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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 12270/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12270/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 28 LUGLIO 1973 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. GENNARO VALERIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA (CT) IL 25 SETTEMBRE 1973 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. MASCALI SANDRO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 13 marzo 2023 le parti concludevano come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
23.9.1999, a Catania, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Parte II, serie A,
Numero 841.
Dalla coppia è nata la figlia (26.1.2002). Persona_1
Con ricorso depositato il 20.7.2018 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che in data 29.9.2013 ha abbandonato il tetto Controparte_1
coniugale, per andare a vivere con la nuova compagna. Ha quindi chiesto: di pronunciare la separazione con addebito al coniuge, disporre l'affidamento congiunto della figlia, con collocamento presso la madre, un contributo di € 250,00 in favore della figlia, il 50 % delle spese straordinarie, e per sé un contributo di € 150,00 più le spese di locazione di un immobile o un contributo di € 300,00 mensili per consentire la locazione di una casa dove vivere con la figlia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 18 settembre 2019, in assenza del resistente, non è stato esperito il tentativo di conciliazione, per cui il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21.9.2019, ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore.
In particolare è stato disposto l'affido condiviso della figlia minore, collocata presso la madre, e a carico di un assegno di mantenimento pari a complessivi € 400,00 mensili Controparte_1
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di cui € 250,00 per il mantenimento della figlia ed € 150,00 per la ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio in data 22.4.2020 il resistente, il quale ha contestato la domanda di addebito della , ed ha chiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale, con la previsione di un Pt_1
contributo di mantenimento in proprio favore ed a carico della ricorrente. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 13.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quanto rassegnato in ricorso, nelle memorie 183 VI co. c.p.c. ed in tutti i verbali di causa e scritti difensivi depositati, chiedendo che la condotta di parte resistente venga tenuta in considerazione anche ai fini della condanna alle spese.
Parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui ai propri scritti difensivi e verbali di causa.
Le parti hanno depositato comparsa conclusionale con la quale, la ricorrente, ha insistito nelle stesse domande di cui al ricorso introduttivo.
Il resistente ha insistito nel contributo di € 150,00 a carico della moglie, ed ha rappresentato che la stessa non ha diritto a percepire l'assegno per la figlia maggiorenne , la quale Persona_1
avrebbe intrapreso una stabile convivenza con il compagno.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domanda nella quale hanno insistito sino alla precisazione delle conclusioni.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ciò premesso, la ricorrente ha rappresentato che il marito avrebbe abbandonato la casa familiare per via di una relazione extraconiugale, circostanza che è stata contestata dal resistente, nella comparsa di costituzione;
piuttosto, la crisi della coppia sarebbe stata causata dall'inesorabile allontanamento e disinteresse prima della ricorrente nei confronti del resistente, e conseguentemente, dei coniugi l'uno per l'altra (cfr. comparsa di costituzione).
Invero, nonostante la deduzione, parte ricorrente non ha dato prova della esistenza di tale relazione in data antecedente rispetto alla separazione, né che il marito abbia per questo lasciato il tetto coniugale. Nessuna attività istruttoria è stata svolta – i testi ammessi sono stati rinunciati dal resistente – ad eccezione dell'acquisizione della querela sporta dalla nei confronti del Pt_1
marito per abbandono della casa familiare e violazione degli obblighi di assistenza (all. del
7.12.2020). Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia stata adeguatamente provata, per cui va rigettata.
____
Con riguardo alle istanze economiche, la ricorrente ha insistito nella richiesta di contribuzione per sé, per la figlia e per la locazione di un immobile. Il resistente ha insistito nella richiesta di un contributo di € 150,00 a carico della moglie.
Tuttavia, anche in relazione a tale profilo, le domande risultano sfornite di prova. Invero, in sede di udienza presidenziale la ricorrente ha rappresentato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica, e che il marito lavorava nel trasporto di materiale di risulta (cfr. verbale del 18.9.2019). il resistente nel costituirsi ha rappresentato di essere disoccupato, avendo dovuto altresì vendere l'autocarro con il quale lavorava.
Ritiene il Collegio che, in assenza di prova sulla condizione di sperequazione reddituale tra le parti
– la prova testimoniale richiesta dal resistente è stata poi rinunciata dallo stesso –, avendo entrambe capacità lavorativa, vanno rigettate le richieste di contribuzione economica avanzate nei confronti del coniuge.
In relazione alla figlia , la stessa, minorenne al momento dell'introduzione del Persona_1
giudizio, ha raggiunto la maggiore età. In sede di udienza presidenziale è stato rappresentato che stava frequentando un corso professionalizzante per parrucchiera, mentre non è chiarito, in sede di conclusioni, cosa stia facendo e se ancora viva con la madre (il contesta l'attualità della CP_1
convivenza con la madre).
Evidenzia il Collegio che la giurisprudenza di legittimità individua il limite al dover contributivo a carico del genitore: “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, per il figlio “adulto” sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del
20/09/2023), dovendo dimostrare l'assenza di colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione, atteso che l'onere di mantenimento sui genitori non può sussistere sine die, una volta che i figli siano stati posti nelle condizioni di trovare un'occupazione per aver completato il proprio percorso formativo.
Deve, quindi, essere revocato il contributo per la figlia maggiorenne, a far data dalla pronuncia, avendo la stessa sufficientemente beneficiato della contribuzione a carico dei genitori.
____
Considerata la natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 12270/18, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in data 23.9.1999, a Catania, Parte_1 Controparte_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Parte II, serie A, Numero 841;
2) revoca integralmente il contributo a carico del a far data dalla pronuncia, salvo il CP_1
pregresso; 3) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12270/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 28 LUGLIO 1973 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. GENNARO VALERIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA (CT) IL 25 SETTEMBRE 1973 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. MASCALI SANDRO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 13 marzo 2023 le parti concludevano come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
23.9.1999, a Catania, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Parte II, serie A,
Numero 841.
Dalla coppia è nata la figlia (26.1.2002). Persona_1
Con ricorso depositato il 20.7.2018 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che in data 29.9.2013 ha abbandonato il tetto Controparte_1
coniugale, per andare a vivere con la nuova compagna. Ha quindi chiesto: di pronunciare la separazione con addebito al coniuge, disporre l'affidamento congiunto della figlia, con collocamento presso la madre, un contributo di € 250,00 in favore della figlia, il 50 % delle spese straordinarie, e per sé un contributo di € 150,00 più le spese di locazione di un immobile o un contributo di € 300,00 mensili per consentire la locazione di una casa dove vivere con la figlia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 18 settembre 2019, in assenza del resistente, non è stato esperito il tentativo di conciliazione, per cui il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21.9.2019, ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore.
In particolare è stato disposto l'affido condiviso della figlia minore, collocata presso la madre, e a carico di un assegno di mantenimento pari a complessivi € 400,00 mensili Controparte_1
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di cui € 250,00 per il mantenimento della figlia ed € 150,00 per la ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio in data 22.4.2020 il resistente, il quale ha contestato la domanda di addebito della , ed ha chiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale, con la previsione di un Pt_1
contributo di mantenimento in proprio favore ed a carico della ricorrente. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 13.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quanto rassegnato in ricorso, nelle memorie 183 VI co. c.p.c. ed in tutti i verbali di causa e scritti difensivi depositati, chiedendo che la condotta di parte resistente venga tenuta in considerazione anche ai fini della condanna alle spese.
Parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui ai propri scritti difensivi e verbali di causa.
Le parti hanno depositato comparsa conclusionale con la quale, la ricorrente, ha insistito nelle stesse domande di cui al ricorso introduttivo.
Il resistente ha insistito nel contributo di € 150,00 a carico della moglie, ed ha rappresentato che la stessa non ha diritto a percepire l'assegno per la figlia maggiorenne , la quale Persona_1
avrebbe intrapreso una stabile convivenza con il compagno.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
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La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, domanda nella quale hanno insistito sino alla precisazione delle conclusioni.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ciò premesso, la ricorrente ha rappresentato che il marito avrebbe abbandonato la casa familiare per via di una relazione extraconiugale, circostanza che è stata contestata dal resistente, nella comparsa di costituzione;
piuttosto, la crisi della coppia sarebbe stata causata dall'inesorabile allontanamento e disinteresse prima della ricorrente nei confronti del resistente, e conseguentemente, dei coniugi l'uno per l'altra (cfr. comparsa di costituzione).
Invero, nonostante la deduzione, parte ricorrente non ha dato prova della esistenza di tale relazione in data antecedente rispetto alla separazione, né che il marito abbia per questo lasciato il tetto coniugale. Nessuna attività istruttoria è stata svolta – i testi ammessi sono stati rinunciati dal resistente – ad eccezione dell'acquisizione della querela sporta dalla nei confronti del Pt_1
marito per abbandono della casa familiare e violazione degli obblighi di assistenza (all. del
7.12.2020). Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia stata adeguatamente provata, per cui va rigettata.
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Con riguardo alle istanze economiche, la ricorrente ha insistito nella richiesta di contribuzione per sé, per la figlia e per la locazione di un immobile. Il resistente ha insistito nella richiesta di un contributo di € 150,00 a carico della moglie.
Tuttavia, anche in relazione a tale profilo, le domande risultano sfornite di prova. Invero, in sede di udienza presidenziale la ricorrente ha rappresentato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica, e che il marito lavorava nel trasporto di materiale di risulta (cfr. verbale del 18.9.2019). il resistente nel costituirsi ha rappresentato di essere disoccupato, avendo dovuto altresì vendere l'autocarro con il quale lavorava.
Ritiene il Collegio che, in assenza di prova sulla condizione di sperequazione reddituale tra le parti
– la prova testimoniale richiesta dal resistente è stata poi rinunciata dallo stesso –, avendo entrambe capacità lavorativa, vanno rigettate le richieste di contribuzione economica avanzate nei confronti del coniuge.
In relazione alla figlia , la stessa, minorenne al momento dell'introduzione del Persona_1
giudizio, ha raggiunto la maggiore età. In sede di udienza presidenziale è stato rappresentato che stava frequentando un corso professionalizzante per parrucchiera, mentre non è chiarito, in sede di conclusioni, cosa stia facendo e se ancora viva con la madre (il contesta l'attualità della CP_1
convivenza con la madre).
Evidenzia il Collegio che la giurisprudenza di legittimità individua il limite al dover contributivo a carico del genitore: “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, per il figlio “adulto” sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del
20/09/2023), dovendo dimostrare l'assenza di colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione, atteso che l'onere di mantenimento sui genitori non può sussistere sine die, una volta che i figli siano stati posti nelle condizioni di trovare un'occupazione per aver completato il proprio percorso formativo.
Deve, quindi, essere revocato il contributo per la figlia maggiorenne, a far data dalla pronuncia, avendo la stessa sufficientemente beneficiato della contribuzione a carico dei genitori.
____
Considerata la natura del presente giudizio e l'esito dello stesso, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 12270/18, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in data 23.9.1999, a Catania, Parte_1 Controparte_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Parte II, serie A, Numero 841;
2) revoca integralmente il contributo a carico del a far data dalla pronuncia, salvo il CP_1
pregresso; 3) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco