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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
pronuncia la seguente ordinanza in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in persona della dott.ssa Francesca Lecis, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 662/2024 pendente tra:
P.I. in persona dell'amministratore pro tempore con Parte_1 P.IVA_1 CP_1 sede in Gergei nella via Orrù n° 11, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Pamela Rita
Puddu – via Fiume n° 199 Quartu Sant'Elena, che la rappresenta in virtù di delega a margine del presente atto;
parte opponente
contro
P.I. / in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2
legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
, fax 070.658036, PEC del C.F._1 Email_1
Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel Viale
Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, stesa Persona_1
e rilasciata separatamente su tre fogli
parte opposta oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale – somministrazione idrica
**
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione fiscale n. 55240/38/2024 del 08.05.2024, emessa da ai sensi CP_2 dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per l'importo complessivo di euro 14.449,69, in relazione ad un'utenza idrica sita in Gergei, via Giua n. 1, contestando la fondatezza ed esigibilità del credito. Con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il giudice ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del tribunale adito, invitando le parti a prendere posizione sul punto;
A mezzo di comparsa di risposta depositata, la società opposta si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'avversa opposizione;
All'udienza del 19.11.2024, parte opponente si è rimessa al giudice in ordine al rilievo dell'incompetenza territoriale, mentre parte opposta vi ha aderito.
La causa è stata rinviata, per la rimessione in decisione, all'udienza del 06.03.2025, alle ore 11.00, con concessione alle parti dei termini di cui all' art. 189 c.p.c.
Per parte opponente
Piaccia all'illustrissimo giudice adito:
Accertato che l'attrice aderisce alla conclusione del Giudice adito di incompetenza territoriale, voglia
a) In via principale: assegnare all'attrice i termini per la riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente e rigettare la domanda di liquidazione delle spese di parte convenuta perché non dovute;
b) In via secondaria: assegnare all'attrice i termini per la riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente e rigettare la domanda di liquidazione delle spese di parte convenuta perché di competenza del giudice del merito competente territorialmente
Per parte opposta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
A) DICHIARARE la propria incompetenza per territorio e, per l'effetto, ORDINARE la riassunzione dinanzi al Tribunale di Cagliari.
B) RIGETTARE l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, per insussistenza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
RIGETTARE in toto le avverse pretese, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, DICHIARARE dovuto dalla società l'importo di € 14.449,69, oggetto Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento opposta n°55240/38/2024, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I. e le spese di notifica, pari ad €
12,41 oltre IVA.
Con vittoria di spese ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per le ragioni di seguito esposte.
L'articolo 32 del D.lgs. 150/2011 stabilisce che la competenza per il procedimento di opposizione alle ordinanze di pagamento emesse ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, spetta al “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
Tale attribuzione di competenza ha natura inderogabile ed è rilevabile d'ufficio ai sensi degli articoli
28 e 38 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3144 del 1979 e Cass. n. 17611 del 2013), trattandosi di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari di competenza (Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020), salva l'ipotesi in cui sia ravvisabile il foro del consumatore.
Costituisce principio consolidato che l'art. 32 del decreto sopra citato faccia riferimento non alla sede legale dell'ente che ha emesso il provvedimento opposto, bensì all'ufficio, inteso quale articolazione amministrativa deputata alla concreta elaborazione e adozione del provvedimento opposto.
L'interpretazione che determina la competenza in base all'ubicazione dell'ufficio che ha concretamente emesso il provvedimento e non a quella della sede formale dell'ente, oltre ad essere conforme al tenore letterale della legge, risulta altresì funzionale ad individuare un foro dotato di effettivi rapporti con almeno una delle parti ed assume particolare valore proprio in riferimento a soggetti costituiti in forma societaria, con riferimento ai quali la determinazione della sede legale può anche essere del tutto indipendente dall'esistenza di una sede amministrativa od operativa.
Nella fattispecie esaminata, l'ingiunzione fiscale risulta emanata dall' Controparte_3
sito in Cagliari, come è possibile evincere dalle indicazioni apposte a piè di pagina
[...]
nella stessa ordinanza, dove viene espressamente indicata la sede amministrativa sita in Cagliari, alla via Diaz n.77.
Il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011 deve quindi essere individuato in quello di Cagliari, con ogni conseguente effetto di legge.
Tale competenza non può ritenersi derogata neppure facendo riferimento alla disciplina speciale prevista per il foro del consumatore, atteso che l'opponente è un soggetto giuridico costituito in forma societaria e pertanto escluso dall'ambito di applicazione della disciplina indicata.
La declaratoria di incompetenza impedisce di statuire circa il merito della controversia e le ulteriori eccezioni e difese dispiegate dalle parti.
* Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, non sussistendo i presupposti per una compensazione neppure parziale delle stesse.
Come noto, infatti, l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v.
Cass. n. 17187/2019, Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439) (da ultimo, Cass. n.
