CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Serena Sommariva Presidente Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA n. 358/2024, est. dott.ssa Federica Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 18/03/2025 e promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti TARALDSEN OLAV GIANMARIA e SANDRI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIALE MONZA 40 20127 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CASARINI MAURO ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura in VIALE INDIPENDENZA 3 27100 CP_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via pregiudiziale Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parti ricorrenti, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale con i quesiti espressi analiticamente in narrativa. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. In via principale - dichiarare l'illegittimità della sospensione di fatto dal lavoro cui la ricorrente è stata costretta dal proprio datore di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 31 ottobre 2022 per i motivi tutti di cui in ricorso, revocando con effetto retroattivo l'efficacia dello stesso e conseguentemente - condannare parte resistente-appellata alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non
[1] erogati in virtù del procedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione dell'obbligo vaccinale stante sopravvenuta normativa nazionale;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Sez. Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto il Ricorso in Appello in ogni sua parte, conclusione (sia in via pregiudiziale, sia in via principale che in ordine alla condanna alle spese in favore degli avvocati antistatari ecc.) e richieste economiche avanzate avverso Cont l'appellata di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, CP_1 confermando in toto la sentenza del Tribunale di Pavia, sez Lavoro n. 358/2024. Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio CP_1 calcolati per avvocato di avvocatura pubblica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 358/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di PAVIA ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità della sospensione di fatto dal lavoro disposta da
[...] di dal 15.12.2021 al 31.10.2022 con conseguente Controparte_1 CP_1 condanna della datrice di lavoro convenuta alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti “non erogati in virtù del procedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione dell'obbligo vaccinale stante sopravvenuta normativa nazionale”.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere Parte_2 Contr dipendente a tempo indeterminato dell' di a favore della quale prestava CP_1 servizio come infermiera professionale presso il Dipartimento PAA PSS UOC prev. Sicurezza ambienti di lavoro;
che la datrice di lavoro aveva violato l'iter procedimentale previsto dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e che pertanto la sospensione di fatto dall'attività lavorativa e dall'erogazione della retribuzione dal 15.12.2021 al 31.10.2022 era illegittima;
che inoltre la convenuta aveva violato le Contr disposizioni di cui agli artt. 2087, 1175 e 1375 c.c; che aveva erroneamente applicato la normativa in materia di obbligo vaccinale considerato che la ricorrente svolgeva attività che esulavano dall'ambito sanitario/socio sanitario, sanitario/assistenziale di assistenza diretta in quanto, pur assunta come infermiera professionale si occupava della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
che le disposizioni con cui era stato introdotto l'obbligo vaccinale contrastavano con la normativa interna e con quelle di carattere sovra-nazionale; che doveva essere disapplicato il D.L. n. 44/2021 convertito in L. 76/2021 per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e conseguentemente sollevava eccezione di incostituzionalità del D.L. 44/2021 e della legge di conversione.
Contr
si costituiva difendendo la correttezza del proprio operato precisando che il rapporto di lavoro si era concluso in quanto la ricorrente in data 01.08.2023
[2] aveva comunicato le proprie dimissioni per giusta causa a fronte delle quali, nel contestare le ragioni del recesso, aveva comunicato l'applicazione dell'indennità di mancato preavviso per 2 mensilità.
In fatto ATS ricostruito, tramite produzioni documentali, il rapporto intercorso con la ricorrente e le ragioni della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Il TRIBUNALE, evidenziava l'infondatezza di tutte le contestazioni e rilievi formulati dalla ricorrente alla luce del disposto dell'art. 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, che aveva inserito nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 9 quinquies relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.
L'anzidetta norma a far tempo dal 15.10.2021 sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, dichiarato dapprima sino 31.01.2022, poi prorogato sino al 31.03.2022 e ancora al 31.12.2022 e quindi anticipato al 01.11.2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, disponeva che:
“al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, 25 prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
[3] degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500...”.
Il primo Giudice, rilevava che la ricorrente non solo non aveva provato o chiesto di provare di aver esibito ai controlli per l'accesso sul luogo di lavoro la richiesta certificazione, avendo dichiarato fin da subito di non essere in possesso di green pass come emergeva dalla documentazione agli atti.
[4] In motivazione evidenziava che la lettura dell'art. 9 quinquies rendeva chiaro che l'effetto sospensivo sul rapporto di lavoro operava era ope legis e discendeva dal semplice elemento fattuale dell'esservi stata una comunicazione, da parte della lavoratrice, di non essere in possesso della certificazione verde.
Concludeva quindi affermando che la condotta datoriale era immune da censure, avendo parte ricorrente, dopo aver aderito allo sciopero nazionale sino al 20.10.2021, comunicato con mail del 19.10.2021 all'Azienda convenuta che, essendo priva di green pass, non avrebbe potuto riprendere servizio “a causa di questo decreto illegittimo” e che dunque “sarà assente giustificata dal luogo di lavoro”.
Il TRIBUNALE, in ordine all'eccezione sollevata dalla ricorrente di errata applicazione della normativa in materia di obbligo vaccinale alla quale riteneva di non essere sottoposta, evidenziava che la stessa non aveva percepito le retribuzioni in quanto non ammessa a lavorare per mancanza di green pass che dal 15.10.2021 tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2021 tra le quali sono espressamente ricompresi i dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale erano tenuti, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, non solo a possedere, ma anche ad esibire.
Alla luce del quadro normativo richiamato, respingeva le domande avanzate con il ricorso introduttivo in quanto la ricorrente, in assenza di documentazione idonea a certificare il suo diritto ad accedere sul luogo di luogo, era stata considerata assente ingiustificata per la durata dello stato di emergenza, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
A ciò aggiungeva che la Corte costituzionale, investita dei dubbi di compatibilità costituzionale dell'obbligo del green pass per come regolato dal D.L. n.127/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 165/21 e della relativa legge di conversione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e che la medesima Corte con le sentenze n. 14 e n. 15 del 09.02.2023 aveva respinto i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente alle cui ampie motivazioni rinviava.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_2 rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame si duole del capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha ritenuto che la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa era quella prevista dall'art. 1 del D.L. n. 127/21 e ove ha affermato che il mancato possesso della c.d. certificazione verde di cui all'articolo 9 determinava de plano, la legittimità del divieto di accesso al luogo di lavoro.
[5] A sostegno della doglianza deduce che il primo Giudice nel richiamare l'art. 1 del D.L. n. 127/2021 aveva omesso di trascrivere il contenuto della parte finale del comma 1 della norma con il quale è stato disposto che:“Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”.
Rileva che l'espressione “resta fermo” definisce la sussistenza della volontà del legislatore di statuire un rapporto di specialità tra il D.L. n. 44/2021 da un lato e il D.L. n. 127/2021 ed il D.L. n. 52/2021 dall'altro.
Evidenzia che il DL n. 127/2021 trovava applicazione al personale che genericamente lavora presso una struttura sanitaria (OSS, personale pulizia, personale manutenzione ecc..) mentre il D.L. 44/2021 si applicava al personale sanitario “qualificato” quale era la ricorrente.
Nello specifico, considerato che l'appellante è infermiera professionale iscritta all'Albo professionale degli infermieri e quindi rientrante nell'ambito del personale sanitario in senso stretto, sostiene che il relativo obbligo vaccinale era disciplinato dall'art. 4 DL n. 44/2021 la cui procedura era stata omessa.
Deduce inoltre che tale norma era stata poi espressamente modificata dal D.L. n. 172/2021 che all' art. 1 c. 1 lett. b) con il quale era stato conferito agli Ordini professionali la facoltà di dichiarare la sospensione dalla professione.
Contr Alla luce di ciò evidenzia che ha violato, nel primo momento temporale, l'art. 4 D.L. n. 44/2021 per aver omesso di rispettare la procedura di garanzia prevista obbligatoriamente dall'anzidetta norma e successivamente, dal novembre 2021, quanto previsto dal D.L. n. 172/2021 con cui è stato conferito all'Ordine professionale a cui era iscritta l'odierna appellante, la facoltà di sospensione dall'esercizio della professione in ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.
Conclude quindi affermando che poiché l'Ordine professionale di appartenenza non aveva mai emesso alcun provvedimento di sospensione dall'esercizio della Contr professione di infermiera, non poteva impedire alla lavoratrice il diritto di accedere ai locali aziendali e il conseguente diritto a svolgere la prestazione lavorativa ottenendo i relativi emolumenti.
Con un secondo motivo deduce che se“contro ogni legittimità si volesse ritenere applicabili alla dr.ssa non il DL n.44 e il DL n. 172/2021, ma bensì il DL Parte_2
n. 127/2021 sarebbe, comunque, priva di fondamento l'affermazione della Parte sentenza in forza della quale il mero accertamento compiuto dall' (datore di lavoro) che la ricorrente - appellante (dipendente della medesima) per la sola ragione di non possedere e/o esibire il documento definito certificazione verde covid 19, avrebbe maturato de plano, l'assenza ingiustificata basata su una temporanea
[6] impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che comportava la perdita della retribuzione”.
Secondo l'appellante si tratta di una “tesi semplicistica la quale presenta il grave limite logico-giuridico di non avere valutato il contenuto dell'art. 9 DL n. 52/2021 in sinergia con l'allegazione fattuale difensiva inerente il thema decidendum rappresentata dal “fatto” che sia inesistente in commercio un qualsivoglia vaccino approvato dall'autorità preposta a svolgere la funzione di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2”.
Critica inoltre la sentenza laddove il TRIBUNALE ha richiamato genericamente il contenuto della sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale della quale contesta le affermazioni in ordine all'efficacia dei vaccini autorizzati sia anti covid 19 sia anti sars cov 2 ritenendo che l'inefficacia era stata riconosciuta da
“numerose evidenze scientifiche internazionali”.
Con un terzo motivo impugna il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha affermato: “Si osserva inoltre che la Corte Costituzionale con le sentenze n° 14 e n° 15 del 09/02/2023 ha respinto i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati” in relazione al quale sostiene che “la Corte Costituzionale è incorsa nelle dette sentenze in ennesimi macroscopici errori di fatto: A) il legislatore non ha esercitato la sua facoltà discrezionale utilizzando il dato medico scientifico posto a disposizione delle autorità di settore ma, al contrario, ha utilizzato dati provenienti da laboratori e farmacie private B) non si è mantenuto in un area di attendibilità scientifica, ma ha statuito l'obbligo vaccinale anti sars cov 2 avvalendosi di dati scientifici falsi perché acquisiti con modalità e criteri che hanno violato le linee Contro guida dell' dell'ECDC e delle autorità sanitarie nazionali”.
Sulla base di tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con memoria depositata il 28.01.2025 ha resistito ATS difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla corresponsione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione del 18.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
[7] Dal lato fattuale è pacifico e documentale che l'odierna appellante, con missiva Contr del 12.10.2022 comunicava ad di aderire allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a decorrere dal 15.10.2022 al 20.10.2022 e successivamente, con pec in data 19.10.2022 la volontà di proseguire nello sciopero fino al 31.10.2022 precisando “indipendentemente da ciò, comunico che, purtroppo, essendo priva di green pass, non mi sarà possibile prendere servizio a causa di questo decreto illegittimo e, fintanto che resterà in vigore, la sottoscritta sarà assente giustificata … in quanto sarebbe possibile fonte di contagio per i colleghi ...”.
Successivamente, con comunicazione in data 21.10.2022, l'appellante invitava Contr
ad astenersi dall'adempimento di quanto previsto dal D.L. n. 127/2021 ritenendo la relativa disciplina contraria “alle norme costituzionali nonché alle leggi europee”.
A fronte di tale missiva, la datrice di lavoro ribadiva l'applicabilità della normativa vigente in materia di accesso ai luoghi di lavoro come previsto dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 127/2021 e respingeva la messa in mora.
Con la medesima precisava che l'assenza dal servizio " ... per i giorni successivi all'adesione allo sciopero, sarà considerata assenza ingiustificata, ai sensi del predetto art. 1 co. 6 del D.L. n. 127/2021... senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”, il cui contenuto veniva ribadito con la successiva comunicazione del 10.11.2022.
Con pec in data 03.01.2022 l'appellante comunicava nuovamente la formale messa a disposizione dell'attività lavorativa “seppur sprovvisto di certificazione Contr verde covid 19” alla quale rispondeva il 04.01.2022 ribadendo che la stessa era considerata assente ingiustificata ex art. 1 L. 127/21 “in attesa esito commissione medica dell'Ordine a cui è iscritta ex art. 4 D.L. 44/21”.
Contr Con provvedimento in data 28.09.2022 accoglieva la richiesta dell'odierna appellante di essere collocata in aspettativa dal 28.09.2022 al 30.06.2023 a fronte di una convocazione per supplenza a tempo determinato presso l'Istituto Omnicomprensivo di Sannazzaro de' Burgundi.
Ne consegue che, al più, poteva richiedere le retribuzioni Parte_2
e gli ulteriori emolumenti per il periodo dal 15.12.2011 al 27.09.2022 e non fino al 31.10.2022 come avanzato nel ricorso introduttivo.
Fatta questa necessaria premessa, si rileva che la sospensione di fatto oggetto di causa è stata disposta dalla società datrice di lavoro in attuazione di un preciso obbligo di legge, in ragione della pacifica assenza del green pass necessario per l'accesso sul luogo di lavoro.
[8] Come è noto, con l'entrata in vigore del D.L. 127/2021, a far tempo dal 15.10.2021 era possibile consentire l'accesso ai luoghi di lavoro unicamente al personale munito della certificazione prevista dall'art. 9 comma 2, ottenibile tramite l'effettuazione di tampone molecolare antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (c.d. green pass), oppure a seguito di vaccinazione o guarigione certificata (c.d. green pass rafforzato).
Ebbene, stante la dichiarazione di assenza del green pass da parte della lavoratrice, nessun inadempimento può ascriversi alla parte datoriale con riferimento agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro avendo correttamente applicato la normativa vigente all'epoca dei fatti.
Se è pur vero che il primo Giudice ha omesso di richiamare integralmente l'art. 9 quinquies del D.L. 127/21 nella parte finale in cui dispone “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76” si osserva che ATS, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non ha violato l'iter procedimentale previsto dal D.L. 44/2021.
Contr Risulta infatti documentale che con pec in data 04.01.2022 aveva comunicato alla lavoratrice che la stessa veniva considerata assente ingiustificata
“nelle more degli adempimenti in capo all'Ordine professionale ove S.V. risulta iscritta, così come previsti e sanciti dagli artt. 4 e sucess. D.L. 44/2021, convertito nella L. 76/2021, come novellati dal D.L. 172/2021” (doc. n. 8 fasc. appellata).
Come già affermato in plurime decisioni da parte di questa Corte territoriale, la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, delineata dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 citato, non ha efficacia costitutiva, ma meramente accertativa.
Ne consegue che il mancato o incompleto espletamento della stessa non invalida automaticamente il provvedimento di sospensione, potendo l'omessa vaccinazione essere accertata anche aliunde. Eventuali difformità rispetto all'iter procedurale descritto possono assumere efficacia invalidante solo ove il lavoratore alleghi e offra di provare che, ove tale iter fosse stato seguito, non si sarebbero verificate le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione;
ipotesi, questa, che non ricorre nel presente caso.
Nella fattispecie in esame è pacifico che avesse l'obbligo Parte_2 di vaccinarsi in quanto infermiera professionale presso il Dipartimento per la sicurezza ambienti di lavoro e che la stessa non si sia sottoposta a vaccinazione alcuna pur in assenza di cause esenzione o di differimento.
Trattasi di circostanza documentale e accertata dal primo Giudice la cui statuizione non ha formato oggetto di impugnazione.
[9] Il pacifico inadempimento all'obbligo vaccinale a carico dell'appellante è stato Contr quindi tale da consentire ad di sospendere di fatto la lavoratrice in attesa del provvedimento di sospensione dell'Ordine di appartenenza a nulla rilevando la lamentata eventuale violazione dell'iter procedurale normativamente previsto.
Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
La CORTE COSTITUZIONALE, con ampie motivazioni, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario, ritenendo che la scelta assunta dal legislatore, al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non potesse ritenersi né irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.
Giova sul punto richiamare la motivazione della sentenza n. 15/2023 con la quale è stato affermato che:
“11.1.- Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti Con nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale.
«[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.
La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che
[10] un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza.
Con Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti).
In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico.
11.2.- Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione
[11] del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati.
Del resto, questa Corte - esaminando una legge regionale che ha previsto la facoltà della Giunta regionale di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si fossero attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale - ha già avuto modo di valorizzare, con riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari, lo «scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività. Tale finalità [...] è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico - scientifiche, che segnalano l'urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure» (sentenza n. 137 del 2019).
11.3.- Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore.
Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Inoltre, l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 14 del 2023).
…
Non appare perciò irragionevole la scelta legislativa di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e, in genere, ai lavoratori del settore della sanità, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione
[12] individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti ed evitato di propendere per l'opzione alternativa, propugnata dal Tribunale di Padova, di prescrivere la sottoposizione dei lavoratori di tale comparto a periodici test molecolari o antigenici per la rilevazione di SARS-CoV-2.
11.4.- La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata.
La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e 14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
Così prosegue la sentenza:
“12.2.- Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018).
Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., risponde con precisione alle doglianze sollevate dall'appellante con il secondo e il terzo motivo di gravame.
[13] Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, Parte_2 con integrale conferma della sentenza gravata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura di Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 358/24 del TRIBUNALE di PAVIA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida nella somma di Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 18/03/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Serena Sommariva Francesca Beoni
[14]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Serena Sommariva Presidente Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA n. 358/2024, est. dott.ssa Federica Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 18/03/2025 e promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti TARALDSEN OLAV GIANMARIA e SANDRI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIALE MONZA 40 20127 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CASARINI MAURO ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura in VIALE INDIPENDENZA 3 27100 CP_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via pregiudiziale Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parti ricorrenti, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale con i quesiti espressi analiticamente in narrativa. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. In via principale - dichiarare l'illegittimità della sospensione di fatto dal lavoro cui la ricorrente è stata costretta dal proprio datore di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 31 ottobre 2022 per i motivi tutti di cui in ricorso, revocando con effetto retroattivo l'efficacia dello stesso e conseguentemente - condannare parte resistente-appellata alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non
[1] erogati in virtù del procedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione dell'obbligo vaccinale stante sopravvenuta normativa nazionale;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Sez. Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto il Ricorso in Appello in ogni sua parte, conclusione (sia in via pregiudiziale, sia in via principale che in ordine alla condanna alle spese in favore degli avvocati antistatari ecc.) e richieste economiche avanzate avverso Cont l'appellata di in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, CP_1 confermando in toto la sentenza del Tribunale di Pavia, sez Lavoro n. 358/2024. Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio CP_1 calcolati per avvocato di avvocatura pubblica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 358/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di PAVIA ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità della sospensione di fatto dal lavoro disposta da
[...] di dal 15.12.2021 al 31.10.2022 con conseguente Controparte_1 CP_1 condanna della datrice di lavoro convenuta alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti “non erogati in virtù del procedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione dell'obbligo vaccinale stante sopravvenuta normativa nazionale”.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere Parte_2 Contr dipendente a tempo indeterminato dell' di a favore della quale prestava CP_1 servizio come infermiera professionale presso il Dipartimento PAA PSS UOC prev. Sicurezza ambienti di lavoro;
che la datrice di lavoro aveva violato l'iter procedimentale previsto dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e che pertanto la sospensione di fatto dall'attività lavorativa e dall'erogazione della retribuzione dal 15.12.2021 al 31.10.2022 era illegittima;
che inoltre la convenuta aveva violato le Contr disposizioni di cui agli artt. 2087, 1175 e 1375 c.c; che aveva erroneamente applicato la normativa in materia di obbligo vaccinale considerato che la ricorrente svolgeva attività che esulavano dall'ambito sanitario/socio sanitario, sanitario/assistenziale di assistenza diretta in quanto, pur assunta come infermiera professionale si occupava della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
che le disposizioni con cui era stato introdotto l'obbligo vaccinale contrastavano con la normativa interna e con quelle di carattere sovra-nazionale; che doveva essere disapplicato il D.L. n. 44/2021 convertito in L. 76/2021 per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e conseguentemente sollevava eccezione di incostituzionalità del D.L. 44/2021 e della legge di conversione.
Contr
si costituiva difendendo la correttezza del proprio operato precisando che il rapporto di lavoro si era concluso in quanto la ricorrente in data 01.08.2023
[2] aveva comunicato le proprie dimissioni per giusta causa a fronte delle quali, nel contestare le ragioni del recesso, aveva comunicato l'applicazione dell'indennità di mancato preavviso per 2 mensilità.
In fatto ATS ricostruito, tramite produzioni documentali, il rapporto intercorso con la ricorrente e le ragioni della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Il TRIBUNALE, evidenziava l'infondatezza di tutte le contestazioni e rilievi formulati dalla ricorrente alla luce del disposto dell'art. 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, che aveva inserito nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 9 quinquies relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.
L'anzidetta norma a far tempo dal 15.10.2021 sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, dichiarato dapprima sino 31.01.2022, poi prorogato sino al 31.03.2022 e ancora al 31.12.2022 e quindi anticipato al 01.11.2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, disponeva che:
“al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, 25 prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
[3] degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500...”.
Il primo Giudice, rilevava che la ricorrente non solo non aveva provato o chiesto di provare di aver esibito ai controlli per l'accesso sul luogo di lavoro la richiesta certificazione, avendo dichiarato fin da subito di non essere in possesso di green pass come emergeva dalla documentazione agli atti.
[4] In motivazione evidenziava che la lettura dell'art. 9 quinquies rendeva chiaro che l'effetto sospensivo sul rapporto di lavoro operava era ope legis e discendeva dal semplice elemento fattuale dell'esservi stata una comunicazione, da parte della lavoratrice, di non essere in possesso della certificazione verde.
Concludeva quindi affermando che la condotta datoriale era immune da censure, avendo parte ricorrente, dopo aver aderito allo sciopero nazionale sino al 20.10.2021, comunicato con mail del 19.10.2021 all'Azienda convenuta che, essendo priva di green pass, non avrebbe potuto riprendere servizio “a causa di questo decreto illegittimo” e che dunque “sarà assente giustificata dal luogo di lavoro”.
Il TRIBUNALE, in ordine all'eccezione sollevata dalla ricorrente di errata applicazione della normativa in materia di obbligo vaccinale alla quale riteneva di non essere sottoposta, evidenziava che la stessa non aveva percepito le retribuzioni in quanto non ammessa a lavorare per mancanza di green pass che dal 15.10.2021 tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2021 tra le quali sono espressamente ricompresi i dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale erano tenuti, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, non solo a possedere, ma anche ad esibire.
Alla luce del quadro normativo richiamato, respingeva le domande avanzate con il ricorso introduttivo in quanto la ricorrente, in assenza di documentazione idonea a certificare il suo diritto ad accedere sul luogo di luogo, era stata considerata assente ingiustificata per la durata dello stato di emergenza, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
A ciò aggiungeva che la Corte costituzionale, investita dei dubbi di compatibilità costituzionale dell'obbligo del green pass per come regolato dal D.L. n.127/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 165/21 e della relativa legge di conversione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e che la medesima Corte con le sentenze n. 14 e n. 15 del 09.02.2023 aveva respinto i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente alle cui ampie motivazioni rinviava.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_2 rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame si duole del capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha ritenuto che la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa era quella prevista dall'art. 1 del D.L. n. 127/21 e ove ha affermato che il mancato possesso della c.d. certificazione verde di cui all'articolo 9 determinava de plano, la legittimità del divieto di accesso al luogo di lavoro.
[5] A sostegno della doglianza deduce che il primo Giudice nel richiamare l'art. 1 del D.L. n. 127/2021 aveva omesso di trascrivere il contenuto della parte finale del comma 1 della norma con il quale è stato disposto che:“Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”.
Rileva che l'espressione “resta fermo” definisce la sussistenza della volontà del legislatore di statuire un rapporto di specialità tra il D.L. n. 44/2021 da un lato e il D.L. n. 127/2021 ed il D.L. n. 52/2021 dall'altro.
Evidenzia che il DL n. 127/2021 trovava applicazione al personale che genericamente lavora presso una struttura sanitaria (OSS, personale pulizia, personale manutenzione ecc..) mentre il D.L. 44/2021 si applicava al personale sanitario “qualificato” quale era la ricorrente.
Nello specifico, considerato che l'appellante è infermiera professionale iscritta all'Albo professionale degli infermieri e quindi rientrante nell'ambito del personale sanitario in senso stretto, sostiene che il relativo obbligo vaccinale era disciplinato dall'art. 4 DL n. 44/2021 la cui procedura era stata omessa.
Deduce inoltre che tale norma era stata poi espressamente modificata dal D.L. n. 172/2021 che all' art. 1 c. 1 lett. b) con il quale era stato conferito agli Ordini professionali la facoltà di dichiarare la sospensione dalla professione.
Contr Alla luce di ciò evidenzia che ha violato, nel primo momento temporale, l'art. 4 D.L. n. 44/2021 per aver omesso di rispettare la procedura di garanzia prevista obbligatoriamente dall'anzidetta norma e successivamente, dal novembre 2021, quanto previsto dal D.L. n. 172/2021 con cui è stato conferito all'Ordine professionale a cui era iscritta l'odierna appellante, la facoltà di sospensione dall'esercizio della professione in ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.
Conclude quindi affermando che poiché l'Ordine professionale di appartenenza non aveva mai emesso alcun provvedimento di sospensione dall'esercizio della Contr professione di infermiera, non poteva impedire alla lavoratrice il diritto di accedere ai locali aziendali e il conseguente diritto a svolgere la prestazione lavorativa ottenendo i relativi emolumenti.
Con un secondo motivo deduce che se“contro ogni legittimità si volesse ritenere applicabili alla dr.ssa non il DL n.44 e il DL n. 172/2021, ma bensì il DL Parte_2
n. 127/2021 sarebbe, comunque, priva di fondamento l'affermazione della Parte sentenza in forza della quale il mero accertamento compiuto dall' (datore di lavoro) che la ricorrente - appellante (dipendente della medesima) per la sola ragione di non possedere e/o esibire il documento definito certificazione verde covid 19, avrebbe maturato de plano, l'assenza ingiustificata basata su una temporanea
[6] impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che comportava la perdita della retribuzione”.
Secondo l'appellante si tratta di una “tesi semplicistica la quale presenta il grave limite logico-giuridico di non avere valutato il contenuto dell'art. 9 DL n. 52/2021 in sinergia con l'allegazione fattuale difensiva inerente il thema decidendum rappresentata dal “fatto” che sia inesistente in commercio un qualsivoglia vaccino approvato dall'autorità preposta a svolgere la funzione di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2”.
Critica inoltre la sentenza laddove il TRIBUNALE ha richiamato genericamente il contenuto della sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale della quale contesta le affermazioni in ordine all'efficacia dei vaccini autorizzati sia anti covid 19 sia anti sars cov 2 ritenendo che l'inefficacia era stata riconosciuta da
“numerose evidenze scientifiche internazionali”.
Con un terzo motivo impugna il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha affermato: “Si osserva inoltre che la Corte Costituzionale con le sentenze n° 14 e n° 15 del 09/02/2023 ha respinto i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati” in relazione al quale sostiene che “la Corte Costituzionale è incorsa nelle dette sentenze in ennesimi macroscopici errori di fatto: A) il legislatore non ha esercitato la sua facoltà discrezionale utilizzando il dato medico scientifico posto a disposizione delle autorità di settore ma, al contrario, ha utilizzato dati provenienti da laboratori e farmacie private B) non si è mantenuto in un area di attendibilità scientifica, ma ha statuito l'obbligo vaccinale anti sars cov 2 avvalendosi di dati scientifici falsi perché acquisiti con modalità e criteri che hanno violato le linee Contro guida dell' dell'ECDC e delle autorità sanitarie nazionali”.
Sulla base di tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con memoria depositata il 28.01.2025 ha resistito ATS difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla corresponsione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione del 18.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
[7] Dal lato fattuale è pacifico e documentale che l'odierna appellante, con missiva Contr del 12.10.2022 comunicava ad di aderire allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a decorrere dal 15.10.2022 al 20.10.2022 e successivamente, con pec in data 19.10.2022 la volontà di proseguire nello sciopero fino al 31.10.2022 precisando “indipendentemente da ciò, comunico che, purtroppo, essendo priva di green pass, non mi sarà possibile prendere servizio a causa di questo decreto illegittimo e, fintanto che resterà in vigore, la sottoscritta sarà assente giustificata … in quanto sarebbe possibile fonte di contagio per i colleghi ...”.
Successivamente, con comunicazione in data 21.10.2022, l'appellante invitava Contr
ad astenersi dall'adempimento di quanto previsto dal D.L. n. 127/2021 ritenendo la relativa disciplina contraria “alle norme costituzionali nonché alle leggi europee”.
A fronte di tale missiva, la datrice di lavoro ribadiva l'applicabilità della normativa vigente in materia di accesso ai luoghi di lavoro come previsto dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 127/2021 e respingeva la messa in mora.
Con la medesima precisava che l'assenza dal servizio " ... per i giorni successivi all'adesione allo sciopero, sarà considerata assenza ingiustificata, ai sensi del predetto art. 1 co. 6 del D.L. n. 127/2021... senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”, il cui contenuto veniva ribadito con la successiva comunicazione del 10.11.2022.
Con pec in data 03.01.2022 l'appellante comunicava nuovamente la formale messa a disposizione dell'attività lavorativa “seppur sprovvisto di certificazione Contr verde covid 19” alla quale rispondeva il 04.01.2022 ribadendo che la stessa era considerata assente ingiustificata ex art. 1 L. 127/21 “in attesa esito commissione medica dell'Ordine a cui è iscritta ex art. 4 D.L. 44/21”.
Contr Con provvedimento in data 28.09.2022 accoglieva la richiesta dell'odierna appellante di essere collocata in aspettativa dal 28.09.2022 al 30.06.2023 a fronte di una convocazione per supplenza a tempo determinato presso l'Istituto Omnicomprensivo di Sannazzaro de' Burgundi.
Ne consegue che, al più, poteva richiedere le retribuzioni Parte_2
e gli ulteriori emolumenti per il periodo dal 15.12.2011 al 27.09.2022 e non fino al 31.10.2022 come avanzato nel ricorso introduttivo.
Fatta questa necessaria premessa, si rileva che la sospensione di fatto oggetto di causa è stata disposta dalla società datrice di lavoro in attuazione di un preciso obbligo di legge, in ragione della pacifica assenza del green pass necessario per l'accesso sul luogo di lavoro.
[8] Come è noto, con l'entrata in vigore del D.L. 127/2021, a far tempo dal 15.10.2021 era possibile consentire l'accesso ai luoghi di lavoro unicamente al personale munito della certificazione prevista dall'art. 9 comma 2, ottenibile tramite l'effettuazione di tampone molecolare antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (c.d. green pass), oppure a seguito di vaccinazione o guarigione certificata (c.d. green pass rafforzato).
Ebbene, stante la dichiarazione di assenza del green pass da parte della lavoratrice, nessun inadempimento può ascriversi alla parte datoriale con riferimento agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro avendo correttamente applicato la normativa vigente all'epoca dei fatti.
Se è pur vero che il primo Giudice ha omesso di richiamare integralmente l'art. 9 quinquies del D.L. 127/21 nella parte finale in cui dispone “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76” si osserva che ATS, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non ha violato l'iter procedimentale previsto dal D.L. 44/2021.
Contr Risulta infatti documentale che con pec in data 04.01.2022 aveva comunicato alla lavoratrice che la stessa veniva considerata assente ingiustificata
“nelle more degli adempimenti in capo all'Ordine professionale ove S.V. risulta iscritta, così come previsti e sanciti dagli artt. 4 e sucess. D.L. 44/2021, convertito nella L. 76/2021, come novellati dal D.L. 172/2021” (doc. n. 8 fasc. appellata).
Come già affermato in plurime decisioni da parte di questa Corte territoriale, la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, delineata dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 citato, non ha efficacia costitutiva, ma meramente accertativa.
Ne consegue che il mancato o incompleto espletamento della stessa non invalida automaticamente il provvedimento di sospensione, potendo l'omessa vaccinazione essere accertata anche aliunde. Eventuali difformità rispetto all'iter procedurale descritto possono assumere efficacia invalidante solo ove il lavoratore alleghi e offra di provare che, ove tale iter fosse stato seguito, non si sarebbero verificate le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione;
ipotesi, questa, che non ricorre nel presente caso.
Nella fattispecie in esame è pacifico che avesse l'obbligo Parte_2 di vaccinarsi in quanto infermiera professionale presso il Dipartimento per la sicurezza ambienti di lavoro e che la stessa non si sia sottoposta a vaccinazione alcuna pur in assenza di cause esenzione o di differimento.
Trattasi di circostanza documentale e accertata dal primo Giudice la cui statuizione non ha formato oggetto di impugnazione.
[9] Il pacifico inadempimento all'obbligo vaccinale a carico dell'appellante è stato Contr quindi tale da consentire ad di sospendere di fatto la lavoratrice in attesa del provvedimento di sospensione dell'Ordine di appartenenza a nulla rilevando la lamentata eventuale violazione dell'iter procedurale normativamente previsto.
Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
La CORTE COSTITUZIONALE, con ampie motivazioni, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario, ritenendo che la scelta assunta dal legislatore, al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non potesse ritenersi né irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.
Giova sul punto richiamare la motivazione della sentenza n. 15/2023 con la quale è stato affermato che:
“11.1.- Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti Con nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale.
«[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.
La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che
[10] un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza.
Con Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti).
In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico.
11.2.- Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione
[11] del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati.
Del resto, questa Corte - esaminando una legge regionale che ha previsto la facoltà della Giunta regionale di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si fossero attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale - ha già avuto modo di valorizzare, con riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari, lo «scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività. Tale finalità [...] è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico - scientifiche, che segnalano l'urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure» (sentenza n. 137 del 2019).
11.3.- Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore.
Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Inoltre, l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 14 del 2023).
…
Non appare perciò irragionevole la scelta legislativa di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e, in genere, ai lavoratori del settore della sanità, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione
[12] individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti ed evitato di propendere per l'opzione alternativa, propugnata dal Tribunale di Padova, di prescrivere la sottoposizione dei lavoratori di tale comparto a periodici test molecolari o antigenici per la rilevazione di SARS-CoV-2.
11.4.- La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata.
La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e 14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
Così prosegue la sentenza:
“12.2.- Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018).
Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., risponde con precisione alle doglianze sollevate dall'appellante con il secondo e il terzo motivo di gravame.
[13] Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, Parte_2 con integrale conferma della sentenza gravata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura di Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 358/24 del TRIBUNALE di PAVIA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida nella somma di Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 18/03/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Serena Sommariva Francesca Beoni
[14]