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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1970 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a Fara in [...] – RI- il 15.09.1961), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Via Valdinievole n.11, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffele Ceci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE EC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis del cod. proc. civ. ha richiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'erogazione della prestazione di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 (pensione di inabilità) o in subordine il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 13 legge n. 118/71 (assegno mensile di assistenza) a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.7.2023.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il ctu nominato ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari utili per l'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza, mentre ha escluso l'ulteriore requisito invocato.
Con l'instaurazione del giudizio di opposizione, mediante deposito del ricorso in data 25.3.2025, la ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, Pt_1 sostenendo che il ctu avrebbe sottostimato la valutazione del quadro patologico, come emergente
1 dalla documentazione in atti. Sul punto, ha richiamato, inoltre, le note critiche redatte dal proprio consulente dott. Persona_1
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott.ssa , nell'elaborato peritale in atti, Persona_2 tratte dall'esame della documentazione prodotta e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che la è affetta Pt_1 da un complesso di infermità che non è in grado di integrare il requisito medico in discussione.
Sul punto, il Ctu ha spiegato quanto segue: “ all'esito dell'analisi della documentazione in atti e della visita peritale è emerso un quadro clinico il quale - facendo riferimento alle tabelle di legge allegate al DM 5.02.92 – consente il raggiungimento di una percentuale di invalidità pari all'80%, sufficiente per per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 legge 118/71 (assegno di invalidità).
Nello specifico la Sig.ra resenta: - esiti asportazione schannoma angolo ponto-cerebellare Pt_1 con residua disfagia per i solidi (in analogia COD 3001 afasia lieve 21-30%) - poliartrosi a moderata incidenza funzionale (in analogia COD 7105 obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e
40) con complicanze artrosiche 31-40%); - BPCO ed insufficienza renale in sindrome nefrosica (in analogia COD 6438 glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve 61-70%);
- sindrome depressiva endorea(iva (COD 2205 sindrome depressiva endoreattiva media 25%) Per quanto riguarda la decorrenza dei suddetti benefici, poiché le problematiche in essere si erano già configurate nella loro gravità al momento della domanda amministrativa, ritengo congruo il riconoscimento a decorrere dal 24.07.2023”.
Solamente nella presente sede la difesa di parte ricorrente ha prodotto delle “note critiche” a firma del proprio consulente dott. il quale – però - non partecipò alle operazioni peritali, Persona_1 né formulò alcuna osservazione critica nell'ambito del giudizio di atp,
Ebbene, deve rilevarsi che dette note critiche di parte ricorrente richiamano le medesime patologie già esaminate dal Ctu attraverso l'analisi della documentazione sanitaria versata in atti e si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu;
né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
2 Le censure della ricorrente si sostanziano, quindi, in un dissenso diagnostico che non individua puntuali errori o contraddizioni nella valutazione svolta dal Ctu.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n.
7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Dalle considerazioni sinora esposte emerge che non si giustifica il rinnovo della ctu e le stesse conducono al rigetto del presente ricorso nel merito.
In ossequio alle risultanze dell'atp, deve essere dichiarato che la si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie previste dall'art. 13 legge n. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa
(24.7.2023).
Tuttavia, le provvidenze economiche non possono essere liquidate in questa sede poiché
l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per
ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata solo alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda (è stata esclusa la sussistenza del requisito medico relativo alla pensione di inabilità), le spese processuali, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
3 - dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge n. Parte_1
118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.7.2023;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- compensa interamente le spese processuali.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
AL Di IE
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