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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.47 c.p.c. congiuntamente proposto da ata a CESENA (FC) il 13/02/1991 (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in VIA CREMONA 255 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. CONTRATTI
GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA VECLEZIO N. 59/A FORLI'
RICCORENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]A. GRAMSCI N. 25/D , con il C.F._2 CP_2 patrocinio dell'avv. RICCI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in V.
REG. N. 78 47121 FORLI'
RESISTENTE
IN PUNTO A: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
E CON L'INTERVENTO DEL PM DI SEDE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/07/2024, precisando tuttavia che al punto n. 4 della pagina
Pagina 1 9 l'importo mensile del mantenimento ordinario anziché 400 euro deve leggersi come 320 euro e con decorrenza dal giorno 15 febbraio 2025. Inoltre, precisavano la compensazione delle spese. Si trascrivono di seguito le condizioni di cui al ricorso che devono però leggersi con la modifica di cui sopra relativa all'entità del mantenimento, alla sua decorrenza e alle spese legali: “1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Cesena;
2) il padre potrà tenere con sé la minore per un fine settimana ogni due (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) con facoltà di trascorrere con la figlia due pomeriggi nel corso della settimana lavorativa (tra il lunedì ed il giovedì) ritirando personalmente la minore da scuola e riaccompagnandola presso la madre per la cena;
3) durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia alternativamente Natale o Santo Stefano e Capodanno od Epifania, tenendola con sé per complessivi sette giorni;
durante le vacanze pasquali, per complessivi tre giorni inclusa la
Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di Luglio ed Agosto;
4) il padre contribuirà al mantenimento della minore versando € 400,00 mensili – ovvero l'importo ritenuto di giustizia - , oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, alla madre, cui spetterà in via esclusiva l'assegno unico;
5) l'indennità in favore della minore continuerà ad essere versata nel libretto di risparmio già esistente ed intestato alla stessa, da utilizzarsi solo in caso di assoluta necessità nell'interesse della minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/07/2024, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1
una relazione affettiva con dal 2014 dalla quale nasceva in Cesena la Controparte_1
figlia in data 15.05.2019 e che la convivenza era cessata nel 2023 a causa della Persona_1
forte conflittualità tra le parti. Rappresentava poi che la figlia ha problemi di salute, come emerge dalla documentazione in atti, e che per tale ragione riceve una indennità pari ad euro
343,00 mensili. Quanto alle questioni economiche, dichiarava di svolgere attività lavorativa presso l'azienda e di percepire uno stipendio pari ad euro 1.100,00 netti, oltre Pt_2 all'intero assegno unico per la figlia;
in relazione alle spese che deve sostenere, è alla ricerca di una abitazione sicché dovrà pagare un canone di locazione. Rappresentava che
[...]
percepisce uno stipendio pari a circa euro 1.100,00 netti, tuttavia non gravano su CP_1
di esso spese di locazione posto che il medesimo vive con i genitori, di talché chiedeva la
Pagina 2 corresponsione da parte del convenuto di euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'affidamento della Per_1 minore, chiedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con diritto di visita per il padre come da conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2025 si costituiva in giudizio e rappresentava di condividere quanto prospettato dalla Controparte_1 ricorrente in relazione all'affidamento della figlia minore , non anche rispetto alle Per_1
questioni economiche poiché riferiva di percepire euro 1.300,00 netti al mese, come risulta dalla busta paga depositata, sicché si rendeva disponibile a versare alla a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia minore euro 230,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato altresì che la medesima percepisce interamente l'assegno unico per la figlia.
All'udienza del 23.01.2025 il Giudice formula proposta conciliativa avente ad oggetto un mantenimento ordinario a carico del resistente pari a euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico a favore della ricorrente per intero.
All'udienza del 04.02.2025, cui la causa veniva rinviata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e pertanto il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria alcuna, la rimetteva al Collegio.
Risulta dagli atti l'intervento del Pubblico Ministero.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito riportate, concordate dai genitori (integrate con le precisazioni fatte in udienza), non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Cesena;
2) il padre potrà tenere con sé la minore per un fine settimana ogni due (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) con facoltà di trascorrere con la figlia due pomeriggi nel corso della settimana lavorativa (tra il lunedì ed il giovedì) ritirando personalmente la minore da scuola e riaccompagnandola presso la madre per la cena;
3) durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia alternativamente
Natale o Santo Stefano e Capodanno od Epifania, tenendola con sé per complessivi sette
Pagina 3 giorni; durante le vacanze pasquali, per complessivi tre giorni inclusa la Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di Luglio ed Agosto;
4) il padre contribuirà al mantenimento della minore versando € 320,00 mensili e con decorrenza dal giorno 15 febbraio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, alla madre, cui spetterà in esclusiva l'assegno unico;
5) l'indennità in favore della minore continuerà ad essere versata nel libretto di risparmio già esistente ed intestato alla stessa, da utilizzarsi solo in caso di assoluta necessità nell'interesse della minore.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, così come concordato dalle stesse, tenuto conto della presentazione di conclusioni congiunte e del relativo accordo delle parti sulle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1640/2024 RG promossa da ei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337- CP_1
ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.47 c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate,
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, riportate nella parte motiva da intendersi qui richiamate e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Chimichi
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.47 c.p.c. congiuntamente proposto da ata a CESENA (FC) il 13/02/1991 (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in VIA CREMONA 255 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. CONTRATTI
GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA VECLEZIO N. 59/A FORLI'
RICCORENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]A. GRAMSCI N. 25/D , con il C.F._2 CP_2 patrocinio dell'avv. RICCI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in V.
REG. N. 78 47121 FORLI'
RESISTENTE
IN PUNTO A: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
E CON L'INTERVENTO DEL PM DI SEDE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/07/2024, precisando tuttavia che al punto n. 4 della pagina
Pagina 1 9 l'importo mensile del mantenimento ordinario anziché 400 euro deve leggersi come 320 euro e con decorrenza dal giorno 15 febbraio 2025. Inoltre, precisavano la compensazione delle spese. Si trascrivono di seguito le condizioni di cui al ricorso che devono però leggersi con la modifica di cui sopra relativa all'entità del mantenimento, alla sua decorrenza e alle spese legali: “1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Cesena;
2) il padre potrà tenere con sé la minore per un fine settimana ogni due (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) con facoltà di trascorrere con la figlia due pomeriggi nel corso della settimana lavorativa (tra il lunedì ed il giovedì) ritirando personalmente la minore da scuola e riaccompagnandola presso la madre per la cena;
3) durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia alternativamente Natale o Santo Stefano e Capodanno od Epifania, tenendola con sé per complessivi sette giorni;
durante le vacanze pasquali, per complessivi tre giorni inclusa la
Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di Luglio ed Agosto;
4) il padre contribuirà al mantenimento della minore versando € 400,00 mensili – ovvero l'importo ritenuto di giustizia - , oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, alla madre, cui spetterà in via esclusiva l'assegno unico;
5) l'indennità in favore della minore continuerà ad essere versata nel libretto di risparmio già esistente ed intestato alla stessa, da utilizzarsi solo in caso di assoluta necessità nell'interesse della minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/07/2024, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1
una relazione affettiva con dal 2014 dalla quale nasceva in Cesena la Controparte_1
figlia in data 15.05.2019 e che la convivenza era cessata nel 2023 a causa della Persona_1
forte conflittualità tra le parti. Rappresentava poi che la figlia ha problemi di salute, come emerge dalla documentazione in atti, e che per tale ragione riceve una indennità pari ad euro
343,00 mensili. Quanto alle questioni economiche, dichiarava di svolgere attività lavorativa presso l'azienda e di percepire uno stipendio pari ad euro 1.100,00 netti, oltre Pt_2 all'intero assegno unico per la figlia;
in relazione alle spese che deve sostenere, è alla ricerca di una abitazione sicché dovrà pagare un canone di locazione. Rappresentava che
[...]
percepisce uno stipendio pari a circa euro 1.100,00 netti, tuttavia non gravano su CP_1
di esso spese di locazione posto che il medesimo vive con i genitori, di talché chiedeva la
Pagina 2 corresponsione da parte del convenuto di euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'affidamento della Per_1 minore, chiedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con diritto di visita per il padre come da conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2025 si costituiva in giudizio e rappresentava di condividere quanto prospettato dalla Controparte_1 ricorrente in relazione all'affidamento della figlia minore , non anche rispetto alle Per_1
questioni economiche poiché riferiva di percepire euro 1.300,00 netti al mese, come risulta dalla busta paga depositata, sicché si rendeva disponibile a versare alla a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia minore euro 230,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato altresì che la medesima percepisce interamente l'assegno unico per la figlia.
All'udienza del 23.01.2025 il Giudice formula proposta conciliativa avente ad oggetto un mantenimento ordinario a carico del resistente pari a euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico a favore della ricorrente per intero.
All'udienza del 04.02.2025, cui la causa veniva rinviata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e pertanto il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria alcuna, la rimetteva al Collegio.
Risulta dagli atti l'intervento del Pubblico Ministero.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito riportate, concordate dai genitori (integrate con le precisazioni fatte in udienza), non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Cesena;
2) il padre potrà tenere con sé la minore per un fine settimana ogni due (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) con facoltà di trascorrere con la figlia due pomeriggi nel corso della settimana lavorativa (tra il lunedì ed il giovedì) ritirando personalmente la minore da scuola e riaccompagnandola presso la madre per la cena;
3) durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia alternativamente
Natale o Santo Stefano e Capodanno od Epifania, tenendola con sé per complessivi sette
Pagina 3 giorni; durante le vacanze pasquali, per complessivi tre giorni inclusa la Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di Luglio ed Agosto;
4) il padre contribuirà al mantenimento della minore versando € 320,00 mensili e con decorrenza dal giorno 15 febbraio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, alla madre, cui spetterà in esclusiva l'assegno unico;
5) l'indennità in favore della minore continuerà ad essere versata nel libretto di risparmio già esistente ed intestato alla stessa, da utilizzarsi solo in caso di assoluta necessità nell'interesse della minore.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, così come concordato dalle stesse, tenuto conto della presentazione di conclusioni congiunte e del relativo accordo delle parti sulle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1640/2024 RG promossa da ei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337- CP_1
ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.47 c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate,
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, riportate nella parte motiva da intendersi qui richiamate e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Chimichi
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