Articolo 285 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 284Articolo 275
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9 ottobre 2010
Art. 285. Alloggi ASC. 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. 2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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