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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18369 R.G. per l'anno 2024 TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Alessandra Parte_1
Tasco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n.156;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.08.2024 la sig.ra , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno mensile d'invalidità. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, ritenuta la causa matura, è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non può essere accolto. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché a suo dire sarebbe viziata da una serie Per_2 di contraddizioni diagnostico valutative per la palese discrasia tra le patologie rilevate ed i codici assegnati nonché carente di una corretta metodologia d'indagine scientifica avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Ha lamentato:
a) erronea valutazione dell'artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali in soggetto con discopatie multiple, scoliosi lombare sx convessa, gonartrosi bilaterale con osteofitosi. b) erronea valutazione del “Diabete mellito in trattamento con infusione continua di insulina mediante microinfusore” cui va assegnato il codice 9309 al quale corrisponde un valore percentuale pari al 41-50%, laddove il CTU assegna un valore del 20%. c) omessa valutazione degli esiti della safenectomia, dell'insufficienza venosa agli arti inferiori, nonché gli esiti di miomectomia e salpingectomia bilaterale, a cui ha assegnato una percentuale del 10%, completamente tralasciata computo riduzionistico.
1 L'ausiliare nominato, Dott. , ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie Per_2 analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Cardiopatia 41% Diabete mellito 15% Disturbo d'ansia 15% Scoliosi-artrosi 20%. A seguito delle osservazioni sollevate da parte ricorrente, sostanzialmente riproposte in questa sede sotto forma di contestazioni, il CTU ha precisato che: “Parte attrice ritiene pertanto che le patologie riscontrate nella R. vadano quantificate: a) Cardiopatia: 41%-50% - codice 6442 b) Diabete 41%- 50% - codice 9309 c) Artrosi 31%-40% - codice 7010 Come è noto in medicina legale la quantificazione della menomazione va definita sulla base dell'effettivo danno funzionale (nostra enfasi) in essere, dopo di che si fa riferimento ai codici tenendo conto che, ove è prevista una forchetta valutativa, questa indica il minimo e il massimo da applicare per quella determinata diagnosi e categorizzazione. Una serie di dati anamnestici, clinici e strumentali supportano il CTU nella scelta di inserimento della patologia riscontrata nella classe funzionale più coerente con la effettiva disfunzionalità obbiettivata, e nello stabilire poi il valore percentuale il più possibile aderente al dato reale. Per quanto riguarda la cardiopatia, un criterio abituale e condiviso di inquadramento in una delle quattro classi NYHA è costituito dal valore di F.E., che indica la forza della funzione di pompa del V. sinistro. Nel caso in esame, la patologia si concretizza sostanzialmente in una lieve ipertrofia concentrica (su presumibile base ipertensiva) del V. sx, con una F.E. del 48% (50% è discrimine tra normalità e patologia). Si segnala che la R. non ha praticato le indagini strumentali richieste, tra cui anche un ecocardiogramma, utile ai fini di un confronto e una verifica anche di un eventuale peggioramento. In ogni caso, più è alto il valore di F.E., alla luce anche della sostanziale negatività degli altri dati, anamnestici e clinici, minore è l'incidenza disfunzionale, per cui, condiviso l'inquadramento in II classe NYHA, la quantificazione del 41% può ritenersi adeguata e aderente all'effettivo grado di disfunzionalità obbiettivato. Per quanto attiene al diabete, di tipo 1, giova rilevare che il codice richiamato fa riferimento ad una III classe funzionale, caratterizzata dalla presenza di complicanze micro-macroangiopatiche di media gravità ((retinopatia, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici...”. La R. è in trattamento insulinico con pompa addominale. Sul piano valutativo, va specificato che un diabete in trattamento insulinico è da ritenersi in mediocre controllo glico-metabolico se l'emoglobina glicosilata è superiore al 7% per almeno un anno;
mentre lo stesso diabete è “scompensato” se la emoglobina glicata è superiore al 10% per almeno un anno,
o se si accompagna a plurime crisi ipoglicemiche con perdita di coscienza. I limiti valutativi emergono dal fatto che si dispone di un unico dosaggio, effettuato su richiesta del CTU, per cui manca del tutto “la storia” della malattia. Le indagini consegnate escludono in ogni caso complicanze renali: azotemia e creatininemia nei limiti, assenza di proteinuria nelle urine). Sul piano anamnestico la R. non riferisce o documenta (referti di P.S. ad es.), la presenza di crisi ipoglicemiche né patologie di natura micro-macro angiopaticheo neurologiche, non emerse peraltro nall'esame obbiettivo. Può concludersi con una diagnosi di “Diabete Mellito tipo 1 in inadeguato controllo glicometabolico NON complicato”. Sempre in relazione al codice 9309, la valutazione non va oltre il 20%. Per quanto attiene, infine, alla patologia osteo-articolare, va rilevato che non vi è una relazione diretta tra evidenza x-grafica (generica artrosi), sintomatologia clinica e danno funzionale permanente. Va da sé che quello che rileva è il danno funzionale. Da questo punto di vista, l'esame obbiettivo non ha evidenziato limitazioni della motilità rachidea, né ha messo in evidenza patologie nei passaggi posturali e nella deambulazione. L'anamnesi è negativa per patologia sciatalgica ernia/correlata, valutazioni specialistiche e trattamenti specifici. La scoliosi è ad ampio raggio, con inquadrabile nei limiti previsti dal codice 7003 (curva superiore a 40°) o del codice 7006 (scoliosi a più curve superiore a 60°). Peraltro, il codice suggerito (7010) si applica in caso di “rigidità o anchilosi” del rachide lombare, condizioni che, come da esame obbiettivo, sono del tutto assenti nella ricorrente. Anche in questo caso, la percentualizzazione
2 applicata appare coerente con l'effettivo molto modesto livello disfunzionale. In sintesi: Cardiopatia 41% Diabete mellito 20% Artrosi 20% Disturbo d'ansia 15% Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 67%”. Non può dirsi controverso che la ricorrente non abbia offerto in produzione gli esami strumentali e specialistici richiesti c, così come non è in discussione quali siano gli esisti dell'esame obiettivo . La valutazione sintetica fatta dal CTU ed appena riportata non é in alcun modo incrinata dai rilievi della difesa attorea che, a ben vedere coincidono con le contestazioni mosse alla CTU nella fase di opposizione ad ATP, senza che parte attrice si sia fatta carico di smentire o contraddire quanto espresso dal dott. con la ridetta valutazione sintetica. E' evidente che il CTU ha già adeguatamente Per_2 replicato ai rilievi qui riproposti, prendendo posizione sugli stessi e fornendo convincente motivazione in merito alle percentuali assegnate alle patologie riconosciute alla ricorrente. Né va trascurata che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione ( carente solo per responsabilità dell'istante), ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto la domanda va rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
3
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Alessandra Parte_1
Tasco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n.156;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.08.2024 la sig.ra , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno mensile d'invalidità. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, ritenuta la causa matura, è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non può essere accolto. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché a suo dire sarebbe viziata da una serie Per_2 di contraddizioni diagnostico valutative per la palese discrasia tra le patologie rilevate ed i codici assegnati nonché carente di una corretta metodologia d'indagine scientifica avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Ha lamentato:
a) erronea valutazione dell'artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali in soggetto con discopatie multiple, scoliosi lombare sx convessa, gonartrosi bilaterale con osteofitosi. b) erronea valutazione del “Diabete mellito in trattamento con infusione continua di insulina mediante microinfusore” cui va assegnato il codice 9309 al quale corrisponde un valore percentuale pari al 41-50%, laddove il CTU assegna un valore del 20%. c) omessa valutazione degli esiti della safenectomia, dell'insufficienza venosa agli arti inferiori, nonché gli esiti di miomectomia e salpingectomia bilaterale, a cui ha assegnato una percentuale del 10%, completamente tralasciata computo riduzionistico.
