Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 4866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4866/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
04.03.2025, avente per oggetto: Separazione Consensuale e Divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 quale amministratore di sostegno, in nome e per conto di , nato a Controparte_1
Monteforte Cilento (Sa) il 01/03/1957, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Vincenzo Maio
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 23.06.2023, , nella qualità predetta, premetteva che Parte_1
avesse contratto matrimonio con nel comune di Monteforte Cilento Controparte_1 CP_3
(Sa) il 05.01.2006, e che da tale unione non erano nati figli, pertanto, chiedeva pronunciarsi la
1
separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso, nonché lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_3
All'udienza del 27.02.2024, l'amministratore di sostegno di compariva dinanzi al Controparte_1
giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e, preso atto delle conclusioni di parte ricorrente, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
2. Con sentenza n. 1106/2024 pubbl. il 28/02/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.03.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente comunicava l'intervenuto decesso di , depositando il relativo certificato di morte, e Controparte_1
al contempo chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in seguito al venir meno del rapporto coniugale quale effetto del decesso del ricorrente.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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