15699/2024), con riguardo alle quali non può operarsi la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., stante il chiaro tenore letterale della legge in ordine al foro competente e la sua erronea individuazione da parte dell'opponente.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,01, con riduzione della metà, esclusa la fase istruttoria. visti gli artt. 38, 50 e 279, 1° comma cod. proc. civ,
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro in favore del Tribunale di
Cagliari;
- fissa il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione della causa di fronte al Tribunale di Cagliari;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di he CP_2
liquida in euro 850,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Nuoro, 09/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
pronuncia la seguente ordinanza in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in persona della dott.ssa Francesca Lecis, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 662/2024 pendente tra:
P.I. in persona dell'amministratore pro tempore con Parte_1 P.IVA_1 CP_1 sede in Gergei nella via Orrù n° 11, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Pamela Rita
Puddu – via Fiume n° 199 Quartu Sant'Elena, che la rappresenta in virtù di delega a margine del presente atto;
parte opponente
contro
P.I. / in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2
legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
, fax 070.658036, PEC del C.F._1 Email_1
Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel Viale
Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, stesa Persona_1
e rilasciata separatamente su tre fogli
parte opposta oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale – somministrazione idrica
**
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione fiscale n. 55240/38/2024 del 08.05.2024, emessa da ai sensi CP_2 dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per l'importo complessivo di euro 14.449,69, in relazione ad un'utenza idrica sita in Gergei, via Giua n. 1, contestando la fondatezza ed esigibilità del credito. Con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il giudice ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del tribunale adito, invitando le parti a prendere posizione sul punto;
A mezzo di comparsa di risposta depositata, la società opposta si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'avversa opposizione;
All'udienza del 19.11.2024, parte opponente si è rimessa al giudice in ordine al rilievo dell'incompetenza territoriale, mentre parte opposta vi ha aderito.
La causa è stata rinviata, per la rimessione in decisione, all'udienza del 06.03.2025, alle ore 11.00, con concessione alle parti dei termini di cui all' art. 189 c.p.c.
Per parte opponente
Piaccia all'illustrissimo giudice adito:
Accertato che l'attrice aderisce alla conclusione del Giudice adito di incompetenza territoriale, voglia
a) In via principale: assegnare all'attrice i termini per la riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente e rigettare la domanda di liquidazione delle spese di parte convenuta perché non dovute;
b) In via secondaria: assegnare all'attrice i termini per la riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente e rigettare la domanda di liquidazione delle spese di parte convenuta perché di competenza del giudice del merito competente territorialmente
Per parte opposta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
A) DICHIARARE la propria incompetenza per territorio e, per l'effetto, ORDINARE la riassunzione dinanzi al Tribunale di Cagliari.
B) RIGETTARE l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, per insussistenza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
RIGETTARE in toto le avverse pretese, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, DICHIARARE dovuto dalla società l'importo di € 14.449,69, oggetto Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento opposta n°55240/38/2024, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I. e le spese di notifica, pari ad €
12,41 oltre IVA.
Con vittoria di spese ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per le ragioni di seguito esposte.
L'articolo 32 del D.lgs. 150/2011 stabilisce che la competenza per il procedimento di opposizione alle ordinanze di pagamento emesse ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, spetta al “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
Tale attribuzione di competenza ha natura inderogabile ed è rilevabile d'ufficio ai sensi degli articoli
28 e 38 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3144 del 1979 e Cass. n. 17611 del 2013), trattandosi di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari di competenza (Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020), salva l'ipotesi in cui sia ravvisabile il foro del consumatore.
Costituisce principio consolidato che l'art. 32 del decreto sopra citato faccia riferimento non alla sede legale dell'ente che ha emesso il provvedimento opposto, bensì all'ufficio, inteso quale articolazione amministrativa deputata alla concreta elaborazione e adozione del provvedimento opposto.
L'interpretazione che determina la competenza in base all'ubicazione dell'ufficio che ha concretamente emesso il provvedimento e non a quella della sede formale dell'ente, oltre ad essere conforme al tenore letterale della legge, risulta altresì funzionale ad individuare un foro dotato di effettivi rapporti con almeno una delle parti ed assume particolare valore proprio in riferimento a soggetti costituiti in forma societaria, con riferimento ai quali la determinazione della sede legale può anche essere del tutto indipendente dall'esistenza di una sede amministrativa od operativa.
Nella fattispecie esaminata, l'ingiunzione fiscale risulta emanata dall' Controparte_3
sito in Cagliari, come è possibile evincere dalle indicazioni apposte a piè di pagina
[...]
nella stessa ordinanza, dove viene espressamente indicata la sede amministrativa sita in Cagliari, alla via Diaz n.77.
Il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011 deve quindi essere individuato in quello di Cagliari, con ogni conseguente effetto di legge.
Tale competenza non può ritenersi derogata neppure facendo riferimento alla disciplina speciale prevista per il foro del consumatore, atteso che l'opponente è un soggetto giuridico costituito in forma societaria e pertanto escluso dall'ambito di applicazione della disciplina indicata.
La declaratoria di incompetenza impedisce di statuire circa il merito della controversia e le ulteriori eccezioni e difese dispiegate dalle parti.
* Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, non sussistendo i presupposti per una compensazione neppure parziale delle stesse.
Come noto, infatti, l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v.
Cass. n. 17187/2019, Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439) (da ultimo, Cass. n.
15699/2024), con riguardo alle quali non può operarsi la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., stante il chiaro tenore letterale della legge in ordine al foro competente e la sua erronea individuazione da parte dell'opponente.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,01, con riduzione della metà, esclusa la fase istruttoria. visti gli artt. 38, 50 e 279, 1° comma cod. proc. civ,
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro in favore del Tribunale di
Cagliari;
- fissa il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione della causa di fronte al Tribunale di Cagliari;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di he CP_2
liquida in euro 850,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Nuoro, 09/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis