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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18946 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. ZANGHI MARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. ZANGHI MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Barano di Ischia il 11/04/2015; che dal matrimonio erano nati due figli: MA, nato il [...] e nata il Per_1
18/09/2018; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 - I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
essi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 – Gli stessi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con obbligo reciproco alla comunicazione degli eventuali cambi di residenza;
3 - I figli MA e , ancorché minorenni, verranno affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la potestà genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ne avrà l'accudimento, mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla loro educazione, salute ed istruzione dovranno essere assunte concordemente (art.155 c.c.);
4 – I coniugi convengono che la casa familiare di proprietà di , con tutti gli Parte_1
arredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli effetti personali del signor , è assegnata in uso Pt_1
alla signora . CP_1
provvederà a rilasciare l'abitazione dalla sottoscrizione dei presenti Parte_1
accordi ed a ritirare i propri effetti personali entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli stessi.
5 – verserà mensilmente alla moglie, Sig.ra quale Parte_1 CP_1
contribuzione al mantenimento dei figli MA e , rispettivamente di anni 15 e 6, a far tempo Per_1 dalla sottoscrizione del presente accordo, la somma complessiva di € 700,00 (Euro trecentocinquanta/00 ciascuno).
Tale somma dovrà essere corrisposta con bonifico postale di cui alle coordinate
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà soggetta ad aggiornamento secondo gli indici ISTAT a partire da novembre 2025.L'assegno unico dei figli verrà erogato ai coniugi in pari misura (50%), previa comunicazione ai competenti uffici da parte del richiedente detta misura economica.
I coniugi si obbligano a concorrere in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie, previamente concordate e comunque documentate, mediche, non coperte dal SSN e scolastiche dei figli MA e;
si obbligano altresì al pagamento in ragione del 50% ciascuno, delle spese Per_1
2 per palestre o attività sportive e ricreative del minore;
il tutto come da protocollo del 7.03.2018 tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Napoli.
Inoltre, i coniugi concorreranno in ragione del 50% al pagamento delle spese inerenti le utenze idriche ed elettriche dell'abitazione del in Barano d'Ischia alla via Testa 74, data Pt_1
in uso alla Sig.ra che la occuperà con i figli MA e;
CP_1 Per_1
6 - Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in considerazione del lavoro svolto dal padre , marittimo, che comporta cambi di turni anche frequenti, allo stato Parte_1
attuale, potrà tenere con se i figli almeno due week end al mese (sabato e domenica), da concordare con la genitrice nella settimana precedente, e potrà stare con i figli il pomeriggio, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, previo accordo con la madre, nell'abitazione di via Testa 74 in Barano d'Ischia; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni tale festività, Pasqua e Pasquetta, a partire dal Venerdì Santo;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività civili e religiose, e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
7 - I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento perché ciascuno economicamente autosufficiente.
8 - I coniugi restano edotti di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi soprattutto in relazione ai figli;
prestano sin d'ora il loro vicendevole consenso al rilascio dei passaporti.
9 - Esecuzione immediata degli accordi – Le parti convengono di continuare a dare esecuzione agli accordi tutti di cui al presente ricorso nelle more dell'omologa, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.1, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2015, vol. M);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barano d'Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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