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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9490 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 23651/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 23651/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO FABIO, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI LUCIA, come in atti.
APPELLATO
E
DEL IA NN
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie appello a sentenza Giudice di pace di Barra
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierna appellante ha adito Questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n. 2303/23 emessa dal Giudice di pace di Barra in data 03.04.2023 e depositata in data
04.04.2023 ed al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_2
nonché di in ordine al sinistro stradale occorso in
[...] Controparte_1 data 25.12.2017 in relazione al quale il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza di rigetto alla domanda di risarcimento dei danni. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione Di quanto emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“1.Preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2.Riformare la sentenza di primo grado con riguardo al capo in cui il Giudice di Pace di Barra ha ritenuto che la domanda attorea va disattesa per i motivi esposti;
3.Accertare, dunque, la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra
[...]
; Pt_1
4.Dichiarare esclusivo responsabile del sinistro de quo il conducente del veicolo Lancia Y tg.
CM222SW, accogliere integralmente la domanda proposta dalla sig.ra e condannare la Pt_1 al risarcimento per i danni riportati al veicolo Fiat Multipla tg. BK385XV di Controparte_1 proprietà dell'appellante quantificate con la CT disposta nel giudizio di primo grado in €
1.237,52, iva esclusa ed oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà giusto ed equo liquidare;
5. Porre definitivamente a carico degli appellati le spese della CT disposta in primo grado;
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, e con distrazione ex. Art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore:”
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2 Si costituiva in giudizio , che contestava quanto dedotto da Controparte_1 parte appellante, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione, nonché contestava, nel merito, la domanda deducendone l'infondatezza.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
- dichiarare la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello;
- rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- condanna ex art. 96 c.p.c.;
- vittoria di spese e competenze di giudizio con oneri accessori.”
All'udienza del 16.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di benché CP_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Occorre soffermarsi preventivamente sulle questioni ed eccezioni preliminari.
In primo luogo deve ritenersi infondata l'eccezione formulata da parte appellata relativa all'inammissibilità dell'appello in quanto non sufficientemente motivato.
A ben guardare la lettura dell'appello “proposto” soddisfa i requisiti di natura contenutistica al fine di pervenire ad un giudizio di ammissibilità dello stesso.
La parte appellante, infatti, al fine del vaglio di ammissibilità non deve predisporre “una sorta di proposta di sentenza”. Il contenuto dell'appello, infatti, può “limitarsi” a rendere intellegibili le ragioni dell'impugnazione, non
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3 anche a predisporre un provvedimento giurisdizionale in fatto e in diritto che invece resta di competenza del Giudice di appello.
Tale impostazione trova conferma nell'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione la quale ha, anche di recente, affermato che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata” ( in tal senso
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/09/2024, n. 24406 ).
Il contenuto dell'appello proposto, come già anticipato, consente di rintracciare con immediatezza la parte argomentativa richiamata dalla Suprema Corte, essendo strutturato in modo tale da cogliere i profili in fatto, cui si collegano le doglianze cd. “ in diritto”, in cui censura, sul piano giuridico, la decisione cui giunge il Giudice di Pace, rappresentandone le relative ragioni.
Vagliata l'eccezione preliminare può passarsi alla disamina del merito dell'appello.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo occorre osservare che il Tribunale, in verità, non manifesta condivisione all'orientamento sostenuto dal giudice di pace - ed oggetto di motivo di appello - secondo cui la circostanza che l'autovettura della danneggiata-odierna appellante fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del fatto, rappresenti l'elemento “decisivo” ed assolutamente ostativo ai fini del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
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4 In estrema sostanza, ad avviso del Giudice di pace, la violazione dell'obbligo assicurativo in capo al danneggiato impedirebbe allo stesso di vedere risarcito il danno patito per l'altrui condotta.
Si tratta di impostazione ermeneutica che Questo Tribunale non condivide.
La funzione della responsabilità civile deve rinvenirsi – al di fuori di specifiche ipotesi cui alla stessa si associano ulteriori “funzioni” e “significati” – nella dimensione cd. riparatoria al fine di consentire al danneggiato il ristoro dei pregiudizi patiti per effetto dell'altrui condotta cd. danneggiante rectius lesiva.
In proposito – contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza appellata – ritiene il Tribunale che il dettato dell'art. 122 d. lgs 209/2005 (cd codice assicurazioni) non rappresenti un ostacolo alla stura della tutela risarcitoria.
In proposito occorre evidenziare che il citato art. 122, per quanto Qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1).
L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo presidiando per tutti i consociati lo stesso obbligo unitamente ad altre previsioni normative ed articolato strumentario, ciò, però, non significa che il soggetto danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo altrui trovi, se intenda esercitarla, “sbarrata” la strada risarcitoria come sostenuto dal giudice di pace per il fatto di non aver ottemperato il detto obbligo.
Se si fosse inteso privare il danneggiato da ogni tutela risarcitoria perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, non solo la detta conclusione dovrebbe essere supporta expressis verbis dal dettato normativo e non attraverso percorsi interpretativi, , per così dire estensivi dello stesso, ma, in ogni caso, la detta
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5 opzione ermeneutica si scontrerebbe, finanche, con il Dettato di cui agli artt. 2
e 24 Cost., da leggersi anche nella dimensione sovrannazionale del diritto euronunitario
Peraltro l'impostazione Qui sostenuta ha trovato avallo nella ermeneutica della
Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che, in materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l'art. 122 cod. ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora, infatti, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto” (cfr. riflessioni Cass. sez. III , 17/01/2022 , n. 1179).
In tal senso, del pari, devono leggersi le riflessioni in Cassazione, del 20 luglio
2022 n. 22723, secondo in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.
La Corte di Cassazione ha anche chiarito la relazione tra la violazione dell'art. 193 del codice della strada e l'art. 1227 c.c. concentrando l'attenzione sul fatto che il sinistro dei cui danni si domanda la riparazione non potrebbe, in alcun
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6 caso, ritenersi generato dall'assenza di copertura assicurativa del danneggiato, quanto piuttosto dalla condotta di guida del conducente antagonista. Ciò perché la scopertura assicurativa del mezzo non è configurabile come causa effettiva del sinistro, ma rispetto ad esso è un antefatto storico avente effetti in ambiti diversi: quello amministrativo e penale.
Costituisce, conferma di quanto sostenuto, la disciplina sull'assicurazione obbligatoria e l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 283 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 che, nel prevederne la legittimazione in favore dei danneggiati non coperti da assicurazione, contempla la possibilità, a norma dell'art. 292, dell'azione di regresso verso il responsabile del sinistro cagionato dal veicolo non assicurato, a dimostrazione del primato della tutela risarcitoria rispetto all'obbligo assicurativo.
Perentoria, al riguardo, la riflessione della Suprema Corte 17 gennaio 2022, n.
1179, ove si è chiarito che l'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro … sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
Appare, quindi, all'evidenza non condivisibile la scelta del giudice di primo grado in quanto contraria alla ratio normativa di tutela del danneggiato.
Alla luce di tali riflessione vanno svolte ulteriori considerazioni.
In proposito va detto che il teste escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile confermava che la conducente del veicolo Lancia Y
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7 tamponava una Fiat Multipla a causa di un rallentamento del traffico. La teste dichiarava: “Ricordo che era il giorno di Natale del 2017, verso le ore 20.00, e mi trovavo in auto con mio marito su via Delle Repubbliche Marinare, direzione
Barra…Ricordo che giunti all'altezza dell'incrocio con via Fiorentino vidi un veicolo Lancia Y che tamponava una Fiat Multipla…In particolare vi fu un rallentamento del traffico e, come disse il conducente della Lancia Y con se ne era accorta perché distratta…Io e mio marito ci trovavamo dietro la Lancia
Y…Ricordo che scendemmo dall'auto per constatare se qualcuno si fosse fatto male anche perché l'urto fu abbastanza violento…Ricordo che nessun dei due conducenti lamentava dolori…Ricordo che i conducenti dei due veicoli erano due donne di circa 50/60 anni…Ricordo che le due donne cominciarono a compilare il modello CAI, così, dopo aver lasciato il mio numero di telefono alla conducente della me ne andai…Ricordo che la Fiat Multipla era di Pt_2 colore verde/azzurro mentre non ricordo il colore della Lancia Y ma era di colore chiaro…Ricordo che la riportò danni alla parte posteriore e in Pt_2 particolare al paraurti e al portellone posteriore…”.
Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unica teste escussa non appare che la stessa sia incorsa in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti e delle autovetture danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando così la responsabilità nella causazione del sinistro in capo alla conducente del veicolo Lancia Y che impattava la parte posteriore dell'autoveicolo Fiat Multipla ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
La testimone, inoltre, manifesta in maniera chiara la dinamica dell'incidente (…
“Ricordo che giunti all'altezza dell'incrocio con via Fiorentino vidi un veicolo
Lancia Y che tamponava una Fiat Multipla”) che ben può sintetizzarsi come la cd. ipotesi di tamponamento.
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8 Sovviene, allora, l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398 ) secondo cui “a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui
11011 imputi la (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent 21 aprile 2016, n. 8051, Rv.
639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513,
Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo
2014 n. 6193, Rv. 630499-01)”.
Nell'odierna vicenda processuale la parte appellante ha, per le ragioni esposte, dimostrato, attraverso la citata istruttoria testimoniale, l'urto da tergo ad opera del veicolo Lancia Y con la conseguente operatività della citata presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza per il tamponante richiamata dalla
Suprema Corte e non sono emerse, dall'attività istruttoria, condotte imprevedibili in capo alla parte attrice che possano elidere la rilevanza del tamponamento quale unica fonte eziologica dell'incidente o tali da elidere il nesso causale.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
Affermato l'an del danno, per quanto attiene quantum - rectius danno conseguenza – la testimone escussa confermava i danni sulla parte posteriore dell'auto come riportato in citazione.
Lo stesso Giudice di pace disponeva, in ogni caso, una consulenza tecnica con la nomina di CT . Persona_1
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9 Orbene, il detto consulente precisava: “Alla luce di quanto ho personalmente verificato e accertato, tenuto conto degli accertamenti esperiti, ritengo, da un punto di vista esclusivamente tecnico, che l'evento si sia potuto verificare così come descritto dalla parte attrice, i soli danni che saranno quantificati risultano coerenti con la dinamica descritta quindi rapportabili all'evento in esame.”
In sostanza il CT, non esclude affatto l'esistenza astratta del nesso causale in tema di compatibilità tra l'incidente ed i danni, infatti, dall'esame della comparazione grafica e di tutte le caratteristiche tecniche-altimetriche rilevate sui veicoli in varie fasi dell'accertamento statico, il Consulente è giunto alla conclusione che: “la stima dei danni viene eseguita sulla base dei danni riscontrabili nei rilievi fotografici, un ripristino a regola d'arte non risulta antieconomico, il veicolo al momento dell'evento aveva un valore medio commerciale di euro 1.500, ai particolari in sostituzione interessati da danni pregressi sarà applicato un degrado del 50%” quindi ha proceduto alla quantificazione degli stessi, all'attualità di euro 1509,77 iva compresa.”
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto e condannati i convenuti in solido al risarcimento del danno nella sola misura indicata dal CT nominato in primo grado (somma cui peraltro l'odierno appellato limita l'appello) e dunque, in complessivi € 1509,77, iva inclusa, pure dovuta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia di assicurazioni appellata, essendo l'IVA un danno conseguenziale, alla luce del consolidato principio affermato dalla
Corte di Cassazione secondo cui: "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche
l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta"(Cass. Civ. n.
14535/2013 e n. 1688/2010).
Somma già attualizzata e ritenuto dal Tribunale, allo stato, rispondere all'effettività già attuale del danno.
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10 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta di pubblicazione della sentenza ( in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” ed al cd. valore minimo stante la natura delle questioni e l'affatto gravoso impegno difensivo.
Le spese di CT come liquidate nel citato giudizio dovranno, in riforma dell'appellata sentenza, essere poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità della conducente dell'autoveicolo Lancia Y, targato CM222SW, - compiutamente identificata in atti - nella determinazione del sinistro per cui è causa
- per l'effetto, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 1509,77, con interessi nella misura del Parte_1
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11 saggio legale sulla detta somma dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna gli appellati in solido alla refusione in favore dell'appellante delle spese di CT come liquidate nella sentenza appellata;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese ed euro
633,00 per compensi per il I grado di giudizio;
€ 147,00 per spese euro 852,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con distrazione, per entrambi i gradi, al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 23651/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO FABIO, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI LUCIA, come in atti.
APPELLATO
E
DEL IA NN
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie appello a sentenza Giudice di pace di Barra
CONCLUSIONI: come in atti.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierna appellante ha adito Questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n. 2303/23 emessa dal Giudice di pace di Barra in data 03.04.2023 e depositata in data
04.04.2023 ed al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_2
nonché di in ordine al sinistro stradale occorso in
[...] Controparte_1 data 25.12.2017 in relazione al quale il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza di rigetto alla domanda di risarcimento dei danni. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione Di quanto emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“1.Preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2.Riformare la sentenza di primo grado con riguardo al capo in cui il Giudice di Pace di Barra ha ritenuto che la domanda attorea va disattesa per i motivi esposti;
3.Accertare, dunque, la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra
[...]
; Pt_1
4.Dichiarare esclusivo responsabile del sinistro de quo il conducente del veicolo Lancia Y tg.
CM222SW, accogliere integralmente la domanda proposta dalla sig.ra e condannare la Pt_1 al risarcimento per i danni riportati al veicolo Fiat Multipla tg. BK385XV di Controparte_1 proprietà dell'appellante quantificate con la CT disposta nel giudizio di primo grado in €
1.237,52, iva esclusa ed oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà giusto ed equo liquidare;
5. Porre definitivamente a carico degli appellati le spese della CT disposta in primo grado;
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, e con distrazione ex. Art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore:”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Si costituiva in giudizio , che contestava quanto dedotto da Controparte_1 parte appellante, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione, nonché contestava, nel merito, la domanda deducendone l'infondatezza.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
- dichiarare la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello;
- rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- condanna ex art. 96 c.p.c.;
- vittoria di spese e competenze di giudizio con oneri accessori.”
All'udienza del 16.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di benché CP_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Occorre soffermarsi preventivamente sulle questioni ed eccezioni preliminari.
In primo luogo deve ritenersi infondata l'eccezione formulata da parte appellata relativa all'inammissibilità dell'appello in quanto non sufficientemente motivato.
A ben guardare la lettura dell'appello “proposto” soddisfa i requisiti di natura contenutistica al fine di pervenire ad un giudizio di ammissibilità dello stesso.
La parte appellante, infatti, al fine del vaglio di ammissibilità non deve predisporre “una sorta di proposta di sentenza”. Il contenuto dell'appello, infatti, può “limitarsi” a rendere intellegibili le ragioni dell'impugnazione, non
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3 anche a predisporre un provvedimento giurisdizionale in fatto e in diritto che invece resta di competenza del Giudice di appello.
Tale impostazione trova conferma nell'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione la quale ha, anche di recente, affermato che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata” ( in tal senso
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/09/2024, n. 24406 ).
Il contenuto dell'appello proposto, come già anticipato, consente di rintracciare con immediatezza la parte argomentativa richiamata dalla Suprema Corte, essendo strutturato in modo tale da cogliere i profili in fatto, cui si collegano le doglianze cd. “ in diritto”, in cui censura, sul piano giuridico, la decisione cui giunge il Giudice di Pace, rappresentandone le relative ragioni.
Vagliata l'eccezione preliminare può passarsi alla disamina del merito dell'appello.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo occorre osservare che il Tribunale, in verità, non manifesta condivisione all'orientamento sostenuto dal giudice di pace - ed oggetto di motivo di appello - secondo cui la circostanza che l'autovettura della danneggiata-odierna appellante fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del fatto, rappresenti l'elemento “decisivo” ed assolutamente ostativo ai fini del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
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4 In estrema sostanza, ad avviso del Giudice di pace, la violazione dell'obbligo assicurativo in capo al danneggiato impedirebbe allo stesso di vedere risarcito il danno patito per l'altrui condotta.
Si tratta di impostazione ermeneutica che Questo Tribunale non condivide.
La funzione della responsabilità civile deve rinvenirsi – al di fuori di specifiche ipotesi cui alla stessa si associano ulteriori “funzioni” e “significati” – nella dimensione cd. riparatoria al fine di consentire al danneggiato il ristoro dei pregiudizi patiti per effetto dell'altrui condotta cd. danneggiante rectius lesiva.
In proposito – contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza appellata – ritiene il Tribunale che il dettato dell'art. 122 d. lgs 209/2005 (cd codice assicurazioni) non rappresenti un ostacolo alla stura della tutela risarcitoria.
In proposito occorre evidenziare che il citato art. 122, per quanto Qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1).
L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo presidiando per tutti i consociati lo stesso obbligo unitamente ad altre previsioni normative ed articolato strumentario, ciò, però, non significa che il soggetto danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo altrui trovi, se intenda esercitarla, “sbarrata” la strada risarcitoria come sostenuto dal giudice di pace per il fatto di non aver ottemperato il detto obbligo.
Se si fosse inteso privare il danneggiato da ogni tutela risarcitoria perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, non solo la detta conclusione dovrebbe essere supporta expressis verbis dal dettato normativo e non attraverso percorsi interpretativi, , per così dire estensivi dello stesso, ma, in ogni caso, la detta
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5 opzione ermeneutica si scontrerebbe, finanche, con il Dettato di cui agli artt. 2
e 24 Cost., da leggersi anche nella dimensione sovrannazionale del diritto euronunitario
Peraltro l'impostazione Qui sostenuta ha trovato avallo nella ermeneutica della
Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che, in materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l'art. 122 cod. ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora, infatti, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto” (cfr. riflessioni Cass. sez. III , 17/01/2022 , n. 1179).
In tal senso, del pari, devono leggersi le riflessioni in Cassazione, del 20 luglio
2022 n. 22723, secondo in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.
La Corte di Cassazione ha anche chiarito la relazione tra la violazione dell'art. 193 del codice della strada e l'art. 1227 c.c. concentrando l'attenzione sul fatto che il sinistro dei cui danni si domanda la riparazione non potrebbe, in alcun
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6 caso, ritenersi generato dall'assenza di copertura assicurativa del danneggiato, quanto piuttosto dalla condotta di guida del conducente antagonista. Ciò perché la scopertura assicurativa del mezzo non è configurabile come causa effettiva del sinistro, ma rispetto ad esso è un antefatto storico avente effetti in ambiti diversi: quello amministrativo e penale.
Costituisce, conferma di quanto sostenuto, la disciplina sull'assicurazione obbligatoria e l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 283 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 che, nel prevederne la legittimazione in favore dei danneggiati non coperti da assicurazione, contempla la possibilità, a norma dell'art. 292, dell'azione di regresso verso il responsabile del sinistro cagionato dal veicolo non assicurato, a dimostrazione del primato della tutela risarcitoria rispetto all'obbligo assicurativo.
Perentoria, al riguardo, la riflessione della Suprema Corte 17 gennaio 2022, n.
1179, ove si è chiarito che l'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro … sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
Appare, quindi, all'evidenza non condivisibile la scelta del giudice di primo grado in quanto contraria alla ratio normativa di tutela del danneggiato.
Alla luce di tali riflessione vanno svolte ulteriori considerazioni.
In proposito va detto che il teste escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile confermava che la conducente del veicolo Lancia Y
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7 tamponava una Fiat Multipla a causa di un rallentamento del traffico. La teste dichiarava: “Ricordo che era il giorno di Natale del 2017, verso le ore 20.00, e mi trovavo in auto con mio marito su via Delle Repubbliche Marinare, direzione
Barra…Ricordo che giunti all'altezza dell'incrocio con via Fiorentino vidi un veicolo Lancia Y che tamponava una Fiat Multipla…In particolare vi fu un rallentamento del traffico e, come disse il conducente della Lancia Y con se ne era accorta perché distratta…Io e mio marito ci trovavamo dietro la Lancia
Y…Ricordo che scendemmo dall'auto per constatare se qualcuno si fosse fatto male anche perché l'urto fu abbastanza violento…Ricordo che nessun dei due conducenti lamentava dolori…Ricordo che i conducenti dei due veicoli erano due donne di circa 50/60 anni…Ricordo che le due donne cominciarono a compilare il modello CAI, così, dopo aver lasciato il mio numero di telefono alla conducente della me ne andai…Ricordo che la Fiat Multipla era di Pt_2 colore verde/azzurro mentre non ricordo il colore della Lancia Y ma era di colore chiaro…Ricordo che la riportò danni alla parte posteriore e in Pt_2 particolare al paraurti e al portellone posteriore…”.
Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unica teste escussa non appare che la stessa sia incorsa in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti e delle autovetture danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando così la responsabilità nella causazione del sinistro in capo alla conducente del veicolo Lancia Y che impattava la parte posteriore dell'autoveicolo Fiat Multipla ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
La testimone, inoltre, manifesta in maniera chiara la dinamica dell'incidente (…
“Ricordo che giunti all'altezza dell'incrocio con via Fiorentino vidi un veicolo
Lancia Y che tamponava una Fiat Multipla”) che ben può sintetizzarsi come la cd. ipotesi di tamponamento.
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8 Sovviene, allora, l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398 ) secondo cui “a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui
11011 imputi la (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent 21 aprile 2016, n. 8051, Rv.
639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513,
Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo
2014 n. 6193, Rv. 630499-01)”.
Nell'odierna vicenda processuale la parte appellante ha, per le ragioni esposte, dimostrato, attraverso la citata istruttoria testimoniale, l'urto da tergo ad opera del veicolo Lancia Y con la conseguente operatività della citata presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza per il tamponante richiamata dalla
Suprema Corte e non sono emerse, dall'attività istruttoria, condotte imprevedibili in capo alla parte attrice che possano elidere la rilevanza del tamponamento quale unica fonte eziologica dell'incidente o tali da elidere il nesso causale.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
Affermato l'an del danno, per quanto attiene quantum - rectius danno conseguenza – la testimone escussa confermava i danni sulla parte posteriore dell'auto come riportato in citazione.
Lo stesso Giudice di pace disponeva, in ogni caso, una consulenza tecnica con la nomina di CT . Persona_1
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9 Orbene, il detto consulente precisava: “Alla luce di quanto ho personalmente verificato e accertato, tenuto conto degli accertamenti esperiti, ritengo, da un punto di vista esclusivamente tecnico, che l'evento si sia potuto verificare così come descritto dalla parte attrice, i soli danni che saranno quantificati risultano coerenti con la dinamica descritta quindi rapportabili all'evento in esame.”
In sostanza il CT, non esclude affatto l'esistenza astratta del nesso causale in tema di compatibilità tra l'incidente ed i danni, infatti, dall'esame della comparazione grafica e di tutte le caratteristiche tecniche-altimetriche rilevate sui veicoli in varie fasi dell'accertamento statico, il Consulente è giunto alla conclusione che: “la stima dei danni viene eseguita sulla base dei danni riscontrabili nei rilievi fotografici, un ripristino a regola d'arte non risulta antieconomico, il veicolo al momento dell'evento aveva un valore medio commerciale di euro 1.500, ai particolari in sostituzione interessati da danni pregressi sarà applicato un degrado del 50%” quindi ha proceduto alla quantificazione degli stessi, all'attualità di euro 1509,77 iva compresa.”
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto e condannati i convenuti in solido al risarcimento del danno nella sola misura indicata dal CT nominato in primo grado (somma cui peraltro l'odierno appellato limita l'appello) e dunque, in complessivi € 1509,77, iva inclusa, pure dovuta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia di assicurazioni appellata, essendo l'IVA un danno conseguenziale, alla luce del consolidato principio affermato dalla
Corte di Cassazione secondo cui: "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche
l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta"(Cass. Civ. n.
14535/2013 e n. 1688/2010).
Somma già attualizzata e ritenuto dal Tribunale, allo stato, rispondere all'effettività già attuale del danno.
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10 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta di pubblicazione della sentenza ( in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” ed al cd. valore minimo stante la natura delle questioni e l'affatto gravoso impegno difensivo.
Le spese di CT come liquidate nel citato giudizio dovranno, in riforma dell'appellata sentenza, essere poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità della conducente dell'autoveicolo Lancia Y, targato CM222SW, - compiutamente identificata in atti - nella determinazione del sinistro per cui è causa
- per l'effetto, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 1509,77, con interessi nella misura del Parte_1
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11 saggio legale sulla detta somma dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna gli appellati in solido alla refusione in favore dell'appellante delle spese di CT come liquidate nella sentenza appellata;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese ed euro
633,00 per compensi per il I grado di giudizio;
€ 147,00 per spese euro 852,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con distrazione, per entrambi i gradi, al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
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