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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT NC TT Presidente dott. CO FR LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10875/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di giudice del lavoro esponendo di avere stipulato nel corso degli anni una serie di contratti a tempo determinato con il intimato, prestando servizio come CP_1 docente di scuola secondaria a far data dall'anno scolastico 2001/02 e fino all'anno scolastico 2014/15, essendo quindi immessa in ruolo con decorrenza dal 1° settembre
2015; di avere tuttavia sempre percepito la retribuzione iniziale senza il riconoscimento anno per anno di alcuna anzianità di servizio;
che con specifico decreto di ricostruzione
Pag. 1 di 8 della carriera le erano stati infine riconosciuti a fini giuridici ed economici soli 9 anni e 8 mesi di anzianità, mentre avrebbe dovuto esserle attribuita una superiore anzianità, pari a
10 anni, 4 mesi e 3 giorni, con conseguente incremento della retribuzione tabellare in virtù dell'accesso alla fascia stipendiale 9-14 in anticipo rispetto a quanto finalmente riconosciutole.
Richiamata la normativa di origine comunitaria e la giurisprudenza, sia unionale che interna, concludeva richiedendo l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata a decorrere dal primo contratto a tempo determinato stipulato, nonché l'equiparazione del trattamento economico a quello dei dipendenti di ruolo, così vantando differenze retributive quantificate in € 24.248,82 per le quali chiedeva la condanna del al relativo pagamento, come da conteggio inglobato CP_1
nel ricorso, vinte le spese del giudizio con distrazione.
Radicato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio eccependo il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese economiche, comunque nel merito richiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita in maniera documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 10875/2023, depositata il 30 novembre 2023, che, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ma accolta quella di prescrizione, respingeva nel merito il ricorso CP_1
ritenendo sostanzialmente corretta l'anzianità riconosciuta alla lavoratrice al momento dell'immissione in ruolo e indimostrata la spettanza di differenze retributive, anche condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 15 marzo 2023 la presentava appello avverso la decisione, Pt_1
censurando il rigetto delle proprie domande, a dispetto della costante giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla scia di quella unionale ampiamente richiamata, così insistendo per il loro accoglimento e per la liquidazione degli importi originariamente richiesti, vinte le spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1
restato contumace.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle ragioni che di seguito si espongono.
Pag. 2 di 8 Occorre infatti rilevare in via preliminare che la parte appellante ha omesso di censurare il capo della sentenza che, nel respingere integralmente il ricorso introduttivo, aveva comunque espressamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal
[...]
, così esprimendosi: “2) È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione Controparte_1
sollevata dalla parte convenuta non risultando atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso giurisdizionale”. Pertanto, in mancanza di impugnativa avverso tale specifico punto, sulla declaratoria di prescrizione delle pretese vantate fino alla data del 10 aprile
2017, ovverossia fino al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo, si è formato il giudicato.
Ciò posto, quanto al merito della questione, è condivisibile la censura rivolta alla sentenza impugnata dalla parte appellante, in quanto il (parziale) rigetto delle domande contrasta in maniera insanabile con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia.
Osserva infatti la Corte, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Invero, la giurisprudenza della Corte di Giustizia è ferma nel ritenere che:
• la clausola 4 dell'Accordo-quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa
C-307/05, Del;
8 settembre 2011, causa C-177/10 OS AN); Persona_1
• il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
Pag. 3 di 8 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
• le maggiorazioni retributive, che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9 luglio 2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
• a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5 giugno 2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi).
I principi appena riassunti sono stati integralmente ribaditi dalla Corte di Lussemburgo da ultimo nella sentenza del 20 giugno 2019 in causa C-72/18, TA Arostegui, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale”.
Dunque, la giustificazione di una diversità di trattamento deve essere fondata su elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego in questione e che possono scaturire dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, oppure da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Pag. 4 di 8 Si è ulteriormente specificato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti sociali, perché tutti i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri della funzione.
Si è quindi stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento in riferimento alla valutazione dell'anzianità di servizio, si deve provvedere alla disapplicazione della norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'Accordo-quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione. Per garantirne la piena efficacia, devono dunque disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(in tali precisi termini, Corte di Giustizia dell'8 novembre 2011, OS AN punti da
49 a 56 e, quanto alla giurisprudenza interna, si veda per tutte Cass. n. 22558/2016).
