Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Macrì, Laura Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto:
- al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata dal ricorrente con incarichi a tempo determinato di professore a contratto ai fini della ricostruzione di carriera;
- e per l'annullamento di ogni provvedimento di diniego emesso dall'Università nonché di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17/26 giugno 2022, l’odierno ricorrente – premesso di essere attualmente ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università della Calabria e di aver presentato istanza volta a richiedere il riconoscimento del servizio prestato come professore “ a contratto ” dal 1991 al 2000 e nel 2001 quale docente supplente presso l’Università della Calabria – ha chiesto il riconoscimento in via giudiziale dell’integrale anzianità di servizio maturata per effetto dei contratti di docenza a tempo determinato, con conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione di carriera e alle differenze retributive maturate e maturande, il tutto oltre spese di lite.
A fondamento della domanda ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione erronea e falsa applicazione della legge 124/1999; violazione della legge 241/1990 (obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo); travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta , per assenza – a proprio dire - di motivazione nel provvedimento di diniego;
2) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 1,2,3 l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni poiché “ l’Università convenuta non ha consentito al ricorrente di comprendere le reali motivazioni che hanno determinato la sua esclusione ”;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.p.r. n. 382- 1980; art. 7 della legge 21.02.1980 n. 28; degli artt. 3, 36. 98 costituzione; dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. eccesso di potere per sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, mancata e/o errata valutazione dei presupposti essenziali atteso che l’art. 103 del DPR n. 382 del 1980 va interpretato estensivamente nel senso del riconoscimento dell’anzianità di servizio anche a favore dei ricercatori, confermati, a norma dell'art. 7, ottavo comma, della legge n. 28 del 1980, sebbene non nominalmente previsti dalla disposizione;
4) violazione del principio del legittimo affidamento;
5) violazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo iii della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e dell’art. 1 della legge n. 241/1990 attesa la disparità di trattamento tra il ricorrente, che ha svolto la propria attività presso l’Università con incarichi di professore a contratto, e gli altri colleghi che, pur avendo espletato la medesima e/o equivalente attività, si sono visti riconoscere la pretesa anzianità di servizio;
6) violazione del principio comunitario di proporzionalità e dell’art. 1 della l. n. 241/1990 atteso che la soluzione preferita dall’Università, ossia il mancato riconoscimento del diritto, non costituisce certo “la misura più mite” o idonea per raggiungere lo scopo;
7) violazione della direttiva comunitaria 1999/70 concernente il diritto di non discriminazione, con conseguente rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione della seguente questione pregiudiziale, qualora ritenuto opportuno, “se la clausola 4 punto 1 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir. 1999/70/CE, osti a una normativa nazionale che precluda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati quale professore a contratto ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori universitari”.
L’amministrazione universitaria si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e insistendo in ogni caso per rigetto della domanda.
All’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. È pacifico tra le parti che il ricorrente ha richiesto, il 22 giugno 2020, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto quale professore a contratto e che l’amministrazione è rimasta silente.
In altri termini l’istante ha agito in giudizio a tutela del diritto soggettivo legato al proprio rapporto d’impiego, sotto il profilo dell’esatto inquadramento giuridico e retributivo. Trattandosi di un diritto soggettivo, tutelato nell’ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma IV, del D. Lgs. 165/2001, non è configurabile alcun obbligo di provvedere, contraltare di una posizione di interesse legittimo pretensivo in favore del privato, né alcun silenzio-inadempimento.
Tanto è sufficiente per respingere i primi due motivi di ricorso relativi all’asserito difetto motivazionale denunciato dalla parte ricorrente, non essendosi configurato né un inadempimento, né un provvedimento tacito di diniego.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi tra loro.
Parte istante agisce, in sintesi, al fine di ottenere il riconoscimento del servizio prestato quale professore a contratto nel periodo pre-ruolo, sull’assunto dell’estensibilità della disciplina prescritta dall’art. 103 della l. 382/1980. Il motivo di ricorso è infondato e conseguentemente va respinto.
Il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per derogare all’orientamento prevalente del Giudice d’Appello, che sulla specifica questione ha evidenziato che “ se è pur vero che la figura del professore a contratto è stata introdotta nell’ordinamento dal d.P.R n. 382/1980, successivamente alla legge n. 28/1980, e che pertanto ad essa non avrebbe potuto essere contenuto alcun riferimento nella norma previgente, sussistono egualmente ragioni ostative ad una equiparazione ermeneutica di tale posizione a quelle elencate tassativamente dall’art. 103 più volte richiamato (in particolare sub f)), che afferiscono non tanto al nomen attribuito alla funzione, quanto ad argomenti sostanziali...Tali argomenti riguardano, in particolare, l’assenza, per la selezione di tale figura professionale, di qualsivoglia procedura comparativa e valutativa. Si tratta di una circostanza che va considerata rilevante rispetto al conflitto con l’art. 97 Cost., come considerato dalla Corte Costituzionale nella richiamata ordinanza n. 480/2002, la cui pregnanza argomentativa rileva indipendentemente dall’applicabilità o meno erga omnes del relativo dictum, quale principio pienamente condivisibile rispetto alle valutazioni in sede di appello delle ragioni poste a base della controversia. Da tali considerazioni discende la non assimilabilità dei servizi resi dall’appellante a quelli tassativamente indicati dall’art. 103, pur, si ribadisce, considerato alla luce della successiva evoluzione ordinamentale, né dal punto di vista testuale né da quello sostanziale. Deve pertanto essere confermato l’orientamento che riconosce all’elencazione dei servizi pre-ruolo di cui all’art. 103 della l. 382/1980 carattere tassativo, in quanto tale non estensibile in via interpretativa ad altre ipotesi ivi non contemplate (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VI, sent. 2811/2019)” (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 agosto 2022, n. 7512).
Deve essere, dunque, condiviso il consolidato orientamento con cui il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4694 e, da ultimo, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9464) ha ribadito che l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 contiene una elencazione tassativa dei servizi prestati prima della nomina o conferma in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto tale non estensibile in via interpretativa ad altre ipotesi ivi non contemplate.
Il Collegio ritiene dunque che la resistente Amministrazione non sia tenuta al riconoscimento ai fini di carriera del servizio prestato quale professore a contratto da parte del ricorrente, alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche che, nel ribadire la tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 103 citato, hanno escluso in punto di diritto che la figura del professore a contratto sia assimilabile, anche secondo una interpretazione dinamica, ai servizi pregressi riconosciuti dalla normativa di settore.
3. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
4. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la questione sottoposta all’esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.