1 L'ausiliare nominato, Dott. , ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie Per_2 analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Cardiopatia 41% Diabete mellito 15% Disturbo d'ansia 15% Scoliosi-artrosi 20%. A seguito delle osservazioni sollevate da parte ricorrente, sostanzialmente riproposte in questa sede sotto forma di contestazioni, il CTU ha precisato che: “Parte attrice ritiene pertanto che le patologie riscontrate nella R. vadano quantificate: a) Cardiopatia: 41%-50% - codice 6442 b) Diabete 41%- 50% - codice 9309 c) Artrosi 31%-40% - codice 7010 Come è noto in medicina legale la quantificazione della menomazione va definita sulla base dell'effettivo danno funzionale (nostra enfasi) in essere, dopo di che si fa riferimento ai codici tenendo conto che, ove è prevista una forchetta valutativa, questa indica il minimo e il massimo da applicare per quella determinata diagnosi e categorizzazione. Una serie di dati anamnestici, clinici e strumentali supportano il CTU nella scelta di inserimento della patologia riscontrata nella classe funzionale più coerente con la effettiva disfunzionalità obbiettivata, e nello stabilire poi il valore percentuale il più possibile aderente al dato reale. Per quanto riguarda la cardiopatia, un criterio abituale e condiviso di inquadramento in una delle quattro classi NYHA è costituito dal valore di F.E., che indica la forza della funzione di pompa del V. sinistro. Nel caso in esame, la patologia si concretizza sostanzialmente in una lieve ipertrofia concentrica (su presumibile base ipertensiva) del V. sx, con una F.E. del 48% (50% è discrimine tra normalità e patologia). Si segnala che la R. non ha praticato le indagini strumentali richieste, tra cui anche un ecocardiogramma, utile ai fini di un confronto e una verifica anche di un eventuale peggioramento. In ogni caso, più è alto il valore di F.E., alla luce anche della sostanziale negatività degli altri dati, anamnestici e clinici, minore è l'incidenza disfunzionale, per cui, condiviso l'inquadramento in II classe NYHA, la quantificazione del 41% può ritenersi adeguata e aderente all'effettivo grado di disfunzionalità obbiettivato. Per quanto attiene al diabete, di tipo 1, giova rilevare che il codice richiamato fa riferimento ad una III classe funzionale, caratterizzata dalla presenza di complicanze micro-macroangiopatiche di media gravità ((retinopatia, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici...”. La R. è in trattamento insulinico con pompa addominale. Sul piano valutativo, va specificato che un diabete in trattamento insulinico è da ritenersi in mediocre controllo glico-metabolico se l'emoglobina glicosilata è superiore al 7% per almeno un anno;
mentre lo stesso diabete è “scompensato” se la emoglobina glicata è superiore al 10% per almeno un anno,
o se si accompagna a plurime crisi ipoglicemiche con perdita di coscienza. I limiti valutativi emergono dal fatto che si dispone di un unico dosaggio, effettuato su richiesta del CTU, per cui manca del tutto “la storia” della malattia. Le indagini consegnate escludono in ogni caso complicanze renali: azotemia e creatininemia nei limiti, assenza di proteinuria nelle urine). Sul piano anamnestico la R. non riferisce o documenta (referti di P.S. ad es.), la presenza di crisi ipoglicemiche né patologie di natura micro-macro angiopaticheo neurologiche, non emerse peraltro nall'esame obbiettivo. Può concludersi con una diagnosi di “Diabete Mellito tipo 1 in inadeguato controllo glicometabolico NON complicato”. Sempre in relazione al codice 9309, la valutazione non va oltre il 20%. Per quanto attiene, infine, alla patologia osteo-articolare, va rilevato che non vi è una relazione diretta tra evidenza x-grafica (generica artrosi), sintomatologia clinica e danno funzionale permanente. Va da sé che quello che rileva è il danno funzionale. Da questo punto di vista, l'esame obbiettivo non ha evidenziato limitazioni della motilità rachidea, né ha messo in evidenza patologie nei passaggi posturali e nella deambulazione. L'anamnesi è negativa per patologia sciatalgica ernia/correlata, valutazioni specialistiche e trattamenti specifici. La scoliosi è ad ampio raggio, con inquadrabile nei limiti previsti dal codice 7003 (curva superiore a 40°) o del codice 7006 (scoliosi a più curve superiore a 60°). Peraltro, il codice suggerito (7010) si applica in caso di “rigidità o anchilosi” del rachide lombare, condizioni che, come da esame obbiettivo, sono del tutto assenti nella ricorrente. Anche in questo caso, la percentualizzazione
2 applicata appare coerente con l'effettivo molto modesto livello disfunzionale. In sintesi: Cardiopatia 41% Diabete mellito 20% Artrosi 20% Disturbo d'ansia 15% Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 67%”. Non può dirsi controverso che la ricorrente non abbia offerto in produzione gli esami strumentali e specialistici richiesti c, così come non è in discussione quali siano gli esisti dell'esame obiettivo . La valutazione sintetica fatta dal CTU ed appena riportata non é in alcun modo incrinata dai rilievi della difesa attorea che, a ben vedere coincidono con le contestazioni mosse alla CTU nella fase di opposizione ad ATP, senza che parte attrice si sia fatta carico di smentire o contraddire quanto espresso dal dott. con la ridetta valutazione sintetica. E' evidente che il CTU ha già adeguatamente Per_2 replicato ai rilievi qui riproposti, prendendo posizione sugli stessi e fornendo convincente motivazione in merito alle percentuali assegnate alle patologie riconosciute alla ricorrente. Né va trascurata che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione ( carente solo per responsabilità dell'istante), ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto la domanda va rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 3 gennaio 2025
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