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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3360/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Parte_1 C.F._1
Via S. Tugini n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonia Masucci, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49 depositato in data 06.07.2024 , chiedendo la Parte_1 separazione, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Foggia Controparte_1 in data 28.06.2005, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Foggia (atto n. 242, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la pagina 1 di 7 figlia (nata il [...]); che lei è un insegnante di scuola primaria, mentre il marito è Persona_1 operaio presso “Rosso Gargano S.C.A.P.A.” di Foggia;
che la dimora coniugale è stata fissata in Foggia, alla Via Giuseppe Lenotti n. 109, presso un appartamento (con annesso box) di sua esclusiva proprietà, per il quale è gravata dal pagamento di una rata mensile di mutuo di € 600,00 sino al 31.12.2047; che le parti sono contitolari di un conto corrente, mentre il solo resistente è titolare di un conto BancoPosta sul quale confluisce l'assegno unico universale per la figlia;
che ciascun coniuge è proprietario di un'autovettura; che la figlia ha concluso la scuola primaria e frequenta diverse attività nel tempo libero, come da piano genitoriale allegato;
che, a causa di incomprensioni, è venuta meno la comunione di intenti tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, anche per tutelare l'equilibrio della figlia, ha deciso di richiedere la separazione;
che il resistente non ha accettato il suo invito di procedere in via consensuale.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto: di stabilirsi che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale;
di disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di lei e con disciplina del diritto di visita paterno;
di disporsi un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della figlia per un importo di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%; di assegnarle la casa coniugale, con le relative pertinenze, per abitarci con la figlia, chiedendo disporsi l'allontanamento del coniuge da tale abitazione;
di stabilirsi che il mutuo gravante per l'acquisto della casa continuerà ad essere pagato esclusivamente da lei, precisando che venga trasferito al marito dal conto corrente cointestato l'importo di € 82.000,00 relativo alla vendita di un immobile di proprietà esclusiva del marito, mentre la restante quota resterà nella sua disponibilità.
Infine, nel medesimo ricorso, ha domandato, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 06/11/2024.
A tale udienza è comparsa personalmente solo la ricorrente con il suo difensore e, all'esito, il Giudice relatore, con ordinanza, ha dichiarato la contumacia del resistente il quale, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini:
“autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
e) nel giorno della festa del papà e del compleanno del genitore;
assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla madre immediatamente la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT,
pagina 2 di 7 e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli. AUU al 50%, prevedendo che lo stesso sia versato per la quota di pertinenza della madre mensilmente alla stessa dal resistente, sul cui conto è accreditato”; inoltre, ha rinviato la causa all'udienza del 17.02.2025.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025 la ricorrente ha aderito alle condizioni dell'ordinanza del Giudice.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., pervenuto favorevole con nota in atti del 19.02.2025.
*******
Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia, già dichiarata con ordinanza all'udienza del 06.11.2024, di , regolarmente citato in giudizio e non costituito. Controparte_1
1)Sulla pronuncia di separazione.
AE LI ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente e dalla contumacia del resistente.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2)Sull'affidamento e collocamento di Persona_1
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e il collocamento presso di sé della Parte_1 figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il Collegio ritiene opportuno, nell'interesse della minore, confermare l'affido condiviso e il collocamento presso la madre, come già statuiti provvisoriamente dal Giudice nell'ordinanza del 06.11.2024.
Infatti, nel corso del giudizio, non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente, elementi che denotino profili di inidoneità genitoriale del resistente, benché non costituito, seppure regolarmente citato.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e le decisioni di maggiore interesse per i figli pagina 3 di 7 devono essere prese in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Peraltro, ciascun genitore è autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, va confermato secondo i tempi e le modalità definiti dal
Giudice in ordinanza del 06.11.2024.
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita va definito nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
e) nel giorno della festa del papà e del compleanno del genitore”.
3)Sull'assegnazione della casa coniugale.
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. Parte_1
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del Giudice.
Va, dunque, confermata in questa sede anche l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia minore , presso di sé collocata in via prevalente. Persona_1
4)Sull'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
In merito al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia minore versando un assegno mensile di € 200,00, con spese straordinarie della Persona_1 minore da sostenersi al 50% da entrambi i genitori.
Il Giudice, con ordinanza del 06.11.2024, ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia aumentato ad € 300,00 mensili “ritenuta la richiesta di € 200,00 per il mantenimento della minore inadeguato a soddisfarne tutte le esigenze alimentari, di abbigliamento, scolastiche ordinarie, di alloggio e di utenze a cui dovrà provvedere la madre per quel che si specificherà”.
La ricorrente ha aderito all'importo stabilito dal Giudice, mentre il resistente non si è opposto, decidendo di rimanere contumace.
Nel caso di specie, considerato che la figlia è stata collocata con la madre, la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, è pacifico che debba essere disposto un assegno di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del Giudice, tenuto conto delle esigenze della figlia minore e, valutata la situazione reddituale delle parti come rappresentata in atti da parte della ricorrente, appare equo confermare pagina 4 di 7 quanto già disposto al riguardo con ordinanza, determinando l'obbligo posto a carico di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a
[...] Persona_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori hanno diritto a percepirlo nella misura del 50% “prevedendo che lo stesso sia versato per la quota di pertinenza della madre mensilmente alla stessa dal resistente”, considerato l'accredito su un conto postale intestato al solo resistente, come riferito dalla ricorrente.
5)Sulla pronuncia di divorzio.
La ricorrente contestualmente alla separazione personale ha richiesto, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi anche la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sul punto viene disposto, con separata ordinanza, il rinvio della trattazione ad altra udienza, tenuto conto della decorrenza dei termini per l'ammissibilità della istanza.
6)Sulle spese di lite.
Trattandosi di pronuncia soltanto parziale, la regolamentazione delle spese viene rinviata alla decisone definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
20/11/1972 e , nata a [...] in data [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Foggia il 28/06/2005;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 242, parte II, serie A, anno 2005);
3) dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre e con disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva indicata;
4) assegna la casa coniugale a per abitarla unitamente alla figlia minore Parte_1 Per_1
presso di lei collocata in via prevalente;
[...]
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 minore versando a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la Persona_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il LI dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarò corrisposto al 50% ad entrambi i genitori;
pagina 5 di 7 6) rinvia la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva;
7) dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 08.04.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
Preso atto della pronuncia di separazione intercorsa tra le parti nel procedimento n. 3360/2024 R.G.; osservato che è stata formulata domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che occorre rimettere la causa sul ruolo e disporre rinvio per la trattazione della stessa, in modo da osservare i termini di ammissibilità della domanda, oltre che il carico del ruolo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia la trattazione del procedimento all' udienza cartolare del 04.02.2026, ore di rito, per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Dà mandato alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il giorno 08.04.2025
IL GIUDICE REL./EST. dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3360/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Parte_1 C.F._1
Via S. Tugini n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonia Masucci, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49 depositato in data 06.07.2024 , chiedendo la Parte_1 separazione, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Foggia Controparte_1 in data 28.06.2005, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Foggia (atto n. 242, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la pagina 1 di 7 figlia (nata il [...]); che lei è un insegnante di scuola primaria, mentre il marito è Persona_1 operaio presso “Rosso Gargano S.C.A.P.A.” di Foggia;
che la dimora coniugale è stata fissata in Foggia, alla Via Giuseppe Lenotti n. 109, presso un appartamento (con annesso box) di sua esclusiva proprietà, per il quale è gravata dal pagamento di una rata mensile di mutuo di € 600,00 sino al 31.12.2047; che le parti sono contitolari di un conto corrente, mentre il solo resistente è titolare di un conto BancoPosta sul quale confluisce l'assegno unico universale per la figlia;
che ciascun coniuge è proprietario di un'autovettura; che la figlia ha concluso la scuola primaria e frequenta diverse attività nel tempo libero, come da piano genitoriale allegato;
che, a causa di incomprensioni, è venuta meno la comunione di intenti tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, anche per tutelare l'equilibrio della figlia, ha deciso di richiedere la separazione;
che il resistente non ha accettato il suo invito di procedere in via consensuale.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto: di stabilirsi che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale;
di disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di lei e con disciplina del diritto di visita paterno;
di disporsi un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della figlia per un importo di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%; di assegnarle la casa coniugale, con le relative pertinenze, per abitarci con la figlia, chiedendo disporsi l'allontanamento del coniuge da tale abitazione;
di stabilirsi che il mutuo gravante per l'acquisto della casa continuerà ad essere pagato esclusivamente da lei, precisando che venga trasferito al marito dal conto corrente cointestato l'importo di € 82.000,00 relativo alla vendita di un immobile di proprietà esclusiva del marito, mentre la restante quota resterà nella sua disponibilità.
Infine, nel medesimo ricorso, ha domandato, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 06/11/2024.
A tale udienza è comparsa personalmente solo la ricorrente con il suo difensore e, all'esito, il Giudice relatore, con ordinanza, ha dichiarato la contumacia del resistente il quale, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini:
“autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
e) nel giorno della festa del papà e del compleanno del genitore;
assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla madre immediatamente la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT,
pagina 2 di 7 e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli. AUU al 50%, prevedendo che lo stesso sia versato per la quota di pertinenza della madre mensilmente alla stessa dal resistente, sul cui conto è accreditato”; inoltre, ha rinviato la causa all'udienza del 17.02.2025.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025 la ricorrente ha aderito alle condizioni dell'ordinanza del Giudice.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., pervenuto favorevole con nota in atti del 19.02.2025.
*******
Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia, già dichiarata con ordinanza all'udienza del 06.11.2024, di , regolarmente citato in giudizio e non costituito. Controparte_1
1)Sulla pronuncia di separazione.
AE LI ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente e dalla contumacia del resistente.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2)Sull'affidamento e collocamento di Persona_1
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e il collocamento presso di sé della Parte_1 figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il Collegio ritiene opportuno, nell'interesse della minore, confermare l'affido condiviso e il collocamento presso la madre, come già statuiti provvisoriamente dal Giudice nell'ordinanza del 06.11.2024.
Infatti, nel corso del giudizio, non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente, elementi che denotino profili di inidoneità genitoriale del resistente, benché non costituito, seppure regolarmente citato.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e le decisioni di maggiore interesse per i figli pagina 3 di 7 devono essere prese in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Peraltro, ciascun genitore è autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, va confermato secondo i tempi e le modalità definiti dal
Giudice in ordinanza del 06.11.2024.
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita va definito nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
e) nel giorno della festa del papà e del compleanno del genitore”.
3)Sull'assegnazione della casa coniugale.
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. Parte_1
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del Giudice.
Va, dunque, confermata in questa sede anche l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia minore , presso di sé collocata in via prevalente. Persona_1
4)Sull'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
In merito al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia minore versando un assegno mensile di € 200,00, con spese straordinarie della Persona_1 minore da sostenersi al 50% da entrambi i genitori.
Il Giudice, con ordinanza del 06.11.2024, ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia aumentato ad € 300,00 mensili “ritenuta la richiesta di € 200,00 per il mantenimento della minore inadeguato a soddisfarne tutte le esigenze alimentari, di abbigliamento, scolastiche ordinarie, di alloggio e di utenze a cui dovrà provvedere la madre per quel che si specificherà”.
La ricorrente ha aderito all'importo stabilito dal Giudice, mentre il resistente non si è opposto, decidendo di rimanere contumace.
Nel caso di specie, considerato che la figlia è stata collocata con la madre, la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, è pacifico che debba essere disposto un assegno di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del Giudice, tenuto conto delle esigenze della figlia minore e, valutata la situazione reddituale delle parti come rappresentata in atti da parte della ricorrente, appare equo confermare pagina 4 di 7 quanto già disposto al riguardo con ordinanza, determinando l'obbligo posto a carico di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a
[...] Persona_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori hanno diritto a percepirlo nella misura del 50% “prevedendo che lo stesso sia versato per la quota di pertinenza della madre mensilmente alla stessa dal resistente”, considerato l'accredito su un conto postale intestato al solo resistente, come riferito dalla ricorrente.
5)Sulla pronuncia di divorzio.
La ricorrente contestualmente alla separazione personale ha richiesto, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi anche la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sul punto viene disposto, con separata ordinanza, il rinvio della trattazione ad altra udienza, tenuto conto della decorrenza dei termini per l'ammissibilità della istanza.
6)Sulle spese di lite.
Trattandosi di pronuncia soltanto parziale, la regolamentazione delle spese viene rinviata alla decisone definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
20/11/1972 e , nata a [...] in data [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Foggia il 28/06/2005;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 242, parte II, serie A, anno 2005);
3) dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre e con disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva indicata;
4) assegna la casa coniugale a per abitarla unitamente alla figlia minore Parte_1 Per_1
presso di lei collocata in via prevalente;
[...]
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 minore versando a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la Persona_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il LI dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarò corrisposto al 50% ad entrambi i genitori;
pagina 5 di 7 6) rinvia la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva;
7) dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 08.04.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
Preso atto della pronuncia di separazione intercorsa tra le parti nel procedimento n. 3360/2024 R.G.; osservato che è stata formulata domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che occorre rimettere la causa sul ruolo e disporre rinvio per la trattazione della stessa, in modo da osservare i termini di ammissibilità della domanda, oltre che il carico del ruolo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia la trattazione del procedimento all' udienza cartolare del 04.02.2026, ore di rito, per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Dà mandato alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il giorno 08.04.2025
IL GIUDICE REL./EST. dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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