Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Danilo Lorenzo
- Ricorrente- contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- Convenuto -
OGGETTO: “BENEFICI VITTIME DEL DOVERE”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 settembre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) in via preliminare, previa disapplicazione del provvedimento del prot.n. Controparte_1
0016968 datato 12.06.2020, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima della criminalità e/o vittima del dovere e/o soggetto equiparato, con tutti i benefici di legge a ciò connessi;
b) accertare e dichiarare che le patologie “pregresso trauma distorsivo 1° dito mano destra;
Rizoartrosi mano destra post traumatica”, anche per come successivamente aggravatasi, contratta dal ricorrente in qualità di Vittima della criminalità e/o Vittima del Dovere e/o soggetto equiparato, abbia determinato una Invalidità Permanente (IP) pari a non meno del 30%, o alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
c) accertare e dichiarare che la invalidità complessiva (IC) residuata al ricorrente a seguito della patologia sub b) contratte come Vittima della Criminalità e/o Vittima del Dovere e/o soggetto
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AN Biologico (DB) e il AN MO (DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dal
Lgt. abbiano comportato una Invalidità Complessiva (IC) pari a non meno del Parte_1
34%, o alla maggiore/minore percentuale riscontrata in corso di causa anche a mezzo CTU;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della Speciale
Elargizione prendendo a base di calcolo la percentuale di invalidità complessiva sub c);
e) condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento della Controparte_1 CP_2
prestazione sub d), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime della Criminalità e/o Vittime del Dovere e/o soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nella misura pari ad € 500,00 mensili oltre perequazione;
g) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento della prestazione sub f) con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime della Criminalità e/o Vittime del Dovere e/o soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
i) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento della prestazione sub h) con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
l) condannare il al pagamento delle spese e competenze di causa, da Controparte_1
liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
A seguito di rituale notifica, si è costituito il convenuto eccependo in primo luogo la CP_1
prescrizione e, nel merito, chiedendo comunque il rigetto della domanda sulla base di diffuse considerazioni.
Espletata CTU, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato (solo) nei limiti di cui si dirà.
Giova riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n.
266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565
è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 -recante il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L.
20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15485 del
2017; n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266/2005, art. 1, commi 563
e 564 individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime
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del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare si sensi del comma 564 non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale - perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:" (...) condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. in tal senso anche Cass. n. 9322/2018).
I principi suesposti hanno trovato ulteriore conferma e precisazione altresì nella giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 29204/2021) secondo la quale “l'art. 1, comma 563, I. n.
266/2005, stabilisce che debbano considerarsi "vittime del dovere" «i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a
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causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità». Nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017).
Ciò, d'altra parte, non significa che qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere": come correttamente rilevato dai giudici di merito, l'equiparazione con i soggetti di cui all'art. 3, I. n.
466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la
«vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le «attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.
Né può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», conferma semmai che la ricorrenza di "particolari condizioni ambientali od operative" può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati. Così ricostruita la portata precettiva della norma, balza evidente l'infondatezza della censura: lungi dal voler indiscriminatamente estendere la qualifica di
"vittime del dovere" a tutti coloro che riportino infermità dipendenti da causa di servizio, per come sostenuto in ricorso, la norma di legge ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per
"particolari condizioni ambientali od operative".
Calando i principi esposti nel caso di specie, ritiene il giudicante che i fatti, per come descritti nel ricorso, siano riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 1, comma 563, lett. a) l. n. 266/2005,
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ovvero all'ipotesi di un evento verificatosi nel “contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Da ciò consegue, sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti, che nella specie la pericolosità dell'attività posta in essere dal ricorrente sussista perché già ritenuta tale dal legislatore, con l'effetto che, in relazione alle infermità riportate (e già riconosciute dipendenti da causa di servizio) deve essere verificata la spettanza dei chiesti benefici quale vittima del dovere.
Più in dettaglio, ai fini di accertare il grado delle infermità riportate dal ricorrente in conseguenza della aggressione subita, è stato nominato nel presente giudizio il dott. che, all'esito Persona_1 dell'indagine peritale svolta, ha accertato che:
“1. Il Sig. è affetto da lievissimi esiti biofunzionali di pregresso trauma Parte_1
distorsivo della M/F del I° dito della mano destra evoluta in rizoartrosi.
2. Le suddette infermità e le conseguenti menomazioni, visto il DPR n. 181/2009 per le vittime del dovere ed applicandosi il calcolo di cui alla formula I.C. = D.B. 2% + D.M. 0% + (I.P. 2% – D.B.
2%) è pari al 2% (due per cento) con decorrenza 25/9/2021, epoca della presentazione della domanda per vittima del dovere”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il ctu è pervenuto, in applicazione dei criteri espressamente indicati nella consulenza tecnica (la quale può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Pertanto, quanto alle prestazioni richieste dal ricorrente, atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è inferiore ad un quarto, deve essere escluso il diritto di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004.
Parimenti non può essere riconosciuto il diritto alla speciale elargizione, atteso che la parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato una eccezione di prescrizione.
Sul punto è di recente intervenuta la Cassazione con sentenza 17440/22 (alla quale questo giudicante aderisce) per chiarire che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile e ciò che si prescrive nel termine decennale sono le prestazioni economiche che in tale status trovano il loro presupposto. Pertanto, considerato che tale termine (decennale) iniziò a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (art. 2946 c.c.), deve ritenersi maturata la prescrizione con riferimento alla speciale elargizione, atteso che alla data della istanza amministrativa (25.09.2019) il termine era già ampiamente decorso.
La domanda del ricorrente è dunque da accogliere nei limiti suddetti.
Le spese processuali in considerazione della reciproca soccombenza sono compensate.
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L'onere delle spese di C.T.U. va posto in via definitiva a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 2% dal
25.09.2021;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese di lite compensate;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, l'onere delle spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Taranto, 13 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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