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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SI ES
E nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NE AN
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.3.2025, e CP_1 Parte_1 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate.
Designato il giudice e fissata l'udienza di prima comparizione, con note scritte depositate il
24.06.2025, chiedeva fissarsi udienza in presenza deducendo che Parte_1 [...] non rispettava integralmente le condizioni di separazione concordate con il ricorso CP_1 introduttivo.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 16.09.2025 Parte_1 dichiarava di voler revocare il consenso originariamente prestato alla domanda congiunta di separazione e chiedeva di rimettere la causa in decisione, mentre insisteva CP_1 nella omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Nel corso della stessa udienza la causa veniva rimessa in decisione.
* * * La domanda congiunta di separazione è improcedibile avendo una delle parti revocato il consenso precedentemente prestato.
A differenza di quanto accade nel divorzio congiunto, nel caso di separazione consensuale la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda ossia l'intesa tra le parti, alla quale il Tribunale poi è chiamato ad attribuire efficacia.
Venuto meno l'accordo tra coniugi, pertanto, la domanda diviene improcedibile.
Spese interamente compensate tra le parti in ragione dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da
[...]
e , così provvede: CP_1 Parte_1 dichiara improcedibile il ricorso;
spese di lite interamente compensate.
Brindisi, 02.10.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SI ES
E nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NE AN
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.3.2025, e CP_1 Parte_1 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate.
Designato il giudice e fissata l'udienza di prima comparizione, con note scritte depositate il
24.06.2025, chiedeva fissarsi udienza in presenza deducendo che Parte_1 [...] non rispettava integralmente le condizioni di separazione concordate con il ricorso CP_1 introduttivo.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 16.09.2025 Parte_1 dichiarava di voler revocare il consenso originariamente prestato alla domanda congiunta di separazione e chiedeva di rimettere la causa in decisione, mentre insisteva CP_1 nella omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Nel corso della stessa udienza la causa veniva rimessa in decisione.
* * * La domanda congiunta di separazione è improcedibile avendo una delle parti revocato il consenso precedentemente prestato.
A differenza di quanto accade nel divorzio congiunto, nel caso di separazione consensuale la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda ossia l'intesa tra le parti, alla quale il Tribunale poi è chiamato ad attribuire efficacia.
Venuto meno l'accordo tra coniugi, pertanto, la domanda diviene improcedibile.
Spese interamente compensate tra le parti in ragione dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da
[...]
e , così provvede: CP_1 Parte_1 dichiara improcedibile il ricorso;
spese di lite interamente compensate.
Brindisi, 02.10.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro