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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1532/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco De Luca (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di citazione di C.F._2
primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Isonzo n. 25, in persona del procuratore ad negotia dott. (C.F.: CP_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del C.F._3
22.11.2019, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paola Traversari
(C.F.: e dall'Avv. Mario Tedesco (C.F.: ) per C.F._4 C.F._5 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7525/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 18.4.2013 evocava Parte_1 Controparte_3
davanti al Tribunale di Napoli chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro
40.700,00, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura BMW X6 tg. DP456XM, di sua proprietà, avvenuto in Napoli il 3.2.2012, come determinato ai sensi della polizza n.
0634/50/0634505001202, e, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta provata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che in data 3.2.2012, tra le ore 22:00 e le ore 23:59, in Napoli
alla Via Sartania l'autovettura era stata oggetto di furto e che, malgrado l'invio di tutta la documentazione richiesta al fine di procedere alla liquidazione del danno, la NI aveva ritenuto il sinistro non indennizzabile.
La convenuta, costituendosi in data 13.6.2013, preliminarmente deduceva l'inoperatività della polizza in base all'appendice ad essa allegata e rubricata “allegato per dichiarazioni contrattuali”,
che prevedeva che, al fine di provare l'attivazione del sistema di sicurezza, l'assicurato doveva restituire alla NI gli eventuali dispositivi forniti dal produttore dell'antifurto e tutte le chiavi predisposte dalla casa costruttrice e, nell'ipotesi di loro smarrimento, dimostrare di avere denunciato la perdita in data antecedente al furto e di avere provveduto nei successivi dieci giorni alla loro sostituzione, pena la perdita totale del diritto all'indennizzo, mentre la aveva Pt_1
consegnato una sola chiave ed un solo transponder ed omesso la sostituzione delle chiavi.
Deduceva, inoltre, che l'istante era incorsa in alcune violazioni di obblighi contrattuali, non avendo comunicato il furto nel termine di tre giorni ed allegato la documentazione richiesta in originale. Infine, aggiungeva: che la mancata attivazione del sistema satellitare in occasione del furto lasciava supporre che il veicolo fosse stato asportato utilizzando la chiave o l transponder smarriti;
che l'autovettura era stata coinvolta in un sinistro stradale il 3.11.2011, in relazione al quale la Pt_1
aveva ricevuto, da Unipol a titolo risarcitorio, la somma di euro 6.000,00 sulla base di una perizia svolta su foto ritraenti l'autovettura già riparata, senza che fosse stata esibita la fattura rilasciata dall'officina, che peraltro si era trasferita in un luogo ignoto;
che dalla visura generale svolta sulla targa emergevano anomali passaggi di proprietà e dubbi sul prezzo di acquisto dell'autovettura,
ragion per cui era necessario ordinare all'attrice di produrre l'originale della fattura quietanzata di acquisto/vendita, con gli estremi degli assegni dati in pagamento, e la fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dalla vettura a seguito del sinistro del 3.11.2011.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda per inoperatività della garanzia, stante la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2/B delle condizioni generali di polizza, e, in subordine, in quanto infondata, con condanna di controparte al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente;
in via ancora più
gradata, chiedeva di liquidare l'indennizzo considerando il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro e le condizioni di polizza e, quindi, applicando la riduzione del 30% per la mancata prova della sostituzione delle chiavi del veicolo nei dieci giorni successivi al loro smarrimento.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'attrice con la memoria depositata nel primo termine disconosceva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c., le firme apposte sulle copie del contratto e della relativa appendice oggetto dell'avversa produzione e con la seconda memoria chiariva le questioni relative al numero di chiavi e/o transponder smarriti, contestando le avverse affermazioni in relazione ai passaggi di proprietà dell'autovettura ed ai costi della stessa e chiedeva l'ammissione di c.t.u. estimativa;
la convenuta, dal canto suo, si associava alla richiesta di c.t.u. e insisteva nell'ordine di esibizione dell'originale della fattura quietanzata di acquisto/vendita dell'autovettura e della fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito del sinistro del 3.11.2011.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata c.t.u. ai fini della determinazione del valore commerciale della vettura al momento del furto, precisate le conclusioni, con sentenza n.
