, di cui due giornalisti.
- è irrilevante che l’art. 4 del d.P.R. n. 146/2017 non prevede espressamente un’incompatibilità tra amministratore unico e lavoratore dipendente: la predetta disposizione richiede, infatti, che la società abbia un numero minimo di lavoratori dipendenti, spettando poi all’amministrazione verificare la sussistenza o meno, in concreto, del rapporto di lavoro dipendente tra il lavoratore indicato e la società istante.
4. Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Al riguardo deve rilevarsi che ogni domanda di contributo è relativa ad una singola annualità ed è seguita da un’autonoma istruttoria e da un autonomo provvedimento di ammissione; pertanto il conseguimento del contributo per un’annualità non può suscitare nell’interessato un affidamento legittimo nel futuro ed eventuale riconoscimento del contributo per annualità successive, a maggior ragione a fronte di una carenza degli specifici presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio (analogo principio è stato affermato, seppure in materia diversa, da Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8037).
5. Anche il quarto motivo di appello è infondato.
Come già affermato dal Tar, deve ribadirsi che l’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017, nel disciplinare il requisito occupazionale minimo per l’ammissione al contributo di cui è causa, prevede espressamente che “ Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate ”.
Pertanto l’amministrazione ha correttamente tenuto conto, con riguardo al dipendente assunto a tempo parziale, della percentuale di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate, nel caso in esame pari al 20%.
Ad una diversa conclusione non può giungersi valorizzando l’ultimo inciso dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017, secondo cui “ In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda ”.
Secondo parte appellante la locuzione “dipendenti occupati” darebbe rilievo, in via transitoria e quanto meno per il periodo dal 2016 al 2018, al numero dei dipendenti, a prescindere dalle ore effettivamente lavorare, anche in deroga al criterio di computo indicato nell’inciso precedente.
Il collegio ritiene, tuttavia, che con tale disposizione il legislatore ha voluto stabilire, prevedendo anche una disciplina transitoria, solamente il tempo in cui deve sussistere o essere mantenuto il requisito occupazionale richiesto ai fini dell’ammissione al contributo, che va comunque calcolato secondo i criteri previsti dall’inciso precedente che non viene in alcun modo derogato. In particolare, per i primi tre anni (dal 2016 al 2018) è sufficiente che il requisito occupazionale sussista al momento della presentazione della domanda; per l’anno 2019 è necessario che sussista, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche nell’anno precedente (tenendo conto della media dei dipendenti occupati in tale arco temporale); a partire dall’anno 2020 è necessario che sussista, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche nei due anni precedenti (tenendo conto della media dei dipendenti occupati in tale arco temporale).
D’altronde, l’interpretazione della locuzione “dipendenti occupati” fornita da parte appellante si risolverebbe, a ben vedere, in una vera e propria abrogazione della previsione secondo cui i dipendenti a tempo parziale vanno considerati non come unità ma in base alle ore effettivamente lavorate: infatti, la predetta locuzione è impiegata dal legislatore non solo con riferimento alla disciplina transitoria degli anni dal 2016 al 2018 ed alla disciplina transitoria dell’anno 2019, ma anche con riferimento alla disciplina a regime dal 2020 in poi.
6. Infine, quanto ai motivi aggiunti dedotti in primo grado, che parte appellante ha riproposto in appello (v. chiaramente pag. 22 dell’atto di appello), va considerato quanto segue.
In primo luogo, il Tar si è espressamente pronunciato sui motivi aggiunti ritenendoli infondati, cosicché la mera riproposizione dei predetti motivi, in assenza di una specifica contestazione della motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento della valutazione di infondatezza, deve considerarsi inammissibile.
In ogni caso, il collegio condivide quanto affermato dal Tar in ordine alla infondatezza dei predetti motivi aggiunti, atteso che:
- con il primo motivo dei motivi aggiunti è stata fatta valere l’illegittimità derivata rispetto al provvedimento di non ammissione impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado; pertanto, la reiezione di quest’ultimo impedisce di ritenere sussistente la dedotta invalidità derivata;
- i provvedimenti impugnati sono sufficientemente motivati in quanto richiamano le disposizioni applicate nonché le ragioni per le quali si è ritenuto non raggiunto il requisito occupazionale previsto ai fini dell’ammissione al contributo;
- i requisiti di ammissione sono puntualmente determinati dal d.P.R. n. 146/2017, applicato correttamente dall’amministrazione, per tutte le ragioni già sopra ampiamente esposte;
- il quarto motivo dei motivi aggiunti, riproduttivo del quarto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, è infondato per le ragioni indicate al punto 5. della presente motivazione.
7. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
8. Le spese processuali sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo. Nulla deve essere disposto nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore del Ministero della somma di euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De FE, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
LI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI LL | RG De FE |
IL SEGRETARIO