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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 198/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2025 V.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia Sturiale, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], ma domiciliato in Augusta Contrada Campolato II traversa n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concettina Verdirrame, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti pagina 1 di 4 RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 14.3.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 14.3.2003 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nasceva la IG (il 22.5.2003); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 30.3.2021, omologato con decreto n.
190/2021 emesso da questo Tribunale in data 15.4.2021 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- SULL'ASSEGNO DIVORZILE
Il sig. verserà alla SI.ra , a Parte_2 Parte_1 titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, la somma mensile di €.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA IG
Al mantenimento della IG , maggiorenne ma ancora non autonoma Persona_2
economicamente, provvederà esclusivamente il SI. , con il versamento diretto in Parte_2 suo favore della somma mensile di €.500,00, oltre alle spese straordinarie necessarie per la stessa, attualmente studentessa universitaria fuori sede”.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Siracusa il 14.3.2003 (Anno 2003 – n. 17 – Parte I).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della IG, maggiorenne non indipendente economicamente, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita Per_1
funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.3.2003 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2003 (Anno 2003 – n. 17 – Parte I); omologa le ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24/06/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2025 V.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia Sturiale, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], ma domiciliato in Augusta Contrada Campolato II traversa n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concettina Verdirrame, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti pagina 1 di 4 RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 14.3.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 14.3.2003 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nasceva la IG (il 22.5.2003); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 30.3.2021, omologato con decreto n.
190/2021 emesso da questo Tribunale in data 15.4.2021 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- SULL'ASSEGNO DIVORZILE
Il sig. verserà alla SI.ra , a Parte_2 Parte_1 titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso, la somma mensile di €.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA IG
Al mantenimento della IG , maggiorenne ma ancora non autonoma Persona_2
economicamente, provvederà esclusivamente il SI. , con il versamento diretto in Parte_2 suo favore della somma mensile di €.500,00, oltre alle spese straordinarie necessarie per la stessa, attualmente studentessa universitaria fuori sede”.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Siracusa il 14.3.2003 (Anno 2003 – n. 17 – Parte I).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della IG, maggiorenne non indipendente economicamente, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita Per_1
funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.3.2003 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2003 (Anno 2003 – n. 17 – Parte I); omologa le ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24/06/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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