7525/2020 pubblicata il 10.11.2020 il Tribunale rigettava la domanda e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_1
compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
era incontestata la conclusione del contratto assicurativo, che copriva anche il rischio di furto;
l'attrice aveva documentato il rispetto dell'obbligo di comunicazione all'assicuratore dell'avvenuto sinistro nel termine di tre giorni, stabilito dall'art. 2 c.g.c.;
il cd. “Allegato per dichiarazioni contrattuali”, prodotto dalla convenuta e disconosciuto dalla
, era inutilizzabile per omessa istanza di verificazione, sicché erano superate tutte le Pt_1
questioni relative all'inosservanza degli obblighi ivi previsti;
in ogni caso, il sinistro non era indennizzabile perché la sottrazione dell'autovettura era stata determinata, sia pure involontariamente, dal comportamento dell'assicurato o della persona che ne aveva la disponibilità, atteso che in data 3.1.2012 alle ore 19,45 marito Persona_1
dell'attrice, aveva sporto ai Carabinieri della Stazione di Napoli-Pianura denuncia di smarrimento della chiave dell'autovettura, avvenuto lo stesso giorno alle ore 14,00, per cui trovavano applicazione le disposizioni contrattuali secondo cui la copertura assicurativa era esclusa o limitata in caso di aggravamento del rischio e nel caso in cui il sinistro risulti “determinato o agevolato da
dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui
incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti”;
invero, la perdita delle chiavi costituiva non solo un aggravamento del rischio, ma anche un'ipotesi di colpa dell'assicurato, risalendo ad un mese prima, sicché “l'assicurato avrebbe potuto e dovuto
provvedere alla sostituzione delle chiavi dell'autovettura che, molto probabilmente, consentivano
anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare di cui la vettura era dotata”;
tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dalla , si evinceva dalla comunicazione ad Pt_1
essa inviata da con la quale si rappresentava che non era pervenuto alla centrale operativa CP_4
né il segnale di funzionamento anomalo, né quello di allarme e che non era stato possibile ricevere informazioni sulla posizione del veicolo e sul blocco del motore, ragion per cui doveva concludersi che l'autovettura era stata messa in moto con le chiavi, fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare;
le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano liquidate in base al D.M. 55/2014,
applicando la riduzione del 30% trattandosi di questione non complessa.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 6.4.2021 ed iscritta a ruolo il 7.4.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta pronuncia, chiedendo, in sua riforma, di accertare e dichiarare che già. , era tenuta a corrispondere l'indennizzo per il furto Controparte_1 Controparte_5
dell'autovettura BMW tg. DP456XM, da determinare, come da condizioni generali di polizza, al netto dello scoperto ivi presente pari al 20%, in complessivi euro 33.600,00, con conseguente condanna al relativo pagamento, e, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta,
oltre rimborso delle spese di c.t.u., rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 1284 comma 1
c.c. sulla somma rivalutata dall'evento alla domanda giudiziale ed interessi moratori dalla domanda al soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
già costituendosi, deduceva l'inammissibilità, Controparte_1 Controparte_5
improcedibilità ed infondatezza dell'appello, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via gradata, chiedeva di liquidare l'indennizzo avuto riguardo al valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed alle condizioni di polizza e, quindi, applicando la riduzione del 30% per la mancata dimostrazione della sostituzione delle chiavi dell'autovettura nei dieci giorni successivi al loro smarrimento.
All'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'inoperatività della garanzia per il furto, assumendo che le deduzioni e le ricostruzioni fattuali operate dal primo giudice erano basate su nozioni falsate di fatti notori e/o su inesatti presupposti tecnici.
In particolare, il Tribunale aveva prima ipotizzato che le chiavi smarrite dell'autovettura “molto
probabilmente consentivano anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare di cui
l'autovettura era dotata” e poi aveva concluso in termini certi “che l'autovettura è stata aperta e
messa in moto con le chiavi (fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare)”, senza considerare che nella denuncia sporta il 3.1.2012 il aveva dichiarato di aver perso una sola Per_1
chiave e che l'allarme dell'antifurto satellitare si inserisce e si disinnesca con il transponder (cd.
telecomando a piastrina), e non con la chiave, con l'effetto che quest'ultima, di per sé sola, non poteva bloccare il tracciamento del veicolo da parte del sistema satellitare. In realtà, soltanto la schermatura delle radiofrequenze posta in essere dai ladri aveva permesso ai ladri di introdursi nel veicolo e di avviarlo, impedendo l'invio del segnale di allarme alla centrale operativa.