Né il carattere discriminatorio del trattamento riservato agli assunti a tempo determinato in pendenza del contratto a termine può essere escluso facendo leva sulla circostanza che, in ambito scolastico, al personale successivamente immesso in ruolo è assicurato il riconoscimento dell'anzianità pregressa attraverso l'istituto della ricostruzione della carriera, posto che detta ricostruzione, in relazione alla quale valgono i principi affermati da Cass. n. 31149/2019, opera per il periodo successivo alla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e non elimina la disparità di trattamento pregressa.
Si può, dunque, affermare, in continuità con quanto già stabilito in più pronunce dalla
Suprema Corte (si vedano, fra le tante, Cass. n. 35569/2021; Cass. n. 35232/2021; Cass.
17314/2020) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo-quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi
Pag. 5 di 8 costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo) e perché non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
In particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, citata, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019, citata, e Cass. n. 31150/2019).
Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta stipulato tra le parti il contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, nel valutare la natura discriminatoria o meno della disciplina della ricostruzione della carriera dettata dal T.U., un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ai sensi dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile a norma dell'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Tali principi risultano pienamente validi anche per la soluzione del caso di specie, ove si deve dunque considerare fondata la domanda di riconoscimento integrale del servizio pre- ruolo prestato dall'appellante, ciò che comporta le ricadute dalla stessa evidenziate nell'accesso ai cd. gradoni stipendiali e quindi alla progressione della retribuzione spettante, che va riconosciuta anche in riferimento al periodo anteriore all'immissione in ruolo.
Pag. 6 di 8 Con riferimento alla concreta determinazione delle differenze retributive conseguenti ad una tale declaratoria, si deve rilevare che nel giudizio di primo grado il CP_1
appellato non ha specificamente contestato i conteggi elaborati dalla , limitandosi Pt_1 alla generica frase “ci si oppone alla quantificazione monetaria richiesta” nella memoria difensiva, il che risulta con evidenza del tutto irrilevante allo scopo, e che non è nemmeno comparso alla successiva udienza di discussione del 30 novembre 2023, celebrata all'esito della riformulazione dei conteggi a cura della ricorrente.
Ciò posto, si deve ulteriormente rilevare che, a dispetto della nuova formulazione in primo grado di conteggi nei limiti della prescrizione e riportati nelle note autorizzate depositate il 14 novembre 2023, la difesa dell'appellante ha in questo grado incongruamente e inammissibilmente insistito per la condanna dell'amministrazione alla somma di cui al ricorso introduttivo, omettendo maliziosamente qualsiasi riferimento a tali circostanze.
In ultimo, si deve rilevare che la Suprema Corte ha di recente chiarito che, ferma la non sovrapposizione fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, deve escludersi che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente (ed a.t.a.) ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (in tali termini, Cass. n.
13618/2025). In sostanza, il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, attualmente al solo 2013.
Orbene, alla luce di quanto appena posto in evidenza e atteso che sulla declaratoria di prescrizione dei crediti vantati dalla si è formato il giudicato, come in precedenza Pt_1
evidenziato, fino alla data del 17 aprile 2017, il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 anni va riconosciuto solo dall'anno scolastico 2015/16 e quello alla successiva fascia 15-20 anni solo dall'anno scolastico 2021/22, così non rilevando tale ultimo incremento ai fini del presente giudizio.
Ne consegue che residuano in favore della lavoratrice appellante differenze retributive per un importo di € 12.000,15 secondo i nuovi conteggi elaborati in primo grado e in precedenza menzionati.
Pag. 7 di 8 In forza di tutto quanto fino a questo punto esposto, l'appello va parzialmente accolto, sulla base del riconoscimento del diritto della all'integrale anzianità di servizio Pt_1
maturata a decorrere dalla prima immissione in servizio a tempo determinato, nonché del trattamento stipendiale spettante al personale di ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati a decorrere dalla citata data, senza tenersi conto dell'anno 2013 per quanto sopra precisato. Per l'effetto, il va condannato al pagamento in suo favore delle corrispondenti Controparte_1
differenze retributive, oltre ratei di tredicesima e accessori, come indicato in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in ragione del solo parziale accoglimento delle pretese, esse possono essere compensate integralmente tra le parti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10875/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di al riconoscimento dell'intero servizio Parte_1
pre-ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 2001/02;
- per l'effetto condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 12.000,15 oltre ratei di tredicesima e accessori come per
[...]
legge fino al saldo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO FR LA IT NC TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT NC TT Presidente dott. CO FR LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10875/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di giudice del lavoro esponendo di avere stipulato nel corso degli anni una serie di contratti a tempo determinato con il intimato, prestando servizio come CP_1 docente di scuola secondaria a far data dall'anno scolastico 2001/02 e fino all'anno scolastico 2014/15, essendo quindi immessa in ruolo con decorrenza dal 1° settembre
2015; di avere tuttavia sempre percepito la retribuzione iniziale senza il riconoscimento anno per anno di alcuna anzianità di servizio;
che con specifico decreto di ricostruzione
Pag. 1 di 8 della carriera le erano stati infine riconosciuti a fini giuridici ed economici soli 9 anni e 8 mesi di anzianità, mentre avrebbe dovuto esserle attribuita una superiore anzianità, pari a
10 anni, 4 mesi e 3 giorni, con conseguente incremento della retribuzione tabellare in virtù dell'accesso alla fascia stipendiale 9-14 in anticipo rispetto a quanto finalmente riconosciutole.
Richiamata la normativa di origine comunitaria e la giurisprudenza, sia unionale che interna, concludeva richiedendo l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata a decorrere dal primo contratto a tempo determinato stipulato, nonché l'equiparazione del trattamento economico a quello dei dipendenti di ruolo, così vantando differenze retributive quantificate in € 24.248,82 per le quali chiedeva la condanna del al relativo pagamento, come da conteggio inglobato CP_1
nel ricorso, vinte le spese del giudizio con distrazione.
Radicato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio eccependo il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese economiche, comunque nel merito richiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita in maniera documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 10875/2023, depositata il 30 novembre 2023, che, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ma accolta quella di prescrizione, respingeva nel merito il ricorso CP_1
ritenendo sostanzialmente corretta l'anzianità riconosciuta alla lavoratrice al momento dell'immissione in ruolo e indimostrata la spettanza di differenze retributive, anche condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 15 marzo 2023 la presentava appello avverso la decisione, Pt_1
censurando il rigetto delle proprie domande, a dispetto della costante giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla scia di quella unionale ampiamente richiamata, così insistendo per il loro accoglimento e per la liquidazione degli importi originariamente richiesti, vinte le spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1
restato contumace.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle ragioni che di seguito si espongono.
Pag. 2 di 8 Occorre infatti rilevare in via preliminare che la parte appellante ha omesso di censurare il capo della sentenza che, nel respingere integralmente il ricorso introduttivo, aveva comunque espressamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal
[...]
, così esprimendosi: “2) È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione Controparte_1
sollevata dalla parte convenuta non risultando atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso giurisdizionale”. Pertanto, in mancanza di impugnativa avverso tale specifico punto, sulla declaratoria di prescrizione delle pretese vantate fino alla data del 10 aprile
2017, ovverossia fino al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo, si è formato il giudicato.
Ciò posto, quanto al merito della questione, è condivisibile la censura rivolta alla sentenza impugnata dalla parte appellante, in quanto il (parziale) rigetto delle domande contrasta in maniera insanabile con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia.
Osserva infatti la Corte, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Invero, la giurisprudenza della Corte di Giustizia è ferma nel ritenere che:
• la clausola 4 dell'Accordo-quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa
C-307/05, Del;
8 settembre 2011, causa C-177/10 OS AN); Persona_1
• il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
Pag. 3 di 8 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
• le maggiorazioni retributive, che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9 luglio 2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
• a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5 giugno 2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi).
I principi appena riassunti sono stati integralmente ribaditi dalla Corte di Lussemburgo da ultimo nella sentenza del 20 giugno 2019 in causa C-72/18, TA Arostegui, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale”.
Dunque, la giustificazione di una diversità di trattamento deve essere fondata su elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego in questione e che possono scaturire dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, oppure da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Pag. 4 di 8 Si è ulteriormente specificato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti sociali, perché tutti i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri della funzione.
Si è quindi stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento in riferimento alla valutazione dell'anzianità di servizio, si deve provvedere alla disapplicazione della norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'Accordo-quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione. Per garantirne la piena efficacia, devono dunque disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(in tali precisi termini, Corte di Giustizia dell'8 novembre 2011, OS AN punti da
49 a 56 e, quanto alla giurisprudenza interna, si veda per tutte Cass. n. 22558/2016).
Né il carattere discriminatorio del trattamento riservato agli assunti a tempo determinato in pendenza del contratto a termine può essere escluso facendo leva sulla circostanza che, in ambito scolastico, al personale successivamente immesso in ruolo è assicurato il riconoscimento dell'anzianità pregressa attraverso l'istituto della ricostruzione della carriera, posto che detta ricostruzione, in relazione alla quale valgono i principi affermati da Cass. n. 31149/2019, opera per il periodo successivo alla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e non elimina la disparità di trattamento pregressa.
Si può, dunque, affermare, in continuità con quanto già stabilito in più pronunce dalla
Suprema Corte (si vedano, fra le tante, Cass. n. 35569/2021; Cass. n. 35232/2021; Cass.
17314/2020) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo-quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi
Pag. 5 di 8 costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo) e perché non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
In particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, citata, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019, citata, e Cass. n. 31150/2019).
Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta stipulato tra le parti il contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, nel valutare la natura discriminatoria o meno della disciplina della ricostruzione della carriera dettata dal T.U., un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ai sensi dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile a norma dell'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Tali principi risultano pienamente validi anche per la soluzione del caso di specie, ove si deve dunque considerare fondata la domanda di riconoscimento integrale del servizio pre- ruolo prestato dall'appellante, ciò che comporta le ricadute dalla stessa evidenziate nell'accesso ai cd. gradoni stipendiali e quindi alla progressione della retribuzione spettante, che va riconosciuta anche in riferimento al periodo anteriore all'immissione in ruolo.
Pag. 6 di 8 Con riferimento alla concreta determinazione delle differenze retributive conseguenti ad una tale declaratoria, si deve rilevare che nel giudizio di primo grado il CP_1
appellato non ha specificamente contestato i conteggi elaborati dalla , limitandosi Pt_1 alla generica frase “ci si oppone alla quantificazione monetaria richiesta” nella memoria difensiva, il che risulta con evidenza del tutto irrilevante allo scopo, e che non è nemmeno comparso alla successiva udienza di discussione del 30 novembre 2023, celebrata all'esito della riformulazione dei conteggi a cura della ricorrente.
Ciò posto, si deve ulteriormente rilevare che, a dispetto della nuova formulazione in primo grado di conteggi nei limiti della prescrizione e riportati nelle note autorizzate depositate il 14 novembre 2023, la difesa dell'appellante ha in questo grado incongruamente e inammissibilmente insistito per la condanna dell'amministrazione alla somma di cui al ricorso introduttivo, omettendo maliziosamente qualsiasi riferimento a tali circostanze.
In ultimo, si deve rilevare che la Suprema Corte ha di recente chiarito che, ferma la non sovrapposizione fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, deve escludersi che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente (ed a.t.a.) ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (in tali termini, Cass. n.
13618/2025). In sostanza, il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, attualmente al solo 2013.
Orbene, alla luce di quanto appena posto in evidenza e atteso che sulla declaratoria di prescrizione dei crediti vantati dalla si è formato il giudicato, come in precedenza Pt_1
evidenziato, fino alla data del 17 aprile 2017, il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 anni va riconosciuto solo dall'anno scolastico 2015/16 e quello alla successiva fascia 15-20 anni solo dall'anno scolastico 2021/22, così non rilevando tale ultimo incremento ai fini del presente giudizio.
Ne consegue che residuano in favore della lavoratrice appellante differenze retributive per un importo di € 12.000,15 secondo i nuovi conteggi elaborati in primo grado e in precedenza menzionati.
Pag. 7 di 8 In forza di tutto quanto fino a questo punto esposto, l'appello va parzialmente accolto, sulla base del riconoscimento del diritto della all'integrale anzianità di servizio Pt_1
maturata a decorrere dalla prima immissione in servizio a tempo determinato, nonché del trattamento stipendiale spettante al personale di ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati a decorrere dalla citata data, senza tenersi conto dell'anno 2013 per quanto sopra precisato. Per l'effetto, il va condannato al pagamento in suo favore delle corrispondenti Controparte_1
differenze retributive, oltre ratei di tredicesima e accessori, come indicato in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in ragione del solo parziale accoglimento delle pretese, esse possono essere compensate integralmente tra le parti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10875/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di al riconoscimento dell'intero servizio Parte_1
pre-ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 2001/02;
- per l'effetto condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 12.000,15 oltre ratei di tredicesima e accessori come per
[...]
legge fino al saldo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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