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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10054/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10054/2024, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis, d.P.R. n. 602/73;
TRA
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Gricignano di Aversa (CE) alla via Parte_1
Dante Alighieri n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbato, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Debitore opponente
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1
Lepanto n. 97, presso lo studio dell'avv. Vitale Di Gennaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Creditore opposto
NONCHÉ
Controparte_2
Terzo pignorato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver proposto Parte_1 ricorso in opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'
[...]
per la complessiva somma di € 33.362,30 (procedura R.G. n. Controparte_1
440/2024), la cui fase camerale si era conclusa con la dichiarazione di non luogo a 2
provvedere sulla istanza di sospensione, per decorso del termine di efficacia del pignoramento, ribadiva le stesse eccezioni e cioè che le cartelle poste alla base dell'atto di pignoramento erano state oggetto di istanza di compensazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia e la nullità del pignoramento presso terzi per inesistenza del credito vantato.
Con comparsa del 17.03.2025, si costituiva l'opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 3.07.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti si evince che, precedentemente al pignoramento presso terzi del gennaio 2024, e precisamente nel dicembre 2023, la debitrice aveva provveduto alla compensazione del credito, ma soltanto per talune delle cartelle poste alla base della procedura esecutiva esattoriale.
Più precisamente, delle 12 cartelle sottese al pignoramento presso terzi, per 8 (n.
02820190035227908000; n. 0282019004915091700; n. 02820190052248625000; n.
02820200007794911000; n. 02820200012234445000; n. 02820210012925052000; n.
02820220021817451000; n. 02820220038377620000) di queste è effettivamente stato eseguito il pagamento in compensazione. Ma le altre 4 (n. 0282022001792692000; n.
02820220038377721000; 02820230007639883000; n. 02820230016328515000) sono estranee alla compensazione;
per una di esse (n. 0282022001792692000), in ogni caso, dall'estratto di ruolo aggiornato prodotto da risulta che nulla sia dovuto dalla CP_3
ConCont
ma per le altre 3 (n. 02820220038377721000; 02820230007639883000; n.
02820230016328515000) aveva e ha diritto di procedere esecutivamente. CP_3
Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta e tanto consente di compensare le spese del presente giudizio tra le parti costituite, nonché di respingere la domanda dell'opponente di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell' CP_3
P.Q.M.
Cont Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei CP_6 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di per le cartelle n. CP_3 Pt_1
02820190035227908000; n. 0282019004915091700; n. 02820190052248625000; n. 3
02820200007794911000; n. 02820200012234445000; n. 02820210012925052000; n.
02820220021817451000; n. 02820220038377620000 n. 0282022001792692000;
2) compensa le spese tra le parti costituite.
Aversa, 22.07.2025
Il Giudice dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10054/2024, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis, d.P.R. n. 602/73;
TRA
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Gricignano di Aversa (CE) alla via Parte_1
Dante Alighieri n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbato, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Debitore opponente
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1
Lepanto n. 97, presso lo studio dell'avv. Vitale Di Gennaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Creditore opposto
NONCHÉ
Controparte_2
Terzo pignorato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver proposto Parte_1 ricorso in opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'
[...]
per la complessiva somma di € 33.362,30 (procedura R.G. n. Controparte_1
440/2024), la cui fase camerale si era conclusa con la dichiarazione di non luogo a 2
provvedere sulla istanza di sospensione, per decorso del termine di efficacia del pignoramento, ribadiva le stesse eccezioni e cioè che le cartelle poste alla base dell'atto di pignoramento erano state oggetto di istanza di compensazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia e la nullità del pignoramento presso terzi per inesistenza del credito vantato.
Con comparsa del 17.03.2025, si costituiva l'opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 3.07.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti si evince che, precedentemente al pignoramento presso terzi del gennaio 2024, e precisamente nel dicembre 2023, la debitrice aveva provveduto alla compensazione del credito, ma soltanto per talune delle cartelle poste alla base della procedura esecutiva esattoriale.
Più precisamente, delle 12 cartelle sottese al pignoramento presso terzi, per 8 (n.
02820190035227908000; n. 0282019004915091700; n. 02820190052248625000; n.
02820200007794911000; n. 02820200012234445000; n. 02820210012925052000; n.
02820220021817451000; n. 02820220038377620000) di queste è effettivamente stato eseguito il pagamento in compensazione. Ma le altre 4 (n. 0282022001792692000; n.
02820220038377721000; 02820230007639883000; n. 02820230016328515000) sono estranee alla compensazione;
per una di esse (n. 0282022001792692000), in ogni caso, dall'estratto di ruolo aggiornato prodotto da risulta che nulla sia dovuto dalla CP_3
ConCont
ma per le altre 3 (n. 02820220038377721000; 02820230007639883000; n.
02820230016328515000) aveva e ha diritto di procedere esecutivamente. CP_3
Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta e tanto consente di compensare le spese del presente giudizio tra le parti costituite, nonché di respingere la domanda dell'opponente di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dell' CP_3
P.Q.M.
Cont Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei CP_6 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di per le cartelle n. CP_3 Pt_1
02820190035227908000; n. 0282019004915091700; n. 02820190052248625000; n. 3
02820200007794911000; n. 02820200012234445000; n. 02820210012925052000; n.
02820220021817451000; n. 02820220038377620000 n. 0282022001792692000;
2) compensa le spese tra le parti costituite.
Aversa, 22.07.2025
Il Giudice dr.ssa Lorella Triglione