In ogni caso, le modalità con cui era avvenuto il furto sarebbero dovute rimanere estranee al thema
probandum, in difetto di una specifica contestazione del fatto storico.
Secondo l'appellante, il primo giudice aveva arbitrariamente ricostruito i fatti, non essendo stata provata, né essendo verosimile e tantomeno altamente probabile, l'ipotetica correlazione tra il furto della BMW e lo smarrimento della relativa chiave un mese prima.
Invero, lo smarrimento non aveva riguardato anche i documenti, che avrebbero potuto consentire ai malfattori di risalire al veicolo che la chiave apriva e tale correlazione non era possibile neanche attraverso la sola chiave, che non recava alcun segno particolare tale da ricondurla al veicolo;
per di più, l'auto non era stata sottratta sotto l'abitazione di Via Padula n. 89 in Napoli e la circostanza che i ladri dell'auto erano coloro che ne avevano ritrovato la chiave era una mera congettura.
In ogni caso, anche dando per buona quest'ultima ipotesi, tale comportamento colposo, che il primo giudice aveva definito “involontario”, non poteva essere ritenuto talmente grave da giustificare la perdita totale del diritto all'indennizzo, in quanto la chiave non riportava alcun riferimento all'autovettura ed alla sua proprietaria e, peraltro, il furto era avvenuto in un luogo dove la vettura era stata parcheggiata solo occasionalmente.
L'appellante evidenziava che anche l'omessa sostituzione delle chiavi non poteva integrare gli estremi del comportamento colposo dell'assicurato. Invero, il primo giudice, oltre ad aver fatto rientrare “dalla finestra” l'Allegato per dichiarazioni contrattuali e rilevato d'ufficio eccezioni riservate alla parte nonché violato la regola dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c., non aveva considerato che la sostituzione delle chiavi dell'autovettura non è
un'operazione così agevole da poter essere espletata nell'arco di trenta giorni dalla denuncia dello smarrimento, non essendo affatto sufficiente “sostituire le chiavi”, come richiesto nelle c.g.c.,
dovendosi piuttosto cambiare le serrature e, nel caso di chiave elettronica, riprogrammare la centralina, se non sostituire l'intero sistema di accensione della vettura.
L'appellata, dal canto suo, ha contrastato la rilevanza delle avverse censure deducendo che non era stato provato quale tipo di sistema di antifurto fosse stato installato sull'autovettura, se la sua attivazione dipendesse dalla chiave di accensione o da eventuale comando, consegnato in singola o duplice copia, mentre era rimasto incontestato che la aveva restituito una sola chiave ed un Pt_1
solo transponder e non aveva provveduto alla sostituzione delle chiavi del veicolo, rendendolo così vulnerabile ad un eventuale furto, evento, questo, che non era stato provato, insufficiente essendo, a tal fine, la sola denuncia presentata all'autorità di Polizia. Ebbene, posto che l'inoperatività della garanzia costituisce una mera difesa, siccome volta a contestare il fatto costitutivo della domanda, la avrebbe dovuto provare il titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, Pt_1
l'evento dedotto a rischio e la sussistenza delle condizioni cui era subordinato l'indennizzo, ma detto onere non era stato assolto.
Il motivo è fondato.
Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è onere dell'assicurato provare l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, costituente fatto costitutivo della pretesa (cd rischio incluso), mentre è
onere dell'assicuratore allegare e provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi"
- che sono quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio - siccome costituente un fatto impeditivo della pretesa attorea (v. Cass. civ., sez. III, 23.1.2018, n. 1558,
richiamata da sez. III, ord. 9.11.2023, n. 31251).
Nel caso di specie, è pacifico che la polizza stipulata dalla coprisse anche l'evento furto, il Pt_1
cui verificarsi non è stato posto in discussione dalla compagnia all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, avendo essa articolato una difesa incompatibile con la negazione dell'avvenuta sottrazione del veicolo da parte di terzi (di cui ha contraddittoriamente eccepito la mancata prova solo in questo giudizio): invero, la difesa della convenuta è stata improntata sulla insussistenza delle condizioni contrattuali per l'operatività della garanzia in relazione al rischio ivi dedotto.
Dovendo, quindi, ritenersi incontestato il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo (l'evento furto),
era onere della convenuta dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (il furto), questo rientrava tra i rischi "non compresi" a causa dell'esistenza di uno dei casi di non indennizzabilità previsti dal contratto.
Detto onere non è stato assolto sotto due distinti profili.
Per quanto riguarda il primo, è stato disconosciuto dalla il cd. Allegato per dichiarazioni Pt_1
contrattuali, asseritamente costituente parte integrante della polizza e contenente tutta una serie di prescrizioni tese a provare l'attivazione del sistema di sicurezza da parte dell'assicurato, e la sua inutilizzabilità ai fini del decidere resta intangibile, non essendo stato interposto gravame incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto detto allegato “estraneo al
profilo probatorio del processo” (v. pag. 3) per omessa proposizione dell'istanza di verificazione.
Relativamente al secondo, era onere dell'assicuratore provare che, pur essendosi verificato il rischio furto, questo non era indennizzabile perché determinato, o quanto meno agevolato, da dolo o colpa grave dell'assicurato, ma tanto non è avvenuto.
Al riguardo, la Corte ritiene che non sia condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice secondo cui la perdita delle chiavi (rectius, di una delle chiavi) avvenuta un mese prima del furto abbia costituito il presupposto del successivo furto, essendo essa fondata su una supposizione non ancorata ad alcun elemento fattuale, non essendo stato allegato e provato che l'antifurto satellitare si attivasse con le chiavi di apertura/chiusura del veicolo fornite dalla casa costruttrice;
restano,
quindi, assorbite tutte le altre considerazioni svolte dall'appellante al fine di contestare che la chiave smarrita fosse fornita di elementi di individuazione della persona della proprietaria, a prescindere dal fatto che l'autovettura è stata asportata in un luogo ove era parcheggiata soltanto occasionalmente.
Del resto, l'appellante ha evidenziato il salto logico compiuto dal giudice di prime cure che, dopo aver ipotizzato che le chiavi “molto probabilmente”, consentivano anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare”, ha poi concluso, in termini certi, che le chiavi (rectius, la chiave smarrita)
“fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare” erano state utilizzate per aprire e mettere in moto il veicolo senza far scattare l'allarme satellitare. Alla luce di quanto esposto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda, e non rigettarla, per cui, in riforma della pronuncia appellata, va riconosciuto il diritto all'indennizzo, da riconoscersi nella somma di euro 33.600,00 determinata all'esito della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, da cui non vi è motivo di discostarsi per l'assenza di specifiche contestazioni.
Trattandosi di un debito di valore (v. Cass. civ., sez. III, 8.6.2023, n. 16229 e la giurisprudenza ivi richiamata), sulla suddetta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi ad un tasso che si stima equo commisurare a quello legale, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto
(3.2.2012) e maggiorata degli interessi maturati anno per anno dall'evento al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori di cui all'art. 1284
comma 4 c.c., aggiunto dall'art. 17 D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L.
10.11.2024, n. 162, che si applica ai procedimenti instaurati a partire dall'11.12.2014, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147 cit. per le cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 15.9.2021
si è risolta nel mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore della , che ne ha fatto Pt_1
richiesta.
Non può essere riconosciuto il contributo unificato relativo ad entrambi i gradi di giudizio: invero,
quanto al primo grado, il pagamento del contributo non è desumibile dal fascicolo d'ufficio - non acquisito malgrado la richiesta - né è stato documentato dalla difesa della;
quanto al Pt_1
presente giudizio, il suddetto contributo non è stato versato né all'atto della costituzione in giudizio,
né successivamente, malgrado l'avviso del 7.4.2011.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della compagnia assicuratrice.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7525/2020 del Tribunale di Napoli,
condanna già al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_5 [...]
della somma di euro 33.600,00, oltre agli interessi compensativi al tasso legale da Parte_1
calcolarsi sulla somma devalutata al 3.2.2012 e maggiorata degli interessi maturati anno per anno dall'evento al soddisfo;
b) condanna già al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Controparte_5
per il giudizio di primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio di appello in euro 8.469,00
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco De Luca;
c) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico dell'appellata. Napoli, 22.1.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1532/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco De Luca (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di citazione di C.F._2
primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Isonzo n. 25, in persona del procuratore ad negotia dott. (C.F.: CP_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del C.F._3
22.11.2019, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paola Traversari
(C.F.: e dall'Avv. Mario Tedesco (C.F.: ) per C.F._4 C.F._5 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7525/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 18.4.2013 evocava Parte_1 Controparte_3
davanti al Tribunale di Napoli chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro
40.700,00, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura BMW X6 tg. DP456XM, di sua proprietà, avvenuto in Napoli il 3.2.2012, come determinato ai sensi della polizza n.
0634/50/0634505001202, e, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta provata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che in data 3.2.2012, tra le ore 22:00 e le ore 23:59, in Napoli
alla Via Sartania l'autovettura era stata oggetto di furto e che, malgrado l'invio di tutta la documentazione richiesta al fine di procedere alla liquidazione del danno, la NI aveva ritenuto il sinistro non indennizzabile.
La convenuta, costituendosi in data 13.6.2013, preliminarmente deduceva l'inoperatività della polizza in base all'appendice ad essa allegata e rubricata “allegato per dichiarazioni contrattuali”,
che prevedeva che, al fine di provare l'attivazione del sistema di sicurezza, l'assicurato doveva restituire alla NI gli eventuali dispositivi forniti dal produttore dell'antifurto e tutte le chiavi predisposte dalla casa costruttrice e, nell'ipotesi di loro smarrimento, dimostrare di avere denunciato la perdita in data antecedente al furto e di avere provveduto nei successivi dieci giorni alla loro sostituzione, pena la perdita totale del diritto all'indennizzo, mentre la aveva Pt_1
consegnato una sola chiave ed un solo transponder ed omesso la sostituzione delle chiavi.
Deduceva, inoltre, che l'istante era incorsa in alcune violazioni di obblighi contrattuali, non avendo comunicato il furto nel termine di tre giorni ed allegato la documentazione richiesta in originale. Infine, aggiungeva: che la mancata attivazione del sistema satellitare in occasione del furto lasciava supporre che il veicolo fosse stato asportato utilizzando la chiave o l transponder smarriti;
che l'autovettura era stata coinvolta in un sinistro stradale il 3.11.2011, in relazione al quale la Pt_1
aveva ricevuto, da Unipol a titolo risarcitorio, la somma di euro 6.000,00 sulla base di una perizia svolta su foto ritraenti l'autovettura già riparata, senza che fosse stata esibita la fattura rilasciata dall'officina, che peraltro si era trasferita in un luogo ignoto;
che dalla visura generale svolta sulla targa emergevano anomali passaggi di proprietà e dubbi sul prezzo di acquisto dell'autovettura,
ragion per cui era necessario ordinare all'attrice di produrre l'originale della fattura quietanzata di acquisto/vendita, con gli estremi degli assegni dati in pagamento, e la fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dalla vettura a seguito del sinistro del 3.11.2011.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda per inoperatività della garanzia, stante la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2/B delle condizioni generali di polizza, e, in subordine, in quanto infondata, con condanna di controparte al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente;
in via ancora più
gradata, chiedeva di liquidare l'indennizzo considerando il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro e le condizioni di polizza e, quindi, applicando la riduzione del 30% per la mancata prova della sostituzione delle chiavi del veicolo nei dieci giorni successivi al loro smarrimento.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'attrice con la memoria depositata nel primo termine disconosceva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c., le firme apposte sulle copie del contratto e della relativa appendice oggetto dell'avversa produzione e con la seconda memoria chiariva le questioni relative al numero di chiavi e/o transponder smarriti, contestando le avverse affermazioni in relazione ai passaggi di proprietà dell'autovettura ed ai costi della stessa e chiedeva l'ammissione di c.t.u. estimativa;
la convenuta, dal canto suo, si associava alla richiesta di c.t.u. e insisteva nell'ordine di esibizione dell'originale della fattura quietanzata di acquisto/vendita dell'autovettura e della fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito del sinistro del 3.11.2011.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata c.t.u. ai fini della determinazione del valore commerciale della vettura al momento del furto, precisate le conclusioni, con sentenza n.
7525/2020 pubblicata il 10.11.2020 il Tribunale rigettava la domanda e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_1
compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
era incontestata la conclusione del contratto assicurativo, che copriva anche il rischio di furto;
l'attrice aveva documentato il rispetto dell'obbligo di comunicazione all'assicuratore dell'avvenuto sinistro nel termine di tre giorni, stabilito dall'art. 2 c.g.c.;
il cd. “Allegato per dichiarazioni contrattuali”, prodotto dalla convenuta e disconosciuto dalla
, era inutilizzabile per omessa istanza di verificazione, sicché erano superate tutte le Pt_1
questioni relative all'inosservanza degli obblighi ivi previsti;
in ogni caso, il sinistro non era indennizzabile perché la sottrazione dell'autovettura era stata determinata, sia pure involontariamente, dal comportamento dell'assicurato o della persona che ne aveva la disponibilità, atteso che in data 3.1.2012 alle ore 19,45 marito Persona_1
dell'attrice, aveva sporto ai Carabinieri della Stazione di Napoli-Pianura denuncia di smarrimento della chiave dell'autovettura, avvenuto lo stesso giorno alle ore 14,00, per cui trovavano applicazione le disposizioni contrattuali secondo cui la copertura assicurativa era esclusa o limitata in caso di aggravamento del rischio e nel caso in cui il sinistro risulti “determinato o agevolato da
dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui
incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti”;
invero, la perdita delle chiavi costituiva non solo un aggravamento del rischio, ma anche un'ipotesi di colpa dell'assicurato, risalendo ad un mese prima, sicché “l'assicurato avrebbe potuto e dovuto
provvedere alla sostituzione delle chiavi dell'autovettura che, molto probabilmente, consentivano
anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare di cui la vettura era dotata”;
tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dalla , si evinceva dalla comunicazione ad Pt_1
essa inviata da con la quale si rappresentava che non era pervenuto alla centrale operativa CP_4
né il segnale di funzionamento anomalo, né quello di allarme e che non era stato possibile ricevere informazioni sulla posizione del veicolo e sul blocco del motore, ragion per cui doveva concludersi che l'autovettura era stata messa in moto con le chiavi, fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare;
le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano liquidate in base al D.M. 55/2014,
applicando la riduzione del 30% trattandosi di questione non complessa.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 6.4.2021 ed iscritta a ruolo il 7.4.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta pronuncia, chiedendo, in sua riforma, di accertare e dichiarare che già. , era tenuta a corrispondere l'indennizzo per il furto Controparte_1 Controparte_5
dell'autovettura BMW tg. DP456XM, da determinare, come da condizioni generali di polizza, al netto dello scoperto ivi presente pari al 20%, in complessivi euro 33.600,00, con conseguente condanna al relativo pagamento, e, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta,
oltre rimborso delle spese di c.t.u., rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 1284 comma 1
c.c. sulla somma rivalutata dall'evento alla domanda giudiziale ed interessi moratori dalla domanda al soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
già costituendosi, deduceva l'inammissibilità, Controparte_1 Controparte_5
improcedibilità ed infondatezza dell'appello, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via gradata, chiedeva di liquidare l'indennizzo avuto riguardo al valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed alle condizioni di polizza e, quindi, applicando la riduzione del 30% per la mancata dimostrazione della sostituzione delle chiavi dell'autovettura nei dieci giorni successivi al loro smarrimento.
All'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'inoperatività della garanzia per il furto, assumendo che le deduzioni e le ricostruzioni fattuali operate dal primo giudice erano basate su nozioni falsate di fatti notori e/o su inesatti presupposti tecnici.
In particolare, il Tribunale aveva prima ipotizzato che le chiavi smarrite dell'autovettura “molto
probabilmente consentivano anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare di cui
l'autovettura era dotata” e poi aveva concluso in termini certi “che l'autovettura è stata aperta e
messa in moto con le chiavi (fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare)”, senza considerare che nella denuncia sporta il 3.1.2012 il aveva dichiarato di aver perso una sola Per_1
chiave e che l'allarme dell'antifurto satellitare si inserisce e si disinnesca con il transponder (cd.
telecomando a piastrina), e non con la chiave, con l'effetto che quest'ultima, di per sé sola, non poteva bloccare il tracciamento del veicolo da parte del sistema satellitare. In realtà, soltanto la schermatura delle radiofrequenze posta in essere dai ladri aveva permesso ai ladri di introdursi nel veicolo e di avviarlo, impedendo l'invio del segnale di allarme alla centrale operativa.
In ogni caso, le modalità con cui era avvenuto il furto sarebbero dovute rimanere estranee al thema
probandum, in difetto di una specifica contestazione del fatto storico.
Secondo l'appellante, il primo giudice aveva arbitrariamente ricostruito i fatti, non essendo stata provata, né essendo verosimile e tantomeno altamente probabile, l'ipotetica correlazione tra il furto della BMW e lo smarrimento della relativa chiave un mese prima.
Invero, lo smarrimento non aveva riguardato anche i documenti, che avrebbero potuto consentire ai malfattori di risalire al veicolo che la chiave apriva e tale correlazione non era possibile neanche attraverso la sola chiave, che non recava alcun segno particolare tale da ricondurla al veicolo;
per di più, l'auto non era stata sottratta sotto l'abitazione di Via Padula n. 89 in Napoli e la circostanza che i ladri dell'auto erano coloro che ne avevano ritrovato la chiave era una mera congettura.
In ogni caso, anche dando per buona quest'ultima ipotesi, tale comportamento colposo, che il primo giudice aveva definito “involontario”, non poteva essere ritenuto talmente grave da giustificare la perdita totale del diritto all'indennizzo, in quanto la chiave non riportava alcun riferimento all'autovettura ed alla sua proprietaria e, peraltro, il furto era avvenuto in un luogo dove la vettura era stata parcheggiata solo occasionalmente.
L'appellante evidenziava che anche l'omessa sostituzione delle chiavi non poteva integrare gli estremi del comportamento colposo dell'assicurato. Invero, il primo giudice, oltre ad aver fatto rientrare “dalla finestra” l'Allegato per dichiarazioni contrattuali e rilevato d'ufficio eccezioni riservate alla parte nonché violato la regola dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c., non aveva considerato che la sostituzione delle chiavi dell'autovettura non è
un'operazione così agevole da poter essere espletata nell'arco di trenta giorni dalla denuncia dello smarrimento, non essendo affatto sufficiente “sostituire le chiavi”, come richiesto nelle c.g.c.,
dovendosi piuttosto cambiare le serrature e, nel caso di chiave elettronica, riprogrammare la centralina, se non sostituire l'intero sistema di accensione della vettura.
L'appellata, dal canto suo, ha contrastato la rilevanza delle avverse censure deducendo che non era stato provato quale tipo di sistema di antifurto fosse stato installato sull'autovettura, se la sua attivazione dipendesse dalla chiave di accensione o da eventuale comando, consegnato in singola o duplice copia, mentre era rimasto incontestato che la aveva restituito una sola chiave ed un Pt_1
solo transponder e non aveva provveduto alla sostituzione delle chiavi del veicolo, rendendolo così vulnerabile ad un eventuale furto, evento, questo, che non era stato provato, insufficiente essendo, a tal fine, la sola denuncia presentata all'autorità di Polizia. Ebbene, posto che l'inoperatività della garanzia costituisce una mera difesa, siccome volta a contestare il fatto costitutivo della domanda, la avrebbe dovuto provare il titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, Pt_1
l'evento dedotto a rischio e la sussistenza delle condizioni cui era subordinato l'indennizzo, ma detto onere non era stato assolto.
Il motivo è fondato.
Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è onere dell'assicurato provare l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, costituente fatto costitutivo della pretesa (cd rischio incluso), mentre è
onere dell'assicuratore allegare e provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi"
- che sono quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio - siccome costituente un fatto impeditivo della pretesa attorea (v. Cass. civ., sez. III, 23.1.2018, n. 1558,
richiamata da sez. III, ord. 9.11.2023, n. 31251).
Nel caso di specie, è pacifico che la polizza stipulata dalla coprisse anche l'evento furto, il Pt_1
cui verificarsi non è stato posto in discussione dalla compagnia all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, avendo essa articolato una difesa incompatibile con la negazione dell'avvenuta sottrazione del veicolo da parte di terzi (di cui ha contraddittoriamente eccepito la mancata prova solo in questo giudizio): invero, la difesa della convenuta è stata improntata sulla insussistenza delle condizioni contrattuali per l'operatività della garanzia in relazione al rischio ivi dedotto.
