Decreto cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00447/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00205/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Fichera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via G. Prati 18;
contro
Consiglio di Bacino Veronese, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zumerle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Veronesi S.C. A R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle del Paradiso, San Polo 720;
Comune di Grezzana non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di determinazione provvisoria della indennità e di occupazione di urgenza anticipata datato 11/01/2021 prot. 00028;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IC NI il 18/8/2021:
- decreto di determinazione provvisoria della indennità e di occupazione di urgenza anticipata datato 11/01/2021 prot. 00028 (notificato all'interessato in data 13/1/2021); di tutti gli atti presupposti e conseguenti tra i quali - la approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Direttore Generale di ACQUE VERONESI S.C. A R.L. protocollo interno n. 318 del 22/05/2020 (mai comunicato all'interessato)
nonché - la determina del Direttore Generale dell'ATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese n. 71 del 16 novembre 2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e conseguente dichiarazione di pubblica utilità (mai comunicato all'interessato)
- di tutti gli ulteriori atti ancorché non conosciuti, connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IC NI il 18/8/2021:
- decreto di determinazione provvisoria della indennità e di occupazione di urgenza anticipata datato 11/01/2021 prot. 00028 (notificato all'interessato in data 13/1/2021); di tutti gli atti presupposti e conseguenti tra i quali - la approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Direttore Generale di ACQUE VERONESI S.C. A R.L. protocollo interno n. 318 del 22/05/2020 (mai comunicato all'interessato)
nonché - la determina del Direttore Generale dell'ATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese n. 71 del 16 novembre 2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e conseguente dichiarazione di pubblica utilità (mai comunicato all'interessato)
- di tutti gli ulteriori atti ancorché non conosciuti, connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Bacino Veronese e di Acque Veronesi S.C. A R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti si è limitato ad integrare la motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera, senza nulla disporre sui successivi atti impugnati;
- che, per tale ragione, l’efficacia del decreto di occupazione d’urgenza risulta attualmente sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare n. 154 del 26 marzo 2021;
Ritenuta, pertanto, l’insussistenza del periculum in mora ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare. Conferma l’udienza pubblica già fissata per il 27 gennaio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO