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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3759/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI LUCA e dell'avv. RICCITELLI Parte_1
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Nilde Iotti n. 15,
Guastalla (RE);
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 01/09/1996 con , e che dall'unione coniugale fossero nati i due figli Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) - esponeva di essere separata dal marito in forza di Per_2
separazione consensuale omologata in data 01/08/2017, e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava che le venisse assegnata la casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, nella quale conviveva con i due figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
non domandava nulla, né per il contributo di mantenimento della prole, né a titolo di assegno divorzile.
Il resistente rimaneva contumace. Controparte_1
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970
n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 01/08/2017 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo ampiamente decorso il periodo previsto ex lege e decorrente dall'udienza presidenziale tenutasi in sede separativa in data 10/01/2017, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal comportamento processuale del resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento e non è comparso personalmente in udienza), non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Venendo alle domande accessorie alla pronuncia di divorzio, i due figli della coppia, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, convivono con la madre presso la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, sita in Via Piave n. 9, Sant'Ilario d'Enza (RE), come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto al documento n. 4.
Va dunque accolta, sussistendone i presupposti (v. art. 337 sexies c.c.), la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale.
Si prende atto infine che la ricorrente non ha formulato domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni con sé conviventi, dichiarando che i figli siano a suo esclusivo carico economico. Il
Collegio, pertanto, rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva e decisoria), in ragione della estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gattatico (RE) in data
01/09/1996 tra e con atto trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1 Parte_1
di Matrimonio del Comune di Gattatico al n. 10, Parte 2, Serie A, anno 1996.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gattatico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Assegna la casa coniugale, sita in Via Piave n. 9, Sant'Ilario d'Enza (RE), alla ricorrente
Parte_1
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, in € 98,00 per anticipazioni, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3759/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI LUCA e dell'avv. RICCITELLI Parte_1
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Nilde Iotti n. 15,
Guastalla (RE);
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 01/09/1996 con , e che dall'unione coniugale fossero nati i due figli Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) - esponeva di essere separata dal marito in forza di Per_2
separazione consensuale omologata in data 01/08/2017, e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava che le venisse assegnata la casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, nella quale conviveva con i due figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
non domandava nulla, né per il contributo di mantenimento della prole, né a titolo di assegno divorzile.
Il resistente rimaneva contumace. Controparte_1
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970
n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 01/08/2017 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo ampiamente decorso il periodo previsto ex lege e decorrente dall'udienza presidenziale tenutasi in sede separativa in data 10/01/2017, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal comportamento processuale del resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento e non è comparso personalmente in udienza), non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Venendo alle domande accessorie alla pronuncia di divorzio, i due figli della coppia, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, convivono con la madre presso la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, sita in Via Piave n. 9, Sant'Ilario d'Enza (RE), come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto al documento n. 4.
Va dunque accolta, sussistendone i presupposti (v. art. 337 sexies c.c.), la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale.
Si prende atto infine che la ricorrente non ha formulato domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni con sé conviventi, dichiarando che i figli siano a suo esclusivo carico economico. Il
Collegio, pertanto, rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva e decisoria), in ragione della estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gattatico (RE) in data
01/09/1996 tra e con atto trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1 Parte_1
di Matrimonio del Comune di Gattatico al n. 10, Parte 2, Serie A, anno 1996.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gattatico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Assegna la casa coniugale, sita in Via Piave n. 9, Sant'Ilario d'Enza (RE), alla ricorrente
Parte_1
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, in € 98,00 per anticipazioni, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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