Dovendo, quindi, ritenersi incontestato il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo (l'evento furto),
era onere della convenuta dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (il furto), questo rientrava tra i rischi "non compresi" a causa dell'esistenza di uno dei casi di non indennizzabilità previsti dal contratto.
Detto onere non è stato assolto sotto due distinti profili.
Per quanto riguarda il primo, è stato disconosciuto dalla il cd. Allegato per dichiarazioni Pt_1
contrattuali, asseritamente costituente parte integrante della polizza e contenente tutta una serie di prescrizioni tese a provare l'attivazione del sistema di sicurezza da parte dell'assicurato, e la sua inutilizzabilità ai fini del decidere resta intangibile, non essendo stato interposto gravame incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto detto allegato “estraneo al
profilo probatorio del processo” (v. pag. 3) per omessa proposizione dell'istanza di verificazione.
Relativamente al secondo, era onere dell'assicuratore provare che, pur essendosi verificato il rischio furto, questo non era indennizzabile perché determinato, o quanto meno agevolato, da dolo o colpa grave dell'assicurato, ma tanto non è avvenuto.
Al riguardo, la Corte ritiene che non sia condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice secondo cui la perdita delle chiavi (rectius, di una delle chiavi) avvenuta un mese prima del furto abbia costituito il presupposto del successivo furto, essendo essa fondata su una supposizione non ancorata ad alcun elemento fattuale, non essendo stato allegato e provato che l'antifurto satellitare si attivasse con le chiavi di apertura/chiusura del veicolo fornite dalla casa costruttrice;
restano,
quindi, assorbite tutte le altre considerazioni svolte dall'appellante al fine di contestare che la chiave smarrita fosse fornita di elementi di individuazione della persona della proprietaria, a prescindere dal fatto che l'autovettura è stata asportata in un luogo ove era parcheggiata soltanto occasionalmente.
Del resto, l'appellante ha evidenziato il salto logico compiuto dal giudice di prime cure che, dopo aver ipotizzato che le chiavi “molto probabilmente”, consentivano anche l'inserimento del sistema di antifurto satellitare”, ha poi concluso, in termini certi, che le chiavi (rectius, la chiave smarrita)
“fungenti anche da attivatore dell'antifurto satellitare” erano state utilizzate per aprire e mettere in moto il veicolo senza far scattare l'allarme satellitare. Alla luce di quanto esposto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda, e non rigettarla, per cui, in riforma della pronuncia appellata, va riconosciuto il diritto all'indennizzo, da riconoscersi nella somma di euro 33.600,00 determinata all'esito della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, da cui non vi è motivo di discostarsi per l'assenza di specifiche contestazioni.
Trattandosi di un debito di valore (v. Cass. civ., sez. III, 8.6.2023, n. 16229 e la giurisprudenza ivi richiamata), sulla suddetta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi ad un tasso che si stima equo commisurare a quello legale, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto
(3.2.2012) e maggiorata degli interessi maturati anno per anno dall'evento al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori di cui all'art. 1284
comma 4 c.c., aggiunto dall'art. 17 D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L.
10.11.2024, n. 162, che si applica ai procedimenti instaurati a partire dall'11.12.2014, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147 cit. per le cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 15.9.2021
si è risolta nel mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore della , che ne ha fatto Pt_1
richiesta.
Non può essere riconosciuto il contributo unificato relativo ad entrambi i gradi di giudizio: invero,
quanto al primo grado, il pagamento del contributo non è desumibile dal fascicolo d'ufficio - non acquisito malgrado la richiesta - né è stato documentato dalla difesa della;
quanto al Pt_1
presente giudizio, il suddetto contributo non è stato versato né all'atto della costituzione in giudizio,
né successivamente, malgrado l'avviso del 7.4.2011.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della compagnia assicuratrice.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7525/2020 del Tribunale di Napoli,
condanna già al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_5 [...]
della somma di euro 33.600,00, oltre agli interessi compensativi al tasso legale da Parte_1
calcolarsi sulla somma devalutata al 3.2.2012 e maggiorata degli interessi maturati anno per anno dall'evento al soddisfo;
b) condanna già al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Controparte_5
per il giudizio di primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio di appello in euro 8.469,00
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.c. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco De Luca;
c) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico dell'appellata. Napoli, 22.1.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola